§ 5.2.52 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 23.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - II provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:30/10/1998
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Iniziative).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.52 - L.R. 30 ottobre 1998, n. 23. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - II provvedimento.

(B.U. 3 novembre 1998, n. 44 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Iniziative).

     1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34" è autorizzata la spesa complessiva di L. 68.150.000.000 per il quadriennio 1998/2001 di cui L. 25.650.000.000 per il 1998, L. 15.000.000.000 per il 1999, L. 15.500.000.000 per il 2000 e L. 12.000.000.000 per il 2001, quali contributi per le seguenti iniziative:

     a) L. 52.150.000.000 per il quadriennio 1998/2001 di cui L. 16.150.000.000 per il 1998 e L. 12.000.000.000 per gli anni 1999, 2000 e 2001 per il piano regionale di attivazione dei sistemi informativi comunali;

     b) L. 3.100.000.000 per il 1998, per il progetto idrico integrato - opere igienico sanitarie da realizzare da parte della Comunità montana Valtellina di Tirano;

     c) L. 2.400.000.000 per il 1998, per il progetto VITA-Valli del Bitto da realizzare da parte della Comunità montana Valtellina di Morbegno;

     d) L. 6.300.000.000 per il triennio 1998/2000 di cui L. 1.800.000.000 per il 1998, L. 2.000.000.000 per il 1999 e L. 2.500.000.000 per il 2000, per il progetto integrato di sviluppo e valorizzazione della Valvestino- Comunità montana Alto Garda Bresciano;

     e) L. 4.200.000.000 per il triennio 1998/2000 di cui L. 2.200.000.000 per il 1998, L. 1.000.000.000 per il 1999 e L. 1.000.000.000 per il 2000, per il progetto integrato recupero ed utilizzo delle risorse idriche da realizzare da parte del comune di Brembilla.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere complessivo di L. 56.150.000.000 per il triennio 1998/2000, di cui al primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese d'investimento, in capitale, di parte II "Spese per programmi di sviluppo", per L. 55.000.000.000 alla tabella relativa a "Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi" e per L. 1.150.000.000 alla tabella relativa a "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti", obiettivo 1.3.1 "Organizzazione relazionale".

     4. All'onere di L. 25.650.000.000 previsto dal primo comma, per il 1998, si provvede per L. 24.500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 (L. 9.500.000.000 alla voce 1.3.1.2.9622 e L. 15.000.000.000 alla voce 1.3.1.2.9631 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali) e per L. 1.150.000.000 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sul capitolo 1.3.1.2.3931 "Contributi regionali per l'unione di comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, rispettivamente per L. 1.000.000.000 con la l.r. 1/1998 e per L. 150.000.000 con l'art. 4 della l.r. 14/1996.

     5. All'onere di L. 12.000.000.000 previsto dal primo comma, per il 2001, si provvede con legge di bilancio del relativo esercizio finanziario.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) all'ambito 1, settore 3, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 1.3.1.2.4645 "Contributo per l'attivazione dei sistemi informativi comunali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 16.150.000.000;

     - 1.3.1.2.4646 "Contributo per il progetto idrico integrato della Comunità montana Valtellina di Tirano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.100.000.000;

     - 1.3.1.2.4647 "Contributo per il progetto VITA-Valli del Bitto della Comunità montana Valtellina di Morbegno" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.400.000.000;

     - 1.3.1.2.4648 "Contributo per il progetto integrato di sviluppo e valorizzazione della Valvestino della Comunità montana Alto Garda Bresciano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.800.000.000;

     - 1.3.1.2.4649 "Contributo per il progetto integrato di recupero e di utilizzo delle risorse idriche del comune di Brembilla" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.200.000.000;

     b) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2 3931 "Contributi regionali per l'unione di comuni" è ridotta di L. 1.150.000.000.

     7. Al bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese di parte II, tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spese d'investimento, in capitale dell'obiettivo 1.3.1 "Organizzazione relazionale" sono incrementate di L. 24.500.000.000 per il 1998, L. 15.000.000.000 per il 1999 e L. 15.500.000.000 per il 2000.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.