§ 41.1.150 - D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 250.
Istituzione della provincia di Lecco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:06/03/1992
Numero:250


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita la provincia di Lecco nell'ambito della regione Lombardia
Art. 2.      1. La provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, è costituita dai sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre [...]
Art. 3.      1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche [...]
Art. 4.      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, [...]
Art. 5.      1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di [...]


§ 41.1.150 - D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 250.

Istituzione della provincia di Lecco.

(G.U. 1 aprile 1992, n. 77).

 

Art. 1.

     1. E' istituita la provincia di Lecco nell'ambito della regione Lombardia.

 

     Art. 2.

     1. La provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, è costituita dai sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre dè Busi, Vercurago) e ottantaquattro in quella di Como (Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello Del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno D'adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò).

 

     Art. 3.

     1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei rispettivi patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con appositi atti deliberativi, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

     2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle tre province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali di Como e Bergamo.

     3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Como e Bergamo continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.

 

     Art. 4.

     1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

 

     Art. 5.

     1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

     2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Como in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

     3. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia di Bergamo con le stesse modalità di cui sopra.

     4. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli provinciali ed il 1 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi bilanci, dei fondi di spettanza della provincia di Lecco.

     5. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Lecco viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.