§ 94.1.620 - Legge 10 giugno 1978, n. 316.
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/06/1978
Numero:316

§ 94.1.620 - Legge 10 giugno 1978, n. 316.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(G.U. 3 luglio 1978, n. 183, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'esecuzione della convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

     Art. 1783 - (Responsabilità per le cose portate in albergo). - Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

     Sono considerate cose portate in albergo:

     1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

     2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

     3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

     La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

     Art. 1784 - (Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). - La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

     1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

     2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

     L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

     L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

     Art. 1785 - (Limiti di responsabilità). - L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

     1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

     2) a forza maggiore;

     3) alla natura della cosa.

     Art. 1785 bis - (Responsabilità per colpa dell'albergatore). - L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

     Art. 1785 ter - (Obbligo di denuncia del danno). - Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

     Art. 1785 quater - (Nullità). - Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

     Art. 1785 quinquies - (Limiti di applicazione). - Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

 

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     1. Ogni Parte contraente si impegna ad uniformare il proprio diritto interno, al più tardi entro dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, alle norme formulate nell'allegato concernenti la responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo.

     2. Ogni Parte contraente conserva tuttavia la facoltà di aumentare la responsabilità degli albergatori.

     3. Ogni Parte contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i testi ufficiali della propria legislazione concernente la materia regolata dalla Convenzione. Il Segretario generale trasmetterà copia dei testi alle altre Parti.

 

     Art. 2.

     Ogni Parte contraente ha la facoltà:

     a) di fissare, in deroga alle disposizioni del par. 3, dell'articolo 1 dell'allegato, il limite di responsabilità dell'albergatore all'equivalente di 100 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio;

     b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del par. 3 dell'articolo 1 dell'allegato, la responsabilità dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di 1.500 franchi oro o, in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio;

     c) di non applicare le norme di cui al par. 2 dell'articolo 1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in albergo;

     d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato, di ridurre, nei casi previsti al par. 1 (a) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 dell'allegato, salvo in caso di dolo o di colpa ad esso equivalente, la propria responsabilità con un accordo speciale concluso con il cliente e da lui firmato, che non conterrà alcuna altra clausola; la responsabilità dell'albergatore non potrà tuttavia venir ridotta ad un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni adottate in applicazione della Convenzione;

     e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli, gli oggetti che ne formano il carico lasciati su di essi nonché gli animali vivi, o di regolare in ogni altro modo la responsabilità dell'albergatore a tale riguardo.

 

     Art. 3.

     1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani delle Parti contraenti.

     2. Ogni Parte contraente può, almeno al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà al territorio od ai territori indicati in detta dichiarazione, del quale o dei quali curi le relazioni internazionali o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare.

     3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda ogni territorio in essa citato essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 6 della presente Convenzione.

 

     Art. 4.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata od accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

     3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che la ratifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

 

     Art. 5.

     1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

     2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

 

     Art. 6.

     1. Una Parte Contraente non potrà denunciare la presente Convenzione prima dello spirare di un termine di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Tale denuncia verrà fatta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. Tale denuncia avrà effetto, per la Parte Contraente interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 7.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato aderente alla presente Convenzione:

     (a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

     (b) ogni data di entrata in vigore;

     (c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 6.

 

     Allegato

 

     Art. 1.

     1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio.

     2. Sono considerate come portate in albergo:

     (a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio;

     (b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

     (c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio.

     3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro.

     4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.

 

     Art. 2.

     1. La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

     (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani;

     (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli è obbligato ad accettare.

     2. L'albergatore è obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non può rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante.

     3. L'albergatore può esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.

 

     Art. 3.

     L'albergatore non è responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili:

     (a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

     (b) a forza maggiore;

     (c) alla natura della cosa.

 

     Art. 4.

     L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal par. 3, dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli è responsabile.

 

     Art. 5.

     Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo.

 

     Art. 6.

     Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilità dell'albergatore è nulla ed inefficace.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni del presente allegato non si applicano né ai veicoli, né alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, né agli animali vivi.