§ 4.2.8 - L.R. 24 gennaio 1975, n. 24.
Interventi regionali d'emergenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/01/1975
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività all'azione degli enti locali della Lombardia e al programma regionale 1974-1975, la regione attua, secondo le procedure, [...]
Art. 2.  Contributi straordinari regionali.
Art. 3.  Modalità di realizzazione.
Art. 4.  Realizzazione da parte della regione.
Art. 5.  Adempimenti dei comuni e dei consorzi.
Art. 6.  Realizzazione da parte dei comuni e dei consorzi di comuni.
Art. 7.  Norme comuni.
Art. 8.  Contributi del piano 1973.
Art. 9.  Piano di assegnazione dei contributi straordinari.
Art. 10.  Attuazione del piano da parte della giunta regionale.
Art. 11.  Rimborso dei contributi straordinari.
Art. 12.  Opere pubbliche di enti locali.
Art. 13.  Rimborso contributi straordinari.
Art. 14.  Opere igieniche di consorzi e di comunità montane o comunque al servizio di ambiti territoriali sovracomunali.
Art. 15.  Oneri sopravvenuti.
Art. 16.  Procedure di concessione.
Art. 17.  Opere pubbliche di province e di grandi comuni.
Art. 18.  Contributi straordinari regionali.
Art. 19.  Piano di assegnazione.
Art. 20.  Rimborso contributi straordinari.
Art. 21.  Ambito di applicazione.
Art. 22.  Efficacia dei provvedimenti di concessione.
Art. 23.  Deleghe per i procedimenti espropriativi.
Art. 24.  Indizione delle gare di appalto.
Art. 25.  Svolgimento delle gare di appalto.
Art. 26.  Consegna dei lavori.
Art. 27.  Revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 28.  Perizie suppletive o di variante.
Art. 29.  Sospensione dei lavori.
Art. 30.  Erogazione dei contributi regionali.
Art. 31.  Autorizzazione di spesa.
Art. 32.  Copertura della spesa in capitale.
Art. 33.  Copertura della spesa in annualità.
Art. 34.  Modalità di effettuazione dei rimborsi.
Art. 35.      1. La spesa complessiva di lire 100 miliardi, di cui al precedente art. 31, è così ripartita ai fini dell'assegnazione dei contributi straordinari e integrativi previsti nei titoli primo, [...]
Art. 36.      1. Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 37.  Clausola di urgenza.


§ 4.2.8 - L.R. 24 gennaio 1975, n. 24. [1]

Interventi regionali d'emergenza.

(B.U. 27 gennaio 1975, n. 4, 8 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività all'azione degli enti locali della Lombardia e al programma regionale 1974-1975, la regione attua, secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento previste dai successivi articoli, interventi di emergenza nei seguenti settori:

     a) costruzione, allestimento e arredamento di asili-nido;

     b) costruzione di opere pubbliche degli enti locali e di loro consorzi;

     c) ampliamento e ammodernamento del materiale rotabile degli enti pubblici gestori di autolinee urbane ed extraurbane.

 

 

Titolo I

ASILI-NIDO

 

     Art. 2. Contributi straordinari regionali.

     1. Per accelerare l'attuazione del piano di asili-nido per l'anno 1973, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 891 del 6 giugno 1974, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni contributi straordinari in capitale per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento degli asili-nido e micronidi inclusi in tale piano.

     2. Fermi i limiti di spesa ammissibile stabiliti nel secondo comma del successivo art. 6, i contributi straordinari sono concessi nella misura occorrente a coprire la quota dei costi di allestimento dell'area, di costruzione ed arredamento di asili-nido e micronidi che ecceda i contributi in capitale previsti dal piano 1973 nonché quelli in annualità, previsti nel medesimo piano, convertiti a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

     3. I contributi in annualità previsti nel piano 1973 sono convertiti in contributi capitale nella misura massima di cui all'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 34.

 

     Art. 3. Modalità di realizzazione.

     1. Per la costruzione di asili-nido previsti nel piano 1973, i comuni o i loro consorzi possono scegliere fra la realizzazione da parte della regione, mediante il ricorso all'edilizia standardizzata e la realizzazione diretta di un proprio progetto secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

 

     Art. 4. Realizzazione da parte della regione.

     1. Allo scopo di facilitare la sollecita realizzazione degli asili- nido previsti dal piano 1973 la giunta regionale è autorizzata a provvedere, per conto dei comuni e dei consorzi di comuni che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 5, alla costruzione degli asili-nido mediante il ricorso all'edilizia standardizzata nei modi disposti dai successivi commi.

     2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale invita imprese e loro consorzi, cooperative edili e loro consorzi, imprese di edilizia industrializzata che abbiano i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi previsti dalla legislazione vigente in materia, a presentare offerte vincolanti per modelli tipo di asili-nido.

     3. L'invito dovrà richiamare i requisiti prescritti dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 e indicare le dimensioni dei modelli tipo richiesti, le caratteristiche tipologiche e tecnico-costruttive, i limiti dei costi e dei tempi di esecuzione per opere complete dell'allestimento e dell'arredamento.

     4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito suddetto sul Bollettino Ufficiale della regione, le imprese invitate dovranno far pervenire alla giunta regionale offerte corredate da progetto esecutivo dei modelli tipo, con l'indicazione analitica dei costi.

     5. Tali offerte dovranno essere vincolanti e contenere l'impegno ad eseguire contemporaneamente almeno il 50% dell'intero programma regionale.

     6. Sulla base delle offerte presentate, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte sceglie uno o più modelli tipo di asili-nido e ne dà immediata ed integrale comunicazione agli enti locali interessati. La relativa deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 5. Adempimenti dei comuni e dei consorzi.

     1. I comuni e i consorzi di comuni che intendano richiedere la realizzazione da parte della regione dell'asilo-nido secondo un modello- tipo prescelto a norma dell'art. 4, approvano con propria delibera il progetto esecutivo del modello-tipo adottato e lo trasmettono alla giunta regionale entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma del medesimo art. 4.

     2. La delibera di approvazione di cui al primo comma comporta la rinuncia da parte del comune o del consorzio al progetto già eventualmente presentato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39 e la destinazione del contributo concesso con il piano 1973 alla realizzazione del modello-tipo adottato.

     3. La deliberazione di approvazione deve altresì recare l'impegno dell'ente a rimborsare alla regione il contributo straordinario a norma degli artt. 11 e 34 della presente legge.

 

     Art. 6. Realizzazione da parte dei comuni e dei consorzi di comuni.

     1. I comuni ed i consorzi di comuni che non optino per la realizzazione di asili-nido mediante modelli-tipo di edilizia standardizzata devono trasmettere alla giunta regionale entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della delibera cui all'ultimo comma del precedente art. 4, la delibera di approvazione di un proprio progetto esecutivo ovvero, qualora abbiano già trasmesso un progetto esecutivo alla giunta regionale in attuazione del piano 1973, la delibera di conferma dello stesso con la richiesta di ammissione al contributo straordinario e il relativo impegno di rimborso del contributo straordinario a norma degli artt. 11 e 34 della presente legge.

     2. Ai fini della determinazione del contributo straordinario regionale, la spesa ammissibile per ciascun asilo-nido progettato dai comuni o dai consorzi di comuni non può superare il costo indicato nella delibera della giunta regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 per la realizzazione dell'asilo-nido del tipo standardizzato di dimensioni corrispondenti.

 

     Art. 7. Norme comuni.

     1. Le delibere di cui agli artt. 5 e 6 dovranno contenere la dichiarazione della disposizione dell'area o, in mancanza, dei modi di acquisizione dell'area stessa.

     2. Tali delibere non sono soggette ad alcun parere preventivo da parte di organi regionali.

 

     Art. 8. Contributi del piano 1973.

     1. Ai comuni e consorzi compresi nel piano 1973 che non provvedano, entro i termini stabiliti, a quanto disposto dall'art. 5 o dall'art. 6 verranno corrisposti esclusivamente i contributi assegnati con tale piano.

 

     Art. 9. Piano di assegnazione dei contributi straordinari.

     1. Sulla base delle delibere esecutive pervenute a norma dei precedenti artt. 5 e 6, la giunta regionale previo parere della commissione tecnico-amministrativa regionale approva, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'ultimo comma dell'art. 4, il piano di assegnazione dei contributi straordinari e provvede alla conversione dei contributi in annualità a norma dell'ultimo comma del precedente art. 2.

     2. Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti e di concessione dei relativi contributi straordinari.

     3. Il piano è immediatamente comunicato al consiglio regionale.

 

     Art. 10. Attuazione del piano da parte della giunta regionale.

     1. Per la realizzazione dei progetti di asilo-nido mediante edilizia standardizzata inclusi nel piano di cui al precedente art. 9, la giunta regionale delibera i contratti per l'affidamento della costruzione, dell'allestimento e dell'arredamento mediante ricorso alla trattativa privata con l'impresa o le imprese che abbiano presentato i modelli-tipo prescelti dai comuni e dai loro consorzi.

     2. Tali contratti debbono, fra l'altro indicare:

     a) il numero, la tipologia e la localizzazione delle singole opere da realizzare nonché i tempi per la loro esecuzione;

     b) le parti delle opere che l'impresa eseguirà in proprio e di quelle che la stessa impresa affiderà a cooperative, consorzi di cooperative, ed imprese regolarmente iscritte all'albo dei costruttori;

     c) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere sia al loro collaudo definitivo;

     d) la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di eventuali controversie.

     3. A collaudo avvenuto gli asili-nido realizzati in base ai contratti di cui al presente articolo entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni e dei consorzi di comuni. Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39.

 

     Art. 11. Rimborso dei contributi straordinari.

     1. I comuni e i consorzi sono tenuti a rimborsare il contributo straordinario in 25 annualità posticipate costanti, comprensive della quota capitale nonché del parziale rimborso nella misura del 9% degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla regione ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo quinto; tali annualità decorrono dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

     2. La misura del rimborso parziale degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla regione è ridotta al 6% per i comuni e per i consorzi compresi nelle zone dichiarate depresse a norma dell'art. 2 della legge regionale 26 dicembre 1972, n. 40.

 

 

Titolo II

OPERE PUBBLICHE DI ENTI LOCALI

 

     Art. 12. Opere pubbliche di enti locali.

     1. Per accelerare l'attuazione delle opere, escluse quelle di edilizia ospedaliera, previste dai piani di riparto deliberati a norma dell'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7, degli artt. 2 e 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9, e dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, in ordine alle quali gli enti interessati non abbiano ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge l'affidamento del relativo mutuo, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale nella misura occorrente per la totale copertura della spesa ammessa a contributo a norma dei predetti piani di riparto.

     2. Gli enti interessati dovranno trasmettere alla giunta regionale entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la delibera esecutiva con la quale viene richiesto il contributo straordinario e viene assunto l'impegno al rimborso nella misura stabilita dal successivo art. 13 e con le modalità di cui all'art. 34 della presente legge.

     3. Tale delibera dovrà essere corredata altresì dal progetto esecutivo dell'opera o dovrà far riferimento a progetti esecutivi trasmessi in precedenza alla giunta regionale ai sensi delle leggi richiamate nel primo comma del presente articolo.

     4. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi straordinari.

     5. Il piano di assegnazione ha valore di provvedimento di approvazione dei progetti e di concessione dei relativi contributi straordinari.

     6. Contestualmente alla concessione dei contributi straordinari è disposta la revoca della concessione di contributi in annualità già accordati per lo stesso titolo.

 

     Art. 13. Rimborso contributi straordinari.

     1. Il rimborso dei contributi straordinari di cui al precedente art. 12 è determinato nelle misure seguenti:

     a) gli enti già assegnatari, a norma dei piani di riparto di cui alle citate leggi regionali nn. 7, 9, 34 del 1973, di contributi in annualità sono tenuti a rimborsare alla regione la somma corrispondente alle spese effettivamente sostenute, nei limiti della spesa dichiarata ammissibile, in 25 annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

     Tali annualità dovranno comprendere, oltre alle quote capitale, il parziale rimborso degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla regione a norma delle disposizioni contenute nel titolo quinto nella misura dell'1,50; 2,75; 4,75; 5,75; 7,50% annuo rispettivamente per le opere per cui era stato disposto un contributo in annualità del 5; 4,50; 4; 3,50; 3; 2%;

     b) gli enti già assegnati di contributi in capitale ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge regionale del 14 marzo 1973, n. 34, sono tenuti a rimborsare alla regione la quota corrispondente alla differenza fra la spesa già dichiarata ammissibile e l'ammontare di tale contributo, in 25 annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo al collaudo dell'opera.

     Tali annualità dovranno comprendere oltre alle quote capitale, il parziale rimborso, nelle misure previste all'art. 11, degli oneri finanziari di ammortamento sostenuti dalla regione a norma delle disposizioni contenute nel titolo quinto.

 

     Art. 14. Opere igieniche di consorzi e di comunità montane o comunque al servizio di ambiti territoriali sovracomunali.

     1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari in capitale a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di opere igieniche da parte di consorzi di enti locali e di comunità montane o comunque al servizio di ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità stabilite da successivi commi.

     2. I consorzi, le comunità montane ed i comuni interessati dovranno trasmettere alla giunta regionale, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'opera per la quale si richiede il contributo straordinario, salva la possibilità di fare riferimento a domande e progetti esecutivi già presentati alla giunta regionale in base ad altre leggi regionali.

     3. La delibera di cui al comma precedente dovrà altresì contenere l'impegno al rimborso della metà del contributo straordinario nelle forme e alle condizioni previste dagli artt. 11 e 34 della presente legge regionale.

     4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera i criteri prioritari da adottarsi per la scelta delle opere da ammettere a contributo.

     5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale e d'intesa con la competente commissione consiliare, approverà il piano di assegnazione dei contributi straordinari.

     6. Vale per questo piano il disposto del penultimo comma del precedente art. 12.

 

     Art. 15. Oneri sopravvenuti.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 35, contributi integrativi in capitale nella misura occorrente alla totale copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali e dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alla impresa in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 maggio 1975 per l'esecuzione delle opere pubbliche contemplate nei piani di riparto deliberati a norma dell'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7, degli artt. 2 e 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 e dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 1973 n. 34, con esclusione delle opere di edilizia ospedaliera.

     2. Tali contributi integrativi si aggiungono a quelli straordinari previsti dal medesimo art. 12 e debbono essere rimborsati nella misura e con le modalità di cui agli artt. 13 e 34 della presente legge.

     3. I contributi integrativi in capitale, nei limiti e alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sono altresì assegnati per gli oneri sopravvenuti relativi alla costruzione degli asili-nido inclusi nel piano 1972, approvato con delibera del consiglio regionale n. 1286 del 26 ottobre 1972.

     4. Tali contributi debbono essere rimborsati nella misura e con le modalità di cui agli artt. 1 e 34 della presente legge.

 

     Art. 16. Procedure di concessione.

     1. Ai fini di quanto previsto nel precedente art. 15, nel caso di aggiudicazione in aumento derivante da gara o da trattativa privata, l'ente interessato, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione, trasmette, a pena di decadenza, alla giunta regionale copia degli atti relativi con la delibera di richiesta del contributo integrativo; nel caso di revisione dei prezzi contrattuali e di riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, l'ente interessato trasmette alla giunta regionale con la relativa delibera di richiesta gli atti giustificativi entro un anno dal certificato di collaudo dell'opera.

     2. La giunta concede il contributo integrativo, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale entro i 30 giorni successivi dal riconoscimento della richiesta.

 

     Art. 17. Opere pubbliche di province e di grandi comuni.

     1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi costanti per 35 anni per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di province, comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a sessantacinquemila abitanti.

     2. Gli enti interessati dovranno trasmettere la delibera di approvazione del progetto esecutivo delle opere entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I contributi sono determinati in misura non superiore all'1% annuo della spesa ammissibile.

     4. La giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente e sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di assegnazione dei contributi. Si applica il disposto del penultimo comma del precedente art. 12.

     5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel titolo primo della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9.

 

 

Titolo III

MATERIALE ROTABILE DELLE AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE

 

     Art. 18. Contributi straordinari regionali.

     1. Per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento del materiale rotabile degli enti pubblici gestori di servizi di autolinee urbane ed extraurbane, la regione concede a tali enti contributi straordinari in capitale per l'acquisto di nuovi autobus da effettuarsi nell'anno 1975, sino al massimo del 100% della spesa ammissibile.

     2. A tal fine gli enti interessati devono produrre alla giunta regionale apposita domanda, formulata a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 15, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salva la possibilità per gli enti stessi di fare riferimento a domanda già inoltrata, purché riferibile a programmi di investimento per l'anno 1975.

 

     Art. 19. Piano di assegnazione.

     1. La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano di assegnazione dei contributi straordinari, osservando i criteri e le priorità di cui al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 15 e determinando inoltre le prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità e condizioni di fornitura.

     2. Il piano ha valore di provvedimento di concessione dei contributi.

 

     Art. 20. Rimborso contributi straordinari.

     1. Gli enti beneficiari dei contributi straordinari di cui al presente titolo sono tenuti a rimborsare alla regione il 60% dell'ammontare del contributo stesso in quindici annualità posticipate costanti decorrenti dall'anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto, nelle forme e alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 11 e dell'art. 34 della presente legge.

 

 

Titolo IV

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

 

     Art. 21. Ambito di applicazione.

     1. Per l'esecuzione delle opere degli enti locali e dei loro consorzi, assistite da contributo regionale, in attesa di un'organica normativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 22. Efficacia dei provvedimenti di concessione.

     1. I lavori relativi alle opere per le quali sia stato concesso contributo regionale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

     2. Nell'eventualità che l'area su cui è previsto l'insediamento della nuova opera non sia destinata a pubblici servizi dai vigenti strumenti urbanistici, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente locale costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

     3. Il provvedimento di concessione del contributo costituisce approvazione della variante.

 

     Art. 23. Deleghe per i procedimenti espropriativi.

     1. I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane sono delegati per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi.

 

     Art. 24. Indizione delle gare di appalto.

     1. Gli enti locali e i loro consorzi debbono provvedere ad indire le gare di appalto entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del provvedimento di concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

     2. Scaduto inutilmente tale termine la giunta regionale è autorizzata a revocare il contributo.

 

     Art. 25. Svolgimento delle gare di appalto.

     1. Le aree per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

     2. Se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

 

     Art. 26. Consegna dei lavori.

     1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

     2. Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

     3. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un breve termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

 

     Art. 27. Revisione dei prezzi contrattuali.

     1. Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, l'approvazione degli elaborati tecnico-contabili e la liquidazione dei compensi revisionali è demandata al presidente della giunta regionale o all'ingegnere capo del genio civile regionale competente per territorio, se delegato.

 

     Art. 28. Perizie suppletive o di variante.

     1. Nei limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti nonché del ribasso d'asta, il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo del genio civile regionale competente per territorio, dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie supplettive o di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera e sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi quello originariamente previsto.

     2. Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente il direttore dei lavori concorda altresì con l'impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione delle categorie di opere non comprese nel progetto principale.

 

     Art. 29. Sospensione dei lavori.

     1. Le opere realizzate dalla regione, la sospensione nonché la ripresa dei lavori all'atto della cessazione della causa che ha determinato la sospensione stessa sono disposte dal presidente della giunta regionale o dall'ingegnere capo del genio civile competente per territorio, se delegato.

     2. Per le opere realizzate dagli enti locali la sospensione e la ripresa dei lavori sono disposte dal sindaco o dal presidente dell'ente, su segnalazione del direttore dei lavori.

 

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 30. Erogazione dei contributi regionali.

     1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

     2. I contributi straordinari per le opere previste dai titoli primo e secondo nonché i contributi integrativi conseguenti ad aggiudicazione di lavori in aumento, sono erogati all'ente interessato nella misura del 30% dell'importo complessivamente previsto, su presentazione del verbale di consegna dei lavori; nella misura del 40% e del 20% su presentazione di stati di avanzamento emessi rispettivamente al raggiungimento del 60% e del 90% dei lavori e vistati dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente o, se questo manchi, dal direttore dei lavori; il residuo 10% o il minor importo necessario, su presentazione del certificato di collaudo.

     3. I contributi straordinari previsti dal titolo terzo sono erogati in relazione alle condizioni di fornitura di cui al precedente art. 19.

     4. I contributi integrativi diversi da quelli di cui al secondo comma del precedente art. 16 sono erogati in unica soluzione entro 30 giorni dal provvedimento di concessione.

 

     Art. 31. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi straordinari e integrativi in capitale previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa regionale in ragione di L. 30 miliardi per l'anno finanziario 1975, di L. 45 miliardi per l'anno finanziario 1976 e di L. 25 miliardi per l'anno finanziario 1977.

     2. In sede di approvazione dei piani di assegnazione dei contributi straordinari previsti dai precedenti articoli 9 (asili-nido), 12 (opere pubbliche), 14 (opere igieniche di consorzi) e 19 (autobus), nonché all'atto dell'assegnazione dei contributi integrativi previsti dal precedente articolo 15, la giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di L. 100 miliardi, alla condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti entro i limiti degli stanziamenti annuali come sopra determinati a carico dei bilanci regionali 1975, 1976 e 1977.

     3. Per la concessione dei contributi in annualità previsti dal precedente articolo 17 è autorizzato il limite di impegno della spesa di L. 500 milioni.

 

     Art. 32. Copertura della spesa in capitale.

     1. Alla copertura della spesa di L. 100 miliardi, autorizzata dal primo comma del precedente articolo 31, si provvede mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni sino alla concorrenza del capitale netto necessario e comunque non superiore a L. 30, 45 e 25 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

     2. I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate constanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interesse al tasso massimo del 12,63%, per la durata non superiore ad anni trenta [2].

     3. Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

     4. Agli oneri annuali di ammortamento dei mutui, valutati in 130 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si fa fronte con le entrate regionali derivanti dai rimborsi annuali dei contributi straordinari di cui ai precedenti articoli 11 (asili-nido), 13 (opere pubbliche di enti locali), 14 (opere igieniche), 20 (autobus) e dei contributi integrativi di cui al precedente articolo 15 (oneri sopravvenuti), nonché, per il fabbisogno annuale ulteriormente necessario, con altrettanta quota del gettito spettante alla regione dall'anno 1976 sul «Fondo comunale» di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     5. Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

     6. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito in via principale dalla regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 33. Copertura della spesa in annualità.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dal limite di impegno di L. 500 milioni, autorizzato dall'ultimo comma del precedente articolo 31, si provvede con altrettanta disponibilità che si determinerà, per effetto della revoca prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sui capitoli di spesa che, in applicazione delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. 34, sono stati iscritti e verranno iscritti nello stato di previsione della spesa regionale rispettivamente dall'anno 1972 al 2006 e dall'anno 1973 al 2007.

 

     Art. 34. Modalità di effettuazione dei rimborsi.

     1. Le somme dovute annualmente alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso dei contributi straordinari ed integrativi previsti dalla presente legge, saranno versate direttamente alla tesoreria regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali di competenza.

     2. A tal fine, in detto stato di previsione ed a partire dall'anno finanziario 1976 sarà istituito fra le entrate extra-tributarie il capitolo «Rimborso dagli enti beneficiari dei contributi straordinari e integrativi concessi in applicazione della legge regionale concernente gli interventi di emergenza per il 1975».

     3. Il pagamento delle rate annuali è garantito dall'ente debitore mediante apposita iscrizione, nei singoli bilanci di previsione, delle somme occorrenti per il puntuale adempimento dell'impegno assunto.

     4. L'ente è tenuto inoltre a dare in carico al proprio tesoriere, con la deliberazione di assunzione dell'impegno di rimborso dei contributi straordinari ed integrativi, debitamente notificata, il versamento a favore della regione delle rate annuali alla scadenza stabilita.

 

     Art. 35.

     1. La spesa complessiva di lire 100 miliardi, di cui al precedente art. 31, è così ripartita ai fini dell'assegnazione dei contributi straordinari e integrativi previsti nei titoli primo, secondo e terzo:

     - lire 10,5 miliardi per la concessione dei contributi straordinari per la realizzazione del piano di costruzione di asili-nido 1973 (art. 2);

     - lire 23.419 milioni per la concessione di contributi straordinari per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali e loro consorzi, esclusi quelli di edilizia ospedaliera, di cui alle LL.RR. 19 gennaio e 14 agosto 1973, n. 9 e 34 (art. 12);

     - lire 23.581 milioni per la concessione dei contributi straordinari per l'esecuzione di opere igieniche di consorzi, di enti locali e di comunità montane (art. 14);

     - lire 25 miliardi per la concessione di contributi integrativi destinati al finanziamento degli oneri sopravvenuti nell'esecuzione delle opere pubbliche e nella costruzione degli asili-nido inclusi nel piano regionale 1972 (art. 15);

     - lire 8,5 miliardi per la concessione di contributi straordinari per l'acquisto di nuovi autobus (art. 18) [3].

 

     Art. 36.

     1. Agli stati di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione dell'entrata

     La dotazione del capitolo 511100 «Prestiti a lungo termine per spese di investimento», è incrementata dell'importo di lire 30 miliardi;

     B) Stato di previsione della spesa

     1) al titolo II, sezione V, rubrica 2 è istituito il capitolo 252110, categoria 10, con la denominazione «Contributi straordinari a comuni e consorzi di comuni per la realizzazione del piano di costruzione di asili- nido per l'anno 1973 - 1 quota del triennio 1975-1977» e con la dotazione di lire 5.500 milioni;

     2) al titolo II, sezione VI, rubrica 5, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 265110, categoria 10, con la denominazione «Contributi straordinari ad enti pubblici per l'acquisto di nuovi autobus - 1 quota del triennio 1975-1977» e con la dotazione di lire 3.500 milioni;

     - 265210, categoria 10, con la denominazione «Contributi straordinari per la realizzazione dei piani di opere pubbliche di enti locali e loro consorzi di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1973, nn. 7, e 9 e 14 agosto 1973, n. 34 - 1 quota del triennio 1975-1977» e con la dotazione di lire 8.000 milioni;

     - 265211, categoria 10, con la denominazione «Contributi straordinari per l'esecuzione di opere igieniche di consorzi di enti locali e di comunità montane - 1 quota del triennio 1975-1977» e con la dotazione di lire 6.000 milioni;

     - 265212, categoria 10, con la denominazione «Contributi integrativi destinati al finanziamento dei maggiori oneri sopravvenuti nell'esecuzione delle opere pubbliche degli enti locali e nella costruzione di asili-nido compresi nel piano 1972 - 1 quota del triennio 1975-1977» e con la dotazione di lire 7.000 milioni.

     2. Analoghe appostazioni contabili, nei limiti di spesa e di ripartizione previsti dai precedenti articoli 31 e 35, verranno iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1976 e 1977 con stanziamento determinato dalle leggi regionali di approvazione dei bilanci per gli anzidetti esercizi finanziari.

 

     Art. 37. Clausola di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 20 giugno 1975, n. 95.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 giugno 1975, n. 95.