§ 4.5.108 - R.R. 14 dicembre 2001, n. 7.
Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:14/12/2001
Numero:7

§ 4.5.108 - R.R. 14 dicembre 2001, n. 7.

Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale.

(B.U. 19 dicembre 2001, n. 51 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Oggetto della tassa automobilistica regionale e Tariffario regionale).

     1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento, di persone fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

     2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico ovvero ai veicoli di cui al successivo articolo 5, in caso di loro utilizzazione su pubblica strada, per ciascun periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.

     3. Fermo restando gli obblighi previsti dell'articolo 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

     4. E’ istituito il tariffario regionale delle tasse automobilistiche.

     5. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.

 

Art. 2. (Veicoli esenti, O.N.L.U.S.).

     1. E’ istituito l'albo dei veicoli regionali esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o che comunque siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione Regionale.

     2. La Struttura regionale preposta produrrà annualmente, entro il mese di gennaio, l'elenco dei veicoli facenti parte del parco auto regionale, procedendo, trimestralmente, al suo aggiornamento.

     3. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 21, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti individuati dall'art. 10 del medesimo decreto.

     4. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma precedente, i soggetti interessati dovranno far pervenire alle regione copia della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 460/97, (Anagrafe delle ONLUS) ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'art. 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

 

Art. 3. (Esenzioni temporanee e agevolazioni per i disabili).

     1. E’ demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, agli articoli 50 e 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'art. 30, comma 7, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Le domande per la fruizione dei benefici di cui al comma precedente, dovranno essere inoltrate alle strutture decentrate appartenenti all'organizzazione del soggetto di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. n. 34/98, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero agli Uffici individuati dall'Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente Struttura tributaria.

     3. La raccolta e gestione delle domande di esenzione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dai concessionari sono affidate al soggetto di cui all'art. 2, comma 4, della l.r. n. 34/98 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. A far data dal 1 gennaio 2002 termina la gestione temporanea, nelle materie di cui al presente articolo, del Ministero dell’Economia e della Finanze.

 

Art. 4. (Sistema di riscossione, gestione decentrata).

     1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche in cui sono necessari intervento di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa automobilistica regionale, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con l’Archivio Regionale.

     2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all’utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrare localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.

 

Art. 5. (Veicoli storici).

     1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento, di soggetti di cui all’articolo 1.

     2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma precedente, si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

 

Art. 6. (Rinvio a norme legislative dello Stato ed entrata in vigore).

     1. Per quanto non previsto nel presente regolamento di esecuzione continuano ad osservarsi le disposizioni normative statali in materia contenute nel d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nell’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nell’art. 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché nell’art. 61, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto applicabili.

     2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2002.