§ 3.7.1 - L.R. 20 ottobre 1972, n. 32.
Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferiti dallo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:20/10/1972
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, trasferite alla regione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 ed in relazione [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti:
Art. 4.      1. La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi [...]
Art. 5.      1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni [...]
Art. 6.      1. L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo I, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le [...]
Art. 7.      1. Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'articolo 16 dello statuto è data tempestiva comunicazione al presidente del [...]
Art. 8.      1. I ricorsi gerarchici, previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso i provvedimenti non definitivi degli organi degli enti subregionali [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 43, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.7.1 - L.R. 20 ottobre 1972, n. 32. [1]

Norme per l'esercizio temporaneo nella regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferiti dallo Stato alle regioni con decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

(B.U. 25 ottobre 1972, n. 46).

 

Art. 1.

     1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, trasferite alla regione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 ed in relazione all'art. 117 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle che venissero delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione sono temporaneamente esercitate dal consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze stabilita negli articoli seguenti.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti dall'art. 69 dello statuto in tema di decentramento e di delega delle funzioni.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti:

     (Omissis) [3].

     5) l'iniziativa diretta a provocare il ritiro temporaneo o la revoca della licenza alle agenzie di viaggio e turismo;

     6) le determinazioni dell'ammontare della cauzione delle agenzie di viaggio e turismo;

     7) l'autorizzazione dello svincolo della cauzione, a favore delle agenzie di viaggio e turismo;

     8) le ispezioni e i controlli sulle agenzie di viaggio e turismo;

     9) l'approvazione alla pubblicazione, distribuzione di programmi, annunci, manifesti ed altro materiale per viaggi collettivi a carattere turistico o crociere all'estero;

     10) l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle commissioni per l'accertamento della capacità tecnica dell'esercizio della professione di guida, interprete, corriere;

     11) la fissazione del numero massimo delle guide, interpreti, corrieri consentito per località;

     12) l'approvazione degli elenchi contenenti le classifiche definitive degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

     13) l'approvazione tecnica dei progetti di modificazione dello stabile ai fini dell'assegnazione a categoria superiore all'albergo, pensione o locanda;

     14) l'autorizzazione alla vendita o locazione per uso diverso da quello alberghiero degli edifici adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda;

     15) l'esercizio della prelazione di cui all'art. 3 comma 1 della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

     16) la determinazione del giusto prezzo della vendita o locazione di cui all'art. 3 comma II della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

     17) l'esercizio dell'azione di nullità della vendita o locazione, avvenuta senza autorizzazione, di immobili adibiti ad uso alberghiero;

     18) l'accertamento circa l'adempimento dell'obbligazione al pagamento del canone di cui all'art. 5, comma IV, della legge 24 luglio 1936, n. 1692;

     19) l'autorizzazione al mutamento della destinazione degli edifici adibiti ad uso di albergo costruiti, migliorati o ampliati con mutui e contributi dello Stato o della regione;

     20) la vigilanza sui complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale;

     21) la decisione di ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi degli organi di enti sub-regionali;

     22) le altre attività conferite alla giunta regionale dalla Costituzione, dallo statuto regionale e dalle leggi.

     2. La giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 d'intesa con la commissione consiliare competente ed i provvedimenti di cui ai numeri 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, previo parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 4.

     1. La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti a livello tecnico o amministrativo.

     2. Restano salve a norma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie del turismo e industria alberghiera.

 

     Art. 5.

     1. Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni amministrative che venissero delegate dallo statuto della regione, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

 

     Art. 6.

     1. L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo I, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

     2. L'assessore, se delegato dal presidente, firma gli atti della regione.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dell'articolo 16 dello statuto è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

 

     Art. 8.

     1. I ricorsi gerarchici, previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso i provvedimenti non definitivi degli organi degli enti subregionali sono prodotti al presidente della giunta regionale che li decide su conforme parere della giunta stessa.

     2. Per il procedimento in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 43, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 30 luglio 1986, n. 28.

[3] I punti 1, 2, 3, 4 sono stati abrogati dalla L.R. 30 luglio 1986, n. 28.