§ 4.7.90 - L.R. 13 aprile 1991, n. 8.
Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:13/04/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo.
Art. 2.  Clausola d'urgenza.
Articolo 1.  (Ambito, finalità e contenuti del piano).
Articolo 2.  (Effetti del PTC).
Articolo 3.  (Modalità di attuazione del PTC del parco).
Articolo 4.  (Compiti e funzioni del consorzio).
Articolo 5.  (Dichiarazione di compatibilità ambientale).
Articolo 6.  (Acquisizioni e indennizzi).
Articolo 7.  (Ambiti territoriali).
Articolo 8.  (Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo- litologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo).
Articolo 9.  (Zona B2: riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza).
Articolo 10.  (Zona B3: zona di riqualificazione ambientale).
Articolo 11.  (Zona C2: zona ad alto valore paesistico).
Articolo 12.  (Zona C1: zona a parco agricolo forestale).
Articolo 13.  (Zona D: zona agricola).
Articolo 14.  (Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata).
Articolo 15.  (Adeguamento della strumentazione urbanistica).
Articolo 16.  (Vincoli speciali).
Articolo 17.  (Tutela dei corsi d'acqua).
Articolo 18.  (Attività di tempo libero).
Articolo 19.  (Campeggi).
Articolo 20.  (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca).
Articolo 21.  (Viabilità, circolazione, percorsi).
Articolo 22.  (Attività estrattive).
Articolo 23.  (Poteri di deroga).
Articolo 24.  (Elaborati propedeutici al piano territoriale di coordinamento).


§ 4.7.90 - L.R. 13 aprile 1991, n. 8.

Piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo.

(B.U. 18 aprile 1991, n. 16, 1° suppl. ord).

 

Art. 1. Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo.

     1. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 «Istituzione del parco di interesse regionale dei colli di Bergamo», dell'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni», e dell'art. 1 bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco dei colli di Bergamo, costituito dai seguenti elementi:

     a) tavole di piano relative a:

     - Tav. 1: «Perimetri di tutela, vincoli, fasce ed aree di rispetto» (scala 1:10.000);

     - Tav. 2 «Aree ed elementi di tutela monumentale - ambientale e attrezzature per il tempo libero» (scala 1:10.000);

     - Tav. 3 «Aree di tutela naturalistico-ambientale» (scala 1:10.000);

     b) norme tecniche di attuazione e allegato A (tipi di muri di sostegno in pietra. Scheda di classificazione dei beni culturali e ambientali. Aree ed edifici soggetti a vincoli speciali).

 

     Art. 2. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 

 

Titolo 1

NORME GENERALI

 

          Articolo 1. (Ambito, finalità e contenuti del piano).

     1.1 Il piano territoriale di coordinamento - PTC - del parco dei colli di Bergamo è approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 18 agosto 1977, n. 36, nonché degli articoli 17 e 18 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86.

     E' altresì regolato, fatte salve le disposizioni di piano incompatibili o contrarie, dalle leggi regionali richiamate nelle due leggi sopra citate, nonché dalla l.r. 26 gennaio 1977, n. 9.

     Il PTC ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

     1.2 Il PTC individua il perimetro del parco con le variazioni, rispetto alle previsioni della legge istitutiva, necessarie per il miglior assetto del territorio.

     1.3 Il PTC del parco:

     a) descrive il quadro generale dell'assetto del territorio;

     b) indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa al fine di tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico-monumentale-naturalistico-ambientale dell'area anche in funzione dell'interesse generale che essa riveste;

     - promuove il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco ed agricole, favorendone le attività, valorizza le risorse ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo;

     - valorizza il ruolo di presidio territoriale della popolazione residente;

     - favorisce l'equilibrato sviluppo economico e sociale delle comunità residenti tenuto conto della necessità delle attività produttive compatibili;

     c) persegue l'obiettivo di assicurare la migliore valorizzazione economica degli interventi nel territorio del parco, in applicazione delle leggi regionali vigenti, e di coordinare interventi, anche esterni all'area del parco, con le opere in esso attuate;

     d) opera fra gli obiettivi concorrenti, una valutazione comparata e definisce politiche di intervento amministrativo al fine di conseguire le finalità indicate nella legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

     e) enuncia gli indirizzi da seguire per la tutela naturalistica e ambientale del territorio esterno al perimetro del parco delimitato dai confini amministrativi dei comuni facenti parte del consorzio.

     1.4 Il PTC, anche attraverso i suoi piani attuativi di settore, individua aree e beni da acquistare in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco.

 

          Articolo 2. (Effetti del PTC).

     2.1 Le previsioni urbanistiche del PTC del parco sono immediatamente efficaci e vincolanti per chiunque, prevalgono rispetto alla pianificazione territoriale e comunale; sono recepite di diritto dagli strumenti urbanistici generali comunali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute.

     2.2 Per le zone di iniziativa comunale orientata (zona I C) la pianificazione urbanistica è riservata alla autonomia comunale che si esplicherà attraverso i singoli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto ed in coerenza con gli orientamenti ed i criteri generali dettati dal piano territoriale del parco per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

     2.3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PTC i comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; devono quindi, a mezzo di variante, recepire nelle tavole di azzonamento il perimetro e la zonizzazione del piano del parco, e devono inserire nelle proprie norme tecniche di attuazione le necessarie disposizioni di rinvio alle presenti norme.

     2.4 Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del PTC i comuni devono provvedere, mediante variante al PRG all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali anche relativamente alle aree esterne al parco nonché per le porzioni di territorio interne al perimetro del parco la cui pianificazione è rimessa all'autonomia comunale (zona I C) tenuto conto degli indirizzi derivanti dal PTC.

     2.5 Al fine del calcolo dello standard a parco per il gioco e lo sport previsto dall'Articolo 22 comma I, lettera c) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, i comuni consorziati, il cui territorio è compreso nel parco, possono individuare le relative aree del proprio territorio nelle zone destinate dal piano territoriale del parco a zona di parco (C1) agricolo-forestale fino ad un massimo di 10 mq/ab.

     L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'approvazione da parte del consorzio di un piano di settore volto a dettare indirizzi per l'individuazione e la verifica delle aree per la loro concreta utilizzazione quali standards di livello comunale.

     Fino all'approvazione di detto piano di settore, che dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del PTC, l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è subordinato al parere del consorzio, volto a verificare la specifica idoneità di tali aree alla loro concreta utilizzazione quali standards di livello comunale.

     Detto parere non potrà essere rilasciato qualora il piano di settore di cui al precedente comma non venga approvato entro un anno dall'entrata in vigore del PTC.

     I comuni obbligati a prevedere nel proprio strumento urbanistico gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale (zona F), ai sensi della l.r. indicata possono comprendere nel computo dello standard destinato ai parchi pubblici urbani e territoriali le aree interne al perimetro del parco esclusa la zona edificata e la quota parte di «Zona a parco agricolo forestale» eventualmente computata per il calcolo dello standard urbanistico.

     Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria che i singoli comuni devono corrispondere al consorzio del parco onde assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'Articolo 22 par. 1 lettera c) della l.r. 15 aprile 1975 n. 51, nonché degli interventi di cui al V comma dell'Articolo 4 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 saranno determinate con propria deliberazione, dall'assemblea del consorzio del parco, nel rispetto delle quote minime che verranno indicate con idonea deliberazione del consiglio regionale in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977 n. II/557.

 

          Articolo 3. (Modalità di attuazione del PTC del parco).

     3.1 Le previsioni del PTC del parco sono attuate attraverso:

     - piano di gestione;

     - piani attuativi di settore;

     - regolamenti di esecuzione e d'uso;

     - progetti esecutivi;

     - piani delle riserve;

     3.2 Piani di gestione.

     3.2.1 L'ente di gestione attua le previsioni del piano territoriale attraverso un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

     3.2.2 Il piano di gestione definisce tra l'altro:

     a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al I comma dell'Articolo 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

     b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

     c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;

     d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'Articolo 32 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

     3.3 Piani attuativi di settore.

     3.3.1 Il consorzio con la collaborazione della provincia, dei comuni e degli altri enti territorialmente interessati può predisporre piani di attuazione per settori funzionali.

     3.3.2 I piani attuativi di settore riguarderanno i seguenti settori funzionali:

     a) conservazione e recupero dei boschi ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, nonché opere di sistemazione idrico forestale;

     b) tutela e valorizzazione dell'attività agricola;

     c) tutela della fauna;

     d) valorizzazione del patrimonio di interesse storico-ambientale e recupero delle aree degradate, nonché l'individuazione degli edifici incompatibili;

     e) definizione dei sistemi di attrezzature per il tempo libero e l'uso sociale del parco nonché della mobilità interna e di accessibilità del parco;

     f) nuclei abitati in zona C1 parco agricolo-forestale e in zona D agricola.

     Il consorzio potrà approvare piani anche per settori non contemplati dalle presenti norme, previo parere conforme della giunta regionale in ordine ai contenuti ed ai criteri di redazione degli stessi.

     Entro 180 giorni dall'approvazione del PTC il consorzio individuerà i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso da realizzare nel primo triennio del piano di gestione.

     3.3.3 Il piano attuativo di settore è adottato dall'assemblea del consorzio, pubblicato per 30 giorni mediante deposito nella segreteria del consorzio, che ne trasmette copia agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico.

     L'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione dell'avviso stesso all'albo del consorzio e degli enti consorziali, nonché con altre forme di pubblicità ritenute opportune per la divulgazione.

     Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito, gli enti e i privati che ne abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni.

     Il piano è definitivamente approvato dall'assemblea del consorzio con le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni.

     Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione ed è trasmesso in copia entro i successivi 20 giorni alla giunta regionale, per i provvedimenti di competenza.

     3.3.4 Dalla data della prima deliberazione assembleare si applicano al piano attuativo di settore le misure di salvaguardia fino alla data di definitiva approvazione del piano stesso e comunque non oltre 5 anni.

     3.3.5 Nelle more dell'approvazione dei piani delle riserve, le previsioni dei piani attuativi di settore relativi a tali zone sono subordinate ad approvazione da parte della giunta regionale.

     3.4 Regolamenti di esecuzione e d'uso.

     Il consorzio, con la collaborazione della provincia, dei comuni e degli altri enti territorialmente interessati, può predisporre regolamenti per l'uso del territorio e dei beni e per la gestione dei servizi.

     Tali regolamenti sono approvati dall'assemblea consortile.

     I regolamenti diventano esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, all'albo del consorzio.

     I regolamenti sono altresì pubblicati agli albi pretori degli enti consorziati.

     Entro 20 giorni dall'intervenuta esecutività i regolamenti sono trasmessi alla giunta regionale.

     I regolamenti contengono norme esecutive e attuative delle norme del piano territoriale, determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio.

     Potranno essere materia specifica di regolamento anche le modalità d'uso di zone e funzioni già oggetto di piani attuativi di settore.

     3.5 Progetti esecutivi.

     3.5.1 Il consorzio predispone e approva i progetti esecutivi degli interventi di sua iniziativa.

     La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti dell'eventuale espropriazione od occupazione temporanea di aree di proprietà privata.

     Qualora le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico, il consorzio può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo anche mediante occupazione temporanea, previa diffida ai proprietari degli immobili.

     3.6 Piani delle riserve.

     3.6.1 Il consorzio gestisce le riserve naturali del parco in conformità a quanto previsto dal titolo II - capo I, della l.r. n. 86/83. In particolare il consorzio elabora i piani delle riserve ed i relativi programmi di gestione ai sensi dell'Articolo 14, della l.r. 86/83.

     Per le aree boscate all'interno della riserva naturale potrà essere redatto un piano di assestamento che oltre ad essere coordinato al piano della riserva ne recepirà gli specifici contenuti nonché quanto disposto dall'Articolo 3, della l.r. n. 9/77.

     I piani della riserva dovranno essere preceduti da studi interdisciplinari basati sull'analisi dettagliata delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive.

     3.6.2 I piani di ciascuna riserva saranno costituiti dai seguenti elaborati:

     a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredati dalle relative carte tematiche;

     b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

     c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia al rispetto dei suoi contenuti;

     d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

     e) un programma di interventi prioritari determinati nel tempo con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

     3.6.3 I piani delle riserve sostituiscono per le rispettive zone, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4, assumendone i contenuti.

 

          Articolo 4. (Compiti e funzioni del consorzio).

     4.1 Al consorzio del parco, oltre i compiti e i poteri previsti dalle leggi, dallo statuto e dalle presenti norme, compete di:

     a) approfondire e dare continuità al processo di pianificazione del territorio del parco, anche ponendosi a servizio degli enti consorziati per lo sviluppo coordinato delle previsioni territoriali nell'interesse della comunità;

     b) predisporre le cartografie e la raccolta dei dati necessari per la migliore interpretazione-studio del territorio del parco;

     c) redigere l'elenco dei sentieri e percorsi-pedonali pubblici o di uso pubblico;

     d) dettare disposizioni sulla segnaletica del parco così da assicurare il coordinamento per l'intera area;

     e) promuovere la collaborazione con gli enti per la risoluzione di problemi di interesse comune;

     f) attuare il coordinamento delle attività di gestione del territorio attraverso pareri e consulenze.

     Le disposizioni relative alle zone di piano ed i piani di settore specificano gli interventi sottoposti a preventiva convenzione con il consorzio i cui contenuti saranno definiti con deliberazione del consorzio.

     I piani attuativi urbanistici e comunali relativi a tutte le aree comprese nel perimetro del parco, sono approvati secondo le procedure di cui all'Articolo 3 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14, essendo tali aree di interesse sovracomunale ai sensi dell'Articolo 5 della l.r. 14/84, anche in relazione al particolare regime di tutela cui esse sono sottoposte ai sensi dell'Articolo 1 lettera f) della legge 431/85.

     4.2 Le autorizzazioni o i nulla-osta di competenza del consorzio sono emesse dal presidente del consorzio previa deliberazione del consiglio direttivo, salva diversa disposizione di legge.

     4.3 Qualora considerato conveniente al fine del raggiungimento degli scopi del parco, il consorzio può dare in concessione a privati l'uso di beni di sua proprietà a la gestione di attrezzature e servizi.

     4.4 Per gli interventi o attività convenzionati, autorizzati o concessi, il provvedimento del consorzio potrà essere subordinato alla presentazione di idonee garanzie in ordine al ripristino e recupero ambientale, o in genere ad obbligazioni assunte dal privato nell'interesse del consorzio.

     4.5 Nelle zone del parco in cui non vigono appositi divieti, sono soggette a parere da parte del consorzio le attività di commercio ambulante che non siano ad esclusivo servizio dei residenti e le manifestazioni od i pubblici spettacoli che si esercitano o si svolgono in zone diverse dalle IC, escluse le feste tradizionali comprese nell'apposito elenco che il consorzio redigerà.

     4.6 Per il raggiungimento delle finalità del parco, saranno individuate, in accordo con i comuni, le attrezzature, i servizi, le aree pubbliche o d'uso pubblico, aperte al pubblico nell'interno del parco, la cui gestione sia da sottoporre a preventivo parere del consorzio e/o a convenzionamento del consorzio.

 

          Articolo 5. (Dichiarazione di compatibilità ambientale).

     5.1 A tutela dei valori ambientali propri del parco, in tutto il territorio, escluse le zone di iniziativa comunale (zona IC), sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale i seguenti interventi, sempre che questi siano consentiti nelle rispettive zone:

     - i piani esecutivi di nuovi insediamenti in aree di espansione residenziale;

     - nuova realizzazione di insediamenti dei settori industriali o artigianali;

     - ristrutturazione edilizia con ampliamento di complessi produttivi superiori al 20% del volume esistente;

     - trasformazioni o modificazioni del tipo di attività produttiva o ristrutturazione del ciclo produttivo in edifici industriali ed artigianali esistenti;

     - nuovo insediamento, ristrutturazione, ampliamento di edifici destinati ad attività di lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli, anche in zona agricola;

     - nuovo insediamento, ristrutturazione, ampliamento di edifici per allevamenti zootecnici intensivi;

     - strade, infrastrutture e le opere in deroga di cui all'Articolo 41 quater legge 1150/42.

     5.2 Il rilascio delle relative concessioni edilizie da parte del sindaco è subordinato:

     a) alla presentazione da parte del richiedente della dichiarazione di compatibilità ambientale;

     b) al parere obbligatorio nelle aree esterne alle zone IC, sulla compatibilità ambientale da parte del consorzio.

     Nelle zone IC non va comunque richiesto il parere del consorzio.

     5.3 La dichiarazione di compatibilità ambientale è redatta da un architetto o da un ingegnere per tutte le opere di natura edilizia ed urbanistica e da specialisti diplomati e laureati per quanto concerne processi e cicli produttivi. Tutte le figure professionali di cui al presente comma dovranno essere iscritte negli appositi albi professionali. Le dichiarazioni di compatibilità ambientale saranno altresì sottoscritte dal richiedente.

     Tutte le dichiarazioni di compatibilità ambientale contenenti elementi interdisciplinari dovranno comunque essere sottoscritte anche da professionisti specialisti nelle varie discipline.

     Per le attività produttive, la descrizione di processi e cicli produttivi dovrà essere sottoscritta anche dai preposti alla direzione tecnica generale.

     5.4 La dichiarazione di compatibilità ambientale deve contenere almeno i seguenti elementi:

     a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, nonché dei cicli produttivi se riferita ad attività produttiva;

     b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;

     c) identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per assicurare il rispetto delle norme vigenti, nonché per ridurre, annullare o compensare gli effetti negativi conseguenti l'intervento.

     Il contenuto della dichiarazione di compatibilità ambientale, quando non obbligatoria ma richiesta dal consorzio, verrà indicato dal consorzio stesso in relazione alle necessità di tutela ambientale.

     5.5 Indipendentemente dalla necessità della concessione edilizia, nelle aree di parco diverse dalla zona IC, le procedure previste per la realizzazione delle diverse categorie di opere pubbliche, escluse quelle di cui al successivo comma, sono integrate dalla presentazione al consorzio del parco della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui ai precedenti commi.

     5.6 Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 81, III comma, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difformi dalle prescrizioni o da vincoli del piano territoriale del parco o dei singoli strumenti urbanistici comunali, è fatta dalla amministrazione statale competente d'intesa con la regione Lombardia, che deve sentire preventivamente, oltre ai comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi, anche il consorzio del parco.

     5.7 In tutta l'area del parco, anche in deroga ai regimi di tutela stabiliti dalle presenti norme, sono ammessi il mantenimento e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché, previo parere del consorzio, la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, ferma restando la procedura prevista per le opere pubbliche di interesse statale di cui al comma precedente e quella di cui al comma 7 dell'Articolo 13 della legge regionale n. 86/83 per le zone di riserva naturale.

 

          Articolo 6. (Acquisizioni e indennizzi).

     6.1 Le aree e gli edifici per i quali il presente piano, gli strumenti e i provvedimenti attuativi impongono limiti alle attività antropiche comportanti la totale inutilizzazione sono acquisiti dalla regione, dal consorzio, dalla provincia, o dai comuni, entro 10 anni dall'entrata in vigore del piano, ovvero entro il termine previsto dallo strumento o provvedimento attuativo.

     L'ente pubblico non procederà all'acquisizione qualora, a mezzo di convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, il proprietario si obblighi alla conservazione dell'ambiente e della vegetazione e consenta, quando prevista, l'accessibilità pubblica, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi.

     La convenzione potrà prevedere in favore del privato contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano.

     6.2 Le indennità di espropriazione sono corrisposte nelle misure e modalità previste dalla legge.

     6.3 Le attività dichiarate incompatibili nel PTC e l'utilizzazione degli immobili ad esse relativi, dovranno cessare entro i termini previsti dai piani di settore e comunque entro 10 anni dall'entrata in vigore del PTC.

     Il proprietario dell'immobile potrà concordare con il consorzio mediante convenzione da trascriversi nei registri immobiliari gli interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità: in difetto il consorzio procederà all'esproprio.

     In attuazione del 2° comma dell'Articolo 5 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, il consorzio potrà agevolare nuove localizzazioni per l'attività economica degli operatori i quali, in seguito alle previsioni dei piani, debbano cessare la loro attività, e ciò sia mediante accordi con i comuni interessati sia mediante sovvenzioni, le cui entità e modalità di calcolo saranno previste dai piani attuativi di settore, dai regolamenti di esecuzione e d'uso e/o dai piani di gestione.

     6.4 Per gli immobili individuati dal PT come «aree e beni d'acquisizione pubblica» e per quelli individuati come tali dai piani attuativi di settore, l'intervento pubblico diretto potrà essere sostituito da intervento privato convenzionato con il comune o con altro ente pubblico.

1° Suppl. Ordinario al n. 16 - 18 aprile 1991

 

 

Titolo 2

OBIETTIVI E PRESCRIZIONI PER LE SINGOLE ZONE

 

          Articolo 7. (Ambiti territoriali).

     7.1 Il territorio del parco e quello limotrofo, fino ai confini delle dieci circoscrizioni amministrative interessate, rappresentato graficamente in scala 1:10.000 nella tavola 3 allegata, è articolato ai sensi della lettera a) comma IV dell'Articolo 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 nelle seguenti zone:

     - Zona B1: zona a riserva parziale di interesse geo-litologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo (Articolo 8);

     - Zona B2: zona a riserva naturale parziale di interesse forestale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza (Articolo 9);

     - Zona B3: zona di riqualificazione ambientale (Articolo 10);

     - Zona C2: zona ad alto valore paesistico (Articolo 11);

     - Zona C1: zona a parco agricolo-forestale (Articolo 12);

     - Zona D: zona agricola (Articolo 13);

     - Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata (Articolo 14).

 

          Articolo 8. (Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo- litologico, forestale e faunistico del Canto Alto e della valle del Giongo).

     8.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zona di riserva naturale parziale le aree con particolari caratteristiche geolitologiche o con vegetazione naturale da conservare.

     La zona B1 riguarda le aree di maggior interesse scientifico per la presenza di particolari caratteristiche e comprende complessi vegetazionali di rilevante pregio.

     8.2 Nella zona di riserva parziale ogni intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione ed alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali.

     E' ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con esclusione di opere ed interventi che comportino trasformazioni delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agro-forestale.

     Le sole opere edilizie consentite sono quelle relative a:

     a) il consolidamento del suolo;

     b) la sistemazione delle vie d'accesso esistenti;

     c) la realizzazione di nuovi accessi e/o sentieri necessari per la difesa e lo sviluppo dei boschi e a servizio di terreni coltivati e di edifici rurali secondo le indicazioni del piano della riserva e le esigenze delle attività didattico-culturali.

     Per gli edifici esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza mutamento delle destinazioni d'uso e con la conservazione integrale dei caratteri edilizi tradizionali. Il piano della riserva potrà prevedere sugli interventi consentiti nelle proprietà private mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti e/o la realizzazione di eventuali opere anche di natura edilizia necessarie per la difesa dei boschi e per soddisfare le esigenze didattico-culturali.

     Per la realizzazione degli interventi consentiti nelle proprietà private di cui al precedente comma è necessario il preventivo parere del consorzio.

     Nel piano della riserva ovvero nei piani di settore agricolo e/o forestale, potranno essere previste opere di approvvigionamento idrico e di riparo degli animali commisurate alle esigenze delle attività agro- forestali nei limiti in cui possa essere previsto.

     E' consentita la recinzione temporanea delle sole aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale.

     Le recinzioni sono vietate in qualsiasi altro caso.

     8.3 La riserva naturale parziale comprende anche le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso appositi interventi.

     Con il piano della riserva verranno specificati i criteri di gestione e di intervento, in relazione ai caratteri naturali in atto ed alla loro evoluzione, delle attività agro-silvo-pastorali.

     8.4 Nella zona a riserva naturale parziale sono vietate le seguenti attività:

     a) la costruzione di nuovi edifici nonché ogni intervento sugli edifici fatto salvo quanto indicato alla successiva lett. e) e quanto previsto ai capoversi 3°, 4°, 6° e 7° del precedente punto 8.2;

     b) l'apertura di nuove strade e la costruzione di opere di urbanizzazione fatto salvo quanto concerne l'apertura di nuovi accessi e quanto indicato dal 3° capoverso del precedente punto 8.2;

     c) l'apertura di cave o miniere, l'estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo;

     d) l'impianto di campeggi liberi od organizzati, nonché di qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio;

     e) per le attività agricole, l'ampliamento degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di servizio, se non nei limiti di quanto indicato dal 4° capoverso del punto 8.2;

     f) l'installazione di ogni tipo di serra;

     g) la raccolta, asportazione o danneggiamento di funghi, piante o fiori, fino all'approvazione del piano della riserva;

     h) l'immissione di nuove specie vegetali non espressamente consentite dal piano di settore forestale;

     i) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotte;

     l) gli interventi che modifichino il regime delle acque.

     Il piano della riserva potrà integrare o specificare ed articolare gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali dell'area e di valorizzazione della stessa area ai fini didattico- culturali.

     8.5 E' rigorosamente vietato l'accesso motorizzato salvo che per i mezzi pubblici e per quelli agricoli necessari alla coltivazione agricola e forestale.

     Il piano della riserva regolerà l'accessibilità dell'area, tenendo conto delle finalità della riserva.

     8.6 Il piano della riserva ovvero il piano di settore forestale definiranno:

     a) i percorsi e le aree di sosta aperte al pubblico e/o di interesse agro-silvo-pastorale;

     b) i mutamenti delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti e/o la realizzazione di eventuali opere secondo quanto previsto dal 4° capoverso del punto 8.2.

     I piani di cui al presente punto 8.6 dovranno altresì contenere una elencazione degli edifici e degli impianti esistenti considerati incompatibili con le finalità prioritarie di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali della riserva.

     Di tali edifici ed impianti dovrà essere previsto l'esproprio od un convenzionamento con la proprietà per garantirne l'eliminazione.

 

          Articolo 9. (Zona B2: riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza).

     9.1 Sono individuate con apposito simbolo grafico le zone di riserva naturale parziale dei boschi di Astino e dell'Allegrezza (zona B2).

     Le riserve naturali dei boschi di Astino e dell'Allegrezza sono classificate come «parziali di interesse forestale» ed hanno le seguenti finalità:

     - conservare e valorizzare le caratteristiche naturali dei complessi boscati esistenti, garantendo l'indirizzo ecologico degli interventi selvi- colturali, l'eliminazione delle cause di degrado della vegetazione, l'evoluzione dei boschi verso le strutture climax;

     - tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche delle aree;

     - disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

     9.2 Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla l.r. 86/83, articolo 14. In particolare esso dovrà contenere:

     1) norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui il taglio dei boschi, il pascolo del bestiame, la raccolta di legna e altre operazioni di pulitura del sottobosco; la fruizione didattico-scientifica;

     2) un programma pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali, finalizzato al raggiungimento e al mantenimento della vegetazione tipica climatica con conversione dei cedui in boschi d'alto fusto e mantenimento delle fustaie.

     9.3 Nelle aree di riserva è vietato:

     1) realizzare nuovi edifici;

     2) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare e operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, costruire e modificare infrastrutture in genere, fatti salvi gli interventi previsti dai piani delle riserve, realizzati dal consorzio o dallo stesso autorizzati;

     3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;

     4) coltivare cave, torbiere o estrarre materiali inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche della morfologia del suolo;

     5) attuare interventi che modifichino il regime e la modificazione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

     6) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

     7) effettuare interventi che comportino un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o dallo stesso autorizzato;

     8) effettuare utilizzazioni forestali, fatte salve quelle espressamente autorizzate dalla giunta regionale ai sensi del sesto comma dell'Articolo 13 l.r. 86/83, nonché quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dal consorzio o dallo stesso autorizzato, ai sensi della l.r. n. 9/77;

     9) esercitare il pascolo;

     10) accendere fuochi;

     11) impiantare campeggi liberi od organizzati, nonché qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio;

     12) installare qualsiasi tipo di serra;

     13) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, ivi compresi i funghi;

     14) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

     15) introdurre specie animali e vegetali estranee;

     16) costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee delle sole aree oggetto di interventi di miglioramento forestale;

     17) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica eseguiti dal consorzio ovvero dallo stesso autorizzati;

     18) introdurre cani se non al guinzaglio;

     19) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folkloristiche e sportive;

     20) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;

     21) la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

     22) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti all'attività agricolo-forestale;

     23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità della riserva.

 

          Articolo 10. (Zona B3: zona di riqualificazione ambientale).

     10.1 Sono individuate con apposito segno grafico le zone di riqualificazione ambientale (B3) di particolare interesse naturalistico con vegetazione in degrado suscettibile di riqualificazione.

     Le aree comprese in tale ambito individuano i complessi di boschi di rilevante pregio botanico e/o forestale da risanare ed ampliare, nonché le zone da rimboschire e/o trasformare gradualmente da bosco ceduo a bosco d'alto fusto.

     10.2 Il piano territoriale ed i piani di settore individuano i complessi boscati e di vegetazione da tutelare, recuperare e valorizzare, gli interventi colturali ammissibili nonché le opere edilizie di conservazione e quelle compatibili per garantire la continuità dell'attività agricola e forestale.

     Il piano di settore per il tempo libero potrà individuare aree o complessi da destinare alle attività del tempo libero e/o agriturismo, specificando le relative modalità di intervento.

     10.3 Nelle aree di riqualificazione ambientale (B3) ogni intervento deve essere finalizzato alla conservazione e alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali in armonia con l'obiettivo prioritario prima indicato.

     E' ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con l'esclusione di opere e di interventi che comportino trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agrario.

     Il piano attuativo di settore agricolo potrà indicare località in cui, senza compromissioni di carattere ambientale, possono essere ammesse colture non tradizionali o specializzate (vivaistiche, floristiche, ecc.) nonché l'installazione di serre mobili, precisandone i limiti.

     10.4 Le sole opere edilizie consentite previo parere del consorzio sono quelle relative a:

     a) il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;

     b) la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi e la razionalizzazione della viabilità di servizio definita dal piano di settore forestale;

     c) la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza;

     d) le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola e forestale e del tempo libero che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo.

     Per gli edifici anche a carattere produttivo e sino all'adozione del piano attuativo di settore è sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento igienico-tecnologico senza mutamento delle destinazioni d'uso e con la conservazione integrale dei caratteri edilizi tradizionali.

     Per le attività agricole sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso e/o l'ampliamento o la realizzazione di nuovi edifici che il progresso tecnologico richiede per garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 10.2.

     Il piano attuativo di settore agricolo definirà i criteri e gli strumenti da seguire ed utilizzare per accertare l'effettiva necessità delle modifiche precisate.

     Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti di cui all'Articolo 16, punto 3 sono subordinati alla previa classificazione dei beni culturali ambientali secondo la scheda allegata al PTC.

     Per la schedatura di tutti gli altri edifici il tecnico firmatario assume ogni responsabilità ai sensi di legge per quanto dichiarato su scheda da redigersi nelle forme e secondo le modalità delle schede già allegate al PTC.

     I piani attuativi di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti.

     Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere del consorzio.

     10.5 Nelle zone di riqualificazione ambientale B3 sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi con la sola eccezione, e subordinatamente al parere del consorzio, di quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni e lungo i bordi delle strade carrabili pubbliche, nonché per la protezione di colture specializzate là dove previste dal piano di settore.

     Tali recinzioni possono essere costituite utilizzando essenze arbustive e/o arboree o realizzate in legno o in muratura di pietra a secco e non devono superare l'altezza di m 1,50.

     E' comunque ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee delle superfici a pascolo o interessate da opere forestali.

     Previo parere del consorzio possono essere consentite anche recinzioni con caratteristiche e misure diverse in relazione alle peculiarità dell'ambiente.

     Sono sempre consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio di cui alla scheda grafica allegato A delle presenti norme.

     10.6 Il piano attuativo di settore forestale individua le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso appositi interventi, indicando le essenze compatibili con i caratteri morfologici ed idrogeologici del terreno.

     Con il piano attuativo di settore, con i regolamenti di esecuzione e d'uso e/o i piani di gestione, verranno ulteriormente specificati i criteri di gestione e di intervento, in relazione ai caratteri naturali in atto ed alla loro evoluzione e alle attività agro-silvo-pastorali.

     10.7 Nelle zone di riqualificazione ambientale sono vietate le seguenti attività:

     a) la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento sotto qualsiasi forma degli edifici esistenti fatto salvo quanto indicato al precedente punto 10.4;

     b) l'apertura di nuove strade e parcheggi, fatto salvo quanto previsto dal punto 10.4, 1° capoverso, lettere b) e c);

     c) l'estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo l'apertura di cave e miniere;

     d) l'impianto di campeggi liberi od organizzati, nonché di qualsiasi attrezzatura turistica anche a carattere transitorio fatto salvo quanto previsto per l'attività del tempo libero e agri-turistica dei piani di settore agricoltura e/o tempo libero di cui al punto 10.2;

     e) per le attività agricole, l'introduzione di nuovi allevamenti intensivi ivi compreso l'ampliamento degli allevamenti suinicoli esistenti;

     f) la raccolta, asportazione e danneggiamento di piante e fiori, salvo quanto previsto da apposito regolamento d'uso;

     g) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta;

     h) lo sbancamento o la modifica dei terrazzamenti;

     i) gli interventi che modifichino il regime delle acque;

     l) la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

     m) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili tranne che per i mezzi di servizio e per quelli necessari alla coltivazione agricola e forestale.

     Potranno essere autorizzati dal consorzio modesti sbancamenti, deviazioni di corsi d'acqua, abbattimenti di alberature a condizione che non vengano compromessi i valori ambientali tutelati.

     Il consorzio può prescrivere, mediante autorizzazione, specifiche condizioni e modalità.

     I piani attuativi di settore e/o i regolamenti d'uso potranno integrare o specificare ulteriormente gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e di riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali dell'area.

     10.8 Con lo specifico piano attuativo di settore verranno individuati gli edifici e gli impianti esistenti considerati incompatibili con le finalità prioritarie di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali della zona, dando le indicazioni per i necessari provvedimenti da assumere.

 

          Articolo 11. (Zona C2: zona ad alto valore paesistico).

     11.1 Sono individuate con apposito segno grafico le aree ad alto valore paesistico (zona C2) sui versanti collinari del comune di Bergamo e del comune di Mozzo, soggette già a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

     Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio dei colli di Bergamo, nei suoi valori complessivi tradizionali, sono caratterizzate da terreni coltivati o comunque già adibiti ad uso agricolo sui versanti collinari, con particolari caratteristiche paesaggistiche dovute ai terrazzamenti naturali (ciglioni) o artificiali (muri di pietra a secco) da conservare. Tali aree sono inoltre caratterizzate dalla presenza di edifici rurali (cascine) o di particolari edifici ed opere monumentali (mura, castelli, conventi, chiese, fontane, parchi, giardini, torri, cappelle, portali, roccoli, percorsi a scaletta, acciottolati, ecc.) e di centri o nuclei di antica formazione.

     11.2 Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità paesistiche complessive presenti nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale e ricreativa.

     11.3 Nelle aree in cui è svolta attività agricola, la stessa costituisce destinazione funzionale principale.

     11.4 Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolati dalla normativa vigente; i tagli e gli abbattimenti di piante in filari, sono subordinati alla denuncia ed alle eventuali prescrizioni di cui all'Articolo 8 l.r. 27 gennaio 1977 n. 9.

     Gli interventi consentiti, previo parere del consorzio sono quelli relativi a:

     a) il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;

     b) la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;

     c) la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza;

     d) le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;

     e) l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente.

     Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico statico e tecnologico, ristrutturazione edilizia.

     I piani attuativi di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti.

     Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere favorevole del consorzio.

     Ogni intervento edilizio, quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione.

     La realizzazione di serre a protezione di colture è sottoposta al parere favorevole del consorzio del parco fino all'approvazione del piano di settore agricolo.

     11.5 Nelle zone ad alto valore paesistico sono vietati i seguenti interventi:

     a) realizzare opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al punto 11.4, lett. c) ed e);

     b) costruire strade ad eccezione di quanto previsto al punto 10.4 lett. b) e della realizzazione di linee di trasporto pubblico non convenzionale subordinata al parere del consorzio sulla compatibilità con gli obiettivi e le finalità della zona;

     c) impiantare colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento;

     d) lo sbancamento o la modifica dei terrazzamenti;

     e) realizzare discariche di rifiuti, nonché costituire depositi di materiali, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

     f) svolgere attività pubblicitaria, allestire attendamenti o campeggi;

     g) captare, deviare o occultare acque e risorgive, salvo opere di imprenditori agricoli.

     11.6 E' fatto obbligo altresì di salvaguardare i principali elementi orografici o paesistici di cui al punto 11.1 e di provvedere alla loro ricostruzione secondo il piano di settore e progetti di interventi esecutivi.

     11.7 Le recinzioni sono ammesse, previo parere del consorzio, solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni.

     11.8 Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle norme per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio di cui all'allegato A delle presenti norme.

     11.9 Per la tutela del complesso monumentale delle Mura Venete il PRG del comune di Bergamo individua una fascia di rispetto.

     Sulle aree costituenti detta fascia sono ammesse solo le sistemazioni a verde e ortivo da attuare in modo tale da non comportare modifiche all'andamento del terreno ed alterazioni al quadro ambientale.

     Per i manufatti edilizi esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente.

     11.10 Con apposito simbolo grafico sono indicate le aree sulle quali sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.

 

          Articolo 12. (Zona C1: zona a parco agricolo forestale).

     12.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zone di parco agricolo-forestale (zone C1), quelle parti del territorio del parco nelle quali l'uso dello stesso è destinato prioritariamente a tale funzione, ma dove è peraltro consentito l'intervento in funzione ricreativa turistica, di ristoro e sportiva, secondo quanto disposto dalle successive norme; in particolare si avrà cura di assicurare la protezione del suolo agricolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale.

     Gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali, agricoli e boschivi delle aree nel parco, con particolare riguardo agli elementi orografici basso- collinari, alla zona di antica formazione lacustre, ai terrazzamenti agli alvei ed alle sponde dei corsi d'acqua, nonché al recupero delle opere ed impianti dei tracciati ferroviari dismessi (ferrovia delle Valli).

     Si avrà cura di mantenere e recuperare il sistema idrografico ed irriguo e quello delle alberature lungo le rive dei fiumi, delle rogge e dei canali, secondo le loro linee fondamentali, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le esigenze della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

     12.2 I piani attuativi del settore agricolo e del settore forestale individueranno gli interventi e gli indirizzi da applicarsi nei territori o parti di essi che hanno rilevante interesse e idoneità per l'attività agricola di collina anche a tempo parziale e per l'attività forestale.

     A tal fine i piani del settore agricolo e del settore forestale definiranno criteri di natura fisica, strutturale ed economica attraverso i quali identificare gli interventi e gli indirizzi per l'attività agricola o forestale.

     12.3 Nella zona a parco agricolo-forestale (C1), sono vietate:

     a) le nuove costruzioni, salvo quanto previsto dalle successive lett. b), c), d) e dai successivi punti 4 e 5 del presente articolo, nonché, previo parere del consorzio, le strutture di servizio al centro di recupero e rieducazione motoria di Mozzo, al centro di ricerca «M. Negri» nella Villa Camozzi di Ranica, nonché il recupero, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale delle strutture esistenti della «Villa Celestina» (area ex Croce Rossa) in Torre Bordone, e gli interventi per la realizzazione dei centri curativi e riabilitativi da effettuarsi previa convenzione con il consorzio; [1]

     b) l'insediamento di nuovi impianti produttivi ad eccezione di quelli a carattere agricolo;

     c) la formazione di discariche di rifiuti, nonché la costituzione di depositi di materiale di ogni genere, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

     d) la modifica dei terrazzamenti, salvo quanto consentito dal piano di settore agricolo, nonché, sino all'adozione di detto piano di settore quanto autorizzato dal consorzio per ragioni di instabilità dei terreni;

     e) l'eliminazione delle siepi e/o filari alberati ripariali e confinari di campi o fondi agricoli.

     12.4 Il piano attuativo di settore agricolo e quello per il tempo libero determineranno rispettivamente l'eventuale fabbisogno di nuove strutture edilizie per l'attività agricola e per il tempo libero sia concernenti le attrezzature che le abitazioni annesse, con riferimento alle obiettive esigenze delle imprese agricole e agli indirizzi colturali.

     Verrà data priorità al recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente e verranno definite le opportune tipologie degli edifici conformandosi all'uso dei materiali tradizionali e caratteristici dei luoghi e alle preesistenze dell'ambiente circostante.

     Sino all'adozione dei piani di settore la richiesta di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici esistenti per attività agricole - ferme restando l'applicazione della legge regionale n. 93/80 e delle norme urbanistiche locali ove più restrittive - è comunque subordinata ad un preventivo parere favorevole del consorzio, il quale potrà condizionarlo al rispetto di requisiti tipologici o modalità costruttive atte a garantire il miglior rispetto dei valori ambientali.

     12.5 Gli interventi consentiti, previo parere del consorzio, sono quelli relativi a:

     - il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;

     - la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi;

     - la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza;

     - le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;

     - l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente;

     - interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, residenziali e non, classificati in base al successivo Articolo 16, punto 3 secondo il tipo di intervento consentito dalla scheda dei beni culturali.

     I piani di settore e/o gli strumenti urbanistici generali comunali ed attuativi indicheranno le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici attualmente non utilizzati.

     Fino all'entrata in vigore degli strumenti suddetti i cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici esistenti sono soggetti al preventivo parere favorevole del consorzio.

     Gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere, ai fini della riqualificazione ambientale, il completamento dei nuclei abitati ormai consolidati e dotati delle urbanizzazioni essenziali, sino a quando non sarà approvato dal consorzio il piano di settore di cui all'Articolo 3, punto 3.2, lett. f), in cui verranno definiti i criteri per l'individuazione dei nuclei abitati ormai consolidati e le opere di urbanizzazione da considerarsi, a tal fine, essenziali.

     Sono fatti salvi i completamenti dei nuclei esistenti previsti dai piani attuativi già approvati e dalla giunta regionale o adottati dai comuni al momento di entrata in vigore del PTC.

     12.6 Nelle zone a parco agricolo-forestale le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle per il pascolo del bestiame da rimuoversi alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni sono ammesse, previo parere del consorzio, solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni.

     Tali recinzioni possono essere costituite utilizzando essenze arbustive e/o arboree o realizzate in legno o in muratura di pietra a secco. In ogni caso non devono superare l'altezza di m 1,50.

     Previo parere del consorzio è consentito il ripristino ed il completamento delle recinzioni esistenti anche con diverse modalità costruttive.

     Sono sempre consentite le recinzioni temporanee delle aree adibite a pascolo o oggetto di interventi di miglioramento forestale.

     12.7 Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati in conformità alle modalità per la costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio allegate al PTC.

     12.8 L'introduzione di colture specializzate è ammessa.

     Le relative attrezzature produttive sono soggette alla disciplina dettata dal piano di settore agricolo.

     In attesa del piano di settore il rilascio della necessaria concessione edilizia, da parte del sindaco è subordinato all'acquisizione di parere del consorzio.

     12.9 La circolazione motoristica è vietata al di fuori della viabilità esistente, fatti salvi i mezzi connessi all'attività agro-forestale e i mezzi di servizio di soccorso di vigilanza e antincendio.

 

          Articolo 13. (Zona D: zona agricola).

     13.1 Sono individuate con apposito segno grafico quelle parti del territorio (zone D) nelle quali la destinazione agricola deve essere mantenuta tenendo conto dell'obiettivo prioritario di tutela dell'ambiente naturale.

     13.2 Fino all'approvazione del piano attuativo di settore agricolo sono ammessi gli interventi di cui al precedente articolo 12 punto 5; sono inoltre consentiti:

     - edifici per allevamenti zootecnici con annessi fabbricati ed impianti inerenti. Per quanto riguarda gli allevamenti bovini, limitatamente ad una consistenza di 4 capi adulti per ettaro di superficie agricola utilizzata;

     - costruzioni collegate ad aziende agricole esistenti singole o associate, adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione e alla conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio;

     - l'ampliamento degli allevamenti a carattere industriale esistenti, con esclusione degli allevamenti suinicoli, previa dichiarazione di compatibilità ambientale, di cui all'Articolo 5 facendo riferimento all'entità, alla localizzazione e alla natura degli insediamenti previsti, alla qualità delle acque di rifiuto, al rispetto dei limiti di accettabilità ecologica.

     L'introduzione di colture specializzate è sempre ammessa.

     I criteri ed i limiti anche di natura territoriale e ambientale saranno definiti dal piano attuativo di settore agricolo nel rispetto della normativa di cui all'Articolo 2 della l.r. 93/80.

     13.3 L'interramento dei canali e delle rogge, gli interventi di bonifica integrale su aree di considerevoli dimensioni, gli abbattimenti di alberature in filari sulle rive dei campi e dei corsi d'acqua naturali e artificiali sono soggetti ad autorizzazione del consorzio, fatta salva l'ulteriore autorizzazione ai sensi dell'Articolo 7 della legge 1497/39.

     13.4 Gli strumenti urbanistici comunali possono contenere prescrizioni integrative ai vincoli previsti dal presente articolo in considerazione delle particolari situazioni dei terreni di volta in volta considerati. Si applicano in tal caso le norme più restrittive.

     Gli strumenti urbanistici comunali non potranno prevedere, ai fini della riqualificazione ambientale, il completamento dei nuclei abitati ormai consolidati e dotati delle urbanizzazioni essenziali, sino a quando non sarà approvato dal consorzio il piano di settore di cui all'Articolo 3 punto 3.2, lett. f), in cui verranno definiti i criteri per l'individuazione dei nuclei abitati ormai consolidati e le opere di urbanizzazione da considerarsi, a tal fine, essenziali.

     13.5 Nelle zone agricole è vietato comunque:

     a) l'insediamento di nuovi impianti ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto 13.2;

     b) la formazione di discariche di rifiuti, la costruzione di depositi di materiali di qualsiasi genere, anche a carattere provvisorio - esclusi quelli necessari allo svolgimento dell'attività agricola - ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione;

     c) le installazioni di campeggi, nonché i depositi di roulottes, o di altri impianti per il tempo libero fatto salvo quanto previsto per l'attività turistica dai piani di settore agricoltura e/o tempo libero;

     d) l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrabili, tranne che per i mezzi pubblici di servizio e per quelli necessari per la coltivazione agricola e forestale.

 

          Articolo 14. (Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata).

     14.1 Sono individuate con apposito segno grafico come zone di iniziativa comunale orientata (IC) quelle parti di territorio interne al perimetro del parco, che sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica, nel rispetto degli orientamenti e dei criteri di cui al presente articolo.

     Gli interventi ricadenti in zona IC sono soggetti, oltreché alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali comunali ed alle procedure di legge, anche all'espressione di un parere da parte del consorzio nel caso in cui si tratti di interventi che rientrino nella tipologia di opere per le quali è richiesta la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'Articolo 5 delle presenti norme.

     14.2 Nella zona IC, la redazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, dovrà essere finalizzata:

     - al contenimento delle capacità insediative che dovranno essere commisurate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente nell'area del parco, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando l'edificazione sparsa e isolata;

     - all'aggregazione delle nuove costruzioni ai comparti esistenti con una tipologia compatibile con l'ambiente.

     All'interno di tali perimetri le densità territoriali relative all'edilizia residenziale non dovranno, di norma, essere inferiori a 0,9 mc/mq.

     14.3 Le previsioni dei nuovi strumenti urbanistici comunali o delle varianti alla strumentazione vigente, dovranno inoltre essere definite sulla base dei seguenti elementi:

     - analisi delle risorse ambientali, dei fattori di inquinamento e di degrado ambientale presenti;

     - individuazione delle aree, esterne a quelle sottoposte a particolare tutela del PTC del parco, che presentano motivi di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale su cui esercitare una particolare tutela attraverso lo strumento urbanistico ed i piani attuativi;

     - analisi dell'assetto urbanistico e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione che evidenzi fattori di squilibrio presenti;

     - esplicitazione, relativamente alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste, degli effetti sulle componenti e sui fattori di cui ai punti precedenti;

     - definizione delle tipologie e dei materiali da impiegare per consentire un perfetto inserimento urbanistico, paesaggistico ed architettonico nel contesto ambientale delle opere e degli interventi previsti anche in riferimento alla sistemazione a verde delle aree pubbliche e del verde privato;

     - definizione di norme in materia di cambiamenti di destinazione d'uso in relazione alla necessità di evitare l'instaurarsi di nuovi fattori di pregiudizio ambientale.

 

          Articolo 15. (Adeguamento della strumentazione urbanistica).

     15.1 Le previsioni urbanistiche del PTC del parco a norma dell'Articolo 18 della l.r. 86/83 sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, i comuni apportano le correzioni conseguenti ai propri strumenti urbanistici generali per quanto concerne le aree incluse nel parco.

     Inoltre, per quanto concerne l'aggiornamento degli strumenti urbanistici agli indirizzi formulati dal PTC in materia di pianificazione delle aree esterne al perimetro del parco, i comuni debbono provvedere all'aggiornamento dei rispettivi piani entro 2 anni dalla data di approvazione del PTC.

     15.2 Indirizzo fondamentale per la revisione o la formazione degli strumenti urbanistici anche per le parti esterna al perimetro del parco è il contenimento della capacità insediativa, in particolare per quanto riguarda il consumo del suolo agricolo e boscato.

     Nella formazione e revisione degli strumenti urbanistici, anche per le parti esterne al perimetro del parco si dovrà tener conto degli indirizzi in materia formulati nel punto 3 del precedente articolo 14.

     In tali strumenti, inoltre, si dovrà considerare la necessità di adeguare le infrastrutture connesse alla fruizione del parco.

     Il consorzio del parco, nell'espressione dei pareri di cui al IV comma dell'Articolo 21 della l.r. 86/83, valuta anche la rispondenza dei piani a quanto previsto dal presente articolo e dal precedente articolo 14.

 

          Articolo 16. (Vincoli speciali).

     16.1 Nelle tavole 1 e 2 del piano territoriale sono individuati con apposito segno grafico i vincoli a carattere speciale, previsti da norme di legge o dal piano stesso, idonei ad integrare le prescrizioni di zona e indirizzati all'obiettivo di una migliore salvaguardia ambientale del territorio.

     Dato il carattere speciale dei vincoli, le prescrizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle destinazioni funzionali di zona ove queste siano incompatibili.

     16.2 Vincolo idrogeologico.

     Sono individuate con apposito segno grafico, le aree di tutela idrogeologica. A tali aree si applicano le disposizioni delle leggi statali e delle leggi regionali.

     E' inoltre individuato un perimetro in ampliamento dell'attuale vincolo idrogeologico, quale proposta alle competenti autorità.

     16.3 Vincoli monumentali e ambientali.

     Sono individuate con apposito segno grafico nella tavola 1 le aree a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i relativi coni panoramici, cui hanno aggiunti i vincoli imposti con legge 8 agosto 1985, n. 431.

     Nella tavola 2 sono individuati con apposito segno grafico i singoli edifici e pertinenze assoggettate a vincolo monumentale ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; edifici e complessi di edifici e loro pertinenze, ivi compresi i parchi e i giardini storici, anche non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che possiedono particolare valore storico-culturale o artistico-ambientale, anche se di epoca recente.

     Gli interventi nell'ambito delle aree, edifici e pertinenze indicate nel primo e secondo comma saranno attuati tenendo conto degli elementi contenuti nella scheda di classificazione dei beni culturali allegata al PTC, redatta dal consorzio o dai richiedenti, ovvero con riferimento a quelle già redatte dal comune di Bergamo per il centro storico di Città Alta e le relative aree collinari.

     16.4 Altri elementi di interesse storico e ambientale. Aree di interesse archeologico e paleontologico.

     Sono inoltre individuate con apposito segno grafico gli elementi di interesse storico ed ambientale, diversi dalle costruzioni, quali i resti di fortificazioni, canali, terrazzamenti, percorsi viabilistici di antica formazione, fontane, sorgenti, roccoli e simili.

     Sono individuate altresì le aree di interesse archeologico e paleontologico quale proposta di vincolo alle competenti autorità.

     Qualsiasi intervento ammissibile nelle rispettive zone di appartenenza deve consentire la totale conservazione di tali elementi ed aree, evitando ogni loro compromissione anche sotto il profilo paesaggistico.

     Nell'ambito dell'area di interesse archeologico e paleontologico della piana del Gres, sulla cabina di trasformazione primaria dell'ENEL sono ammessi interventi di potenziamento o di riorganizzazione limitati all'area occupata dagli impianti.

     16.5 Centri storici e nuclei di antica formazione.

     Sono individuati con apposito segno grafico e con numerazione progressiva in numeri arabi i centri e i nuclei storici interni al perimetro del parco, ivi compreso il centro storico di Città Alta, con Borgo Canale.

     Nelle schede delle zone a vincoli speciali allegate al piano e sulla tavola n. 2 sono precisati i perimetri di riferimento di tali insediamenti che devono comprendere, ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, anche le aree inedificate di contorno e di antica pertinenza, o quelle comunque ritenute necessarie a scopo di protezione paesaggistica.

     Fino all'entrata in vigore dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, all'interno dei perimetri individuati dal PRG dei comuni, non sono consentite nuove costruzioni nè interventi di urbanizzazione.

     In assenza del piano attuativo comunale su edifici compresi nei centri storici e di antica formazione individuati sulla tavola n. 2 del PTC, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, previo parere del consorzio del parco.

     16.6 Fasce di rispetto.

     Sono individuate con apposito segno grafico le fasce di rispetto di fiumi, di opere e infrastrutture pubbliche. Tali aree sono inedificabili secondo le leggi che lo prevedono. Per le opere eventualmente ammesse a sensi di legge dovrà essere preventivamente acquisito il parere del consorzio.

 

 

Titolo 3

TUTELA DEI CORSI D'ACQUA TEMPO LIBERO ACCESSIBILITA'

 

          Articolo 17. (Tutela dei corsi d'acqua).

     17.1 Lungo le sponde dei fiumi, le opere di difesa spondali dovranno essere eseguite secondo progetti esecutivi che preciseranno anche le modalità di piantumazioni di alberi d'alto fusto lungo i corsi d'acqua adottando modalità compatibili con l'ambiente fluviale.

     Anche le eventuali opere di difesa spondali e sistemazione idraulica dovranno essere eseguite adottando preferibilmente materiali reperiti sul posto, ovvero che siano di uso tradizionale, provvedendo a semine, protezioni erbose o piantumazioni affinché le opere si inseriscano nell'ambiente senza turbativa.

     Tali interventi sono subordinati al parere preventivo del consorzio.

 

          Articolo 18. (Attività di tempo libero).

     18.1 Gli interventi in funzione culturale, educativa e ricreativa, turistica e sportiva da realizzarsi in conformità al piano di settore di cui all'Articolo 3, punto 3.2, lett. e) ove adottato, sono subordinati al rispetto del valore prioritario della tutela delle caratteristiche del territorio del parco indicate nell'Articolo 1 delle presenti norme.

     18.2 Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità gli interventi perseguono i seguenti obiettivi:

     - recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della funzione sociale e culturale;

     - organizzazione dei flussi e delle utenze stagionali all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e diffusione incompatibile con la difesa dell'ambiente e con le attività agricolo-forestali;

     - funzione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio collinare e delle attrezzature interne all'area del parco, con le attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali;

     - recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico esistente mediante riutilizzo degli edifici ed aree esistenti per funzioni culturali, educative, sociali e turistiche;

     - riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti, in funzione ricreativa, turistica e sportiva.

     18.3 Per conseguire gli obiettivi sopraindicati il piano di settore verrà elaborato in collaborazione tra il consorzio ed i comuni territorialmente interessati, tenendo conto dei seguenti contenuti:

     - gli elementi da utilizzare e valorizzare per l'organizzazione della rete dell'accessibilità pedonale, ciclabile e per l'eventuale pista di equitazione ove compatibile;

     - il patrimonio di interesse storico ambientale da valorizzare e utilizzare anche mediante convenzioni di visita;

     - le risorse naturali;

     - le attrezzature di livello comunale esistenti utilizzate stagionalmente.

     Il piano attuativo di settore per il tempo libero preciserà ulteriormente per il solo territorio ivi compreso ed interno al parco, ad esclusione delle zone IC, il sistema di accessibilità, gli impianti e le attrezzature culturali, educative, ricreative, turistiche e sportive da realizzarsi e che non abbiano esclusivo interesse d'uso locale.

     Il piano attuativo di settore potrà prevedere anche aree da destinare alla pratica di orto urbano.

     Il piano attuativo di settore definisce le dimensioni di tali aree, la loro infrastrutturazione, la dimensione ed il tipo delle costruzioni di servizio, nonché l'accessibilità e le aree di parcheggio necessarie.

     Il piano di settore preciserà le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo.

     Gli interventi per il tempo libero devono privilegiare le attività che comportano la fruizione non distruttiva degli ambienti naturali in modo da contemperare l'uso pubblico del territorio con il rispetto effettivo dei suoi valori.

 

          Articolo 19. (Campeggi).

     19.1 I complessi ricettivi all'aria aperta, regolati dalla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 sono consentiti esclusivamente nelle zone di parco agricolo-forestale secondo le modalità che verranno previste nel piano attuativo per il settore del tempo libero e nel piano di settore agricolo esclusivamente per quanto concerne l'attività agrituristica.

     I piani attuativi preciseranno nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, le attrezzature ammissibili al servizio dei campeggi, di carattere stabile o precario.

     Le convenzioni per la realizzazione dei campeggi dovranno comunque prevedere:

     - l'obbligo, da parte del concessionario, di ripristinare, alla scadenza del periodo autorizzato, la situazione

iniziale;

     - le modalità di ripristino per la migliore tutela ambientale;

     - le garanzie per assicurare l'adempimento di quanto prescritto.

 

          Articolo 20. (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca).

     20.1 Tutela della fauna: esercizio della caccia.

     La difesa e la gestione della fauna selvatica nel parco è attribuita al consorzio, il quale la esercita secondo le indicazioni del piano di settore faunistico, avvalendosi della collaborazione della provincia e delle associazioni venatorie e protezionistiche.

     Il piano di settore faunistico specifica, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ambientale del parco, le previsioni e le prescrizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia della avifauna migratoria.

     Il piano di settore faunistico, in particolare:

     a) definisce le vocazioni faunistiche del territorio a parco, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

     b) indica interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali, necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;

     c) stabilisce le operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento ed il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di prelievo della fauna selvatica fatte salve le competenze della provincia nella gestione degli istituti venatori ai sensi della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41;

     d) individua le aree nelle quali per particolari ragioni di tutela e di potenziamento della fauna selvatica, debbono essere applicate, anche temporaneamente, limitazioni speciali delle attività a fini scientifici, ricreativi e venatori;

     e) stabilisce i criteri per la regolamentazione dell'attività venatoria nel parco.

     La disciplina dell'esercizio venatorio nel parco è regolamentata nel rispetto della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41, secondo le indicazioni del piano di settore faunistico ed è oggetto del regolamento d'uso sulla caccia.

     Il regolamento d'uso della caccia disciplina l'attività venatoria nel parco all'esterno delle zone di cui al precedente comma, in coerenza con le indicazioni del piano di settore faunistico e con le prescrizioni di zona del piano territoriale.

     Il regolamento d'uso sulla caccia contiene le previsioni di cui all'Articolo 6, 2° comma, della l.r. 31 luglio 1978, n. 47, come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41 ed in particolare:

     1) determina le modalità per la gestione sociale della caccia;

     2) individua e propone alle competenti autorità le aree idonee alla costituzione di oasi di rifugia, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, zone di addestramento cani;

     3) indica le modalità ed i termini per il progressivo adeguamento del numero e della localizzazione degli appostamenti fissi esistenti, in funzione delle esigenze di protezione dell'avifauna migratoria.

     L'istituzione delle zone di cui al punta 2) è effettuata dalla giunta regionale su proposta del consorzio del parco, sentita la provincia interessata, secondo le modalità e procedure fissate dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti.

     In tutto il territorio del parco è comunque vietato esercitare qualsiasi forma di uccellagione.

     Il piano di settore faunistico può proporre la localizzazione di un osservatorio ornitologico regionale, nonché di punti di inanellamento, da affidare a personale incaricato da musei, istituti scientifici e universitari ai sensi dell'Articolo 34 della l.r. 47/78 come modificato dall'articolo 25 della l.r. 16 agosto 1988, n. 41.

     L'istituzione e l'autorizzazione degli impianti di cui al precedente comma è affidata alla giunta regionale, su proposta del consorzio del parco, secondo le procedure fissate dalla l.r. 47/78, come modificata dalla l.r. 16 agosto 1988, n. 41.

     Qualora all'interno delle zone di tutela si verifichi un'eccessiva concentrazione di fauna selvatica, documentata da apposita censimento, il consorzio, d'intesa con la provincia, provvede alla cattura, con propri agenti e con agenti della provincia, coadiuvati ove necessario, da aderenti ad associazioni venatorie.

     La fauna catturata, ai sensi del comma precedente, o nelle zone di ripopolamento, è utilizzata a fini di ripopolamento anche fuori dai confini del parco.

     L'immissione di selvatici all'interno del parco è effettuata dal consorzio, con la collaborazione della provincia.

     Per i danni alle colture agricole si applicano le norme previste dalla legge regionale e dai relativi regolamenti.

     Il piano attuativo di settore è approvato entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale.

     20.2 Zone di divieto di attività venatoria.

     Il piano territoriale di coordinamento rappresenta sulla tavola di progetto n. 1 «Le aree di tutela faunistica» già esistenti in base a preesistenti individuazioni da parte dell'amministrazione provinciale, per le quali vigono i divieti di attività venatoria secondo le relative leggi (oasi di protezione e rifugio della valle del Giongo e del Canto Basso).

     Il PTC indica altresì, con apposito segno grafico in tav. 1, le aree nelle quali, in base a motivi di ordine turistico, l'esercizio venatorio è ritardato alla prima domenica di ottobre, in attesa dell'approvazione del piano di settore faunistico. La caccia da appostamento fisso, nelle medesime aree, è regolata dal calendario venatorio regionale. [2]

     20.3 Tutela della fauna acquatica: esercizio della pesca.

     La tutela della fauna acquatica e la conseguente disciplina dell'attività di pesca, sono regolamentate nel rispetto della legge regionale 26 maggio 1982, n. 25 e sue modificazioni.

 

          Articolo 21. (Viabilità, circolazione, percorsi).

     21.1 La realizzazione di nuove strade pubbliche o private e l'ampliamento o modificazione di quelle esistenti, ove consentito, è soggetta a preventivo parere del consorzio che sulla base della dichiarazione di compatibilità ambientale nella valutazione del progetto, dovrà esprimersi con particolare riguardo a:

     - l'inserimento dell'opera nel contesto del territorio verificando che il tracciato e le soluzioni progettuali comportino il miglior inserimento nell'ambiente circostante;

     - il collegamento e gli attraversamenti con i percorsi ciclabili o pedonali o equestri;

     - il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l'accesso veicolare alle aree verdi latistanti ed ai percorsi pedonali o ciclabili;

     - le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di collegamento ciclo-pedonale tra le diverse parti del parco.

     21.2 La viabilità di accesso alle zone a parco dovrà essere attrezzata con idonei parcheggi nei punti di maggior accessibilità ai percorsi pedonali ed alle attrezzature sportive.

     La pavimentazione dovrà essere preferibilmente del tipo permeabile al fine di permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso. I parcheggi dovranno essere piantumati all'interno e al contorno e ricavati mantenendo il più possibile l'assetto naturale del terreno.

     21.3 I sentieri ed i percorsi pedonali debbono essere opportunamente segnalati e oggetto di periodica manutenzione da parte dell'ente proprietario. La pavimentazione dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. I percorsi ciclabili ed equestri dovranno essere, nel limite del possibile, separati dal traffico veicolare.

 

          Articolo 22. (Attività estrattive).

     22.1 Nelle zone del territorio del parco disciplinate dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 delle presenti norme, non è ammessa l'apertura di nuove cave.

     Le cave già autorizzate in tali aree potranno svolgere la loro attività fino al termine di durata dell'autorizzazione.

     Il consorzio del parco esprime parere, ai sensi dell'Articolo 8 della l.r. n. 18/82, sulla programmazione di attività estrattive interessanti il territorio del parco; il consorzio può provvedere al recupero ambientale delle cave cessate predisponendo progetti di recupero da sottoporre all'approvazione della giunta regionale anche nell'ambito di programmi e piani di settore per il recupero ambientale delle aree degradate.

 

          Articolo 23. (Poteri di deroga).

     23.1 Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico che non possano essere diversamente localizzate.

     23.2 La deroga è proposta alla regione con deliberazione dell'assemblea consortile ed è autorizzata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     23.3 La deliberazione assembleare di cui al comma precedente stabilisce altresì, qualora necessarie, le opere di ripristino o di recupero ambientale nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili.

     23.4 Il comune è tenuto a recepire la deroga di cui ai precedenti commi con apposita deliberazione consiliare previamente al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

 

 

Titolo 4

ELABORATI DI PTC

 

          Articolo 24. (Elaborati propedeutici al piano territoriale di coordinamento).

     24.1 I seguenti elaborati, disponibili in visione presso il consorzio del parco, contengono le analisi propedeutiche alla elaborazione del piano territoriale:

     - Relazione illustrativa generale

     - Relazione del settore agricolo

     - Relazione del settore forestale

     - Relazione del settore idrogeologico

     - Relazione del settore faunistico

     - Relazione del settore storico

     - Relazione del settore di analisi urbana

     - Raccolta di dati demografici

 

Stato di fatto

     - Tavola A/1 - Inquadramento territoriale - scala 1:100.000 - Aree protette della provincia di Bergamo

     - Tavola A/2 Inquadramento territoriale - scala 1:25.000 - Il sistema montano e collinare, la pianura e l'urbano

     - Tavola A/3 - Inquadramento territoriale - scala 1:25.000 - Area del consorzio e confini dei comuni contigui

     - Tavola A/4 - Confini amministrativi dei comuni del consorzio e perimetro di salvaguardia - scala 1:10.000

     - Tavola A/5 - Assemblaggio degli strumenti urbanistici vigenti - scala 1:10.000

     - Tavola A/6 - Rete delle infrastrutture viabilistiche - scala 1:10.000

     - Tavola A/7 - Rete dei trasporti pubblici - scala 1:10.000

     - Tavola A/8 - Rete degli impianti tecnologici - scala 1:10.000

     - Tavola A/9 - Usa agricolo-forestale del luogo - scala 1:10.000

     - Tavola A/10 - Caratteristiche litologiche del territorio - scala 1:10.000

     - Tavola A/11 - Caratteristiche geomorfologiche del suolo - scala 1:10.000

     - Tavola A/12 - Caratteristiche idrogeologiche del territorio - scala 1:10.000

     - Tavola A/13 - Distribuzione delle specie faunistiche - scala 1:10.000

     - Tavola A/14 - Distribuzione degli appostamenti fissi per l'aucupio - scala 1:10.000

     - Tavola A/15 - Vincoli ambientali e monumentali - scala 1:10.000

 

Serie storica

     - Tavola B/1 - Catasto e confini amministrativi del 1853 - scala 1:10.000

     - Tavola B/2 - Nuclei storici ed elementi rilevanti al 1853 - scala 1:10.000

     - Tavola B/3 - Le parrocchie - scala 1:10.000

     - Tavola B/4 - Le emergenze architettoniche - scala 1:10.000

 

Analisi urbana

     - Tavola B/5 - Serie storica - Catasto lombardo veneto 1853 - scala 1:10.000

     - Tavola B/6 - Tavole analitiche - altimetria al 1980 - equidistanza 10 m - scala 1:10.000

     - Tavola B/7 - Tavole analitiche - Corsi d'acqua naturali e artificiali al 1980 - scala 1:10.000

     - Tavola B/8 - Tavole analitiche - Percorsi principali e secondari al 1980 - scala 1:10.000

     - Tavola B/9 - Tavole analitiche - Lottizzazione al 1960 scala 1:10.000

     - Tavola B/10 - Tavole analitiche - L'edificato al 1960 - scala 1:10.000

     - Tavola B/11 - Ipotesi per una rappresentazione cartografica - Disegni del territorio tra Bergamo e il Canto Alto - scala 1:10.000

 

Sintesi dello stato di fatto

     - Tavola C/1 - Caratteristiche naturalistico ambientali - scala 1:10.000

     - Tavola C/2 - Caratteristiche storico-monumentali e individuazione degli insediamenti - scala 1:10.000

 

 

ALLEGATO A

 

TIPI DI MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA

 

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 

AREE ED EDIFICI SOGGETTI A VINCOLI SPECIALI

 

INDICE

Allegato n. 1

Tipi di muro di sostegno in pietra

(Rif. artt. 10.5, 11.8, 12.7 delle norme di attuazione)

Allegato n. 2

Scheda di classificazione dei beni culturali e ambientali

(Rif. artt. 10.4, 16.3 delle norme di attuazione)

Allegato n. 3

Area di tutela archeologica e paleontologica

(Rif. Articolo 16.4 delle norme di attuazione)

Allegato n. 4

Tavole dei perimetri dei centri storici

(Rif. Articolo 16.5 delle norme di attuazione)

Allegato n. 5

Elenco edifici soggetti a vincolo monumentale

Elenco edifici di carattere storico

(Rif. Articolo 16.3 delle norme di attuazione)

 

 


[1] Lettera così modificata dalla D.G.R. 8 marzo 2006, n. 2065.

[2] Capoverso così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 18 aprile 1992, n. 12.