Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/01/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina [...] |
Art. 2. 1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di [...] |
§ 5.4.62 - L.R. 18 gennaio 2005, n. 1. [1]
Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti.
(B.U. 3 febbraio 2005, n. 13).
1. Le funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. di cui all’articolo 11 della
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per titoli ed esami.
3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall’esterno ed in base all’equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla presente legge.
4. Sono abrogati:
a) la
b) l’articolo 11 della
1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall’anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.07.01 del bilancio di previsione per l’anno 2005 e successivi.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2005 nell’UPB 2.07.01 a carico del capitolo relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.
TABELLA
(articolo 1, comma 3)
CCNL |
CCNL |
Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque |
Regioni – Enti locali |
6° LIVELLO A |
CATEGORIA C |
|
POSIZIONE ECONOMICA C/1 |
[1] Abrogata dall'art. 21 della