Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/04/1990 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 3. Piano regionale di prima fase. |
§ 5.4.14 - Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 31.
Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
TITOLO I
Pianificazione regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti
Artt. 1. - 2. [1]
Art. 3. Piano regionale di prima fase. [2]
1. Il piano regionale di prima fase per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato con la presente legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:
a) piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase;
b) cartografie in scala: 1/100.000;
b1) carta del vincolo idrogeologico;
b2) carta di idoneità geologica dei terreni da adibire a discariche
controllate;
b3) carta degli impianti esistenti, densità abitativa;
b4) carta degli ambiti di smaltimento, soluzione piano prima fase;
b5) carta della curva di livello dei toponomi dei limiti amministrativi.
2. Il piano di cui al comma 1:
a) individua i bacini di utenza relativamente ai tipi di rifiuti da smaltire;
b) identifica le aree idonee per l'ubicazione o per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
c) indica i metodi di trattamento ottima e di eliminazione in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, nonché alle caratteristiche del territorio;
d) è articolato per soluzioni di avvio e di completamento.
3. Il piano regionale di prima fase ha validità fino all'approvazione del piano di seconda fase, salvo che non vengano modificati i suoi contenuti mediante piani stralcio o aggiornamenti del piano di prima fase.
4. Nel periodo di validità del piano regionale di prima fase, le eventuali rilocalizzazioni degli impianti previsti dallo stesso e le ridefinizioni delle loro tipologie sono approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale, nonché gli enti locali interessati e la competente commissioni consiliare.
5. In ogni caso entro due anni dall'approvazione del piano di prima fase il consiglio, su proposta della giunta regionale, ne verifica lo stato di attuazione e dispone i provvedimenti conseguenti.
Artt. 4. - 7. [1]
TITOLO II
Competenze delle province
Artt. 8. - 11. [1]
TITOLO III
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
Artt. 12. - 15. [1]
TITOLO IV
Smaltimento dei rifiuti urbani
Artt. 16. - 25. [1]
TITOLO V
Poteri sostitutivi. Interventi di emergenza
Artt. 26. - 29. [1]
TITOLO VI
Autorizzazioni e controlli
Artt. 30. - 35. [1]
TITOLO VII
Catasto. Osservatorio. Agenzia dei rifiuti
Artt. 36. - 38. [1]
TITOLO VIII
Disposizioni finanziarie
Artt. 39. - 40. [1]
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della