§ 2.1.70 - L.R. 26 ottobre 1981, n. 64.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:26/10/1981
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Materia.
Art. 3.  Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 4.  Vigilanza igienico-sanitaria.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Ambito delle attività di vigilanza.
Art. 7.  Funzioni medico-legali.
Art. 8.  Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio [...]
Art. 9.  Regolamenti locali di igiene.
Art. 10.  Attività dei distretti sanitari di base.
Art. 11.  Organizzazione dipartimentale.
Art. 12.  Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.
Art. 13.  Esercizio provvisorio delle funzioni di ufficiale sanitario.
Art. 14.  Finalità.
Art. 15.  Organizzazione.
Art. 16.  Assetto funzionale.
Art. 17.  Metodologia di intervento e diritto di accesso per gli interventi programmati.
Art. 18.  Strumenti informativi.
Art. 19.  Accertamenti sanitari periodici.
Art. 20.  Concorso nella formazione di strumenti urbanistici.
Art. 21.  Controllo sui nuovi insediamenti produttivi.
Art. 22.  Comunicazioni in ordine ai cicli produttivi.
Art. 23.  Altri interventi di prevenzione.
Art. 24.  Presidi sanitari interni alle aziende.
Art. 25.  Attività di vigilanza.
Art. 26.  Commissione tecnico-scientifica regionale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 41.  Istituzione.
Art. 42.  Funzioni.
Art. 43.  Organizzazione.
Art. 44.  Coordinamento tecnico-operativo del P.M.I.P.
Art. 45.  Direzione.
Art. 46.  Metodologia d'intervento.
Art. 47.  Unità operative di riferimento.
Art. 48.  Pronta reperibilità.
Art. 49.  Prestazioni a favore di terzi.
Art. 50.  Attività di vigilanza.
Art. 51.  Aggiornamento del personale e nuove metodiche.
Art. 52.  Trasferimento di personale, beni ed attrezzature.
Art. 53.  Attribuzioni della giunta regionale.
Art. 54.  Attribuzioni del presidente della giunta regionale.
Art. 55.  Attribuzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 56.  Tariffe per le prestazioni a favore di terzi.
Art. 57.  Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 58.  Ricorsi gerarchici impropri.
Art. 59.  Studi e ricerche.
Art. 60.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 61.  Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni.
Art. 62.  Servizi regionali di coordinamento.
Art. 63.  Norma transitoria.
Art. 64.  Norma finanziaria.
Art. 65.  Entrata in vigore.


§ 2.1.70 - L.R. 26 ottobre 1981, n. 64. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

(B.U. 28 ottobre 1981, n. 43, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La regione con la presente legge detta norme per:

     a) l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, nonché di vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie, secondo quanto disposto dal successivo titolo I;

     b) la tutela della salute dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai problemi organizzativi e di indirizzo, secondo quanto disposto dal successivo titolo II;

     c) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria, secondo quanto disposto dal successivo titolo III;

     d) l'organizzazione e il funzionamento dei presidi multizonali di igiene e di prevenzione, secondo quanto disposto dal successivo titolo IV.

     2. Nel testo della presente legge l'ente responsabile dei servizi di zona e l'unità socio-sanitaria locale sono indicati rispettivamente con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L. e i presidi multizonali di igiene e prevenzione con l'abbreviazione P.M.I.P.

 

 

Titolo I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

     Art. 2. Materia.

     1. La materia di igiene e sanità pubblica ha per oggetto:

     a) le proposte di programmazione degli interventi di igiene e sanità pubblica, nell'ambito territoriale di competenza;

     b) l'educazione sanitaria per quanto di competenza;

     c) l'igiene dell'ambiente;

     d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie;

     e) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie, ferma restando la competenza dei comuni per quanto riguarda la tenuta dei relativi registri;

     f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei cosmetici, fatte salve le competenze in materia veterinaria;

     g) gli accertamenti, le certificazioni e le altre prestazioni medico- legali, di cui ai successivi artt. 7 e 8.

 

     Art. 3. Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Le funzioni di competenza dell'E.R. in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dal medico provinciale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, riguardano in particolare:

     a) la raccolta di dati ambientali e sanitari della popolazione; indagini epidemiologiche e valutazione dello stato sanitario della popolazione;

     b) la prevenzione e il controllo di malattie infettive, anche per lavoratori esposti alle stesse;

     c) la prevenzione nelle collettività e il controllo della salubrità degli ambienti di vita; i controlli e le iniziative per la salubrietà dell'acqua, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e delle competenze residuali delle provincie e dello Stato;

     d) la formulazione di pareri su progetti di bonifica, su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici fisici ed alla compatibilità urbanistica;

     e) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

     f) la predisposizione di mappe di rischio;

     g) il controllo di bevande e alimenti per l'alimentazione umana compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

     1) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     2) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

     h) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

     i) il controllo e la vigilanza sui detergenti sintetici, sui gas tossici ed altre sostanze pericolose, sulle radiazioni ionizzanti sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

     l) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria, nonché la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie;

     m) la certificazione individuale a tutela della salute e incolumità della collettività;

     n) gli accertamenti di polizia mortuaria e necroscopici, nonché i provvedimenti relativi alla riduzione delle aree di rispetto cimiteriali;

     o) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica;

     p) le prestazioni medico-legali.

     2. Restano comunque ferme le attribuzioni di ciascun sindaco, quale autorità sanitaria locale, a norma del successivo art. 12.

     3. Il piano sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi presso le U.S.S.L. [2].

 

     Art. 4. Vigilanza igienico-sanitaria.

     1. La vigilanza igienico-sanitaria ha ad oggetto le situazioni demografiche e le condizioni di salute della popolazione afferente, nonché lo stato dell'ambiente ecologico, fisico e sociale.

     2. Nell'ambito delle attività predette spetta all'ufficio di direzione di ciascuna U.S.S.L. predisporre gli interventi necessari sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché dai responsabili degli altri servizi interessati.

     3. A tal fine i servizi di ciascuna U.S.S.L. sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico- sanitaria, a raccogliere dati ed elementi conoscitivi ed a segnalare tempestivamente all'ufficio di direzione ogni disfunzione o carenza riscontrata.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6. Ambito delle attività di vigilanza.

     1. Le attività di vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica già esercitate dagli ufficiali sanitari e dai medici provinciali, sono svolte presso ciascuna U.S.S.L. dal servizio igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, limitatamente alle funzioni di cui al precedente art. 3 e comunque dal personale della U.S.S.L. che l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze della funzionalità complessiva dei servizi, assegna al servizio stesso.

     2. Il responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione dell'E.R. le proposte per l'adozione dei provvedimenti relativi ai poteri già spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici provinciali.

     3. Il personale di vigilanza che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione e al consumo che risultino pregiudizievoli alla salute umana.

     4. Quando si manifestino situazioni di urgenza e vengano adottati provvedimenti a norma del comma precedente deve essere data immediata comunicazione all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

 

     Art. 7. Funzioni medico-legali.

     1. Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono svolte dalle U.S.S.L.

     2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

     a) gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e/o regolamenti;

     b) gli accertamenti medico-legali di controllo per invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     c) l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, dell'invalidità civile, nonché per gli accertamenti relativi ai ciechi civili e sordomuti;

     d) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti.

     3. In particolare, fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, gli accertamenti di cui al comma precedente sono svolti dalle commissioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, nonché dalle commissioni previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 e dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 con la composizione e per gli ambiti territoriali previsti dalle leggi medesime, nonché dalle altre commissioni di cui al successivo art. 8, secondo gli ambiti territoriali e le composizioni ivi previste.

 

     Art. 8. Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

     1. Le commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R., i comitati di gestione provvedono altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

     2. Le commissioni di cui al precedente primo comma operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato «A» della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 80;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23 e 24;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52 e 53;

     - le commissioni nominate dal comitato di gestione delle zone n. 77 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 77, 78 e 79.

     3. Le commissioni di cui al precedente primo comma, operanti nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, da 75/1 a 75/20 e 76, sono nominate dall'assemblea generale dell'E.R. di Milano, che provvede altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

     4. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 77 e l'assemblea dell'E.R. di Milano, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al precedente primo comma, in sostituzione di ogni funzionario e/o rappresentante degli enti od organismi sanitari soppressi o trasferiti, o comunque confluiti nelle U.S.S.L., operatori di pari livello professionale appartenenti al servizio sanitario nazionale, preferibilmente assegnati ai servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. dell'ambito territoriale in cui le commissioni stesse operano [4].

 

     Art. 9. Regolamenti locali di igiene.

     1. Il comitato di gestione dell'E.R. e - relativamente al territorio del comune di Milano il comitato di gestione dell'U.S.S.L. 75/1 - formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terza comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

     2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla giunta regionale.

     3. In caso di inadempienza, il presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore alla sanità e igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale.

     4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro 120 giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione [5].

     5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

     6. E' istituito un comitato tecnico-consultivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, di cui la giunta regionale si avvale per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo.

     7. Il comitato tecnico consultivo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della L.R. 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla L.R. 20 agosto 1981 n. 49.

     8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla L.R. 22 novembre 1982 n. 63 [6].

 

     Art. 10. Attività dei distretti sanitari di base.

     1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la U.S.S.L. cura, tramite i distretti di base, individuati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e in particolare:

     a) i controlli delle scuole, degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità; i rilievi microclimatici negli ambienti di vita; la segnalazione di locali non in regola con le disposizioni sul divieto di fumare; i sapralluoghi igienici nelle abitazioni;

     b) i sapralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, nell'ambiente libero;

     c) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

     d) gli accertamenti necroscopici;

     e) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

     f) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

     g) gli accertamenti e le certificazioni correnti;

     h) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto, anche utilizzando le strutture comunali già esistenti.

 

     Art. 11. Organizzazione dipartimentale.

     1. Il piano sanitario regionale dispone a norma dell'art. 4 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 che siano costituiti nelle singole U.S.S.L., dipartimenti che aggreghino unità operative dei diversi servizi preposti ad attività di prevenzione a fini di igiene e sanità pubblica.

     2. Il dipartimento quando comprende unità operative appartenenti a servizi diversi fa capo all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

 

     Art. 12. Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

     1. Il sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

     a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148;

     b) emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, a mente dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     c) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

     d) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;

     e) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;

     f) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     g) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di motori;

     h) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;

     i) emissione di provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

     l) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

     m) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

     n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, già di competenza del sindaco, ad eccezione di quelle attinenti il servizio necroscopico [7];

     o) adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed eventuali modificazioni;

     p) vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli artt. 60 e 64 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 

     Art. 13. Esercizio provvisorio delle funzioni di ufficiale sanitario.

     1. Fino alla nomina del responsabile del servizio di cui al I comma, n. 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 ciascun ufficiale sanitario per il territorio di competenza, continua a svolgere le funzioni ad esso spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo II

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

 

     Art. 14. Finalità.

     1. L'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro deve essere svolta nell'ambito di una complessiva azione pubblica unitariamente intesa, diretta alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che svolgono l'attività a domicilio, anche coordinando l'attuazione delle singole disposizioni vigenti.

     2. Tale esercizio deve essere comunque volto all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di ricerca e degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di prescrizione, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro e per impedire la loro propagazione sul territorio e tra la popolazione.

     3. L'azione pubblica in materia, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, deve in particolare essere rivolta a:

     a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e il controllo dello stato di salute degli addetti esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende, anche mediante censimento delle aziende e/o delle singole unità produttive, ai fini della loro classificazione e della predisposizione di mappe di rischio;

     b) lo svolgimento di indagini, secondo le prescrizioni dei piani sanitari regionali, finalizzate all'accertamento delle cause di nocività ed all'individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei singoli settori, aziende ed unità produttive;

     c) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza a livello dei luoghi di lavoro e degli interessati;

     d) l'impostazione e la gestione di strumenti informativi e l'acquisizione di dati epidemiologici mirati alla tutela della salute dei lavoratori;

     e) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della formazione e dell'informazione di operatori e di lavoratori interessati, anche con l'apporto di università degli studi e di istituti pubblici e privati di ricerca, garantendo la più ampia e capillare diffusione delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e delle patologie professionali;

     f) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

     g) la determinazione delle prescrizioni e delle misure atte ad eliminare i fattori di rischio ed a risanare gli ambienti di lavoro;

     h) il coordinamento, la razionalizzazione e la riconduzione ad unità di tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, in relazione alla materia di cui al presente titolo;

     i) il coordinamento ed il controllo dell'attività dei presidi sanitari interni alle aziende, di cui al successivo art. 24.

 

     Art. 15. Organizzazione.

     1. Gli E.R. istituiscono, per gli interventi operativi volti al conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, un'apposita unità operativa nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     2. Tale unità operativa svolge la sua attività mediante interventi integrativi con quelli degli altri servizi, presidi ed unità operative dell'U.S.S.L., ed in collegamento con i presidi sanitari interni alle aziende. Essa agisce di norma, col metodo del lavoro di gruppo a mezzo di «équipes» datate delle idonee competenze professionali e degli opportuni mezzi strumentali per svolgere indagini ed accertamenti, sia sull'uomo che sugli ambienti di lavoro in cui lo stesso è inserito.

     3. Le U.S.S.L. curano che la presenza di più gruppi di lavoro non corrisponda ad una stabile e definitiva suddivisione degli interventi a livello territoriale e funzionale.

     4. Nelle zone socio-sanitarie nelle quali si registri una particolare concentrazione di attività produttive di tipo industriale, agricolo, artigianale o di lavoro a domicilio, il piano sanitario regionale, in base a parametri obiettivamente definiti, può prevedere la suddivisione del servizio di cui al I comma, punto 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, in due distinti servizi di «Igiene pubblica ed ambientale» e di «Tutela della salute nei luoghi di lavoro», regolandone l'attività in forma dipartimentale.

 

     Art. 16. Assetto funzionale.

     1. Il piano sanitario regionale determina gli standards dell'organico delle unità operative di cui al presente titolo avendo cura di commisurarlo alle singole realtà delle zone socio-sanitarie e prevedendo comunque figure professionali di medici specialisti in medicina del lavoro, di operatori tecnici, di operatori sanitari non medici, nonché di opportuno personale di segreteria.

     2. Gli E.R. dovranno prevedere, anche mediante intese fra loro, l'utilizzo di operatori professionali in campo impiantistico ed antinfortunistico eventualmente non presenti nelle singole unità operative.

     3. L'unità operativa ha come caratteristica peculiare la mobilità sul territorio secondo disposizioni del responsabile dell'unità stessa, individuato a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     4. Per lo svolgimento di attività specialistiche in materia di tutela della salute dei lavoratori, che non possono essere eseguite a livello zonale, gli E.R. utilizzano le strutture dei presidi e dei servizi sanitari e di prevenzione individuati come multizonali dal piano sanitario regionale, secondo le prescrizioni della legge regionale attuativa del disposto della lettera a) dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 17. Metodologia di intervento e diritto di accesso per gli interventi programmati.

     1. Le U.S.S.L. programmano l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro a mezzo delle unità operative di cui al presente titolo in modo da determinare, con l'ausilio anche delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite, le priorità degli interventi per settori produttivi e per aree territoriali, assunte, se del caso, le valutazioni delle organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre formazioni sociali interessate.

     2. Il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori su diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

     3. L'U.S.S.L., nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove e si avvale della partecipazione dei lavoratori direttamente interessati e delle loro rappresentanze interne, anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; gli accertamenti ambientali e sanitari sono di norma preceduti e seguiti da una fase di incontri informativi con i lavoratori.

     4. Gli operatori, nell'ambito della programmazione di cui al primo comma, accedono ai luoghi di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite ed hanno il diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori, lo stato dei luoghi e le apparecchiature, e di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti interni ed esterni.

     5. A tal fine gli operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal presidente del comitato di gestione degli E.R. presso il quale essi svolgono la loro attività; i medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio, ove ricorra la fattispecie prevista dal successivo art. 22, II comma.

 

     Art. 18. Strumenti informativi.

     1. In attesa dell'emanazione del decreto del ministero della sanità previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, al fine di garantire uniformità sul proprio territorio e fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari in relazione all'applicazione del decreto stesso, provvede alla formulazione di una modulistica provvisoria.

     2. L'U.S.S.L. promuove l'adozione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici e della cartella personale sanitaria nel rispetto di quanto disposto dal predetto art. 27, secondo comma; sovrintende alla compilazione, all'aggiornamento degli stessi ed acquisisce le notizie in essi contenute.

     3. I servizi sanitari aziendali di cui al successivo art. 24 o, laddove essi non esistano, le U.S.S.L. provvedono alla compilazione di apposite schede dei rischi lavorativi, di cui una copia è consegnata al lavoratore allo scopo di renderne edotti il proprio medico curante e gli altri servizi dell'U.S.S.L.

     4. Le U.S.S.L., in relazione ai piani finalizzati di rilevazione epidemiologica, tengono registri di soggetti esposti a particolari rischi i cui dati sono attinti tramite gli strumenti informativi di cui al precedente primo comma o attraverso accertamenti sanitari eseguiti a cura delle stesse.

 

     Art. 19. Accertamenti sanitari periodici.

     1. Le U.S.S.L. provvedono a coordinare, controllare ed assumere i dati dell'esecuzione degli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa in vigore ed a verificare la metodologia adottata per gli stessi, dando le opportune direttive tecniche, anche ai fini della programmazione degli interventi e dell'esecuzione di indagini epidemiologiche mirate alla formulazione di mappe di rischio connesse con i settori produttivi, le tipologie aziendali e le specifiche unità produttive.

     2. Gli E.R. emanano direttive esecutive e tecniche inerenti alle modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari periodici - anche specialistici, complementari e di laboratorio mirati a rischio - obbligatori per le aziende ed a carico delle stesse in base alla normativa vigente.

     3. Gli accertamenti sanitari ulteriori, comunque diversi da quelli di cui al successivo art. 23, che si rendessero utili ai fini conoscitivi, preventivi, di controllo e per la tenuta di particolari registri di soggetti esposti a rischi definiti, sono eseguiti a cura dell'unità operativa [8].

 

     Art. 20. Concorso nella formazione di strumenti urbanistici. [9]

     [1. Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. competenti per territorio, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

     2. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R. possono far pervenire al comune interessato le loro valutazioni intese ad una maggior definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico-ambientale.

     3. Il comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.]

 

     Art. 21. Controllo sui nuovi insediamenti produttivi.

     1. Spetta agli E.R. l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, ivi comprese quelle già di competenza dell'ispettorato del lavoro, dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative funzioni.

 

     Art. 22. Comunicazioni in ordine ai cicli produttivi.

     1. Le aziende, ai sensi dell'art. 20, lett. d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comunicato alle U.S.S.L. i dati inerenti alle lavorazioni svolte e alle sostanze impiegate, ai prodotti intermedi e finiti dei singoli cicli produttivi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato della conoscenza, sull'uomo e sugli ambienti.

     2. I dati inerenti al segreto industriale sono coperti dal segreto d'ufficio.

     3. Le comunicazioni di cui al precedente primo comma sono effettuate per le lavorazioni ed i rispettivi cicli entro novanta giorni dalla richiesta, anche in forma generalizzata, delle U.S.S.L..

     4. Gli E.R. possono disporre in qualsiasi tempo, avvalendosi degli operatori che svolgono attività di vigilanza ai sensi del successivo art. 25, prescrizioni per gli insediamenti produttivi, le loro lavorazioni e cicli, intese ad un più efficace conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, dandone immediata comunicazione al sindaco del comune territorialmente interessato.

     5. Il censimento delle attività produttive è effettuato dalle U.S.S.L. in modo mirato partendo dalle situazioni maggiormente esposte a rischio, tenendo conto anche delle indicazioni della regione.

 

     Art. 23. Altri interventi di prevenzione.

     1. Qualora si verifichino situazioni di rischio non previste espressamente dalla legislazione vigente, l'esigenza dell'intervento è verificata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dal datore di lavoro, secondo modalità previste da contratti o accordi collettivi applicabili al caso.

     2. Il comitato di gestione dell'E.R. dispone le ricerche, l'elaborazione dei dati e le misure necessarie alla tutela e all'integrità della salute dei lavoratori.

     3. Sino a quando gli accordi od i contratti non dispongano in merito, la verifica e la richiesta di intervento sono operate mediante invio all'U.S.S.L. di un verbale d'intesa sottoscritto dai rappresentanti di livello provinciale delle organizzazioni territoriali rappresentative dei lavoratori e dal legale rappresentante dell'azienda.

 

     Art. 24. Presidi sanitari interni alle aziende.

     1. Le aziende possono essere munite, a cura e spese proprie, di presidi sanitari interni con funzioni di carattere preventivo in rapporto ai danni ed ai rischi connessi con l'attività lavorativa, a norma del II comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I presidi interni possono servire anche più unità produttive della medesima azienda a più aziende, sulla base di opportuni accordi tra le stesse.

     2. Gli E.R., nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale, danno le indicazioni e le direttive tecniche riguardanti anche gli standards di servizio per l'esercizio dell'attività dei presidi sanitari interni alle aziende e provvedono ai relativi controlli.

     3. Le U.S.S.L. curano, anche mediante incontri con i responsabili dei presidi sanitari interni alle aziende ed ispezioni in loco, l'osservanza delle indicazioni e delle direttive di cui al precedente comma.

 

     Art. 25. Attività di vigilanza.

     1. L'attività degli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fatti salvi gli obblighi di legge, si svolge nell'ambito della programmazione più generale dell'attività di prevenzione dell'U.S.S.L., al fine anche di integrare le indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi.

     2. Le facoltà previste dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate in modo da garantire l'uniformità degli interventi; a tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le circostanze e gli elementi che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'attività di polizia giudiziaria, devono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra [10].

 

     Art. 26. Commissione tecnico-scientifica regionale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     1. Per il periodo 1981-83 la commissione regionale per il progetto obiettivo «Tutela della salute nei luoghi di lavoro», istituita ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 e successive modificazioni, svolge le funzioni di organismo di consultazione tecnico-scientifica.

     2. Tale commissione, integrata dai dirigenti dei servizi regionali competenti, propone alla giunta regionale le direttive sui criteri operativi dei servizi, al fine di assicurare l'uniformità e l'omogeneità della metodologia di intervento su tutto il territorio regionale, anche per quanto concerne gli accertamenti sanitari periodici di cui al precedente art. 19.

 

 

Titolo III [11]

I SERVIZI VETERINARI

 

     Artt. 27. - 40. (Omissis).

 

 

Titolo IV

PRESIDI MULTIZONALI DI IGIENE E PREVENZIONE

 

     Art. 41. Istituzione.

     1. Il numero e le sedi dei P.M.I.P., le zone del territorio dagli stessi servite e le loro eventuali specializzazioni peculiari sono determinate dal piano sanitario regionale.

     2. Sino all'emanazione del piano sanitario regionale ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituiti i P.M.I.P. previsti nell'allegata tabella «A» - facente parte integrante della presente legge - la quale determina altresì le sedi, le zone servite, i reparti e le sezioni dei presidi stessi.

 

     Art. 42. Funzioni.

     1. I P.M.I.P. esercitano le funzioni operative di tipo scientifico e di indagine, tecnico, analitico ed ispettivo in materia di igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro che non possono essere direttamente svolte dalle singole U.S.S.L.

     2. In particolare essi svolgono, nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le seguenti funzioni operative:

     a) controlli relativi a:

     - inquinamento atmosferico, acque di scarico industriali, acque superficiali e sotterranee, acque potabili, alimenti, bevande e altri prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione in via diretta a mediata;

     - tossicologia ambientale;

     - farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

     - inquinamenti degli ambiti di lavoro;

     - esami preventivi dei progetti e collaudo degli ascensori;

     - verifiche periodiche degli ascensori;

     - collaudi e verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento;

     - impianti elettrici e di messa a terra per l'industria e per l'edilizia;

     - idroestrattori;

     - esami preventivi dei progetti e collaudi di apparecchi a pressione, nonché verifiche periodiche degli stessi;

     - esami preventivi di progetti e collaudi di impianti termici civili;

     b) accertamenti diagnostici di:

     - malattie infettive, parassitarie e micetiche;

     - carattere sierologico;

     - carattere virologico;

     c) verifiche:

     - microbiotossicologiche delle acque, degli alimenti, delle bevande, dei medicinali, dei presidi sanitari e dei prodotti di uso personale ed industriale;

     - di tipo profilattico;

     - di tipo antirabbico;

     - sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

     - sui rumori;

     - sulle vibrazioni;

     d) consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive e operative delle U.S.S.L., che ne sono le esclusive destinatarie:

     - di tipo tecnico-scientifico antinfortunistico;

     - di tipo idrogeologico;

     - di fisica dell'atmosfera;

     - sui sistemi ecologici;

     - sul comportamento dei corpi idrici [12].

     3. I P.M.I.P. svolgono le funzioni operative su richiesta degli E.R., assicurano comunque a questi ultimi la loro consulenza tecnico-scientifica e collaborano alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili alla regione e ai servizi delle U.S.S.L., anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

     4. L'attività complessiva dei P.M.I.P. è svolta sulla base dei programmi di cui all'art. 15 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla L.R. 19 maggio 1980, n. 62.

 

     Art. 43. Organizzazione.

     1. Ciascun P.M.I.P. è collocato nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute dei luoghi di lavoro, di cui al primo comma del punto 1) dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 delle U.S.S.L. individuate come sede di detto presidio.

     2. I P.M.I.P. si articolano in distinte unità operative con le seguenti specializzazioni:

     a) medico-micrografica e tossicologica;

     b) chimica;

     c) sicurezza del lavoro ed impiantistica;

     d) fisica e tutela dell'ambiente.

     3. Ciascun P.M.I.P. si avvale di personale messo a disposizione del servizio amministrativo dell'U.S.S.L. presso cui ha sede il presidio stesso, anche ai fini di quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

     4. Il piano sanitario regionale istituisce sul territorio regionale dipartimenti di prevenzione.

     5. Il piano sanitario regionale assicura che la consistenza di personale dei P.M.I.P. e la loro dotazione di attrezzature sia strettamente collegata alla situazione demografica ed alle caratteristiche del territorio da servire, alla tipologia degli insediamenti produttivi, alle condizioni ambientali ed ai dati epidemiologici, nonché alla eventuale specializzazione peculiare dei singoli presidi multizonali di igiene e prevenzione.

     6. Gli E.R. nel cui territorio è ubicato un P.M.I.P. determinano le modalità della partecipazione degli operatori alla formulazione dei programmi e degli altri atti concernenti il presidio multizonale stesso.

     7. Il piano sanitario regionale dovrà prevedere l'inserimento funzionale dei servizi ospedalieri di medicina del lavoro già istituiti dal consiglio regionale, approvati dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 44. Coordinamento tecnico-operativo del P.M.I.P.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 45. Direzione.

     1. La direzione, il coordinamento e la vigilanza sull'attività dei P.M.I.P. spettano ad un responsabile di presidio scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, il quale, pur in posizione apicale, risponde della propria attività al responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'U.S.S.L. in cui è ubicato il P.M.I.P. stesso.

     2. Il responsabile del P.M.I.P. convoca e presiede la conferenza di cui al precedente art. 44; in caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni inerenti al suo ufficio sono delegate al dirigente di unità operativa del P.M.I.P. più anziano di servizio.

     3. Il responsabile del P.M.I.P. partecipa alle riunioni dei coordinatori di dipartimento e alle riunioni dei responsabili dei servizi delle U.S.S.L. di tutto il bacino di utenza, limitatamente alle sedute che hanno all'ordine del giorno problemi riguardanti il P.M.I.P. stesso.

     4. I responsabili delle unità operative di cui al secondo comma del precedente art. 43 assicurano l'adempimento dei compiti propri di ciascuna unità e sono nominati, tenuto conto delle specifiche competenze, secondo quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     5. A tal fine i responsabili delle unità operative del P.M.I.P. devono possedere, oltre agli altri requisiti di legge, i seguenti titoli di studio:

     a) laurea in medicina e chirurgia per l'unità operativa medico- micrografica e tossicologica;

     b) la laurea in chimica per l'unità operativa chimica;

     c) laurea in ingegneria per l'unità operativa sicurezza del lavoro ed impiantistica;

     d) laurea in fisica o in ingegneria o in scienze geologiche o in scienze biologiche per l'unità operativa fisica e tutela dell'ambiente.

 

     Art. 46. Metodologia d'intervento.

     1. Le unità operative di cui al presente titolo hanno come caratteristica peculiare quella della mobilità sul territorio ed operano con criteri di interdisciplinarietà.

     2. Il comitato di gestione, anche su proposta della conferenza di cui al precedente art. 44, può deliberare che operatori assegnati a diverse unità operative svolgano temporaneamente l'attività d'istituto con il metodo del lavoro di gruppo, per finalità specifiche o particolari interventi anche connessi con situazioni di gravità per la salute e la tutela dell'ambiente; i gruppi sono strutturati in relazione alle finalità da conseguire o agli altri interventi da operare.

     3. A tali gruppi di lavoro possono essere aggregati anche operatori di altri servizi od unità operative della stessa U.S.S.L. o delle altre servite dal P.M.I.P.

     4. Con il provvedimento di cui al precedente secondo comma le funzioni di coordinatore di ciascun gruppo di lavoro sono affidate ad un operatore del P.M.I.P. avente la posizione di coordinatore tecnico od altra posizione comunque equipollente.

 

     Art. 47. Unità operative di riferimento.

     1. Il piano sanitario regionale individua tra le unità operative di cui al precedente art. 43, II comma, quelle in grado di assolvere compiti scientifici e di indagine, tecnici, analitici ed ispettivi di altissima specializzazione, alle quali altre U.S.S.L. fanno riferimento per la risoluzione di problemi particolarmente complessi sotto il profilo scientifico.

     2. Il piano stesso fissa la sede delle unità di cui al precedente comma, ne determina la specializzazione, il bacino di utenza e gli standards degli organici e delle attrezzature funzionali, regolandone i relativi aspetti economico-finanziari.

     3. Le unità operative di riferimento sono istituite dal comitato di gestione del E.R. interessato, a seguito di motivato parere della conferenza tecnica di cui al precedente art. 44, su autorizzazione della giunta regionale, in conformità con le prescrizioni di piano.

     4. Sino all'emanazione del piano sanitario ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituite in via provvisoria le unità operative di riferimento contemplate nella tabella «B» - facente parte integrante della presente legge - la quale determina altresì le sedi, le zone e le specializzazioni delle unità medesime.

 

     Art. 48. Pronta reperibilità.

     1. Presso ciascun P.M.I.P. è costituito, di norma, un sistema di pronta reperibilità di «équipes» di operatori, dotate delle necessarie figure professionali, per interventi intesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene o l'ambiente, a supporto integrativo della guardia igienica di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

 

     Art. 49. Prestazioni a favore di terzi.

     1. Oltre alle ordinarie attività di istituto, purché compatibili con queste, i P.M.I.P. svolgono a richiesta di terzi, prestazioni tecniche di controllo e di analisi anche nell'interesse esclusivo di questi ultimi.

     2. I richiedenti sono tenuti a versare all'E.R. che gestisce il P.M.I.P. le tariffe delle prestazioni, con l'anticipazione di un quarto del preventivato al momento della richiesta ed il saldo a prestazione effettuata.

     3. Gli E.R. possono, ai fini di cui al precedente primo comma, stipulare con terzi contratti di prestazione periodica o continuativa.

 

     Art. 50. Attività di vigilanza.

     1. Gli operatori dei P.M.I.P. addetti alla vigilanza igienico- sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e funzioni loro attribuite, ed hanno diritto di verificare le condizioni e le situazioni e di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa.

     2. A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal presidente del comitato di gestione dell'E.R. presso il quale gli stessi svolgono la loro attività.

     3. I medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio qualora le informazioni e i dati venuti in loro possesso siano coperti dal segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivare danno all'amministrazione o a terzi.

     4. Le facoltà di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate da operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in modo da assicurare l'uniformità degli interventi; a tal fine la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina in via generale le circostanze e gli elementi che debbono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra.

     5. Gli operatori svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione e all'integrazione delle indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi delle U.S.S.L.

 

     Art. 51. Aggiornamento del personale e nuove metodiche.

     1. La giunta regionale stipula convenzioni con le università degli studi e gli istituti superiori, per l'aggiornamento del personale dei P.M.I.P. e per lo scambio di esperienze e conoscenze delle materie di cui al presente titolo.

 

     Art. 52. Trasferimento di personale, beni ed attrezzature.

     1. Gli E.R. nei quali sono ubicati i P.M.I.P. acquisiscono i beni e le attrezzature dei seguenti enti, uffici e istituzioni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, a norma degli articoli 66 e 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106:

     a) laboratori provinciali di igiene e profilassi e centri profilattici;

     b) ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

     c) associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

     d) stazioni sperimentali e fondazioni di istituti regionali o di enti locali attinenti alla materia e non destinati da disposizioni di legge ad altre gestioni.

     2. Le dotazioni di personale, ivi compreso il personale statale di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di sedi, di strumentazioni già dei suddetti enti, uffici ed istituzioni - diversificate da zona a zona, accorpate, trasformate e, se del caso integrate - costituiscono di forma l'organico e le dotazioni funzionali dei P.M.I.P. [14].

 

 

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 53. Attribuzioni della giunta regionale.

     1. La giunta regionale nelle materie di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria:

     a) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento e verifica il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     b) emana direttive generali agli E.R.;

     c) procede alla classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615 concernenti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, sentito il comitato regionale per l'inquinamento atmosferico della Lombardia (C.R.I.A.L.).

     2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i servizi e gli uffici regionali si avvalgono dei presidi e servizi delle U.S.S.L., facendone richiesta al competente comitato di gestione.

     3. La giunta regionale predispone il regolamento tipo di igiene locale e il regolamento locale in materia veterinaria, nonché i rispettivi aggiornamenti.

     4. Il piano sanitario regionale potrà prevedere l'istituzione di un comitato consultivo tecnico-scientifico in materia veterinaria e di un centro per la documentazione legislativa e scientifica in campo veterinario.

 

     Art. 54. Attribuzioni del presidente della giunta regionale.

     1. Il presidente della giunta regionale emana le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

     2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche ed amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si applica il secondo comma del precedente art. 53.

     3. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata al presidente del comitato di gestione delle U.S.S.L.

     4. Il presidente della giunta regionale adotta altresì provvedimenti di carattere igienico-sanitario previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando ciò sia richiesto da condizioni territoriali interessanti più U.S.S.L.

 

     Art. 55. Attribuzioni degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria non attribuite espressamente dalla legislazione vigente ad organi dello Stato, della regione e dei comuni, sono esercitate dagli E.R. a mezzo delle U.S.S.L.

 

     Art. 56. Tariffe per le prestazioni a favore di terzi.

     1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, unitamente a quelli svolti dai P.M.I.P., sono determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R., sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale di cui all'art. 62 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli E.R. sono autorizzati ad aumentare le tariffe in vigore approvate prima del 31 dicembre 1979, di un fattore massimo di 2,5 volte [15].

 

     Art. 57. Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     1. Il presidente della giunta regionale propone al prefetto territorialmente competente o ai prefetti in caso di zone interprovinciali o di servizi multizonali ultraprovinciali, l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

     2. Nelle altre materie di cui alla presente legge, il presidente della giunta regionale rilascia agli operatori del servizio sanitario investiti di compiti di vigilanza ed ispezione, apposito documento attestante il possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

     3. I nominativi del personale di cui ai precedenti commi sono indicati al presidente della giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza [16].

 

     Art. 58. Ricorsi gerarchici impropri.

     1. Avverso i provvedimenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al presidente della giunta regionale che decide previo parere, da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni, di una apposita commissione [17].

     1 bis. La commissione è composta da:

     a) un funzionario regionale del servizio di igiene pubblica del settore sanità e igiene, con livello funzionale non inferiore al VII;

     b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.

     1 ter. I componenti la commissione di cui alle lettere b) e c) del presente articolo devono essere muniti di laurea di giurisprudenza od equipollente [18].

     2. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata dal ricorrente al presidente del comitato di gestione dell'E.R. ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva interessata dal provvedimento impugnato, che ne dispone l'immediata pubblicazione nell'albo dell'E.R. medesimo per otto giorni.

     3. Il presidente della giunta regionale, previo parere dell'E.R. interessato, può sospendere l'esecutività dei provvedimenti in pendenza della decisione sul ricorso, ove dall'attuazione degli stessi possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

 

     Art. 59. Studi e ricerche.

     1. Gli E.R. non possono commissionare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con università, enti o istituti di ricerca, senza l'autorizzazione della giunta regionale.

 

     Art. 60. Soppressione di organi collegiali.

     1. Sono soppresse:

     a) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e su analoghi istituti, prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

     b) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

 

     Art. 61. Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni.

     1. Sono soppressi i servizi e gli uffici del medico e del veterinario provinciale, gli uffici comunali e consortili di vigilanza igienica e di profilassi delle malattie trasmissibili, nonché gli uffici veterinari comunali e consortili.

     2. Il personale sanitario inquadrato nel servizio igiene pubblica e nel servizio veterinario, nonché nei servizi medici e veterinari provinciali nella regione Lombardia è trasferito al servizio sanitario nazionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle U.S.S.L., salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle modalità e procedure previste dalle leggi regionali 11 aprile 1980, n. 39 e 7 giugno 1980, n. 75 e successive modificazioni.

     3. Le disposizioni contenute nel comma precedente si riferiscono anche al personale addetto ai predetti uffici e servizi regionali, nonché al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della regione, proveniente dagli uffici del medico e del veterinario provinciale.

     4. Coloro che intendono rimanere nei ruoli della giunta regionale devono farne espressa domanda al presidente della giunta stessa entro sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo unico nazionale per gli operatori del servizio sanitario nazionale [19].

     5. (Omissis) [20].

     6. Per il periodo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, i concorsi di cui al R.D. 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, già banditi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali sono già stati ammessi i candidati e nominate le commissioni giudicatrici, sono portati a termine dagli E.R. nella cui circoscrizione avevano sede gli uffici medesimi, con le modalità di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.

     7. I concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente comma indetti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati dagli E.R. competenti per territorio, limitatamente ai posti agli stessi attribuiti a norma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6.

     8. I provvedimenti relativi alle procedure concorsuali sono assunti con deliberazione dei comitati di gestione degli E.R. interessati.

     9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legge 26 settembre 1981, n. 538 e della relativa legge di conversione.

     10. I vigili sanitari comunali e provinciali già addetti al settore veterinario sono assegnati alle rispettive U.S.S.L. tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 36, I comma.

     11. Salvo quanto previsto dal successivo art. 62, II comma, il trasferimento dei beni dei servizi medici e veterinari provinciali e degli uffici di igiene comunali e consortili nonché degli uffici veterinari comunali e consorziali avviene secondo le procedure previste dalla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 [21].

 

     Art. 62. Servizi regionali di coordinamento.

     1. Il personale regionale non trasferito alle U.S.S.L. ai sensi del precedente articolo, resta assegnato al settore sanità e igiene della regione ed è impiegato per servizi centrali, ovvero per quelli decentrati nel territorio, con la stessa articolazione prevista dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, con compiti di coordinamento tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal piano sanitario regionale, che ne definisce le specifiche competenze.

     2. I beni necessari allo svolgimento dell'attività dei servizi di cui al comma precedente restano assegnati in uso alla regione.

 

     Art. 63. Norma transitoria.

     1. Fino all'approvazione del piano sanitario regionale le U.S.S.L. svolgono l'attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del servizio di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, utilizzando gli operatori iscritti nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale assegnato alle rispettive U.S.S.L., subentrando anche nei rapporti convenzionali già in atto con operatori esterni.

 

     Art. 64. Norma finanziaria.

     1. La regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione alla presente legge, nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

 

     Art. 65. Entrata in vigore.

     1. La presente legge, salvo quanto previsto dai successivi commi, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. L'entrata in vigore delle norme di cui ai titoli I, II, III e V della presente legge che attengono alle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni facenti capo a:

     - Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

     - Associazione nazionale controllo combustibile (A.N.C.C.);

     - Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione dei lavoratori

     è differita al 1° gennaio 1982 o comunque alla data di entrata in vigore della legge di convenzione del decreto legge 18 settembre 1981, n. 518.

     3. Le disposizioni di cui al titolo IV nonché quelle previste dall'art. 39 della presente legge assumono efficacia all'atto dell'entrata in vigore del piano sanitario regionale o comunque dalla normativa organica regionale che regolerà le modalità di gestione dei presidi e servizi multizonali di cui agli articoli 15, 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

 

Tabella A di cui all'art. 41, II comma

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P.M.I.P.  U.S.S.L.  Sede     Zone servite     Reparti e sezioni

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1            75     Milano   75, 60, 61, 62,

                             63, 64, 65, 66,  Medico-micrografico

                             67, 54, 55, 56,

                             57, 76, 58, 59,  Chimico

                             68, 69, 70, 71,

                             72, 73, 74       Igiene Industriale

2             3     Varese   1, 2, 3, 4, 5,

                             6, 7, 8, 9       Medico-micrografico

                                              Chimico

                                              Igiene Industriale

3            11     Como     10, 11, 12, 13,

                             18, 19, 14, 15,  Medico-micrografico

                             16, 17, 80       Chimico

                                              Igiene Industriale

4            22     Sondrio  20, 21, 22, 23,

                             24               Medico-micrografico

                                              Chimico

                                              Igiene Industriale

5            29     Bergamo  25, 26, 27, 28,

                             29, 30, 31, 32,  Medico-micrografico

                             33               Chimico

                                              Igiene Industriale

6            41     Brescia  36, 37, 38, 39,

                             34, 35, 40, 41,  Medico-micrografico

                             42, 43, 44       Chimico

                                              Igiene Industriale

7            77     Pavia    77, 78, 79       Medico-micrografico

                                              Chimico

                                              Igiene Industriale

8            51     Cremona  51, 52, 53       Medico-micrografico

                                              Chimico

                                              Igiene industriale

9            47     Mantova  45, 46, 47, 48,

                             49, 50           Medico-micrografico

                                              Chimico

                                              Igiene Industriale

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Tabella B - Unità operativa di riferimento di cui all'art. 47, IV comma

[22]

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Operativa di  P.M.I.P. U.S.S.L.  Sede      P.M.I.P.  Specializzaz.

riferimento                                serviti

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Chimica          1       75      Milano    1, 2, 3   RX

Chimica          8       51      Cremona   7, 8, 9   RX

Chimica          5       29      Bergamo   5, 4, 6   RX

Chimica          1       75      Milano    1, 2, 3,

                                           4, 5, 6,

                                           7, 8, 9   Spettrometria

                                                     di massa per

                                                     la ricerca

                                                     TCDD

Sicurezza del    1       75      Milano    1, 2, 3,

Lavoro e                                   4, 5, 6,

Impiantistica                              7, 8, 9   Misure delle

                                                     tensioni di

                                                     passo e

                                                     contatto

Chimica          1       75      Milano    1, 2, 3   Pesticidi

Chimica          5       29      Bergamo   5, 4, 6   Pesticidi

Chimica          7       77      Pavia     7         Pesticidi

Chimica          8       51      Cremona   8,9       Pesticidi

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[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 25 maggio 1983, n. 46.

[4] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[5] Il termine è stato prorogato dalla L.R. 7 giugno 1986, n. 16.

[6] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[7] Lettera così sostituita dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[8] Comma così sostituito dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

[9] Articolo abrogato dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[10] Articolo così sostituito dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

[11] Titolo abrogato dalla L.R. 24 giugno 1988, n. 34.

[12] Comma così modificato dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

[13] Articolo abrogato dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 67.

[14] Comma così sostituito dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

[15] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[16] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[17] Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[18] Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1984, n. 61.

[19] Termine prorogato dalla L.R. 6 febbraio 1984, n. 8.

[20] Comma abrogato dalla L.R. 16 dicembre 1988, n. 59.

[21] Articolo così sostituito dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.

[22] Così sostituito dalla L.R. 26 ottobre 1981, n. 65.