Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione |
Data: | 29/04/1985 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 9. Mobilità - Ambito di applicazione. |
Art. 10. Mobilità interna alla regione. |
Art. 14. Ruolo unico del personale. |
Art. 21. |
Art. 22. Indennità. |
Art. 23. |
Art. 24. Salario di anzianità. |
Art. 29. Indennità di turno. |
Art. 30. Indennità di responsabilità. |
Art. 31. Missioni. |
Art. 32. Mensa. |
§ 1.10.35 - Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 13.
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Biennio 1983-1984. [1]
(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Artt. 1. - 8. [1]
Art. 9. Mobilità - Ambito di applicazione. [2]
[La mobilità di personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali e dalle Regioni a statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.]
Art. 10. Mobilità interna alla regione. [2]
[La mobilità interna alla Regione, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le Organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Organizzazioni sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi con le OO.SS., anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica dell'idoneità alle mansioni.
Qualora la mobilità interna alla Regione comporti l'assegnazione a sede di lavoro esterna al territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le OO.SS.]
Artt. 11. - 13. [1]
Titolo II
NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Art. 14. Ruolo unico del personale. [3]
Il personale della Regione è collocato in un ruolo unico ed è assegnato ad una delle seguenti qualifiche funzionali:
[- dirigente di struttura organizzativa di II grado e/o con compiti equiparati (dirigente superiore) (II qualifica dirigenziale)
- dirigente di struttura organizzativa di base e/o con compiti equiparati (dirigente) (I qualifica dirigenziale)]
[- funzionario (VIII livello retributivo)
- istruttore direttivo (VII livello retributivo)
- istruttore (VI livello retributivo)
- collaboratore professionale (V livello retributivo)
- esecutore (IV livello retributivo)
- operatore (III livello retributivo)
- ausiliare (II livello retributivo)
- addetto alle pulizie (I livello retributivo)
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono esplicate nell'allegato "A" che forma parte integrante della presente legge.]
Artt. 15. - 20. [1]
Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono previste le seguenti indennità:
a) [1]
b) [1]
c) [1]
d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica, compete un'indennità annua fissa di L. 1.500.000 da corrispondere in 12 mensilità;
e) [1]
f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa di L. 600.000 da corrispondere in 12 mensilità. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;
g) [1]
h) [1]
i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato "B" compete un'indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000.
[Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato "B".] [1]
Art. 24. Salario di anzianità.
Al personale, nell'arco di validità della presente legge, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:
I Livello L. 198.000 |
II Livello L. 216.000 |
III Livello L. 234.000 |
IV Livello L. 267.000 |
V Livello L. 312.000 |
VI Livello L. 330.000 |
VII Livello L. 384.000 |
VIII Livello L. 518.000 |
1 Dirigenziale L. 672.000 |
2 Dirigenziale L. 840.000 |
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.
Artt. 25. - 28. [1]
Art. 29. Indennità di turno.
Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano un'erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.
L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di L. 1.080; ordinario festivo di L. 1.215; ordinario notturno festivo L. 1.800.
Art. 30. Indennità di responsabilità.
Si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.
I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento saranno determinate in sede di accordi decentrati.
Art. 32. Mensa.
Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, la Regione può istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi con le OO.SS.
Per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari al 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.
In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE FINALI
Artt. 33. - 47. [1]
Tabella "A" (Omissis) [5]
Tabella "B" (Omissis) [1]
Tabella "C" [6]
[Organico complessivo del ruolo unico del personale |
1° livello 5 |
2° livello 60 |
3° livello 60 |
4° livello 280 |
5° livello 50 |
6° livello 320 |
7° livello 100 |
8° livello 221 |
I dirigenziale 126 |
II dirigenziale 75 |
|
Dotazione organico Giunta Regionale |
1° livello 5 |
|
2° livello 50 |
3° livello 52 |
4° livello 255 |
5° livello 40 |
6° livello 300 |
7° livello 90 |
8° livello 203 |
I dirigenziale 115 |
II dirigenziale 72 |
|
Dotazione organico del Consiglio Regionale |
1° livello -- |
2° livello 10 |
3° livello 8 |
4° livello 25 |
5° livello 10 |
6° livello 20 |
7° livello 10 |
8° livello 18 |
I dirigenziale 11 |
II dirigenziale 3] |
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[2] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, lettera l) della
[2] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[3] L'art. 47, comma 1, lettera c) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[4] Articolo Abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera d) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[5] I seguenti capitoli del presente Allegato "A": "Funzione dirigenziale - finalità", "Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali", "Responsabilità dei dirigenti", "Prima qualifica dirigenziale", "Seconda qualifica dirigenziale", sono stati abrogati dall'art. 47, comma 1, lettera c) della
[1] Legge interamente abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera l) della
[6] Tabella così sostituita dall'art. 1 della