§ 5.4.62 - L.R. 18 gennaio 2005, n. 1.
Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina [...]
Art. 2.      1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di [...]


§ 5.4.62 - L.R. 18 gennaio 2005, n. 1. [1]

Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti.

(B.U. 3 febbraio 2005, n. 13).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono svolte dalla Regione.

     2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per titoli ed esami.

     3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall’esterno ed in base all’equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla presente legge.

     4. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 73 (Potenziamento dell’Agenzia regionale per le materie prime secondarie);

     b) l’articolo 11 della l.r. 28/1999.

 

     Art. 2.

     1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall’anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.07.01 del bilancio di previsione per l’anno 2005 e successivi.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2005 nell’UPB 2.07.01 a carico del capitolo relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.

 

 

TABELLA

(articolo 1, comma 3)

 

CCNL

CCNL

Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque

Regioni – Enti locali

6° LIVELLO A

CATEGORIA C

 

POSIZIONE ECONOMICA C/1

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24.