§ 1.11.11 - Legge Regionale 7 febbraio 1990, n. 5.
Ordinamento organizzativo dell'Ente Risorse Idriche Molise - Stato giuridico e trattamento economico del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:07/02/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Organizzazione dell'Ente.
Art. 2.  Articolazione strutture
Art. 3.  Settori.
Art. 4.  Sezioni.
Art. 5.  Uffici.
Art. 6.  Modifiche di sezioni ed uffici.
Art. 7.  Progetti finalizzati.
Art. 8.  Direzione Generale.
Art. 9.  Direttore Generale.
Art. 10.  Nomina dei responsabili delle strutture.
Art. 11.  Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore.
Art. 12.  Organico settori.
Art. 13.  Ruolo unico del personale.
Art. 14.  Costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 15.  Commissioni di esami.
Art. 16.  Previdenza.
Art. 17.  Massa vestiario da lavoro.
Art. 18.  Commissione disciplinare.
Art. 19.  Utilizzazione case cantoniere.
Art. 20.  Mobilità
Art. 21.  Inquadramento del personale.
Art. 22.  Decorrenza Inquadramento.
Art. 23.  Previdenza e quiescenza.
Art. 24.  Personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 25.  Attribuzione dei livelli.
Art. 26.  Assegnazione del personale alle strutture.
Art. 27.  Trattamento economico.
Art. 28.  Rinvio.
Art. 29.  Norma transitoria.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.11.11 - Legge Regionale 7 febbraio 1990, n. 5. [1]

Ordinamento organizzativo dell'Ente Risorse Idriche Molise - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1990).

 

Capo I

ORDINAMENTO DELL'APPARATO ORGANIZZATIVO

 

Art. 1. Organizzazione dell'Ente.

     1. L'organizzazione dell'Ente Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.) si articola in una sede centrale, nel capoluogo regionale, ed in strutture decentrate sul territorio regionale, operativamente collegate con il competente Settore centrale.

 

     Art. 2. Articolazione strutture

     1. Le unità fondamentali dell'organizzazione dell'E.R.I.M. sono costituite dai Settori. Ogni Settore si articola, a sua volta, in Sezioni ed Uffici, secondo quanto riportato nella tabella A, allegata alla presente legge.

     2. La dotazione organica dell'E.R.I.M. è quella risultante dalla Tabella "B" allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Settori.

     1. I Settori costituiscono unità organiche predisposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad ampia sfera di competenza o di obiettivi.

     2. Le unità organizzative di cui al precedente comma sono preposte alle attività strumentalmente necessarie al funzionamento degli organi e dell'apparato tecnico amministrativo dell'Ente, nonchè alle attività direttamente finalizzate alla gestione delle materie allo stesso attribuite con la legge regionale n. 31 del 2 settembre 1980.

     3. I Settori svolgono tutte le attività di ricerca, programmazione, progettazione, attuazione e controllo, rivolte al raggiungimento degli obiettivi ed all'espletamento delle competenze proprie dell'area di attività.

     4. I Settori provvedono, altresì, alle attività di gestione interna.

 

     Art. 4. Sezioni.

     1. Le Sezioni costituiscono le unità organizzative di base per mezzo delle quali vengono assolti i compiti istituzionali e realizzate, in concreto, le attività di studio, quelle operative e quelle strumentali.

 

     Art. 5. Uffici.

     1. Gli Uffici costituiscono le unità operative organiche con il compito di assicurare la erogazione di specifici servizi.

     2. Essi possono essere ulteriormente articolati in nuclei territoriali per esigenze specifiche stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 6. Modifiche di sezioni ed uffici.

     1. Le Sezioni e gli Uffici, in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, approvata dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 7. Progetti finalizzati.

     1. Per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi ed al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, l'E.R.I.M. può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del personale interno ed esterno occorrente per qualifica funzionale e profilo professionale nonchè gli obiettivi da perseguire.

     2. Il ricorso all'apporto di personale esterno è ammesso soltanto per specifiche professionalità mancanti nel ruolo dell'Ente e previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti professionali instaurati a tempo determinato secondo le norme vigenti.

     3. I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal Bilancio dello Stato, e con quelle integrative che saranno stabilite con legge di bilancio regionale.

 

     Art. 8. Direzione Generale.

     1. La funzione di coordinamento mirante ad assicurare la coerenza tra gli obiettivi e le politiche generali, tra l'indirizzo politico e le operazioni amministrative si realizza tramite la Direzione Generale.

 

     Art. 9. Direttore Generale.

     1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e scelto fra i Responsabili della Regione o degli Enti strumentali della stessa. Sovraintende al personale ed al funzionamento degli Uffici; è responsabile della tenuta del protocollo dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione di segretario, può partecipare, su richiesta, alle Commissioni Consiliari Permanenti, controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spesa; svolge i compiti di Ufficiale rogante.

     2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sceglie per l'eventuale sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento, altro dipendente tra quelli inquadrati nella stessa qualifica funzionale.

     3. L'incarico ha termine con la cessazione del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 10. Nomina dei responsabili delle strutture.

     1. I Dirigenti dei Settori sono nominati fra i dipendenti dell'Ente o della Regione inquadrati nel secondo livello dirigenziale.

     2. I Dirigenti delle Sezioni sono nominati fra i dipendenti dell'Ente o della Regione inquadrati nel primo livello dirigenziale.

     3. Le nomine sono effettuate, su proposta del Presidente, con deliberazione motivata, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

 

     Art. 11. Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore.

     1. In caso di vacanza di posti il responsabile di settore, sezione ed uffici dell'E.R.I.M, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con formale provvedimento a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa o a quelle con competenze in materie analoghe sulla scorta, ove necessario, di apposita graduatoria.

     2. In caso di vacanza del posto di cui al comma precedente, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

     Art. 12. Organico settori.

     1. Il Consiglio di Amministrazione sulla base della dotazione organica di cui all'allegato A, assegna i dipendenti alle strutture dei singoli Settori, tenuto conto del livello di appartenenza e dei profili professionali fissati dalle leggi regionali in vigore.

 

Capo II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 13. Ruolo unico del personale.

     1. Il personale dell'ERIM è inquadrato in un ruolo unico articolato nelle qualifiche funzionali previste dalle leggi regionali vigenti per il personale.

 

     Art. 14. Costituzione del rapporto di lavoro.

     1. La copertura dei posti prevista nell'organico dell'E.R.I.M avviene per pubblico concorso con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti.

     2. La copertura dei posti in organico potrà avvenire con gradualità, in rapporto alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

     3. Il concorso è indetto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'ERIM.

     4. Il bando dovrà contenere l'indicazione dei requisiti di ammissione nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     5. L'ERIM attiva i meccanismi previsti dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56 e dalle disposizioni attuative contenute nel D.P.C.M. n. 392/87 e successive modificazioni ed integrazioni per le assunzioni di personale fino al quarto livello.

 

     Art. 15. Commissioni di esami.

     1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e sono composte:

     1) dal Presidente dell'ERIM che le presiede o da un Consigliere di Amministrazione da lui delegato con funzioni di Presidente;

     2) da tre esperti nelle materie oggetto di esame, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con voto limitato a due scelti tra le seguenti categorie:

     a) concorsi per livelli funzionali VII e VIII, I e II livello dirigenziale: docenti universitari, anche a riposo, magistrati anche a riposo di qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione ed equiparata; dirigenti dello Stato; dipendenti regionali e dell'Ente di livello non inferiore a quello messo a concorso; iscritti da almeno quindici anni in Albi professionali che abilitano all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto di esame;

     b) concorsi per il livello funzionale VI: docenti di ruolo presso istituti di istruzione secondaria superiore; direttivi dello Stato; dipendenti regionali e dell'Ente di livello non inferiore a quello messo a concorso; iscritti da almeno dieci anni in Albi professionali che abilitano all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto d'esame;

     c) concorsi per il livello funzionale V: docenti di ruolo presso istituti di scuola media ed insegnanti tecnico-pratici; dipendenti statali, regionali e dell'Ente con livello non inferiore al VII; iscritti da almeno dieci anni in Albi professionali che abilitano all'esercizio di professioni attinenti alle materie oggetto d'esame;

     3) da un rappresentante sindacale, scelto tra una terna segnalata dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con qualifica equiparata al livello messo a concorso.

     2. Nelle Commissioni di concorso per i livelli funzionali dal quinto all'ottavo, almeno un posto di esperto deve essere destinato a docenti od insegnanti tecnico-pratici di materie oggetto di esami.

     3. Le funzioni di Segretario sono espletate da un dipendente regionale o dell'Ente di livello non inferiore al settimo.

 

     Art. 16. Previdenza.

     1. Il personale dell'Ente è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali.

     2. Al personale dell'ERIM si applicano tutti i benefici di cui alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 27.

 

     Art. 17. Massa vestiario da lavoro.

     1. Ai dipendenti materialmente impegnati in lavori di manutenzione, conduzione, riparazione e gestione degli impianti e delle condotte idriche viene fornito vestiario da lavoro nei limiti degli appositi stanziamenti previsti in bilancio, sentite le OO.SS. aziendali.

 

     Art. 18. Commissione disciplinare.

     1. Il Consiglio di Amministrazione nomina la commissione disciplinare della quale fanno parte:

     a) un magistrato, anche in quiescenza, o un avvocato iscritto all'albo da almeno 15 anni;

     b) tre componenti effettivi e tre supplenti, scelti tra funzionari del livello direttivo;

     c) tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     2. Il componente di cui alla lettera a) ha le funzioni di Presidente della Commissione.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'ERIM designato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli di qualifica ed anzianità non inferiori alla qualifica ed anzianità del dipendente a carico del quale è instaurato il procedimento disciplinare.

 

     Art. 19. Utilizzazione case cantoniere.

     1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere, a seguito di stipula di apposite convenzioni con i propri dipendenti in uno al nucleo familiare, in comodato gratuito le case cantoniere e le case di guardia per la sorveglianza e la sicurezza degli impianti gestiti dall'ERIM.

 

     Art. 20. Mobilità

     1. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione del personale è prevista la mobilità dei dipendenti fra l'ERIM. e gli Enti destinatari di analoghe norme contrattuali di cui all'articolo 45 del D.P.R. 68 del 5 marzo 1986 ed alle leggi regionali in vigore.

 

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. Inquadramento del personale.

     1. Il personale di cui al quinto comma dell'articolo 13 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31 è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente.

     2. E' altresì inquadrato nel ruolo organico dell'Ente, a seguito di prova di idoneità da svolgersi secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, il restante personale in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè titolare di rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato.

     3. Per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici e quella di decorrenza ai fini economici, il trattamento di quiescenza è determinato sulla base dello stipendio spettante al momento del collocamento a riposo.

 

     Art. 22. Decorrenza Inquadramento.

     1. La decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici è fissata alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente; la decorrenza ai fini economici è fissata alla data dell'atto di inquadramento.

 

     Art. 23. Previdenza e quiescenza.

     1. E' fatto salvo il diritto di opzione fra diversi trattamenti di previdenza e quiescenza per il personale in servizio presso l'ERIM alla data di entrata in vigore della presente legge, che già risulti iscritto a istituti diversi rispetto a quelli previsti dal precedente articolo 17.

     L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico dell'ERIM.

 

     Art. 24. Personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     1. Il personale ex dipendente della Cassa per il Mezzogiorno trasferito alla Regione ed in servizio presso l'ERIM alla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato nei ruoli dell'Ente, a far tempo dall'1 novembre 1983, secondo le norme di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13.

     2. La decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici è fissata all'1 novembre 1983; la decorrenza ai fini economici è fissata alla data di inquadramento.

     3. Per il personale cessato dal servizio si applica la normativa prevista dal comma 3 dell'art. 21.

 

     Art. 25. Attribuzione dei livelli.

     1. L'attribuzione dei livelli nella fase di primo inquadramento per il personale di cui ai precedenti artt. 21 e 24 è effettuata dalla Commissione di inquadramento prevista dall'art. 97 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 integrata da un rappresentante dell'ERIM designato dal Consiglio di Amministrazione.

     2. I livelli saranno attribuiti sulla base delle qualifiche professionali rivestite presso gli Enti di provenienza e le declaratorie professionali equiparate secondo quanto previsto dalla Tabella "C".

 

     Art. 26. Assegnazione del personale alle strutture.

     1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con propri atti, all'assegnazione del personale ai vari Settori, Sezioni ed Uffici.

 

     Art. 27. Trattamento economico.

     1. In analogia a quanto previsto dagli artt. 34 e 36 del D.P.R 268 del 13 maggio 1987 l'eventuale eccedenza tra il maturato economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza operanti alla suddetta data, viene corrisposta a tutti i dipendenti in dodicesimi e concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

 

     Art. 28. Rinvio.

     1. In applicazione dell'art. 77 secondo comma del D.P.R 13 maggio 1987, n. 268, si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalità del titolo IV della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale.

 

     Art. 29. Norma transitoria.

     1. In fase di primo inquadramento il personale che, ai singoli livelli, eccede la dotazione organica rispettiva, viene posto in ruolo soprannumerario con riassorbimento nei posti in organico che si renderanno disponibili.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene posto a carico degli appositi capitoli di bilancio dell'ERIM.

 

     Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

TABELLA A (art. 2) - ARTICOLAZIONE STRUTTURE

(Omissis)

 

TABELLA B (art. 2) DOTAZIONE ORGANICA

 

1° livello                      1

2° livello                      1

3° livello                     39

4° livello                     33

5° livello                     72

6° livello                     26

7° livello                      6

8° livello                     15

I Dirigenziale                  7

II Dirigenziale                 3

                               203

 

 

TABELLA C (Art. 25) ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI

 

Fasce funzionali previste dalle delibere    Qualifiche previste

  del Consiglio di Amministrazione della    dal D.P.R. 13 maggio

  "Cassa" n. 1902 del 23 maggio 1979; n.        1987, n. 268

850 del 13 aprile 1981; n. 1022/23/26 del

               25 marzo 1982

--                                         1° qualifica

--                                         2° qualifica

VII fascia funzionale                      3° qualifica

VI fascia funzionale                       4° qualifica

V fascia funzionale                        5° qualifica

IV fascia funzionale                       6° qualifica

III fascia funzionale                      7° qualifica

II fascia funzionale                       8° qualifica

I fascia funzionale                        I Dirigenziale

                                            II Dirigenziale

 

 

2) Tabella di equiparazione per i dipendenti ex Consorzio di 2° grado:

 

    Fasce funzionali previste dal CCNL 16     Qualifiche previste

   novembre 1982 per operai ed impiegati -       dal D.P.R. 13

    Qualifiche dirigenziali previste dal      maggio 1987, n. 268

C.C.N.L. 29 gennaio 1980 e 3 dicembre 1981

--                                           1° qualifica

1° fascia funzionale                         2° qualifica

2° fascia funzionale                         3° qualifica

3° fascia funzionale                         4° qualifica

3° fascia funzionale intermedia              5° qualifica

4° fascia funzionale                         6° qualifica

5° fascia funzionale                         7° qualifica

6° fascia funzionale                         8° qualifica

Dirigente di servizio                        I Dirigenziale

                                              II Dirigenziale

 

3) Tabella di equiparazione per i dipendenti ex Consorzio dei Comuni:

 

Qualifica professionale prevista   Qualifiche previste dal

dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347  D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268

I qualifica professionale          1° qualifica

II qualifica professionale         2° qualifica

III qualifica professionale        3° qualifica

IV qualifica professionale         4° qualifica

V qualifica professionale          5° qualifica

VI qualifica professionale         6° qualifica

VII qualifica professionale        7° qualifica

I qualifica dirigenziale           I Dirigenziale

II qualifica dirigenziale          II Dirigenziale

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.