Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.139 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 34.
Legge finanziaria 2009
(B.U. 29 dicembre 2008, n. 53 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper - Regione Lombardia, istituito dall'articolo 1 della
2. Alla
a) dopo la lettera f quater) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f quinquies) il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della
3. Per il triennio 2009/2011 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
4. Le quote a carico dell'esercizio 2009 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della
6. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2010 e 2011 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011.
7. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della
8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Tabelle
(Omissis)