§ 3.1.115 - R.R. 24 dicembre 2001, n. 8.
Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:24/12/2001
Numero:8

§ 3.1.115 - R.R. 24 dicembre 2001, n. 8. [1]

Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.

(B.U. 28 dicembre 2001, n. 52 - 2° S.O.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, Titolo II, Capo IV art. 13 e della legge regionale 3/92, con il presente regolamento disciplina l'attività dell'agriturismo allo scopo di favorire la rivitalizzazione e la valorizzazione sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico delle comunità rurali, attraverso la diversificazione e l'integrazione dei redditi aziendali, la conoscenza ed il consumo dei prodotti tipici e della cultura rurale e la salvaguardia dell'ambiente, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità.

 

Art. 2. (Definizioni).

     Fermo restando che lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati, agli effetti del presente regolamento:

     - per “attività agrituristiche” si intendono quelle definite dalla legge regionale n. 7/2000 allegato A punto 7 e dall'art. 3 del d.lgs. 228/2001;

     - per “elenco” s'intende l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dal registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) di ogni provincia;

     - per “autorizzazione sanitaria” si intende l'autorizzazione cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la disciplina igienica della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     - per “autorizzazione agrituristica” si intende l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;

     - per “attività agricola” si intendono le attività agricole definite dalla legge regionale n. 7/2000, allegato A punto 2, dall'art. 2 del d.lgs. n. 226 e dall'art. 1 dei d.lgs. 228 del 18 maggio 2001 svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;

     - per “territorio svantaggiato”, si intendono i territori così classificati, ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 art. 18;

     - per “allegati”: si intendono gli allegati al presente regolamento;

     - per “addetti ad attività agrituristica” si intendono i soggetti previsti dal comma 2 art. 3 del d.lgs. n. 228/2001;

     - per “posti/pasto” si intendono il numero massimo di persone che possono fruire contemporaneamente del pasto completo, esclusa la prima colazione;

     - per “stagionalità dell'ospitabilità” si intende la durata del soggiorno dei singoli ospiti, fermo restando che lo stesso non può superare i sei mesi continuativi nell'arco dell'anno.

 

Art. 3. (Caratterizzazione delle aziende agrituristiche).

     1. L'azienda agrituristica si caratterizza come da seguenti articolazioni:

     1.1 Tipologia

     1.2 Classificazione

     1.3 Qualificazione

     1.1 Tipologia

     Per tipologia agrituristica si intende il tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili.

     A tale scopo vengono individuate 2 tipologie di attività:

     1.1.1) Agriturismo in famiglia, da esercitarsi in forma singola o combinata da parte di aziende agrituristiche secondo le seguenti caratteristiche principali:

     1.1.1.a) ospitalità per un massimo di 10 persone al giorno mediante l'uso anche di spazi comuni e di camere, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;

     1.1.1.b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture autorizzate anche all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di 20 posti/pasto con un massimo di 40 coperti/giorno;

     1.1.1.c) organizzazione delle attività indicate nel successivo punto 1.2.

     1.1.2) Agriturismo in azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata secondo le seguenti caratteristiche principali:

     1.1.2.a) offerta di alloggio in camere od in unità abitative

     1.1.2.b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture autorizzate;

     1.1.2.c) predisposizione di spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di ospiti in roulotte, camper, tende;

     1.1.2.d) organizzazione delle attività indicate al successivo punto 1.2.

     1.2 Classificazione

     Per classificazione agrituristica si intende l'individuazione di un indirizzo aziendale specializzato in relazione alle attività esercitate, ed ai servizi offerti all'interno dell'azienda medesima.

     A tale scopo, l'”agriturismo” può prevedere uno o più indirizzi di specializzazione:

     1.2.a) indirizzo di solo pernottamento, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - utilizzo di spazi aperti attrezzati e strutture autorizzate per un massimo di 30 persone. Potranno essere autorizzate, nel rispetto delle norme vigenti, un numero di persone superiori a quelle previste per l'ospitalità di cui al punto m) (indirizzo didattico);

     1.2.b) indirizzo enogastronomico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - somministrazione di bevande e pasti con l'utilizzo di prodotti e strutture nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;

     1.2.c) indirizzo culturale, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteca e/o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;

     - organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;

     - presenza nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze di monumenti di interesse artistico ed architettonico;

     1.2.d) indirizzo sportivo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti e/o attrezzature dell'operatore agrituristico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;

     - organizzazione di pratiche sportive finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;

     1.2.e) indirizzo escursionistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di utilizzare nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa (grazie al supporto fornito eventualmente dall'azienda con accompagnatori, indicazioni, mappe) dei percorsi escursionistici nelle sue diverse forme con l'utilizzo di idonei mezzi e/o attrezzature;

     1.2.f) indirizzo ricreativo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - organizzazione di intrattenimenti e di attività di animazione per il tempo libero finalizzati ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;

     - utilizzazione di impianti e/o attrezzature dell'operatore agrituristico per attività ricreative, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agrituristici;

     1.2.g) indirizzo ippoturistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di ospitare, mantenere e utilizzare equini presenti in azienda per passeggiate e/o attività di turismo e di ippoterapia, organizzate da soggetti di cui dal comma 2 art. 3 d.lgs. 228/2001 ed in possesso delle autorizzazioni che abilitano a esercitare le attività previste, fermo restando il limite di 30 animali utilizzabili;

     1.2.h) indirizzo agrituristico venatorio, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio così come previsto dalle normative vigenti;

     1.2.i) indirizzo ittituristico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse così come definite dall'art. 3 del d.lgs. 226/2001, nei fiumi e nei laghi è ammesso il pescaturismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati (licenza di navigazione) compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati.

     L'attività di prelievo ittico all'interno delle aziende agrituristiche non è soggetta ai limiti e ai divieti posti dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25 e successive modificazioni “Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività piscatoria”, pur osservandosi per la stessa le norme previste in materia dalla Regione Lombardia.

     Al fine dell'esercizio dell'attività ittituristica possono essere utilizzati oltre ai bacini naturali o artificiali esistenti sul fondo, senza limite di estensione, anche nuove superfici; per quelle non comprese nei poli estrattivi dei piani cave provinciali la superficie massima ammessa non potrà superare 2,00 ha.

     Gli specchi d'acqua derivanti da precedente utilizzo estrattivo nell'ambito dei piani cave provinciali, possono essere utilizzati nell'ambito dell'azienda agrituristica compatibilmente con il rapporto di complementarità rispetto all'attività agricola dell'azienda stessa;

     1.2.l) indirizzo cinotecnico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di utilizzare, ospitare e addestrare un numero massimo di 10 cani al fine di implementare e riscoprire il rapporto esistente fra persone e cani attraverso l'utilizzo anche del territorio circostante;

     1.2.m) indirizzo didattico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - possibilità di realizzazione di corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative compresi enti ed associazioni;

     - valorizzare il ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, la conoscenza della campagna, la memoria del mondo rurale e la maestria degli agricoltori, attraverso lo svolgimento di attività didattiche.

     Non sono ammessi corsi non attinenti all'attività rurale.

     Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta nello svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno essere in possesso degli eventuali attestati che li qualifichino a svolgere tale attività; potrà inoltre essere vietato l'esercizio venatorio, così come previsto dal 3° comma dell'art. 11 della l.r. 3/92;

     1.2.n) indirizzo naturalistico-ambientale floricolo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - presenza nell'azienda agrituristica o nelle vicinanze di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona; supporto dell'azienda agrituristica alla conoscenza e osservazione naturalistica tramite informazioni, accompagnamento, fornitura di materiale didattico e di osservazione;

     - disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;

     1.2.o) indirizzo enologico-gastronomico oleicolo, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, e prodotti tipici;

     - corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;

     - corsi per enoamatori e per assaggiatori di formaggi ed olii;

     - presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;

     1.2.p) indirizzo igienistico-salutistico, che si caratterizza per i seguenti aspetti:

     - organizzazione di attività (cure erboristiche, ginnastica formativa, saune etc.) mirate alla cura e alla salute del corpo, in questo caso le strutture e gli impianti fissi aziendali utilizzabili devono essere ad uso esclusivo degli utenti che usufruiscono di altri servizi agrituristici forniti dall'azienda.

     Nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili le attività sportive o ricreative che richiedono l'uso di veicoli o natanti a motore (esclusi quelli elettrici).

     Per i punti g), h), i) e l) per determinare il numero di animali utilizzabili, nel caso non siano espressamente previsti, si fa riferimento alle tabelle dell'allegato A/1 del modello 740 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, testo unico delle imposte sui redditi.

     1.3 Qualificazione

     Per qualificazione delle aziende agrituristiche, si intende il livello qualitativo fornito.

     Al fine di identificare il livello qualificativo ottenuto dall'azienda, verrà adottato il logo del quadrifoglio, che dovrà essere riportato nel marchio di riconoscimento.

     Al marchio di qualificazione dell'azienda agrituristica dovranno essere associati appositi simboli rappresentanti la tipologia e la classificazione dell'azienda medesima.

     I parametri da utilizzare per definire il livello qualitativo delle aziende saranno definiti con successivo provvedimento.

 

Art. 4. (Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche - Tabelle e segnaletica).

     1. L'azienda agrituristica deve utilizzare targhe segnaletiche e tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico così come previsto dalla d.g.r. n. 69319 del 12 giugno 1995, unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attività, preceduta dal termine “agriturismo”, specificando se familiare o in azienda, nonché l'indicazione mediante opportuna simbologia grafica dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di cibi e bevande.

     2. Nelle tabelle e nella segnaletica di qualsiasi tipo collocate nell'ambito dell'azienda, non possono essere associati alla dicitura “agriturismo” e alla denominazione aziendale di cui al precedente punto 1 terminologie improprie quali: maneggio, scuola di equitazione, pesca sportiva, laghetto, lago, trattoria, pizzeria, ristorante, club, chiosco, spaccio, azienda venatoria e qualsivoglia altra definizione riferentesi ad attività di ospitalità alberghiera, ristorazione, somministrazione di alimenti, organizzazione di attività sportive e ricreative nonché di vendita di prodotti, e comunque non comprese nell'attività agrituristica svolta.

 

Art. 5. (Elenco degli operatori agrituristici).

     1. Alle amministrazioni provinciali spettano le funzioni attribuite dall'art. 2 della l.r. 3/92 alle commissioni provinciali ex l.r. 18/74, abrogata con l.r. 3/2001.

     2. I soggetti che intendono svolgere l'attività agrituristica, per il riconoscimento della qualifica di operatore agrituristico dovranno rivolgere istanza all'amministrazione provinciale competente producendo oltre ai documenti necessari alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal 3° comma dell'art 6 della l. 730/85 (allegato E).

     3. L'amministrazione provinciale competente dopo aver verificato quanto sopra attesta la qualifica di operatore agrituristico dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) competente affinché venga predisposta l'iscrizione e/o l'aggiornamento dell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il registro imprese così come previsto dal titolo II, capo IV art. 13 della l.r. 7/2000.

     4. L'elenco, oltre ai dati identificativi del richiedente, dovrà riportare l'attività agrituristica prevista con riferimento alla tipologia ed ai servizi previsti. L'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici non abilita all'esercizio dell'attività agrituristica, che resta subordinata all'autorizzazione comunale.

     5. Come previsto dall'art. 5 della l.r. 11/98 l'attestazione di operatore agrituristico sarà rilasciata, su richiesta degli interessati, dal Comune dove è ubicata l'azienda, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

MODALITA’ TRANSITORIE

     Quanto contenuto negli elenchi provinciali degli operatori agrituristici viene automaticamente inserito nel registro delle imprese delle CCIAA e nell'anagrafe delle aziende agrituristiche.

     Nelle more di tale inserimento e dell'implementazione del sistema di inserimento delle nuove posizioni, per quanto riguarda i riconoscimenti effettuati dalle Commissioni, le CCIAA rilasceranno le attestazioni di operatore agrituristico attingendo le necessarie informazioni dagli albi depositati presso le stesse, invece, per quanto riguarda i riconoscimenti effettuati dalle amministrazioni provinciali, i soggetti riconosciuti potranno valersi della comunicazione dell'avvenuto riconoscimento loro inviata dalle amministrazioni provinciali che sarà valida a tutti ali effetti.

     I riconoscimenti effettuati dalle commissioni nei giorni immediatamente seguenti alla pubblicazione della l.r. 3/2001 (e cioè dall'8 febbraio 2001 al 28 febbraio 2001) sono efficaci a tutti gli effetti.

     La regione per le riunioni di cui sopra riconoscerà ai commissari le indennità di presenza ed alle CCIAA le spese amministrative relative.

     Sarà cura delle Amministrazioni provinciali provvedere, nei riguardi dei soggetti contenuti nei suddetti albi, a controlli a campione circa la presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

     Le posizioni attualmente giacenti presso le commissioni ex l.r. 18/74. in attesa di definizione, sono ora di competenza delle amministrazioni provinciali.

     Le amministrazioni provinciali potranno prevedere con proprio provvedimento, ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 149, comma 8, la quantificazione di un “corrispettivo” per l'erogazione dei servizio “riconoscimento operatore agrituristico”.

     Sarà cura delle singole Camere di Commercio competenti per territorio, trasmettere le varie istanze alle amministrazioni provinciali ora competenti al riconoscimento.

     Dette istanze verranno trattate prioritariamente dalle amministrazioni provinciali.

 

Art. 6. (Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica).

     1. Le procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica sono le seguenti:

     a) acquisizione di certificazione di complementarità rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio attestante la natura complementare dell'attività agrituristica, rispetto a quella dell'azienda agricola;

     b) acquisizione, ove prevista dell’ autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente relativa all'attività svolta;

     c) riconoscimento di operatore agrituristico da parte dell'amministrazione provinciale e/o iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;

     d) domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica da presentarsi al Sindaco ove ha sede il centro aziendale o ai Sindaci dei comuni territorialmente interessati allo svolgimento dell'attività stessa, corredata dalla documentazione prevista al successivo art. 7.

 

Art. 7. (Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dall'amministrazione provinciale).

     1. L'imprenditore agricolo intenzionato a svolgere l'attività agrituristica, inoltra apposita domanda alla Provincia competente per territorio al fine di ottenere il rilascio della certificazione comprovante la complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola.

     2. La domanda di cui al comma precedente deve essere redatta conformemente all'allegato “E” e deve essere corredata da:

     a) dichiarazione rilasciata secondo la normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, riportante gli estremi catastali dei terreni condotti sia in proprietà che in affitto o altro titolo nonché le colture praticate (allegato “A”), o in sostituzione l'ultima dichiarazione P.A.C. presentata per il pagamento delle superfici condotte;

     b) relazione tecnica così come previsto dall'allegato B) con eventuali integrazioni necessarie alla valutazione della complementarità corredata dalla documentazione grafica riguardante la planimetria generale dell'azienda con indicazione dei mappali condotti e catastale per le strutture esistenti;

     c) dichiarazione attestante la destinazione urbanistica del fabbricato che si intende utilizzare per uso agrituristico.

     3. Ai fini della certificazione del rapporto di complementarità, l'attività agricola deve risultare prevalente su quella agrituristica in base al parametro “tempo di lavoro” necessario per espletare l'attività agricola e agrituristica secondo le tabelle di cui all'allegato “D”.

     4. Inoltre, deve essere accertata oltre al rapporto di complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica, anche l'esistenza, ove previsto, degli immobili che si intendono utilizzare (vedi art. 21).

     5. Per l'attività di ristoro, l'azienda dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 8.

     6. La Provincia competente per territorio provvede all'istruttoria delle istanze entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze medesime (allegato “C”), tale termine può essere interrotto, una sola volta, per carenza di documentazione imputabile al richiedente ai sensi della legge 241/90.

     7. La Provincia ogni tre anni dalla data del rilascio della certificazione di complementarità, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, provvede alla verifica della sussistenza per ciascuna azienda del rapporto di complementarità, compreso il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8.

     8. L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato all'interessato, al Sindaco del Comune competente e alla Giunta regionale.

 

Art. 8. (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).

     1. I prodotti utilizzati per l'attività di ristoro dovranno essere per almeno il 70% di produzione aziendale o riconosciuti prodotti tipici regionali dalla normativa comunitaria (D.O.P., D.O.C. ecc.) o tradizionali regionali di cui al d.m. 350/99 o locali, in termini di valore di trasformazione, fermo restando che almeno il 50% del totale somministrato sia di produzione aziendale.

     2. Il valore di trasformazione è da intendersi il valore che viene attribuito ai prodotti che sono oggetto di passaggio dall'attività agricola a quella agrituristica.

     3. Vengono considerati di produzione aziendale le bevande e i cibi prodotti ed elaborati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda che hanno subito lavorazioni esterne, compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico.

     4. I soggetti che intraprendono l'attività dovranno dimostrare, in via preventiva, di poter ottenere dall'attività agricola la prevalenza dei prodotti che intendono utilizzare.

     5. La provenienza dei prodotti utilizzati dovrà essere analiticamente documentata dagli operatori agrituristici, alla provincia competente, alla fine dell'anno successivo all'inizio dell'attività.

     6. Negli agriturismi in azienda la somministrazione di alimenti e bevande, con esplicito riferimento all'utilizzo di strutture all'interno dell'azienda agrituristica è subordinata al rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento e comunque per un numero massimo di 80 posti/pasto con un massimo di 160 coperti/giorno.

     7. In occasione di sagre, feste tradizionali, manifestazioni ed incontri promozionali dei prodotti tipici e/o tradizionali lombardi, il Sindaco può autorizzare la somministrazione contemporanea di pasti in numero superiore al limite autorizzato, anche in giorni non previsti.

 

Art. 9. (Autorizzazione sanitaria).

     1. Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione sanitaria (ex art. 2 legge 283/62); a tal fine il titolare dell'impresa agrituristica deve presentare alla ASL competente per territorio una domanda secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. 327/80 e dal vigente regolamento di igiene.

     2. L'ASL, si pronuncia secondo le modalità previste dall'art. 27 del d.P.R. 327/80, previo sopralluogo.

     3. Per le attività di cui al punto 1.1.1.b dell'art. 3, il Sindaco, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo, deve provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di abitabilità ai sensi della normativa vigente per le civili abitazioni.

 

Art. 10. (Autorizzazione comunale).

     1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, redatta in conformità all'allegato “F”, va corredata di tutta la documentazione prevista dallo stesso allegato.

     2. La domanda deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui si intende svolgere l'attività agrituristica oppure al Sindaco o ai Sindaci dove sono ubicati i servizi e gli ambienti per l'esercizio dell'attività agrituristica.

     3. Il Sindaco provvede, in conformità all'art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, entro trenta giorni.

     4. Il Sindaco invia entro 30 gg. dal rilascio copia della autorizzazione di cui allegato “G”, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione, alla Amministrazione provinciale e alla ASL, competente per territorio.

     5. Il Sindaco dispone altresì affinché vengano rispettati i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

 

Art. 11. (Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche).

     1. I comuni devono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni e le tariffe agrituristiche relative al successivo anno solare.

     2. L'interessato deve presentare, ai fini della riconferma annuale dell'autorizzazione, specifica dichiarazione da cui risulti non essere intervenute variazioni che comportino la modifica del provvedimento autorizzativo e che sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio.

     3. La vidimazione è effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su una copia autenticata di questo.

 

Art. 12. (Obblighi dell'operatore agrituristico).

     1. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, l'autorizzazione comunale e le tariffe praticate vidimate, nonché le eventuali autorizzazioni sanitarie.

     2. E’ fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda.

     3. L'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici.

     4. Sui confini della azienda agrituristica, devono essere apposte un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica, il periodo delle attività ed i servizi offerti.

 

Art. 13. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).

     1. L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti nel presente regolamento, o la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dell'operatore agrituristico comporta, da parte del sindaco la sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo da 15 a 30 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente regolamento.

     2. La perdita da parte dell'operatore agrituristico dei requisiti previsti dal 3° comma dell'art. 6 della legge 730/85, il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 8 o di quanto previsto al l° comma del presente articolo per la seconda volta nell'arco di 5 anni, comporta la revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione comunale.

     3. I provvedimenti disposti dal Sindaco devono essere comunicati entro trenta giorni all'amministrazione provinciale e alla ASL, competenti per territorio, nonché alla. Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

     4. Contro i provvedimenti assunti, è ammesso il ricorso gerarchico alla competente Amministrazione.

 

Art. 14. (Trasferimenti o variazioni dell'attività).

     1. La richiesta di modificazione della titolarità dell'impresa o della ragione sociale della società, va comunicata, entro sessanta giorni, in caso di vendita e di 180 giorni in caso di successione, al Sindaco, e alla Amministrazione Provinciale competente per territorio per aggiornamento dell'atto autorizzativo.

     2. La richiesta va corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività.

     3. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dei locali, delle attrezzature, delle modalità di gestione e degli assetti societari, è soggetto al rilascio di nuova autorizzazione.

     4. Le modificazioni di cui al presente articolo debbono essere comunicate dal Sindaco alla competente amministrazione provinciale, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, ed alla ASL, competente.

 

Art. 15. (Vendita di prodotti aziendali).

     1. Per quanto attiene alla vendita di prodotti aziendali nell'ambito dell'azienda si fa riferimento alle norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori e produttori diretti” e successive modificazioni.

     2. Nelle aziende possono essere venduti al pubblico prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola.

 

Art. 16. (Macellazione di animali).

     1. La macellazione di animali allevati dall'imprenditore agricolo e/o praticata dall'imprenditore stesso mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda deve ritenersi attività agricola e deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative.

     2. E’ consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse purché vengano rispettate le corrette modalità di lavorazione e, se del caso, le stesse avvengano in momenti diversi.

     3. E’ ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici della azienda.

 

Art. 17. (Servizi di sviluppo agrituristico).

     1. La Regione o le Provincie, di concerto con gli altri enti e le associazioni agricole e agrituristiche più rappresentative promuovono la formazione professionale, l'assistenza tecnica e la ricerca in materia di agriturismo, nonché la realizzazione dei progetti pilota per le iniziative agrituristiche aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.

 

Art. 18. (Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi)

     1. Le strutture ricettive di nuova istituzione devono possedere i requisiti minimi igienico edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento locale di igiene ed edilizia in vigore, in particolare:

     a) strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti: i requisiti previsti per le civili abitazioni;

     b) strutture ricettive con camere: i requisiti previsti per le camere da letto delle civili abitazioni.

     Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di 6 superiore a due. Alle camere si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere previsti: pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere è: un letto, una sedia e un comodino per persona; un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti;

     c) spazi destinati a roulotte, camper e tende: i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo nonché dalla l.r. 13 aprile 2001 n. 7, concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi;

     d) agriturismo in famiglia: requisiti relativi agli alloggi di civile abitazione, così come disciplinati dal regolamento di igiene locale in vigore.

 

Art. 19. (Locali per la ristorazione e per le altre attività. Requisiti igienico-edilizi).

RISTORAZIONE

     1. Per le strutture destinate alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande si applica quanto previsto dalla legge 283/62 e dal relativo regolamento di attuazione d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 nonché dal regolamento locale di igiene in vigore.

     2. Per le aziende agrituristiche a carattere familiare valgono le norme del regolamento di igiene previste per le civili abitazioni.

ALTRE ATTIVITA’

     Per le strutture utilizzate per altre attività, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, non ad uso esclusivo degli ospiti residenti, la dotazione minima di servizi, sarà costituita da almeno due vani w.c. ogni 50 ospiti ed un vano w.c. ogni ulteriori 30 ospiti.

 

Art. 20. (Fruibilità dei locali a persone disabili).

     1. Nelle strutture di cui all'art. 3, punto 1.1.2, nel caso di capacità ricettiva massima, qualora non ostino impedimenti tecnici in conformità a quanto previsto dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” devono essere accessibili alle persone disabili almeno:

     - una camera o un appartamento per le strutture di cui al punto 1.1.2.A o una unità di soggiorno per le strutture di cui al punto 1.1.2.C ed un bagno.

     2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande in aziende agrituristiche non a carattere familiare, in caso di capacità ricettiva massima, dovranno essere accessibili alle persone disabili impedite e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile.

 

Art. 21. (Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti).

     1. E’ consentito, ai fini dell'esercizio della attività agrituristica utilizzare fabbricati aziendali esistenti, regolarmente autorizzati e destinati o correlati allo svolgimento dell'attività agricola, fermo restando che gli stessi non pregiudichino l'attività stessa e siano in coerenza con quanto determinato dal certificato di complementarità rilasciato dalla amministrazione provinciale competente per territorio.

 

Art. 22. (Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti).

     1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da utilizzare nella attività agrituristica dovranno essere attuati con le modalità e secondo quanto previsto nelle norme tecniche di zona contenute nel Piano Regolatore Generale vigente nonché dal Regolamento Edilizio del comune interessato all'intervento e nel rispetto di leggi nazionali e regionali vigenti in materia igienico-edilizia.

     2. Fatto salvo il rispetto delle norme di cui sopra, sono consentiti al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica, eventuali ampliamenti relativi ad adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici.

     3. I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda agrituristica e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste per la medesima dal certificato di complementarità.

 

Art. 23. (Norma transitoria).

     1. I soggetti che già svolgono l'attività agrituristica dovranno adeguarsi ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni dall'entrata in vigore.

 

Art. 24. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore, in particolare per quanto concerne:

     a) le modalità di raccolta e lo smaltimento degli scarichi idrici;

     b) la sicurezza degli impianti.

     2. Ai procedimenti amministrativi previsti dalle leggi di riferimento e dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti così come previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

 

Art. 25. (Modulistica).

     1. Gli allegati al presente regolamento riportano dei valori indicativi a livello regionale. Le provincie potranno adeguare gli stessi alle proprie realtà, dandone comunicazione motivata alla Direzione Generale Agricoltura.

 

Art. 26. (Disposizioni finali).

     1. La modulistica prevista dal presente regolamento è parte integrante della stessa ai fini delle valutazioni procedurali e di merito.

 

 

ALLEGATO A

 

DICHIARAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ……….. nato a ……….. il ………..residente in ………..via ……….. provincia di ………..p. IVA. ………..

DICHIARA

- di essere proprietario e conduttore in Provincia di ……….. dei seguenti terreni: partita ……….. fg ……….. mapp ……….. sup (ha) ………..coltura praticata ……….. comune ………..

- ………..

TOTALE ha . ………..

- di condurre a titolo di ……….. in Provincia di ……….. i seguenti terreni:

foglio ……….. mapp n. ……….. sup (ha) ……….. coltura praticata ……….. proprietario ………..

comune ………..

- ………..

TOTALE ha ………..

Il dichiarante

………..

 

 

ALLEGATO B

 

RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto ……….. residente a ……….. via ……….. n. ………..quale [1] ……….. dell'azienda agricola denominata ……….. ubicata in Comune ……….. via ……….. località ………..iscritta al registro della Provincia di ……….. n. ………..

DICHIARA

A) Di condurre i seguenti terreni in:

- proprietà ……….. Ha ………..

- affitto ……….. Ha ………..

- altro titolo (specificare) ……….. Ha ………..

 

TOTALE Ha ……….

B) di praticare le seguenti coltivazioni con i tempi di lavoro sottoindicati:

(secondo quanto previsto dalle tabelle dell'all.to D)

- cereali (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- ortive: di pieno campo (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- orto familiare (max 200 mq per 80 gg)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- in serre o tunnels (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- colture industriali (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- foraggere (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- legnose (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- legnose forestali

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

- altre colture (specificare)

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

………. Ha ………. gg/ll ……….

TOTALE coltivazioni Ha ………. gg/ll ……….

C) di allevare il seguente bestiame con i tempi di lavoro sottoindicati:

- bovini (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- avicoli (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- suini (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- ovi-caprini (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- equini (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- apicoltura N. ………. gg/ll ……….

- ittici (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

- cunicoli N. ………. gg/ll ……….

- altri (specificare)

………. N ………. gg/ll ……….

………. N ………. gg/ll ……….

TOTALE allevamenti N ………. gg/ll ……….

D) di praticare le seguenti trasformazioni aziendali:

Totale giornate di lavoro agricolo GG.TE N ……….

E) Che intende esercitare la seguente attività agrituristica con i tempi di lavoro sottoindicati:

- alloggio agrituristico - osp./gi ………. N ………. gg/ll ……….

- ristoro agrituristico - posti/gi ………. N ………. gg/ll ……….

- degustazione prodotti aziendali ………. N ………. gg/ll ……….

- ristorazione fredda ………. N ………. gg/ll ……….

- agricampeggio piazzuole ………. N ………. gg/ll ……….

- ippoturismo ………. N ………. gg/ll ……….

- itturismo ha/gi ………. N ………. gg/ll ……….

- agriturismo venatorio n/gi ………. N ………. gg/ll ……….

- altri (spec.) osp./gi ………. N ………. gg/ll ……….

- didattica (specificare) ………. N ………. gg/ll ……….

- ricreative culturali osp./gi ………. N ………. gg/ll ……….

- altro (specificare) ………. N ………. gg/ll ……….

TOTALE ………. N ………. gg/ll ……….

Tot. giornate di lavoro agrituristico GG.TE N ……….

F) L'azienda è dotata del seguente parco macchine agricole:

- Trattrici n. ………. Hp ……….;altre macchine n. ………. ecc.

L'ordinamento produttivo adottato è il seguente ……….

G) L'azienda è dotata delle seguenti strutture fondiarie:

- Casa civile di abitazione (descrivere l'edificio, la consistenza e lo stato d'uso) ……….

- Strutture produttive (stalle magazzeni, tettoie ecc.) descrivere lo stato d'uso, la consistenza ecc.) ……….

- Edifici ed attrezzature da destinare all'attività agrituristica (descrivere lo stato d'uso, la consistenza ecc.) ……….

Il dichiarante

……….

[1] Indicare se titolare o legale rapprensentante.

 

 

ALLEGATO C

 

In carta legale

CERTIFICATO DI COMPLEMENTARITA’

Il dirigente del settore Agricoltura della Provincia di ……….

Vista la domanda presentata dal sig . ……….nato a ………. prov ………. e residente a ………. in via ……….località ………. iscritto al registro imprese n. ……….

ad ottenere il rilascio del certificato di complementarità;

Visto il regolamento attuativo della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e dell'art. 13 della l.r. 7/2000;

Vista la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, “Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale”;

Visto l'art. 13 della l.r. 7/2000;

Considerato che il richiedente conduce un'azienda agricola in comune di ………. località ………. della superficie di ha ………. con il seguente ordinamento colturale: ……….

Accertato che la ditta sopra citata intende intraprendere la seguente attività agrituristica ……….

E che la stessa è in rapporto di connessione di complementarietà rispetto a quella agricola;

Dato atto che per l'attività di ristorazione vengono utilizzati prevalentemente i seguenti prodotti aziendali ……….

Tenuto conto che per l'espletamento delle suddette attività agrituristiche verrà utilizzata manodopera familiare/dipendenti;

CERTIFICA

Che il sig. ………. è in possesso dei requisiti necessari per esercitare la seguente attività agrituristica:

- dal ………. al ……….;

- alloggio per n. ospiti ………. n. ………. camere n. ………. giornate;

- ristorazione per n. ………. posti/giorno n. ………. giornate;

- degustazione prodotti aziendali per ospiti n. ………. giornate n. ……….;

- ristorazione fredda per n. ………. posti/giorno n. ………. giornate;

- agriturismo equestre per n. ………. cavalli n. ………. giornate;

- agricampeggio per n. ………. piazzuole  (per un massimo di15); n. ………. giornate;

- attività culturali e/o ricreative per n. ………. ospiti ………. giornate n. ……….;

- attività agrituristica venatoria ospiti n. ………. per giornate n. ……….;

- attività ittituristica ospiti n. ………. per giornate n. ……….;

- attitivtà didattica per giornate n. ……….;

- altro (specificare);

e che la stessa è connessa e complementare a quella agricola rimanendo comunque prevalente l'attività agricola tradizionale.

Il dirigente

……….

 

 

ALLEGATO D

Tabelle dei valori medi di impiego della manodopera

 

 

Si specifica che l'intervallo esistente tra i valori minimi e massimi è dovuta a fattori quali:

- grado di meccanizzazione delle colture,

- frazionamento degli appezzamenti,

- economie di scala per le trasformazioni.

 

Tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche

giorni/anno

Ospitalità rurale posto letto/anno

4

Ristorazione agrituristica

 

Per posti/anno

12

Degustazione prodotti aziendali

3

Ristorazione fredda

6

Prima colazione

3

Attività ippoturistica per capo/anno

12

Agricampeggio per piazzuola/anno

4

Attività ittituristica per anno/Ha

300

Attività culturale-ricreativa per giornata richiesta

0,3

Attività venatoria da 1 a 4 fucile

90

Attività didattica residenziale (per giornata richiesta)

1

Attività didattica (per giornata richiesta)

0,5

Altre attività

 

 

 

ALLEGATO E

 

In carta legale

Alla provincia di ……….

Settore Agricoltura ……….

Oggetto: Richiesta di certificato attestante il rapporto di complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola e di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

Il sottoscritto ………. nato a ………. il ………. e residente a ………. Prov. di ……….

conduttore/legale rappresentante dell'azienda agricola ubicata in Comune di ……….località ………. cod. fiscale ………. p. IVA ……….

con la presente

RICHIEDE

Il rilascio del certificato di complementarità previsto dall'art. 3, comma 3, lettera e) della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

A tal fine dichiara di:

- essere imprenditore agricolo iscritto al registro imprese n. ……….;

- voler esercitare la seguente attività agrituristica ………. per giorni ………. e/o nel periodo ………. dal ………. al ………. secondo la tipologia ……….

Per valutare quanto richiesto allega i documenti previsti dall'art. 7) del regolamento.

Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici dichiara che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 legge 730/85.

Il richiedente

……….

 

 

ALLEGATO F

 

In carta legale

Al Sindaco del Comune di ……….

Oggetto: Richiesta di esercitare l'attività agrituristica ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3.

Il sottoscritto ………. nato a ………. Prov. ………. residente a ………. in via ………. località ………. conduttore/leg. rappresentante dell'azienda denominata ………. ubicata ………. in comune di ………. iscritto all'albo degli operatori agrituristici della prov. di ………. al n ……….

CHIEDE

Ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, l'autorizzazione ad esercitare l'attività agrituristica.

A tal fine allega:

- descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono attivare con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che si intendono applicare;

- documentazione di cui ali artt. 11 e 92 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti”;

- copia del libretto sanitario;

- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

- certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;

- certificato di complementarità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica rilasciato dalla Provincia competente.

Distinti saluti.

Il richiedente

……….

 

 

ALLEGATO G

 

Comune di ………. Provincia di ………. autorizzazione di attività agrituristica n ……….

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data ………. prot. n ………. con la quale il sig ………. nato a ………. il ………. residente in ………. Via ………. n ………. di nazionalità italiana nella sua qualità di ………. codice fiscale n ………. intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e del relativo regolamento per [1] ………. nell'azienda agricola denominata ………. ubicata in via ……….;

Vista la documentazione allegata;

Visto l'art. 8 della legge 5 dicembre 1985 n. 730;

Vista la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3;

Visto l'art. 13 della l.r. 7/2000;

Visto il certificato di complementarità rilasciato in data dalla provincia di ………. attestante l'idoneità del richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

Vista l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL n. ………. di ………., attestante l'idoneità dei locali;

Visto il libretto sanitario delle persone addette all'attività;

Visto il parere conforme dell'Intendenza di Finanza di ………. in data ………. per la somministrazione di alcoolici;

Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, del richiedente ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di P.S.;

AUTORIZZA

il signor ………. sopra generalizzato ad esercitare nell'azienda agricola sopracitata l'attività agrituristica concernente: [1] ………. per il periodo dal ………. al ……….

Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare in comune una dichiarazione attestante che l'attività non ha subito modificazioni nonché l'indicazione delle tariffe che si impegna a praticare per l'anno successivo. La presente autorizzazione, sostitutiva di ogni altro documento amministrativo, è valida solo per l'azienda agricola ed il tempo in essa indicati; è subordinata al rispetto delle norme vigenti e può essere revocata o sospesa per motivi di ordine di sicurezza pubblica, per abusi compiuti dal titolare o per la mancata osservanza delle prescrizioni cui è sottoposta.

Il sindaco

……….

[1] Riportare quanto previsto nel certificato di complementarità rilasciato dalla Provincia.


[1] Abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 giugno 2007, n. 10, con la decorrenza ivi indicata e dall'art. 18 del R.R. 6 maggio 2008, n. 4.