§ 1.8.18 - Legge Regionale 22 dicembre 1997, n. 73.
Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:22/12/1997
Numero:73


Sommario
Art. 1.  (Agenzia regionale per le materie prime secondarie).
Art. 2.  (Convenzione).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.8.18 - Legge Regionale 22 dicembre 1997, n. 73. [1]

Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie.

(B.U. 30 dicembre 1997, n. 98).

 

     Art. 1. (Agenzia regionale per le materie prime secondarie).

     1. La Regione, per le finalità di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si avvale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 della l.r. 26 aprile 1990, n. 31, dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie promuovendo l'utilizzazione e la commercializzazione dei materiali recuperati dai rifiuti, con particolare riguardo al recupero e al riciclaggio delle biomasse, alla minimizzazione degli impatti ambientali, all'elaborazione di tecniche e di sistemi di recupero locali.

 

     Art. 2. (Convenzione).

     1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 22/1997, il Dirigente del servizio tutela e risanamento ambientale è autorizzato a stipulare con l'Agenzia MPS apposita convenzione contenente le specifiche dell'incarico e la relativa erogazione dei fondi.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 150 milioni.

     L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

     a) per l'onere di 150 milioni relativo all'anno 1998 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 6, elenco 1;

     b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributo all'Agenzia regionale per le materie prime secondarie" lire 150 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 18 gennaio 2005, n. 1.