§ 4.1.74 - L.R. 28 aprile 1995, n. 30.
Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/04/1995
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Istituzioni).
Art. 2.  (Nomina del consiglio di amministrazione).
Art. 3.  (Devoluzione del patrimonio).
Art. 4.  (Beni immobili e mobili).
Art. 5.  (Situazioni contabili).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Disposizioni transitorie).


§ 4.1.74 - L.R. 28 aprile 1995, n. 30. [1]

Istituzione degli IACP di Lecco e di Lodi.

(B.U. 2 maggio 1995, n. 18 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzioni).

     1. Sono istituiti gli istituti autonomi per le case popolari della provincia di Lecco e della provincia di Lodi.

     2. Allo IACP di Lecco ed allo IACP di Lodi sono attribuite le competenze che le leggi dello Stato e della regione Lombardia attribuiscono agli istituti autonomi case popolari sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei comuni indicati nell'art. 2 del d.lgs. 6 marzo 1992, n. 250, istitutivo della provincia di Lecco e dell'art. 2 del d.lgs. 6 marzo 1992, n. 251, istitutivo della provincia di Lodi.

     3. Entro 60 giorni dall'insediamento dei consigli provinciali di Lecco e Lodi, la giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2. (Nomina del consiglio di amministrazione).

     1. La giunta regionale concorrerà, per quanto le compete, alla nomina dei propri rappresentanti nei consigli di amministrazione di Lecco e Lodi.

     2. La giunta regionale, sentite le province di Lecco e Lodi, può nominare due commissari, rispettivamente uno per lo IACP di Lecco ed uno per lo IACP di Lodi, che svolgeranno le funzioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della commissione tecnico- consultiva fino all'insediamento dei suddetti organi.

 

     Art. 3. (Devoluzione del patrimonio).

     1. Dalla data di nomina dei consigli di amministrazione o dei commissari di cui al precedente art. 2, agli IACP di Lecco e di Lodi sono devoluti tutti gli immobili di proprietà degli IACP di Como, di Bergamo e di Milano situati, rispettivamente, nei comuni della provincia di Lecco e della provincia di Lodi.

     2. Dalla stessa data lo IACP di Lecco e lo IACP di Lodi subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive ed in tutti i rapporti giuridici inerenti agli immobili, anche in costruzione, di cui ha acquisito la proprietà.

 

     Art. 4. (Beni immobili e mobili).

     1. Entro 60 giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione o del commissario, gli IACP di Como, Bergamo e Milano trasmettono agli IACP di Lecco e di Lodi l'inventario del patrimonio immobiliare con i documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'istituto di provenienza.

     2. Entro lo stesso termine gli IACP di Como e di Milano trasmettono ai consigli di amministrazione o ai commissari competenti l'inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed apparecchiature presenti presso la delegazione di Lecco e presso gli uffici decentrati nella provincia di Lodi che passano nella piena disponibilità degli IACP istituiti ai sensi della presente legge.

     3. Entro i successivi 90 giorni i consigli di amministrazione o i commissari trasmettono gli elenchi degli immobili trasferiti ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio per l'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

 

     Art. 5. (Situazioni contabili).

     1. Entro 90 giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione o del commissario, gli IACP di Como, di Bergamo e di Milano trasmettono ai consigli di amministrazione o ai commissari competenti le situazioni contabili attive e passive di tutti gli immobili di cui all'art. 3, nonché la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell'art. 10 del d.p.r. n. 1036/1972 e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell'art. 25 della legge n. 513/1977, sia contabile sia di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relativa agli immobili devoluti agli IACP.

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Entro 90 giorni dalla nomina, i consigli di amministrazione o i commissari propongono all'approvazione della giunta regionale la pianta organica degli IACP di competenza, tenuto conto sia della organizzazione degli IACP lombardi simili per dimensione di patrimonio gestito, sia dei carichi di lavoro unitari determinati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 537/1993.

     2. Alla copertura della pianta organica si provvede con il personale già operante, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dello IACP aventi sede nelle province di Lecco e di Lodi, nonché con il restante personale alle dipendenze degli IACP di Como, Bergamo e Milano che opti per il trasferimento presso gli IACP di Lecco e di Lodi, ovvero tramite mobilità d'ufficio del personale del comparto.

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie).

     1. Sino all'approvazione da parte della giunta regionale dello Statuto tipo per tutti gli IACP, gli IACP di Lecco e di Lodi sono retti, rispettivamente, dagli Statuti dello IACP di Como e dello IACP di Milano.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.