Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura e foreste |
Data: | 09/11/1989 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Tartufi destinati al consumo da freschi. |
Art. 3. Disciplina della raccolta. |
Art. 4. Consorzi volontari. |
Art. 5. 1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di [...] |
Art. 6. Disciplina fiscale delle tabelle. |
Art. 7. Calendario ed orario di raccolta. |
Art. 8. Modalità di ricerca e di raccolta. |
Art. 9. Autorizzazione alla raccolta. |
Art. 10. Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura. |
Art. 11. Tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. |
Art. 12. Vendita dei tartufi freschi. |
Art. 13. Lavorazione. |
Art. 14. Classificazione dei tartufi conservati. |
Art. 15. Vendita dei tartufi conservati. |
Art. 16. Confezionamento. |
Art. 17. Divieti. |
Art. 18. Vigilanza. |
Art. 19. Sanzioni. |
Art. 20. Adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca. |
Art. 21. Tassa di concessione regionale annuale. |
Art. 22. Abrogazione parziale della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 22. |
Art. 23. Disposizioni finanziarie. |
Art. 24. Rinvio. |
Art. 25. Deroghe. |
Art. 26. Disciplina della delega. |
Art. 27. Pubblicazione. |
§ 2.1.40 - Legge Regionale 9 novembre 1989, n. 21. [1]
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica.
(B.U. n. 21 del 16 novembre 1989).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. In attuazione della
Art. 2. Tartufi destinati al consumo da freschi.
1. I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente Tartufo bianco;
b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero pregiato;
c) Tuber brumale Var. mascatum De Ferry, detto volgarmente Tartufo moscato;
d) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone;
e) Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin, detto volgarmente Tartufo uncinato;
f) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente Tartuto nero d'inverno o trifola nera;
g) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero liscio;
i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 della
3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di Sant'Angelo in Vado o dal Centro per lo Studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali di un'Università statale, mediante rilascio di certificazione scritta.
Art. 3. Disciplina della raccolta.
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie essi siano, purchè vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
4. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, si intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.
5. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
6. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, si intende alla scadenza revocato.
7. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la scritta a stampatello "raccolta di tartufi riservata".
8. Le amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia, espressamente a ciò delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo e previo accertamento, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.
9. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
10. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'atto con il quale le Amministrazioni Provinciali rilasciano l'attestazione di riconoscimento.
11. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino il tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.) o il tartufo bianco pregiato del Piemonte o di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico).
12. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche integrando la scritta con la dicitura "TARTUFAIA CONTROLLATA" o "TARTUFAIA COLTIVATA" a seconda dei casi.
13. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della
Art. 4. Consorzi volontari.
1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè l'impianto di nuove tartufaie.
2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di impianto.
Art. 6. Disciplina fiscale delle tabelle.
1. Le tabelle di cui al precedente art. 3 sono soggette alle normative fiscali secondo le leggi dello Stato.
Art. 7. Calendario ed orario di raccolta.
1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
a) Tartufo nero pregiato (T. Melanosporum Vitt.) dal 15 novembre al 15 marzo;
b) Tartufo bianco (T. Magnatum Pico) dal 1° ottobre al 31 dicembre;
c) Tartufo d'estate o scorzone (T. aestivum Vitt.) dal 1 maggio al 30 novembre;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo (T. borchii Vitt. o T. albidum Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. brumale Vitt.) dal 1 gennaio al 15 marzo;
f) Tartufo moscato (T. brumale Var. moscatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tartufo uncinato (T. aestivum Var. uncinatum chatin) dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) Tartufo nero liscio (T. macrosporum Vitt.) dal 1 settembre al 31 dicembre;
i) Tartufo nero ordinario (T. mesentericum Vitt.), dal 1 settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; è altresì vietata, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate, la raccolta nella giornata di sabato.
3. Le Amministrazioni Provinciali, a ciò delegate, possono, con atto della Giunta e sentito il parere di centri specializzati di cui all'art. 2, variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali.
4. E' vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
Art. 8. Modalità di ricerca e di raccolta.
1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata solo con l'ausilio al massimo di due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "Vanghetto" o "Vanghello" con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio di cm. 15 per cm. 6.
3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5. E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.
8. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 del presente articolo per ciascun socio.
9. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate e/o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
10. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un Consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
11. Gli Enti Pubblici membri di Consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
Art. 9. Autorizzazione alla raccolta.
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo di cui all'articolo 5 della
2. Per esercitare la raccolta dei tartufi occorre essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino - tipo che viene approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o del tesserino rilasciato in altre Regioni ai sensi dell'articolo 5 della
3. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
4. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, residenti nella regione da almeno quattro mesi all'atto della presentazione della domanda, che hanno compiuto il 14° anno di età ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonchè delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.
5. L'esame è sostenuto innanzi alla Commissione provinciale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta:
a) da un funzionario dirigente della Provincia, con funzione di Presidente;
b) da un Ispettore del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione;
c) dal funzionario regionale responsabile della Sezione interventi a favore della produzione;
d) da un esperto nella materia designato dall'Università del Molise.
e) da tre esperti nella materia nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due. Un funzionario della Provincia svolge le funzioni di segretario.
6. Ai componenti la Commissione estranei all'amministrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della
7. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.
8. Il tesserino di idoneità viene rilasciato dalla Provincia entro quindici giorni dalla data di superamento dell'esame di idoneità.
9. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di un anno.
10. Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) del certificato comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
c) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d) di due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
11. In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato restituisce il tesserino, prima del 31 gennaio dell'anno di riferimento, alla Provincia.
12. La restituzione è ugualmente dovuta da parte del titolare, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 20.
13. I titolari di tesserino di idoneità che intendono praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, sono tenuti, alla scadenza, al rinnovo annuale tramite pagamento della tassa prevista.
14. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione allegata al tesserino comprova l'avvenuto rinnovo.
Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione, a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiederne la sostituzione previo pagamento della tassa di concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del tesserino rilasciato.
16. Sono comunque fatte salve le norme di cui all'articolo 5 della
Art. 10. Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura. [2]
1. Al fine di concorrere al miglioramento e allo sviluppo della tartuficoltura, la Regione concede contributi in conto capitale fino al 30% delle spese, I.V.A. compresa, tecnicamente ammissibili, per un massimo di Lire 5.000.000 per le domande di singoli proprietari e di Lire 10.000.000 per le domande dei consorzi di cui all'art. 4, per l'impianto di tartufaie coltivate. I contributi sono concessi limitatamente all'impiego del tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.) o del tartufo bianco pregiato del Piemonte o di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico). E' ammesso materiale vivaistico proveniente esclusivamente da Centri gestiti dallo Stato o da Enti Pubblici o certificato da uno degli Enti di cui all'art. 2, comma 3 della presente legge.
2. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia, a ciò dalla Regione delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, su domanda dei conduttori dei fondi o dal titolare della rappresentanza esterna per i Consorzi volontari, concedono e liquidano nei limiti dei fondi assegnati dalla Regione, previo accertamento e collaudo degli impianti, l'importo del contributo.
3. Per gli atti di accertamento e collaudo degli impianti le Amministrazioni Provinciali sono autorizzate a richiedere il parere, oltre che del Corpo Forestale dello Stato, degli Enti di cui all'art. 2, comma 3.
Art. 11. Tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
1. E' vietata la ricerca, la raccolta e la coltivazione di tartufi nelle aree del demanio statale ricadente nella Regione, compresa quella parte sulla quale la stessa esercita funzioni amministrative ad essa delegate con il
2. La ricerca e la raccolta del tartufo nei terreni appartenenti al demanio della Regione, delle Province, dei Comuni nonchè delle Comunità Montane può essere autorizzata a terzi, con atto dei rispettivi competenti organi esecutivi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 della presente legge, solo in favore di:
a) Consorzi volontari di cui all'art. 3, che attuino nel Molise la lavorazione del tartufo a fini commerciali;
b) Cooperative con prevalenza di soci giovani formate da residenti nella regione, di cui alla normativa statale e regionale in materia, che attuino la raccolta e la lavorazione del tartufo a fini commerciali.
3. Sono escluse comunque autorizzazioni alla concessione di detti terreni per l'impianto di tartufaie controllate o coltivate, tranne che nella ipotesi che tutto o parte del demanio comunale, provinciale o delle Comunità Montane sia ricompreso nell'area dei Consorzi volontari di cui all'art. 3.
4. Nei terreni appartenenti al demanio regionale, oppure, d'intesa con gli stessi, in quelli degli altri Enti Locali territoriali, la Regione promuove e finanzia attività di sperimentazione per diffondere le tecniche e l'impiego di specie pregiate di tartufo.
Art. 12. Vendita dei tartufi freschi.
1. I tartufi freschi per essere posti in vendita al consumatore sono distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi sono tenuti separati dai tartufi spezzati. I pezzi ed il tritume di tartufo sono venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinte per specie e varietà. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensioni superiori a cm. 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
2. Sui tartufi, sia interi che in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'art. 2, nonchè la zona geografica di raccolta o le aree comprensoriali, la cui delimitazione è stabilita con provvedimento delle amministrazioni Provinciali, competenti per territorio e delegate dalla Regione, anche tramite intesa tra le stesse per le aree limitrofe ai confini circoscrizionali.
Art. 13. Lavorazione.
1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita è effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2) di cui alla
b) dai Consorzi indicati precedentemente nell'art. 3;
c) da Cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Art. 14. Classificazione dei tartufi conservati.
1. I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B) di cui all'art. 13, lettera a).
Art. 15. Vendita dei tartufi conservati.
1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
- il nome della ditta che li ha confezionati;
- la località ove ha sede lo stabilimento;
- il nome del tartufo in latino ed in italiano, secondo la denominazione indicata nell'art. 2, e la località, come previsto nell'ultimo comma dell'art. 12;
- il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati;
- l'indicazione di "pelati" quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza;
- l'indicazione di eventuali sostanze aggiunte di cui al successivo art. 16;
- la data di confezionamento e di scadenza.
Art. 16. Confezionamento.
1. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza è denunciata nell'etichetta, e sono sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
2. L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, è indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. Il peso netto indicato nella confezione corrisponde a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.
3. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi ha le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T. brumale e T. moscatum, e giallastro più o meno scuro nel T. magnatum, T. aestivum e T. mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.
Art. 17. Divieti.
1. E' in ogni caso vietato:
a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo (Vanghetto o vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente legge;
c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2;
d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
f) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 3 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
g) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi superiore a quanto previsto nell'art. 5;
h) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
i) la ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico oltre le ipotesi previste dall'art. 11;
l) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
m) l'apertura di buche con la terra prima estratta e per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
n) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
o) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
p) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice Penale;
q) la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.
Art. 18. Vigilanza.
1. Per la vigilanza si fa riferimento a quanto previsto dalla
2. Gli agenti giurati sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 19. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene per i reati previsti dal Codice Penale, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;
d) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
f) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000, nonchè la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.
2. E' prevista la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.000.000 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3, non avendone legittimazione;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto;
c) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico nelle ipotesi previste all'art. 11 della presente legge. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alla lettera B) si applica la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 3.000.000 nonchè la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 con la revoca definitiva del tesserino.
3. E' prevista la sanzione amministrativa da L. 25O.OOO a L. 900.000 per chi:
a) effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 8 della presente legge, con le eccezioni ivi riportate per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto. Detta sanzione non si applica ai soggetti di cui al comma 6° del precedente art. 8.
4. E' istituita la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per chi effettua:
a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
c) l'apertura di buche in soprannumero, per ogni 5 o frazione di 5;
d) il non riempimento delle buche con la terra prima estratta, per ogni 5 o frazione di 5.
5. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a, b, c, d, del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.500.000 nonchè la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da L. 800.000 a L 3.000.000, con la revoca definitiva del tesserino.
6. E' prevista la sanzione amministrativa da L 200.000 a L. 1.000.000 per chi effettua:
a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice Penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) ai nn. 15 e 16 della lettera E), si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.500.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 3.000.000.
7. E' istituita la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 25.000 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 3. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.
8. Sui tesserini rilasciati dalla Regione Molise le sanzioni amministrative ed il provvedimento di sospensione, di cui all'articolo 20 sono annotate in appositi spazi.
9. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6
10. Ogni violazione della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.
11. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
12. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
L'oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
13. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio di Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il Settore Contenzioso della Giunta Regionale.
Art. 20. Adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca.
1. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio dei tartufi, prevista nei casi di cui all'articolo 19 sono adottate con provvedimento del Presidente della Provincia territorialmente competente e notificate agli interessati.
Art. 21. Tassa di concessione regionale annuale.
1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita ai sensi dell'articolo 3 della
2. Il versamento della predetta tassa va effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise-Servizio di Tesoreria "Tassa sulle concessioni regionali", Campobasso, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.
3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti nè ai raccoglitori che consorziati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 3, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
4. Al pagamento della tassa di concessione sono soggetti anche i ricercatori e raccoglitori di tartufi, titolari di tesserini rilasciati da altre Regioni allorché l'autorizzazione non è stata assoggettata dalla Regione di provenienza, la tassa di concessione istituita e versata risulti inferiore a quella dovuta nella Regione Molise, i ricercatori e raccoglitori, provenienti da altre Regioni, sono tenuti al versamento dell'eventuale integrazione della tassa di concessione, fino alla concorrenza dell'importo della tassa di concessione di cui al presente articolo.
Art. 22. Abrogazione parziale della
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 della
Art. 23. Disposizioni finanziarie.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:
n. 225 - Tassa sulle concessioni regionali per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati di cui all'art. 21.
n. 9410 - Proventi derivanti da infrazioni delle norme per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione di tartufi freschi o conservati di cui all'art. 19.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
Sez. 5 - Rubrica n. 12 - Settore n. 1 - Capitolo n. 44275 "Contributi alle amministrazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia per la concessione di interventi finanziari in conto capitale all'aziende singole o consorziate per l'impianto di nuove tartufaie di cui all'art. 10, con una dotazione di competenza e di cassa L. 30.000.000 con analoga riduzione del Capitolo 55400".
Sez. 5° - Rubrica n. 12 - Settore n. 1 - per memoria Capitolo n. 44276 "Indennità e gettoni di presenza ai componenti la Commissione regionale per l'esame degli aspiranti raccoglitori di tartufi freschi di cui all'art. 9 (Spesa obbligatoria)".
Capitolo n. 44277 "Oneri per le deleghe alle Amministrazioni Provinciali per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi di cui all'art. 3".
Capitolo n. 44278 "Oneri per la sperimentazione volta alla diffusione di tecniche e l'impiego di specie pregiate di tartufo di cui all'art. 11".
Per gli esercizi futuri con legge approvativa di bilancio alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i proventi della tassa di concessione, da quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 19 della presente legge, nonchè da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della
Art. 24. Rinvio.
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, vigono in materia le disposizioni della
Art. 25. Deroghe.
1. La Giunta Regionale, in deroga a quanto disposto, nei terreni del proprio demanio o da essa amministrati, può rilasciare autorizzazioni per la coltivazione e raccolta di tartufi agli Enti di cui al precedente articolo 2, su domanda motivata e per comprovate necessità di studio e di ricerca.
Art. 26. Disciplina della delega.
1. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si attengono a quanto previsto nella presente normativa e provvedimenti, alle disposizioni della
Art. 27. Pubblicazione.
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Legge abrogata dall’art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della