§ 3.7.22 - L.R. 10 dicembre 1981, n. 71. [*]
Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:10/12/1981
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Nozione dei complessi ricettivi all'aria aperta.
Art. 2.  Villaggi turistici.
Art. 3.  Campeggi.
Art. 4.  Caratteristiche comuni.
Art. 5.  Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.
Art. 6.  Concessione edilizia.
Art. 7.  Classificazione delle aziende.
Art. 8.  Dichiarazione ai fini della classificazione.
Art. 9.  Autorizzazione all'esercizio.
Art. 10.  Domanda di autorizzazione all'esercizio.
Art. 11.  Tassa sulla concessione.
Art. 12.  Contenuti dell'autorizzazione all'esercizio.
Art. 13.  Obblighi del titolare.
Art. 14.  Periodo di apertura.
Art. 15.  Denuncia delle tariffe.
Art. 16.  Divieto di cessione parziale.
Art. 17.  Vigilanza.
Art. 18.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 19.  Deroghe ed esclusioni dalla presente normativa.
Art. 20.  Deroghe per i complessi esistenti.
Art. 21.  Conferma di autorizzazione.
Art. 22.  Regolarizzazione urbanistica.
Art. 23.  Contributi erogabili alle aziende ricettive.
Art. 24.  Regolamento di esecuzione.
Art. 25.  Sanzioni amministrative.
Art. 26.  Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.


§ 3.7.22 - L.R. 10 dicembre 1981, n. 71. [*]

Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta.

(B.U. 15 dicembre 1981, n. 49, 3° suppl ord.).

 

Art. 1. Nozione dei complessi ricettivi all'aria aperta.

     1. Sono soggetti alla presente legge i complessi ricettivi all'aria aperta che forniscono alloggio ai turisti in propri allestimenti o che mettano a disposizione spazi alti ad ospitare turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi e mobili, in aree recintate ed attrezzate.

 

     Art. 2. Villaggi turistici.

     1. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi all'aria aperta attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di soggiorno e pernottamento, in tende, roulottes, bungalows, case mobili ed altri allestimenti mobili.

     2. Ogni allestimento stabile non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 10 e superiore a mq. 40; non deve comunque possedere le caratteristiche che sono proprie delle strutture alberghiere.

     3. Nei villaggi turistici è consentito destinare a turisti provvisti di mezzi propri di soggiorno di cui al successivo articolo 3, primo comma, piazzuole libere da ogni allestimento mobile o stabile, purché in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.

 

     Art. 3. Campeggi.

     1. Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per ospitare turisti provvisti di tenda o di altro mezzo proprio di soggiorno trasportabile dall'utente per via ordinaria.

     2. Nei campeggi è consentito destinare ai turisti non provvisti di propri mezzi di soggiorno piazzuole attrezzate con gli allestimenti mobili o stabili di cui al secondo comma del precedente articolo in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.

 

     Art. 4. Caratteristiche comuni.

     1. I complessi ricettivi all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio o bazar, bar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative, riservati ai soli ospiti; il titolare o il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso di tali servizi.

     2. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo ed aventi caratteristiche di mobilità.

 

     Art. 5. Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

     1. Le zone destinate ai complessi ricettivi di cui ai precedenti articoli sono individuate nel piano territoriale di coordinamento regionale previsto dall'articolo 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nonché nei piani territoriali di coordinamento di livello subregionale.

     2. Nei parchi regionali l'insediamento di complessi ricettivi è consentito salvo quanto diversamente disposto dal piano territoriale di ciascun parco.

     3. Fino a quando non saranno stati approvati i piani territoriali di cui al precedente primo comma, i complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti: questi ultimi dovranno altresì prevedere, in relazione alla dimensione e alla tipologia degli insediamenti, i casi nei quali si renda obbligatorio il piano di lottizzazione.

     4. L'individuazione delle aree destinate a complessi ricettivi turistici all'aria aperta dovrà essere comunque effettuata in modo che essi siano ubicati in località salubre e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, scuole, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri.

     5. Nel caso in cui tali complessi siano ubicati presso le sponde dei laghi e dei fiumi devono essere rispettate le norme previste dall'articolo 39 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 salve le deroghe indicate negli strumenti urbanistici comunali o regionali.

 

     Art. 6. Concessione edilizia.

     1. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è soggetto a concessione edilizia.

     2. Alla domanda di concessione deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta ai sensi delle norme urbanistiche, anche una relazione tecnica dalla quale risultino le modalità di approvvigionamento idrico nonché il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e luride che garantisca dalla sopravvenienza di fenomeni erosivi, di smottamento e di inquinamento.

     3. Gli allestimenti realizzati in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 7. Classificazione delle aziende.

     1. I villaggi turistici e i campeggi vengono classificati nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nel regolamento regionale di cui al successivo articolo 24.

     2. La classificazione è obbligatoria; ad essa provvede l'amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato il complesso sulla base degli elementi dichiarati e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi risultanti da specifica istruttoria svolta dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 9.

     3. La classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle, in base ai requisiti previsti dal sopracitato regolamento regionale.

     4. Tale classificazione ha validità per un triennio a partire dal primo gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Per le nuove aziende attivate durante il triennio e per quelle riclassificate ai sensi del successivo articolo 8 essa ha validità per la frazione residua del triennio in corso.

     5. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnato e di tenere a disposizione dei clienti il testo della presente legge.

 

     Art. 8. Dichiarazione ai fini della classificazione.

     1. I titolari dell'autorizzazione alla gestione ed all'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta devono, congiuntamente qualora siano soggetti diversi, entro il mese di giugno dell'anno precedente il triennio di classificazione, presentare all'amministrazione comunale, tramite l'ente provinciale per il turismo, una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione, in particolare quelli relativi agli impianti, alle attrezzature ed alla prestazione di servizi.

     2. La stessa dichiarazione deve essere presentata qualora durante il triennio vengano apportate modifiche, trasformazioni o ammodernamenti a complessi esistenti.

 

     Art. 9. Autorizzazione all'esercizio.

     1. Nessun complesso ricettivo all'aria aperta può essere aperto e gestito senza l'autorizzazione del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 60, lettera c), del D.P.R. 616/77.

     2. La relativa domanda, da indirizzare su carta legale al sindaco, deve essere inoltrata tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio dal titolare della concessione edilizia o da chi intenda gestire il complesso avendo titolo alla sua disponibilità.

     3. L'ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda esprime parere sulla richiesta, tenuto conto anche degli impianti esistenti, delle prospettive ed esigenze turistico- ricettive della zona, delle caratteristiche ambientali e del complesso ricettivo, nonché dell'entità del movimento turistico, e lo trasmette insieme alla domanda al comune competente.

     4. Sulla domanda di autorizzazione il comune decide, previa verifica dell'agibilità degli impianti e delle strutture, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda; la richiesta di elementi integrativi e di chiarimenti sospende detto termine, che riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.

     5. Del rilascio dell'autorizzazione deve essere data comunicazione, a cura del comune, alla giunta regionale - settore turismo - tramite il competente ente provinciale per il turismo.

     6. La validità dell'autorizzazione è regolata dal successivo articolo 12, quinto comma; nel caso di cambiamento di gestione, il subentrante deve darne immediata comunicazione al comune tramite l'E.P.T. competente.

 

     Art. 10. Domanda di autorizzazione all'esercizio.

     1. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

     - la concessione edilizia ed una planimetria generale in scala sufficiente ad individuare la localizzazione dei servizi, impianti ed allestimenti, ivi comprese le piazzuole con la relativa numerazione, nonché gli elaborati esecutivi degli impianti fissi;

     - la denominazione prescelta e la classificazione che si intende conseguire, indicando a tal fine tutti gli elementi necessari ad identificare i requisiti previsti nel regolamento di cui al successivo articolo 24;

     - l'indicazione del gestore o del suo rappresentante e la dichiarazione del titolare della concessione edilizia attestante la completa disponibilità dell'impianto da parte dell'istante, qualora il complesso non sia gestito dal titolare della concessione stessa;

     - le tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso di ogni impianto o servizio nonché l'indicazione del periodo di apertura;

     - i certificati di potabilità dell'acqua e di agibilità degli allestimenti, nonché il nulla osta dell'ufficiale sanitario e dei vigili del fuoco.

 

     Art. 11. Tassa sulla concessione.

     1. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione comporta il pagamento della tassa di concessione regionale secondo le misure stabilite dalle norme legislative regionali in materia salvo il successivo adeguamento di dette norme sulla base dei nuovi criteri di classificazione delle aziende di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Contenuti dell'autorizzazione all'esercizio.

     1. L'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, le indicazioni relative alla denominazione del complesso, alla capacità ricettiva, al numero delle piazzuole autorizzate, al periodo di apertura ed all'eventuale rappresentante.

     2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per l'esercizio di un complesso avente denominazione identica ad altra operante nel territorio dello stesso comune, il rilascio della stessa è subordinato al mutamento della denominazione.

     3. L'autorizzazione a favore di enti, associazioni e società per la gestione di complessi ricettivi all'aria aperta può essere rilasciata solo quando i legali rappresentanti degli stessi abbiano designato un gestore avente i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     4. Il titolare dell'autorizzazione può nominare, previo assenso del comune un rappresentante il quale ha gli stessi obblighi.

     5. L'autorizzazione è valida per l'anno del rilascio e si intende rinnovata con il pagamento della tassa sulle concessioni regionali; è parimenti soggetta al pagamento della predetta tassa l'autorizzazione alla nomina del rappresentante di cui al comma precedente.

     6. L'atto di autorizzazione alla gestione dell'azienda ricettiva può comprendere anche l'attività di vendita di bevande analcooliche di generi alimentari e di bazar, di servizio di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate.

     7. L'esercizio delle attività di vendita delle bevande, dei generi alimentari e di bazar, nonché il servizio di ristorazione possono essere trasferiti o locati dal titolare dell'autorizzazione a terzi, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

 

     Art. 13. Obblighi del titolare.

     1. I titolari dell'autorizzazione e l'eventuale rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; essi sono altresì soggetti alle disposizioni dell'articolo 109 del citato T.U.L.P.S.

     2. In sostituzione del prescritto registro, la comunicazione delle persone alloggiate, di cui al terzo comma del citato articolo 109, avviene mediante compilazione di apposite schede da trasmettere giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza, fatti salvi i casi di complessi ubicati in località isolate per i quali il recapito di tali schede deve essere effettuato appena possibile.

     3. E' fatto obbligo di trasmettere tempestivamente all'ente provinciale per il turismo, debitamente compilati, gli appositi modelli ISTAT.

     4. I titolari dell'autorizzazione di esercizi o di villaggi turistici e di campeggi debbono essere assicurati per il rischio della responsabilità civile nei confronti dei terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari od ospiti, tanto per i danni alle cose che per i danni alle persone, secondo quanto previsto dalla legge 10 giugno 1978, n. 316. La garanzia assicurativa deve comunque comprendere anche il rischio di furto dei mezzi di soggiorno degli ospiti.

 

     Art. 14. Periodo di apertura.

     1. L'autorizzazione all'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta può essere annuale o stagionale.

     2. Il periodo di apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi per i complessi ubicati in località di altitudine inferiore a 700 m. s.l.m., ed a tre mesi per gli altri.

     3. Qualora il gestore intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo previsto, o intenda ritardarne l'apertura o anticiparne la chiusura, deve chiedere l'autorizzazione al comune indicando la durata ed i motivi.

     4. Qualora l'autorizzazione abbia durata annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e i motivi, il comune e il competente ente provinciale per il turismo.

     5. Il periodo di chiusura di cui al precedente comma non può essere superiore a mesi sei.

     6. Trascorso tale periodo senza che si sia verificata la riapertura dell'azienda, l'autorizzazione si intende decaduta.

 

     Art. 15. Denuncia delle tariffe.

     1. I titolari dei villaggi turistici e dei campeggi hanno l'obbligo di denunciare all'ente provinciale per il turismo entro il 15 ottobre di ogni anno ed il valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre le tariffe comprensive di IVA - che intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento od attrezzature di cui il complesso è dotato.

     2. I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dagli organi competenti in materia di controllo dei prezzi. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del campeggio o del villaggio turistico la tabella delle tariffe dei prezzi denunciati, vidimata da parte dell'ente provinciale per il turismo.

     3. Entro il mese di dicembre di ogni anno gli enti provinciali per il turismo, trasmettono alla giunta regionale l'elenco dei villaggi turistici e dei campeggi autorizzati ed operanti nei rispettivi territori, con l'indicazione della categoria di appartenenza nonché delle tariffe denunciate da ciascuna azienda ai sensi del primo comma.

     4. Gli elenchi delle aziende, suddivisi per provincia, sono pubblicati sul Bollettino regionale a cura della giunta regionale.

 

     Art. 16. Divieto di cessione parziale.

     1. Nei complessi ricettivi disciplinati dalla presente legge è vietata la vendita di piazzuole, la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione a singoli che possa far venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario dei complessi medesimi.

     2. L'infrazione a tale divieto da parte del titolare

dell'autorizzazione all'apertura o alla gestione comporta la sospensione da uno a tre mesi e, nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 17. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle aziende ricettive disciplinate dalla presente legge sono esercitate dall'ente provinciale per il turismo e dal comune o dai comuni che concedono l'autorizzazione, fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria.

     2. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati dall'assessore competente in materia, muniti di appositi documenti di riconoscimento abilitante.

 

     Art. 18. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il comune, sentito il competente ente provinciale per il turismo, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione quando l'attività esercitata nell'azienda abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo; di tali provvedimenti specificatamente motivati deve essere data comunicazione alla giunta regionale ed all'autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 19. Deroghe ed esclusioni dalla presente normativa.

     1. Non sono soggetti alla presente normativa:

     a) gli enti, le associazioni e le organizzazioni operanti senza fine di lucro per scopi sociali, culturali, educativi e sportivi che organizzano soggiorni campeggistici in aree da loro prescelte, purché siano garantiti i servizi generali indispensabili per il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, nonché per la salvaguardia della pubblica salute ed incolumità e non si dia luogo a manomissione ambientale. L'allestimento di tali campeggi mobili deve essere preventivamente autorizzato dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale; tale autorizzazione può essere concessa per un periodo della durata di 30 giorni, prorogabili eccezionalmente fino a 90 giorni per campeggi promossi da organizzazioni giovanili;

     b) i proprietari di un fondo non attrezzato che intendano dare ospitalità temporanea gratuita ai familiari;

     c) i comuni che destinino piazzuole attrezzate per ricettività gratuita di turisti forniti di mezzi propri per soste non superiori a tre pernottamenti.

     2. Sono esclusi inoltre dall'applicazione della presente legge le case per ferie e gli ostelli per la gioventù che restano disciplinati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869.

 

     Art. 20. Deroghe per i complessi esistenti.

     1. Fermi restando tutti gli obblighi la cui violazione comporta, ai sensi del successivo articolo 25, l'irrogazione delle sanzioni, ai complessi ricettivi già allestiti ed autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito in via transitoria, purché non abbiano caratteristiche alberghiere, di mantenere le strutture e gli allestimenti esistenti, anche se non conformi alla previsione della presente normativa e del relativo regolamento di attuazione.

     2. (Omissis) [1].

     3. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa mantengono validità per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stata presentata domanda di conferma ai sensi del successivo articolo 21.

 

     Art. 21. Conferma di autorizzazione.

     1. La prosecuzione dell'attività dei campeggi e dei villaggi turistici già funzionanti è subordinata alla conferma dell'autorizzazione previa verifica:

     a) della compatibilità ambientale del complesso ricettivo, nonché della conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

     b) dell'adeguamento della gestione alle disposizioni della presente legge.

     2. A tal fine gli interessati devono presentare, al comune, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda tramite l'ente provinciale per il turismo competente per il territorio, corredandola:

     a) della ricevuta del pagamento della tassa di concessione per l'anno in corso;

     b) di una relazione tecnica di cui al precedente articolo 6;

     c) di una relazione contenente la descrizione puntuale degli impianti, degli allestimenti e delle attrezzature;

     d) dell'indicazione della denominazione del complesso, della classificazione richiesta, delle tariffe praticate e del periodo di apertura.

     3. Il sindaco provvede alla conferma dell'autorizzazione ed all'attribuzione della classificazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine l'autorizzazione s'intende confermata in base alla classificazione richiesta.

     4. Il diniego di conferma equivale a revoca dell'autorizzazione e comporta conseguentemente la cessazione dell'attività.

     5. Del provvedimento il comune dà comunicazione alla giunta regionale e all'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

 

     Art. 22. Regolarizzazione urbanistica.

     1. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, nel caso in cui l'insediamento sia difforme dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente ma adeguato alle esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 21, primo comma, della presente legge, il comune provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima ad adottare le relative varianti, limitate unicamente alle aree sulle quali insiste il complesso ricettivo.

     2. Tali varianti sono approvate dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di ricevimento; decorso tale termine la variante si intende comunque approvata.

     3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono adottare le varianti con le stesse procedure previste dal comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     4. Sulla base dell'adozione della suddetta variante da parte del comune, può essere provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione provvisoria all'esercizio del complesso ricettivo, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita della variante stessa da parte della giunta regionale.

 

     Art. 23. Contributi erogabili alle aziende ricettive.

     1. Alle aziende ricettive disciplinate dalla presente legge sono applicabili le provvidenze ordinariamente previste per l'industria turistico-alberghiera.

 

     Art. 24. Regolamento di esecuzione.

     1. Le modalità di esecuzione della presente legge saranno disciplinate mediante regolamento regionale di attuazione.

 

     Art. 25. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque gestisca un'azienda ricettiva all'aria aperta senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni con l'obbligo di immediata cessazione dell'attività abusiva; in caso di recidiva la sanzione può essere triplicata.

     2. Ai titolari delle autorizzazioni che non forniscano le informazioni di cui all'articolo 8 della presente legge o non consentano gli accertamenti disposti ai sensi del precedente articolo 7 si applicano la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 600 mila; in caso di rinnovato invito e di persistenza nel rifiuto il comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

     3. Il titolare dell'autorizzazione che ometta di indicare la classificazione o di esporre il corrispondente segno distintivo, ovvero pubblicizzi in qualsiasi modo una classificazione, una denominazione, un segno distintivo del complesso diversi da quelli autorizzati, o affermi la presenza di impianti e di attrezzature non corrispondenti a quelli esistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni; nell'ipotesi di concorso di una pluralità delle condotte suindicate può essere disposta altresì la sospensione dell'autorizzazione da 15 a 30 giorni.

     4. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione.

     5. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione.

     6. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione. Il titolare di autorizzazione che applichi tariffe e prezzi superiori a quelle regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

     7. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 2 milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

     8. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'articolo 19, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.

 

     Art. 26. Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni contenute nella L.R. 20 agosto 1976, n. 28; le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle competenti amministrazioni comunali.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 13 aprile 2001, n. 7 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 della stessa L.R. 7/2001.

[1] Comma abrogato dalla L.R. 20 marzo 1984, n. 19.