§ 2.1.54 - Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 8.
Norme in materia di eliminazione delle stoppie.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:30/07/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Conferimento, trinciatura e interramento delle stoppie.
Art. 3.  Bruciatura delle stoppie.
Art. 4.  Vigilanza.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Abrogazione.
Art. 6 bis.      1. Per l'anno 1998 si prescinde dai termini di cui all'art. 2, 2° comma e di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 2.1.54 - Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 8. [1]

Norme in materia di eliminazione delle stoppie.

(B.U. n. 15 del 1 agosto 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La seguente legge disciplina i tempi, i modi ed i criteri mediante i quali è possibile eliminare le stoppie su superfici a coltura cerealicola nella Regione Molise nelle more della formulazione ed attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti agroindustriali.

 

     Art. 2. Conferimento, trinciatura e interramento delle stoppie.

     1. Al fine di una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, per ridurre il rischio di danni che la pratica dell'incendio può arrecare al patrimonio boschivo e per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche - fisiche - meccaniche dei terreni, la Regione Molise concede un contributo di 80.000 L./Ha e per un importo massimo di L. 800.000, a favore degli agricoltori che provvedono alla eliminazione delle stoppie tramite la trinciatura e successivo interramento mediante aratura, oppure a consegnare la paglia ad imprese di trasformazione e/o riutilizzo (cartiere, aziende agrarie, ecc.).

     2. La Giunta Regionale provvede entro il 31 maggio di ogni anno a stabilire le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonchè ad aggiornare eventualmente l'entità del contributo.

     3. Gli agricoltori che destinano a cereali una superficie aziendale inferiore ad ettari 1, sono esclusi dai contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Bruciatura delle stoppie.

     1. Le operazioni di bruciatura delle stoppie non possono avere luogo prima del 15 luglio di ogni anno nel rispetto dell'art. 53 del T.U. in materia di pubblica sicurezza del 1932.

     2. I Comuni sono tenuti secondo le caratteristiche altimetriche, climatiche e produttive dei propri territori, ad individuare un periodo non superiore a giorni 20 entro il quale autorizzare la bruciatura delle stoppie ai sensi della presente legge.

     3. Per finalità relative alla elaborazione ed attuazione del piano regionale antincendio e per esigenze di pubblica sicurezza, i Comuni sono tenuti ad inviare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste - Settore Foreste, ai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, ai Comandi per competenza territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco e alle Forze di Pubblica Sicurezza, i calendari di bruciatura delle stoppie entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

     4. Le operazioni di bruciatura delle stoppie devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino.

     5. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro del terreno interessato sia tracciata immediatamente dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed in ogni caso prima della bruciatura delle stoppie, una "precesa" o "capezzagna" o "fascia parafuoco" dalla larghezza di almeno 5 metri elevata a metri 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive.

     6. Le stesse precauzioni di cui al comma 5, vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto.

     7. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata in presenza di:

     - due persone sino a 5 ettari;

     - tre persone da 5 a 10 ettari;

     - cinque persone da 10 a 20 ettari;

     - una persona in più oltre i 20 ettari e per ogni 5 ettari.

     8. Al fine di consentire alla fauna eventualmente presente sul campo delle possibilità di fuga, la bruciatura delle stoppie va effettuata partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.

 

     Art. 4. Vigilanza.

     1. La Regione Molise si fa carico delle maggiori spese sostenute da ciascun Comune che impiega personale proprio (rimborso prestazioni straordinarie) per le operazioni di vigilanza e di rispetto delle modalità di bruciatura previste dalla presente legge.

     2. I Comuni sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Regionale, un'apposito rendiconto delle spese sostenute ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 5. Sanzioni.

     1. Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

     a) da L. 300.000 a L. 2.000.000 per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza le più adeguate precauzioni;

     b) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

     c) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini di legge.

     2. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico a seguito di stima e verifiche ai sensi della normativa vigente.

     3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il Settore Contenzioso della Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Abrogazione.

     1. Sono abrogate tutte le norme emanate in precedenza che contrastano con la presente legge.

 

     Art. 6 bis.

     1. Per l'anno 1998 si prescinde dai termini di cui all'art. 2, 2° comma e di cui all'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri finanziari relativi all'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con uno stanziamento da determinare con la legge di bilancio, mediante l'istituzione di un'apposito capitolo.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 4 marzo 2005, n. 8.