§ 3.6.12 - L.R. 14 febbraio 1985, n. 11.
Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:14/02/1985
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia delle iniziative.
Art. 3.  Consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti.
Art. 4.  Funzioni della consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti.
Art. 5.  Attività di informazione, educazione e formazione.
Art. 6.  Controllo e vigilanza.
Art. 7.  Promozione dell'associazionismo di consumatori ed utenti.
Art. 8.  Collaborazione delle province.
Art. 9.  Organizzazione interna.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Norma transitoria.


§ 3.6.12 - L.R. 14 febbraio 1985, n. 11.

Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti. [1]

(B.U. 18 febbraio 1985, n. 7, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia in conformità alle normative comunitarie ed in particolare alla risoluzione del consiglio della C.E.E. del 19 maggio 1981, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, riconosce i diritti fondamentali dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi garantendone il rispetto e la tutela.

 

     Art. 2. Tipologia delle iniziative.

     1. In attuazione delle finalità previste nel precedente articolo, la regione Lombardia adotta iniziative finalizzate a qualificare ed orientare i consumi ed a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori attraverso:

     a) la promozione di iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore per favorire un più accurato comportamento negli acquisti;

     b) l'attuazione di misure di protezione affinché i prodotti posti in commercio non siano nocivi alla salute pubblica;

     c) la promozione e la diffusione di «codici deontologici» atti a salvaguardare l'interesse dei consumatori;

     d) la promozione dell'associazionismo fra i consumatori ed utenti.

 

     Art. 3. Consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 della presente legge, la giunta regionale si avvale di una «consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti».

     2. La consulta è composta da:

     - il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

     - 3 membri designati dalle associazioni di consumatori ed utenti;

     - 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     - 3 membri designati dalle organizzazioni dei commercianti;

     - 3 membri designati dalle organizzazione delle cooperative di consumo;

     - 1 membro designato dalle organizzazioni delle aziende agricole;

     - 1 membro designato dalle organizzazioni delle imprese industriali;

     - 1 membro designato dalle organizzazioni delle imprese artigiane;

     - 1 rappresentante dell'autorità scolastica regionale;

     - 1 membro designato dall'ANCI regionale;

     - 1 membro designato dalla CISPEL regionale.

     3. La consulta regionale da costituirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

     4. La consulta dura in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     5. Ai componenti della consulta spettano un'indennità di presenza ed il rimborso spese viaggio nella misura prevista dalla normativa regionale vigente in materia.

     6. Ai lavori della consulta possono partecipare membri della giunta regionale e funzionari della regione più direttamente interessati ai problemi in esame nonché espressi nelle diverse materie trattate.

     7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definirà con propria deliberazione le procedure per il funzionamento della consulta nonché i criteri per l'individuazione delle associazioni di consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 4. Funzioni della consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti.

     1. Alla consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti sono demandate le seguenti funzioni:

     a) proporre la predisposizione di studi e ricerche sull'andamento e la struttura dei consumi e formulare previsione sulle loro possibili modifiche in connessione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche e sociali;

     b) proporre l'effettuazione di indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità attraverso le strutture regionali di servizi provinciali SPAFFA;

     c) formulare proposte in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento atte a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori;

     d) esprimere pareri alla giunta regionale sui programmi di attività della regione attinenti al contenuto della presente legge ed alle problematiche più generali della tutela del consumatore;

     e) formulare proposte alla giunta regionale di iniziative e progetti volti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori;

     f) predisporre di concerto con la giunta regionale un programma di informazione del consumatore utilizzando le modalità ed i mezzi di comunicazione più idonei a sensibilizzare i cittadini consumatori sui temi oggetto della presente legge.

     2. Annualmente la consulta trasmette alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta contenente eventuali proposte di iniziative.

 

     Art. 5. Attività di informazione, educazione e formazione.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di informazione, educazione e formazione del consumatore di cui al precedente articolo 2, lettera a) la regione, nell'ambito delle competenze ad essa demandate, promuove:

     - la realizzazione di corsi rivolti a consumatori ed utenti anche ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 53;

     - la realizzazione di corsi di aggiornamento degli insegnanti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;

     - la predisposizione del materiale dei supporti tecnico-scientifici per la realizzazione delle suddette attività;

     - l'attuazione di programmi di informazioni realizzati attraverso i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva, anche con la collaborazione di enti, associazioni ed aziende che perseguono finalità corrispondenti a quelle di cui alla presente legge.

     2. Il programma delle iniziative di cui al presente articolo è predisposto annualmente dalla giunta regionale con la collaborazione della consulta di cui al precedente articolo 4 e viene deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 6. Controllo e vigilanza.

     1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, lettera b), vengono attivate le strutture di vigilanza e di controllo di laboratorio di cui alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, e successive modificazioni.

     2. L'attività di controllo prevista dal precedente comma viene attuata di norma dai servizi competenti delle unità sanitarie locali.

     3. Nel caso in cui le unità sanitarie locali non siano in grado di svolgere le analisi ed i controlli richiesti, le stesse ne richiederanno l'effettuazione ad altri laboratori o istituti abilitati in base alle vigenti disposizioni di legge.

     4. Salvo casi particolari e documentati, i controlli dovranno essere attuati entro 15 giorni dalla data della loro richiesta.

     5. Il risultato delle analisi sarà comunicato alle parti interessate, alla giunta regionale, alla consulta regionale per l'orientamento e la tutela di consumatori ed utenti nonché ai comuni interessati.

     6. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle relative unità socio-sanitarie locali.

 

     Art. 7. Promozione dell'associazionismo di consumatori ed utenti.

     1. [2].

     2. [3].

     3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente il programma di sostegno dell’associazionismo contenente l’indicazione:

     a) dei criteri e delle modalità per l’erogazione di contributi a progetti delle associazioni regionali di consumatori ed utenti che svolgono attività rientranti nelle finalità previste dalla presente legge;

     b) delle modalità e dei termini per la presentazione, da parte delle associazioni interessate, di apposita istanza corredata da progetti sulle iniziative da svolgere;

     c) delle modalità di verifica e controllo sulla corretta effettuazione delle iniziative ammesse a contributo [4].

 

     Art. 8. Collaborazione delle province.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la regione può avvalersi della collaborazione delle province.

     In particolare per le funzioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 relativamente al controllo delle iniziative svolte dalle associazioni.

 

     Art. 9. Organizzazione interna.

     1. Per un più efficace esercizio delle competenze regionali previste dalla presente legge la giunta, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 1979, n. 42, provvederà a determinare l'ufficio responsabile a cui saranno assegnate specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della normativa, in particolare il coordinamento tecnico delle iniziative di cui al precedente articolo 2 nonché le funzioni di segreteria della consulta regionale per la difesa dei consumatori ed utenti di cui al precedente articolo 4.

     Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 4 agosto 1979, n. 42 è altresì istituito un apposito gruppo di lavoro pluridisciplinare per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori ed utenti.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa di:

     a) L. 300 milioni per le iniziative dirette di cui al precedente art. 2;

     b) L. 500 milioni per la concessione di contributi per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi, per le finalità di cui al precedente I comma, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978. n. 34.

     3. Gli oneri previsti dal precedente I comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985-1987, parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali», attività 1.7.1.7 «Tutela del consumatore» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 800 milioni per il 1985 previsto dal precedente I comma si provvede mediante impiego per pari importo del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito I, settore 7, finalità 1, attività 7 sono istituiti:

     1) il capitolo 1.1.7.1.7.1408 «Spese per le iniziative dirette della regione per qualificare ed orientare i consumi e per salvaguardare l'interesse generale dei consumatori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

     2) il capitolo 1.1.7.1.7.1962 «Contributi regionali alle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale per attività finalizzate a qualificare e a orientare i consumi e salvaguardare l'interesse generale dei consumatori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti artt. 3 4 provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, il termine di cui al precedente articolo 7 è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 7 della L.R. 3 giugno 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 7 della stessa L.R. n. 6/2003.

[2] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.