§ 3.6.2 - Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 39.
Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 musei e biblioteche
Data:10/12/1987
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Organizzazione bibliotecaria regionale.
Art. 5.  Biblioteche degli enti locali.
Art. 6.  Biblioteche di interesse pubblico locale.
Art. 7.  Archivi storici degli enti locali.
Art. 8.  Funzioni della Regione.
Art. 9.  Compiti del centro regionale per i beni culturali.
Art. 10.  Funzioni delle province.
Art. 11.  Funzioni dei comuni.
Art. 12.  Convenzioni.
Art. 13.  Organizzazione delle biblioteche di enti locali.
Art. 14.  Istituzione di nuova biblioteca.
Art. 15.  Commissione della biblioteca di ente locale.
Art. 16.  Deposito di pubblicazioni.
Art. 17.  Articolazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
Art. 18.  Sistema bibliotecario locale.
Art. 19.  Compiti del sistema bibliotecario locale.
Art. 20.  Costituzione del sistema bibliotecario locale.
Art. 21.  Requisiti minimi delle biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari.
Art. 22.  Commissione del sistema bibliotecario intercomunale.
Art. 23.  Sistemi bibliotecari comunali.
Art. 24.  Personale delle biblioteche e delle separate sezioni di archivio degli enti locali.
Art. 25.  Assunzione di personale.
Art. 26.  Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale.
Art. 27.  Programma regionale pluriennale.
Art. 28.  Piani annuali di attuazione.
Art. 29.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.6.2 - Legge Regionale 10 dicembre 1987, n. 39. [1]

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3 e 24 luglio 1977, n. 616, nonché in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla cultura per tutti i cittadini e di valorizzare e tutelare il patrimonio librario e documentario, promuove:

     a) la realizzazione di un'organizzazione bibliotecaria regionale articolata sul territorio;

     b) la cooperazione tra biblioteche, lo sviluppo e, nelle zone sprovviste, la istituzione di biblioteche degli enti locali o di interesse locale;

     c) il coordinamento dei servizi bibliotecari e documentari con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;

     d) l'acquisizione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;

     e) la realizzazione di sistemi informativi coordinati, che favoriscono la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti nel territorio regionale e l'accesso, per le medesime finalità, alla rete di informazione bibliografica nazionale.

     f) la tutela dei beni di interesse archivistico in collaborazione con la soprintendenza archivistica per le Marche, al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La presente legge riguarda tutte le strutture, le attività ed i servizi relativi alle biblioteche ed agli archivi storici di competenza della Regione e degli enti locali o di interesse locale.

     2. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L.R. 2 settembre 1979, n. 29, sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le biblioteche, gli archivi storici, le raccolte e i centri, di seguito indicati, purché appartenenti alla Regione o ad altri enti e organismi sottoposti alla sua vigilanza, o siano a tali enti ed organismi affidati, o siano presso di essi anche soltanto di fatto, esistenti, o risultino comunque di interesse locale:

     a) raccolte e fondi documentari di interesse bibliografico, culturale, storico o artistico, comunque costituiti;

     b) archivi storici e raccolte storico-archivistiche;

     c) biblioteche, anche popolari;

     d) centri sociali di educazione permanente, centri di lettura, centri rete di distribuzione dei servizi di lettura, altri centri e servizi bibliotecari di lettura, assimilati ai precedenti a norma dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 24 luglio 1977 n. 616, già trasferiti ai comuni ai sensi della L.R. 2 settembre 1979, n. 29.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. La Regione e gli enti locali, tramite l'organizzazione bibliotecaria regionale e i sistemi bibliotecari locali, i propri archivi storici e le convenzioni di cui al successivo art. 12 perseguono i seguenti obiettivi:

     a) la realizzazione di una rete integrata e coordinata di strutture e servizi bibliotecari e archivistici su tutto il territorio regionale, dando priorità alla istituzione dei sistemi bibliotecari locali;

     b) il funzionamento e la qualificazione delle biblioteche e degli archivi di cui al precedente art. 2;

     c) il collegamento e la cooperazione delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale con le biblioteche pubbliche statali scolastiche e universitarie o dipendenti dalle amministrazioni universitarie e con l'organizzazione archivistica dello Stato, con le biblioteche e gli archivi di istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio regionale, nonché con le biblioteche presenti nel territorio di altre regioni, con le biblioteche nazionali ed estere e con gli istituti centrali dello Stato;

     d) la istituzione di sistemi informativi coordinati diretti a favorire la conoscenza del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale e l'accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;

     e) l'istituzione in ogni comune della separata sezione d'archivio prevista dall'art. 30 del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409;

     f) la promozione di attività culturali e di educazione permanente, correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie di strutture e servizi bibliotecari e archivistici;

     g) la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale addetto alle biblioteche, agli archivi storici ed ai relativi servizi.

 

 

Titolo II

    ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

 

     Art. 4. Organizzazione bibliotecaria regionale.

     1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme delle strutture, delle attività e dei servizi bibliotecari ed archivistici della Regione e degli enti locali ed è aperta ad ogni altra istituzione bibliotecaria o documentaria, pubblica o privata, esistente nel territorio regionale.

     2. Lo strumento principale dell'organizzazione bibliotecaria regionale è costituito dalla convenzione, ai sensi del successivo art. 12.

 

     Art. 5. Biblioteche degli enti locali.

     1. Le biblioteche degli enti locali sono istituzioni culturali al servizio dei cittadini. Esse, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere un'ampia ed effettiva diffusione dell'informazione e l'approfondimento del dibattito culturale, nonché a sostenere le esigenze di informazione, di studio, di ricerca, di formazione culturale e di impiego del tempo libero dei cittadini, mediante:

     a) il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione, la tutela e la pubblica fruizione di opere e documenti manoscritti, a stampa o audiovisivi;

     b) la raccolta, in particolare, di materiale librario e documentario, relativo al territorio di interesse di ciascuna biblioteca, prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati;

     c) la salvaguardia del materiale librario e documentario, che presenti caratteristiche di rarità e di pregio;

     d) iniziative che contribuiscano alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

     e) il collegamento con gli organi competenti della scuola per lo svolgimento e il sostegno di programmi di informazione e di studio, nonché per organizzare sezioni di lettura per l'infanzia e per i ragazzi;

     f) l'adempimento dell'obbligo reciproco del prestito del materiale librario e documentario ammesso al prestito stesso;

     g) la realizzazione di attività culturali che promuovano la conoscenza e l'uso dei beni librari e documentari;

     h) la collaborazione, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse, svolti nel territorio dagli enti pubblici e privati.

2. Le biblioteche degli enti locali possono coordinare la propria attività anche mediante convenzioni stipulate dai comuni singoli o associati, con quella di altre biblioteche o di archivi, musei, pinacoteche, fototeche, cineteche, fonoteche e videoteche pubblici e privati.

 

     Art. 6. Biblioteche di interesse pubblico locale.

     1. Sono di interesse pubblico locale le biblioteche pubbliche o private, diverse da quelle degli enti locali, che:

     a) hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 11 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53;

     b) rispettano le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 della citata L.R. n. 53;

     c) garantiscono l'apertura al pubblico e la gratuità della consultazione del materiale librario e documentario, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di biblioteca.

     2. Le biblioteche di interesse pubblico locale possono far parte, a richiesta, dei sistemi bibliotecari.

     3. Le biblioteche di interesse pubblico locale possono ricevere contributi dalla Regione ai sensi dell'art. 27 e seguenti.

 

     Art. 7. Archivi storici degli enti locali.

     1. Gli enti locali, nell'ambito delle disposizioni dei D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e 14 gennaio 1972, n. 3, provvedono all'installazione, all'ordinamento ed alla conservazione dei propri archivi e di quelli ad essi affidati.

     2. Gli enti locali trasferiscono nella separata sezione d'archivio i documenti in loro possesso, non appena scaduti i termini di legge per la conservazione negli uffici, dopo aver effettuato le operazioni di selezione.

     3. Al fine di coordinare gli interventi relativi agli archivi storici, gli enti locali interessati comunicano tempestivamente alla giunta regionale eventuali rilievi degli organi statali preposti alla vigilanza in ordine alle condizioni del materiale in essi conservato.

     4. Le biblioteche e gli archivi storici sono collocabili in una sede comune, compatibilmente con il rispetto delle fondamentali regole di conservazione.

     5. Presso la biblioteca del comune sono comunque depositati, per la consultazione, gli inventari dell'archivio storico del comune stesso; nelle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario locale sono depositati per la consultazione gli inventari di tutti gli archivi storici dei comuni aderenti al sistema stesso.

     6. La Regione e gli enti locali operano, in materia di archivi storici, di concerto, per quanto previsto dalla legislazione vigente, con la soprintendenza archivistica.

 

 

Titolo III

FUNZIONI DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

 

     Art. 8. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, nel quadro delle competenze di cui all'art. 1, esercita le funzioni di programmazione e di coordinamento della organizzazione bibliotecaria regionale e determina gli indirizzi di attività nel settore delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale.

     2. In particolare la Regione:

     a) definisce i fondamentali criteri di indirizzo per l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;

     b) determina i criteri per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale;

     c) [2]

     d) definisce i criteri per coordinare l'informazione bibliografica, in collegamento con le iniziative nazionali (sistema bibliotecario nazionale) e con particolare riguardo delle procedure di catalogazione e alle metodologie atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, ed assumendo altresì specifiche iniziative per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra-regionali;

     e) emana criteri di indirizzo per la rilevazione, conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico- documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, ed approva specifici piani di intervento anche a carattere straordinario;

     f) promuove e indirizza, nel quadro della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, in collaborazione con le università, anche ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici ed i relativi servizi;

     g) promuove e coordina la collaborazione delle biblioteche e archivi storici degli enti locali o di interesse locale con gli istituti centrali in cui all'art. 12 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

     h) stipula le convenzioni di propria competenza e predispone schemi tipo, a carattere orientativo, per i rapporti di convenzione di competenza degli enti locali;

     i) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata.

 

     Art. 9. Compiti del centro regionale per i beni culturali.

     1. Principale strumento di intervento della Regione in materia di biblioteche e archivi è il centro regionale per i beni culturali attraverso l'ufficio biblioteche e archivi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, nonché attraverso le strutture e le attrezzature della biblioteca individuata come biblioteca regionale, ai sensi del precedente art. 8, comma 2, lettera i).

     2. In materia di biblioteche ed archivi, restano ferme le funzioni assegnate al centro regionale per beni culturali dalle LL.RR. 30 dicembre 1974, n. 53 e 25 gennaio 1983, n. 6.

     3. In particolare, la Regione si avvale del centro regionale per i beni culturali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 8, nonché degli studi, programmi e proposte del centro stesso per le finalità di cui all'art. 27 e seguenti della presente legge.

     4. Il centro regionale per i beni culturali, con riferimento agli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 14 gennaio 1972 e all'art. 3 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, svolge i compiti e le funzioni già spettanti alla soprintendenza bibliografica soppressa ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 14 gennaio 1972 n. 3.

 

     Art. 10. Funzioni delle province.

     1. Le province concorrono al coordinamento e alla programmazione relativi all'istituzione e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali con il centro regionale per i beni culturali, ai sensi dell'art. 5, lettera c), della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6.

     2. In particolare individuano, in collaborazione con i comuni, gli ambiti territoriali più idonei alla istituzione dei sistemi bibliotecari locali.

     3. Le province, inoltre:

     a) collaborano con i comuni interessati, per la redazione di specifici progetti promozionali per lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, nonché progetti di rilevazione, conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche e degli archivi storici di cui alla presente legge, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;

     b) organizzano l'informazione bibliografica sul territorio, provvedono anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati. A tal fine le province concordano con il centro regionale per i beni culturali i criteri per realizzare metodologie uniformi;

     c) promuovono e coordinano le iniziative ed i programmi diretti all'integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali;

     d) promuovono, ai sensi della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e agli archivi di cui alla presente legge;

     e) stipulano le convenzioni di propria competenza;

     f) inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale una relazione sullo stato dei sistemi bibliotecari, delle biblioteche e degli archivi storici, segnalando i settori maggiormente bisognevoli di intervento.

     4. Le province partecipano altresì alla formulazione dei programmi che la Regione predispone in materia di organizzazione bibliotecaria.

 

     Art. 11. Funzioni dei comuni.

     1. I comuni:

     a) provvedono alla istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche, adottando i relativi regolamenti e nominando le commissioni di biblioteca;

     b) provvedono agli adempimenti connessi all'istituzione, conservazione e ordinamento dei propri archivi;

     c) provvedono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

     d) formulano i programmi sia annuali che pluriennali concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari ed archivistici, predisponendo altresì i piani di spesa e le richieste di finanziamento relative;

     e) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di personale qualificato in relazione alle esigenze dei servizi;

     f) programmano e curano le manifestazioni culturali e divulgative e le attività di promozione educativa specificamente attinenti alle istituzioni bibliotecarie e storico-documentarie e connesse con i relativi patrimoni, favorendo il collegamento con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico;

     g) stipulano le convenzioni di propria competenza;

     h) intraprendono ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità di cui al Titolo I.

     2. I comuni che, avuto riguardo all'entità della popolazione, ai costi di istituzione e gestione e ad altre circostanze, risultino nell'impossibilità di istituire proprie biblioteche, provvedono a stabilire forme di coordinamento e di collaborazione con altri comuni al fine di utilizzare i servizi bibliotecari di questi oppure per costituire o ampliare servizi bibliotecari da gestire in forma associata.

 

     Art. 12. Convenzioni.

     1. La Regione e gli enti locali, singoli o associati, provvedono a stipulare convenzioni tra loro e con altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle biblioteche ed archivi storici esistenti sul territorio, in funzione dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture dei servizi e delle attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.

     2. In relazione all'oggetto, le convenzioni si distinguono in convenzioni generali concernenti l'adesione delle biblioteche e degli archivi storici ai sistemi bibliotecari locali e convenzioni per servizi, per programmi e progetti finalizzati, per contratti di ricerca, per borse di specializzazione e per altre iniziative che si rendano necessarie per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1.

     3. Le convenzioni debbono indicare gli impegni e gli oneri, anche per il caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti, fermo comunque restando l'obbligo dei soggetti convenzionati di assicurare la continuità e la gratuità dei servizi bibliotecari ed archivistici, l'accessibilità al pubblico dei medesimi servizi, secondo le modalità convenute, nonché l'obbligo e le modalità di rendiconto dei contributi eventualmente ricevuti per effetto della convenzione stessa.

 

 

Titolo IV

  FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

 

     Art. 13. Organizzazione delle biblioteche di enti locali.

     1. Le biblioteche degli enti locali sono aperte a tutti e i servizi di consultazione e di prestito delle pubblicazioni sono gratuiti. Sono a carico dell'utente i costi derivanti dalla richiesta di servizi collegati all'utilizzo di strumenti offerti dalle nuove tecnologie.

     2. Gli enti locali approvano, per il funzionamento delle proprie biblioteche, un regolamento che disciplina, tra l'altro:

     a) la composizione, il numero dei componenti, le attribuzioni e il funzionamento della commissione di biblioteca di cui al successivo art. 20;

     b) le modalità di espletamento dei servizi e in particolare le fasce orarie di apertura che rispondano alle necessità delle varie categorie di utenti;

     c) le funzioni del personale;

     d) le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle caratteristiche e sull'attività della biblioteca e a favorire la partecipazione dei cittadini.

 

     Art. 14. Istituzione di nuova biblioteca.

     1. Per assicurare un servizio di pubblica lettura il comune, ove ne sia sprovvisto, può istituire una biblioteca pubblica o provvedere ai sensi dell'art. 11 comma 2.

 

     Art. 15. Commissione della biblioteca di ente locale.

     1. Alle attività della biblioteca di ente locale è preposta una commissione disciplinata dall'apposito regolamento di cui all'art. 13, comma 2, lettera a). Detta  commissione è nominata dal consiglio comunale e deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari.

     2. La commissione è composta in modo da favorire la partecipazione di esperti del settore, designati da istituti e associazioni culturali e da istituzioni scolastiche e universitarie.

     3. Fanno parte della commissione il direttore della biblioteca e l'ispettore bibliografico, ove esistente.

     4. La commissione svolge funzioni promozionali e di consulenza, determina i criteri per l'acquisto di materiale librario e documentario e delle attrezzature, gli orari di apertura al pubblico, i criteri di impiego dei contributi regionali o di diversa provenienza.

 

     Art. 16. Deposito di pubblicazioni.

     1. I comuni depositano copie delle pubblicazioni, da loro curate, nelle proprie biblioteche e in quelle del sistema bibliotecario di cui fanno parte, nonché nelle principali biblioteche degli altri sistemi bibliotecari esistenti nel territorio regionale.

     2. Le province, le comunità montane, le associazioni dei comuni, i consorzi fra gli enti locali depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate nelle biblioteche di ciascun comune del loro territorio e nelle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia, nonché nelle principali biblioteche dei sistemi bibliotecari esistenti nel territorio regionale.

     3. La Regione e gli enti da questa dipendenti depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate in tutte le biblioteche degli enti locali.

     4. Tutti gli enti e i soggetti di cui ai commi precedenti depositano copia di tutte le pubblicazioni da essi curate presso la biblioteca del consiglio regionale.

 

 

Titolo V

SISTEMA BIBLIOTECARIO E SUA GESTIONE

 

     Art. 17. Articolazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

     1. L'organizzazione bibliotecaria regionale si articola in sistemi bibliotecari locali.

 

     Art. 18. Sistema bibliotecario locale.

     1. Il sistema bibliotecario locale è la struttura operativa dei comuni singoli o associati per l'espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3.

     2. Il sistema bibliotecario locale è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche e degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, compreso nell'ambito territoriale di riferimento, nonché dall'insieme delle funzioni, degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso.

     3. I sistemi bibliotecari locali si distinguono in intercomunali e comunali.

     4. I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, d'intesa tra i comuni interessati, a norma del successivo art. 20.

     5. I sistemi bibliotecari comunali sono costituiti da un solo comune in relazione a peculiari caratteristiche connesse con il territorio, con la popolazione servita, con altre esigenze funzionali e organizzative.

     6. Al sistema bibliotecario locale accedono di diritto le biblioteche e gli archivi storici degli enti locali o di interesse locale.

     7. Il sistema bibliotecario locale è aperto ad ogni altra biblioteca o archivio storico o nucleo documentario, pubblici o privati, presenti nel territorio, che possono aderirvi, in regime di convenzione.

 

     Art. 19. Compiti del sistema bibliotecario locale.

     1. Il sistema bibliotecario locale è la struttura operativa diretta a realizzare i seguenti compiti:

     a) assicurare nell'ambito territoriale di riferimento un efficiente servizio bibliotecario;

     b) promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie e storico-documentarie esistenti nel territorio;

     c) definire i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e archivistici aderenti al sistema;

     d) curare la formazione di cataloghi e di sistemi informativi coordinati o integrati, nonché lo scambio delle informazioni;

     e) provvedere all'acquisizione, al deposito, alla catalogazione del materiale librario del fondo comune del sistema;

     f) provvedere alla sua distribuzione alle biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui alle lettere successive;

     g) favorire il coordinamento degli acquisti di nuovo materiale librario effettuati dalle biblioteche aderenti al sistema;

     h) promuovere e coordinare il prestito reciproco di materiale librario e documentario esistente presso le biblioteche aderenti al sistema, nel rispetto delle norme vigenti relative al materiale librario di conservazione;

     i) gestire il prestito interbibliotecario con biblioteche fuori sistema;

     m) provvedere alla rilevazione di dati statistici per la conoscenza dello stato di servizio e dell'utenza all'interno del sistema.

 

     Art. 20. Costituzione del sistema bibliotecario locale.

     1. La costituzione dei sistemi bibliotecari locali avviene:

     a) per i sistemi intercomunali, mediante convenzione stipulata tra i comuni territorialmente competenti;

     b) per i sistemi comunali, mediante provvedimento istitutivo del comune territorialmente competente.

     2. Nell'uno e nell'altro caso di cui al comma 1, al sistema bibliotecario possono aderire, mediante convenzione, le strutture e i servizi di cui all'art. 18, comma 7.

     3. L'atto di istituzione del sistema bibliotecario prevede:

     a) l'ambito territoriale di riferimento, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema;

     b) la costituzione, composizione ed attribuzioni della commissione di cui al successivo art. 22;

     c) le funzioni ed i compiti specifici assegnati al sistema;

     d) i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che devono essere attivati, nonché i mezzi a disposizione;

     e) il personale assegnato o comandato a tali servizi;

     f) il piano di spesa, le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri derivanti dai servizi medesimi;

     g) le forme di collegamento e di consultazione con le strutture o i servizi bibliotecari e archivistici che ne costituiscono parte o che vi aderiscono.

     4. L'istituzione dei sistemi bibliotecari locali è approvata dalla giunta regionale, su istanza degli enti promotori, corredata dal parere delle province competenti e del centro regionale per i beni culturali.

 

     Art. 21. Requisiti minimi delle biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari.

     1. Le biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari locali devono possedere i seguenti requisiti minimi o impegnarsi a raggiungerli entro un determinato periodo di tempo:

     a) essere dotate di un regolamento che ne disciplini l'organizzazione interna, la gestione ed i relativi organi, nonché le modalità di espletamento dei servizi per gli utenti, ivi comprese le norme di tutela delle proprie raccolte e le conseguenti limitazioni al prestito, anche interbibliotecario, e alla riproduzione;

     b) avere, in rapporto alla propria funzione, una adeguata dotazione di materiale librario e documentario;

     c) disporre almeno del catalogo, per autori e per materie dei beni librari e documentari posseduti;

     d) svolgere, con carattere di continuità, un servizio effettivo e gratuito al pubblico, ancorché si tratti di un'utenza istituzionalmente determinata;

     e) avvalersi dell'attività di almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assistente di biblioteca;

     f) utilizzare locali agibili e adeguatamente frequentabili dal pubblico.

     2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti interessati, predispone un piano di interventi straordinari, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, nel quale sono definiti le modalità e i tempi entro i quali le biblioteche e gli archivi dovranno raggiungere, ove mancanti, i requisiti minimi di cui al comma 1, nonché i criteri e le procedure per l'erogazione ai fini suddetti, di appositi contributi straordinari.

     3. Eventuali deroghe ai requisiti minimi di cui al comma 1 potranno essere eccezionalmente ammesse dagli organi di gestione dei sistemi bibliotecari locali in relazione ai tempi di cui ai commi precedenti nonché a situazioni ed esigenze particolari, tenuto conto del complesso delle strutture e dei servizi di cui il sistema dispone.

 

     Art. 22. Commissione del sistema bibliotecario intercomunale.

     1. Alle attività inerenti ciascun sistema bibliotecario intercomunale è preposta una commissione composta da:

     a) un rappresentante di ognuno dei comuni aderenti al sistema;

     b) un rappresentante della provincia;

     c) il responsabile di ognuna delle biblioteche del sistema;

     d) l'ispettore onorario, ove esistente.

     2. La commissione preposta al sistema, presieduta dal rappresentante del comune ove si trova la sede amministrativa o il centro di coordinamento del sistema, sottopone all'approvazione degli enti locali che ne fanno parte, il regolamento riguardante l'organizzazione interna ed il suo funzionamento.

     3. La commissione elabora proposte di programmi di attività annuali e pluriennali riguardanti il sistema bibliotecario.

 

     Art. 23. Sistemi bibliotecari comunali.

     1. I comuni che istituiscono sistemi bibliotecari comunali possono usufruire di contributi regionali anche per tali sistemi.

     2. L'istituzione del sistema bibliotecario comunale non preclude al comune interessato di convenzionarsi con altri comuni per l'istituzione di un sistema bibliotecario intercomunale.

     3. La commissione di biblioteca di ente locale di cui al precedente art. 15, svolge anche la funzione di commissione del sistema bibliotecario comunale.

 

 

Titolo VI

PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE E AGLI ARCHIVI

 

     Art. 24. Personale delle biblioteche e delle separate sezioni di archivio degli enti locali.

     1. Gli enti locali assegnano alle proprie biblioteche e alle sezioni separate di archivio personale specializzato, esecutivo ed ausiliario, nella misura necessaria al buon andamento dei servizi e, in rapporto alla quantità e qualità del patrimonio della biblioteca e della separata sezione di archivio, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia e alla natura e quantità dei servizi prestati, all'attività culturale svolta, all'orario di apertura al pubblico e al numero degli utenti.

     2. I regolamenti organici degli enti locali stabiliscono il personale da assegnare alla biblioteca.

     3. I regolamenti organici comunali prevedono, in particolare, bibliotecari, assistenti di biblioteca e archivisti in numero e con professionalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonché con la direzione delle biblioteche o di loro unità di servizi.

     4. La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca, in rapporto alla quantità e qualità dei patrimoni dell'istituzione, alla complessità della sua organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi prestati, all'attività culturale svolta.

     5. La responsabilità degli archivi è affidata ad archivisti in possesso del titolo di studio specifico.

     6. I compiti amministrativi ed ausiliari sono svolti da personale inquadrato, secondo le qualifiche del relativo rapporto di impiego, nei livelli previsti per il tipo dei servizi che esso è chiamato a svolgere.

 

     Art. 25. Assunzione di personale.

     1. I regolamenti organici stabiliscono i titoli di studio e di specializzazione professionale, nonché i requisiti e le specifiche competenze scientifiche e tecniche necessarie per l'ammissione ai relativi concorsi per bibliotecari, archivisti e assistenti di biblioteca e, ove gli organici lo prevedano, bibliotecari direttori di biblioteca e responsabili di unità di servizio.

     2. Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistenti di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore.

     3. Costituiscono titolo preferenziale la frequenza con esito positivo ai corsi di formazione e specializzazione presso istituti universitari, nonché eventuali attestati e certificati regionali di frequenza di corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione in materie riguardanti l'organizzazione bibliotecaria o archivistica.

     4. E' altresì titolo preferenziale il diploma di specializzazione in biblioteconomia.

     5. Costituisce altresì titolo preferenziale l'aver prestato servizio, per almeno un biennio, svolgendo attività equipollenti a quelle di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

     6. I bandi di concorso debbono prevedere tra le materie di esame, per posti di cui al comma 2, quelle attinenti la biblioteconomia e la paleografia.

     7. Delle commissioni giudicatrici dei concorsi per bibliotecario e aiuto bibliotecario deve far parte, in qualità di esperto, un direttore di biblioteca designato, su richiesta dell'ente locale, dal centro regionale per i beni culturali.

 

     Art. 26. Formazione, aggiornamento e specializzazione del personale.

     1. La formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale delle biblioteche e degli archivi storici sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale, nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

     2. Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle università e degli istituti specializzati o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

     3. I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso sono stabiliti a norma della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 e delle seguenti leggi regionali di modificazione ed integrazione: 3 settembre 1978, n. 17; 3 settembre 1980, n. 53 e 10 novembre 1981, n. 34.

     4. L'attuazione delle iniziative può essere affidata, dagli enti delegati, ai sistemi bibliotecari locali.

 

 

Titolo VII

PROGRAMMI REGIONALI E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 27. Programma regionale pluriennale. [3]

 

     Art. 28. Piani annuali di attuazione. [4]

 

     Art. 29. Disposizioni finanziarie. [5]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[5] Articolo abrogato, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.