§ 2.1.142 - L.R. 18 maggio 1990, n. 61.
Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/1990
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Istituzione Centro regionale emoderivati.
Art. 2.  Organi del Centro.
Art. 3.  Finanziamenti.
Art. 4.  Approvazione dello statuto ed elezione degli organi.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Scioglimento del Consorzio regionale emoderivati.


§ 2.1.142 - L.R. 18 maggio 1990, n. 61. [1]

Secondo piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/1992.

(B.U. 18 maggio 1990, n. 20 - 4° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione Centro regionale emoderivati.

     1. Al fine del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'azione programmata «Piano regionale sangue e plasma per il triennio 1990-1992» di cui all'allegato 1 della presente Legge viene istituito, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della Regione, il Centro regionale per gli emoderivati della Regione Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.

     2. Il Centro, ente strumentale della Regione, è dotato di autonomia organizzativa, funzionale ed amministrativa; esercita le funzioni definite dalla presente Legge con osservanza degli indirizzi della Giunta Regionale, degli atti di programmazione sanitaria e dei piani di settore relativi agli emoderivati.

     3. Il Centro svolge le proprie attività con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sotto il controllo degli atti fondamentali riservato alla Giunta Regionale, nonché al Consiglio Regionale a termine degli articoli 78 e 79 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni.

     4. Il Centro persegue la finalità di assicurare il fabbisogno regionale, quali-quantitativo, di farmaci plasmaderivati.

 

     Art. 2. Organi del Centro.

     1. Sono organi del Centro:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il consiglio di amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da nove membri di cui cinque eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre, tre designati dalle associazioni donatori volontari di sangue maggiormente presenti sul territorio regionale e uno designato dalla sezione lombarda della Fondazione italiana per l'emofilia.

     3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; in caso di decadenza, dimissioni o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

     4. Il consiglio di amministrazione:

     a) elegge nella prima seduta il presidente del Centro tra i membri esperti eletti dal Consiglio Regionale;

     b) propone alla Giunta Regionale le modifiche allo statuto del Centro;

     c) delibera il regolamento organico e la pianta organica del personale, il regolamento di amministrazione e contabilità;

     d) delibera il programma di attività e i bilanci preventivi e consuntivi;

     e) delibera gli acquisti e le alienazioni, nonché ogni altro investimento patrimoniale.

     5. Il presidente è il legale rappresentante del Centro; lo statuto ne determina le funzioni ed i poteri e ne regola la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

     6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri aventi la qualifica di revisore ufficiale dei conti, eletti dal Consiglio Regionale per la durata di cinque anni, di cui uno con la funzione di Presidente.

     7. Il collegio dei revisori controlla la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, vigila sulla regolarità contabile e sull'efficienza amministrativa del Centro.

     8. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, in caso di accertate e gravi irregolarità, per inefficienza o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento del Centro. Con lo stesso Decreto viene nominato un commissario per la provvisoria gestione del Centro.

     8 bis. Alla gestione dell'ente può essere preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti [2].

     8 ter. Il direttore del Centro è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attuazione del programma di attività del Centro nei confronti del consiglio di amministrazione [2].

     8 quater. Il direttore può essere scelto tra i dipendenti regionali assunti a tempo indeterminato e almeno inquadrati nel profilo e livello D3 del nuovo ordinamento professionale, in possesso del Diploma di laurea e di adeguata esperienza. In tal caso, il dipendente regionale viene collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico [2]

 

     Art. 3. Finanziamenti.

     1. Al finanziamento delle attività del Centro si provvede mediante:

     a) il conferimento da parte della Regione di un fondo di dotazione iniziale di lire 3 miliardi incrementato dall'eventuale quota di spettanza della Regione risultante dalla liquidazione del patrimonio del consorzio regionale emoderivati della Lombardia;

     b) un contributo regionale annuo, determinato con la Legge di bilancio, a sostegno dell'attività del Centro;

     c) eventuali altri contributi straordinari della Regione, determinati di volta in volta per particolari finalità;

     d) i proventi derivanti dall'attività del Centro.

 

     Art. 4. Approvazione dello statuto ed elezione degli organi.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale provvede ad eleggere gli organi del Centro subito dopo averne approvato con propria deliberazione lo statuto proposto dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati la Legge Regionale 7 giugno 1980, n. 80 «Costituzione del consorzio regionale emoderivati», nonché l'art. 10 della Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 65 «Piano regionale sangue e plasma per il triennio 1985/1987». Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente Legge, le disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1985, n. 65.

 

     Art. 6. Scioglimento del Consorzio regionale emoderivati.

     1. La Giunta Regionale promuove lo scioglimento del Consorzio Regionale emoderivati e la liquidazione del suo patrimonio secondo lo statuto dello stesso e le disposizioni del codice civile.

 

 

Allegato 1

 

AZIONE PROGRAMMATA: «PIANO REGIONALE SANGUE E PLASMA»

 

A. - Le finalità

     L'Azione programmata «Piano Regionale Sangue e Plasma (PRSP) per il triennio 1990/1992» persegue le seguenti finalità:

     a) promuovere la donazione con le procedure più attuali come la citaferesi e la plasmaferesi, nonché favorire la pratica

dell'autotrasfusione;

     b) tutelare in modo globale e sistematico la salute dei donatori volontari di sangue e dei pazienti trasfusi;

     c) aumentare la disponibilità di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati su tutto il territorio regionale per le strutture pubbliche e private del servizio sanitario regionale;

     d) incrementare la raccolta di plasma idoneo alla produzione industriale di farmaci plasmaderivati;

     e) sopperire al fabbisogno di frazioni plasmatiche ad impiego clinico, promuovendo la produzione da plasma raccolto sul territorio regionale;

     f) rendere più efficienti i servizi preposti alle attività trasfusionali ed ematologiche di assistenza sanitaria degli emopatici, mediante il razionale impiego delle risorse umane, scientifiche e professionali.

 

B. - Gli obiettivi

     Per conseguire le finalità di cui alla precedente lettera A. il PRSP si propone il conseguimento dei sottoindicati obiettivi:

     a) ridefinire la tipologia e il numero, nonché la distribuzione territoriale, delle strutture trasfusionali;

     b) organizzare tali strutture sul territorio regionale in Dipartimenti Trasfusionali e di Ematologia (DTE);

     c) istituire, presso ogni DTE, osservatori epidemiologici per i donatori volontari di sangue e per i pazienti trasfusi ed affetti da malattie ematologiche;

     d) prevenire la trasmissione con il sangue ed i suoi derivati della epatite virale, dell'infezione da HIV e delle altre malattie a contagio ematico;

     e) promuovere campagne per la adesione dei donatori volontari, associati alle attività di emaferesi (dono selettivo di leucociti, piastrine, plasma);

     f) predisporre idonei piani per aumentare, fino al soddisfacimento del fabbisogno regionale, la raccolta del sangue, la preparazione di emocomponenti e del plasma per la produzione di farmaci plasmaderivati;

     g) definire il numero, la sede e le dotazioni delle stazioni di plasmaferesi, nonché stabilirne gli standard produttivi;

     h) soddisfare l'intero fabbisogno regionale di farmaci plasmaderivati attraverso una trasformazione industriale adeguata e sicura del plasma raccolto;

     i) regolamentare le attività di citaferesi produttiva e terapeutica stabilendo adeguati protocolli, nonché favorire la diffusione della pratica dell'autotrasfusione;

     l) attivare per tutte le strutture trasfusionali il rilevamento in tempo reale delle scorte di emocomponenti e plasmaderivati di produzione regionale, per un più razionale utilizzo in caso di necessità programmate, urgenze ed emergenze cliniche, nonché per eventi calamitosi;

     m) promuovere la ricerca clinica, la consulenza e la divulgazione medico-scientifica sulle attività trasfusionali, sulla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, sul controllo dell'epatite virale, dell'infezione da HIV e delle altre malattie trasmissibili con il sangue, sulla produzione dei farmaci plasmaderivati;

     n) promuovere la ricerca, sui donatori di sangue, con programmi di studio sulla prevenzione delle malattie di maggior rilevanza sociale e sulla autoesclusione alla donazione da parte di donatori appartenenti a gruppi a rischio;

     o) definire ed aggiornare periodicamente gli standard per le principali attività del PRSP;

     p) istituire il controllo di qualità per le procedure trasfusionali, le indagini immunoematologiche ed ematologiche inerenti al PRSP;

     q) promuovere corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore, nonché sostenere seminari per il volontariato associato, che concorrono alle finalità del PRSP;

     r) organizzare corsi, nell'ambito dell'aggiornamento permanente obbligatorio, volti ad illustrare agli operatori del servizio sanitario regionale la moderna terapia sostitutiva, le attività trasfusionali, immunoematologiche ed ematologiche del PRSP.

 

C. - Il volontariato

     La Regione riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni dei donatori di sangue e dei pazienti emopatici. Pertanto, promuove e sostiene iniziative volte ad incrementare nei cittadini i valori di solidarietà disinteressata, attivando nel contempo iniziative per la tutela della salute dei donatori volontari di sangue e dei pazienti emopatici.

     Per ragioni igienico-sanitarie, principalmente per il contenimento dell'infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione ematica, è fatto divieto alle USSL, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli ospedali classificati, ai presidi sanitari pubblici e privati, di raccogliere sangue e suoi derivati da donatori retribuiti.

 

D. - Le Forze Armate

     La Regione promuove una stretta collaborazione con le istituzioni militari territorialmente competenti, per la raccolta di sangue e di emocomponenti fra i militari di leva, e la costituzione di scorte periodicamente rinnovabili, di farmaci plasmaderivati, destinati all'impiego in caso di eventi bellici e calamitosi.

     La Regione si rende inoltre disponibile ad iniziative congiunte per la sensibilizzazione dei militari di leva alla donazione di sangue ed alla educazione sulla terapia trasfusionale, nonché all'informazione sulla prevenzione della epatite virale, dell'infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione ematica.

 

E. - Le strutture trasfusionali

     Il PRSP realizza le finalità e gli obiettivi, di cui alle precedenti lettere A. e B. della presente azione programmata, per mezzo delle seguenti strutture trasfusionali:

     a) le unità operative trasfusionali (UOT);

     b) le sezioni trasfusionali (ST);

     c) i centri di raccolta (CR).

     Tali strutture, omogeneamente distribuite sul territorio regionale, sono organizzate in Dipartimenti Trasfusionali e di Ematologia (DTE).

     I DTE hanno sede nelle USSL di cui all'allegato 1 della presente azione programmata.

 

F. - Le unità operative trasfusionali

     Le unità operative trasfusionali (UOT) sono strutture, con sede in ospedali ad elevata richiesta di prestazioni immunoematologiche- trasfusionali, che assicurano nell'ambito del territorio di competenza, tutte le prestazioni concernenti la tutela della salute dei donatori, nonché la raccolta del sangue, la produzione degli emocomponenti, la terapia trasfusionale, l'emaferesi terapeutica e produttiva, l'autotrasfusione, la diagnostica immunoematologica ed ematologica di competenza, la sorveglianza e la prevenzione dell'epatite virale e dell'infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione ematica, il controllo prospettico dei pazienti trasfusi.

     Le UOT, per il loro livello di specializzazione, svolgono compiti di riferimento tecnico-scientifico e di indirizzo per le sezioni trasfusionali e i centri di raccolta del territorio di competenza, di cui alle successive lettere G e H della presente azione programmata.

     Le UOT sono strutture delle U.S.S.L., degli ospedali classificati e sono individuate nell'Allegato 1 della presente azione programmata.

     Le UOT concorrono a realizzare, in stretta collaborazione con i servizi e i presidi sanitari delle USSL, la terapia trasfusionale domiciliare ed ambulatoriale per il territorio di competenza.

     Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui alle precedenti lettere A e B della presente azione programmata, la Giunta Regionale su richiesta dell'USSL competente per territorio, può autorizzare strutture gestite dall'Associazione italiana volontari del sangue (AVIS) a svolgere i compiti dell'UOT, di cui ai precedenti comma, dopo aver verificato che tali strutture possiedano le dotazioni ambientali, strumentali e di personale per svolgere i compiti assegnati.

     I rapporti di tali strutture con le USSL, con gli ospedali classificati sono regolati da apposito schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V della presente azione programmata.

     I dipartimenti d'urgenza e di emergenza sanitaria devono comprendere obbligatoriamente una UOT, che assicuri il servizio di guardia attiva per il territorio di competenza.

 

G. - Le sezioni trasfusionali

     Le sezioni trasfusionali ospedaliere (ST) sono strutture aggregate ai laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ed hanno sede nei presidi di diagnosi e cura delle USSL, degli ospedali classificati, che non siano sede di UOT.

     Le ST garantiscono le prestazioni di base del servizio trasfusionale e di immunoematologia, in particolare assicurano la tutela della salute dei donatori di sangue, la raccolta delle unità di sangue, la separazione del sangue raccolto in emocomponenti di pronto impiego, la terapia trasfusionale per il proprio ospedale, l'esecuzione delle indagini immunoematologiche ed ematologiche di primo livello.

     Per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche più complesse devono ricorrere alla UOT competente per territorio, individuata dal comitato tecnico direttivo del DTE.

     Le ST si raccordano pertanto dal punto di vista funzionale alla UOT di riferimento per il territorio di competenza.

 

H. - I centri di raccolta

     I Centri di raccolta (CR), sono strutturate extraospedaliere, fisse o mobili, preposte alla raccolta di sangue e di emocomponenti sul territorio regionale, ed attrezzate per il controllo sanitario dei donatori periodici.

     I CR fissi sono gestiti direttamente dalle USSL, ovvero dalle associazioni dei donatori volontari di sangue, previa convenzione con la USSL, nel cui territorio ha sede il centro. Lo schema tipo di convenzione deve essere approvato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica, di cui alla successiva lettera V. della presente azione programmata.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale predispone uno schema di convenzione tipo tra le USSL e le Associazioni di donatori volontari di sangue per la gestione dei centri di raccolta.

     I CR mobili sono autorizzati dalla Giunta Regionale, sentita la USSL in cui ha sede l'Associazione dei donatori volontari di sangue, che li gestisce.

 

I. - Punti di raccolta

     Affinché le strutture trasfusionali, ed in particolare i CR mobili possano svolgere i compiti di cui alla precedente lettera H, le USSL, previo parere del DTE competente per territorio, predispongono ed autorizzano punti di raccolta (PR) in locali delle proprie strutture sanitarie. Tali locali, igienicamente idonei, devono garantire la tutela della salute dei donatori e le condizioni di asepsi dei prelievi di sangue, anche ai fini della sicurezza del ricevente.

     Le USSL autorizzano, previo parere del DTE competente per territorio, le Associazioni dei donatori volontari di sangue ad istituire punti di raccolta anche presso locali non direttamente da esse gestiti, fatti salvi i requisiti di cui al comma precedente.

 

J. - I dipartimenti trasfusionali e di ematologia

     I dipartimenti trasfusionali e di ematologia (DTE) sono strutture di coordinamento e di indirizzo delle attività concernenti il sistema donazione-trasfusione e la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, secondo le finalità e gli obiettivi di cui alle lettere A. e B. della presente azione programmata, per mezzo dei quali la Regione organizza sul territorio lombardo le strutture trasfusionali, di cui alla precedente lettera E, in aree di utenza comprendenti le zone di competenza di una o più USSL.

     I DTE comprendono almeno una UOT e tutte le ST, i CR e i PR che hanno sede nell'area di competenza, nonché eventuali altre unità operative, servizi e presidi delle USSL, degli ospedali classificati, delle associazioni di volontariato, che operano nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue.

     L'Ente responsabile dei servizi di zona sede di DTE disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento stesso mediante apposito regolamento, prevedendo:

     a) un comitato tecnico-direttivo composto dai responsabili dei servizi, dei presidi e delle unità operative che concorrono alle attività del DTE nonché da un rappresentante delle associazioni dei donatori volontari di sangue e da un rappresentante dei pazienti emopatici;

     b) l'attribuzione della responsabilità per la corretta gestione delle attività dipartimentali ad un coordinatore, scelto tra i responsabili di livello apicale delle strutture facenti parte del dipartimento, nominato dal comitato di gestione su designazione del comitato tecnico direttivo;

     c) che l'incarico di coordinatore abbia durata triennale rinnovabile senza comportare la dimissione delle funzioni cui il coordinatore è preposto.

     Nel caso delle aree plurizonali, il regolamento di funzionamento del DTE di cui al precedente comma è deliberato dal comitato di gestione della USSL sede del DTE di cui all'allegato 1, d'intesa con le USSL comprese nell'area interessata; in carenza dell'intesa tra le USSL dell'area entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di regolamento, la USSL proponente delibera in via definitiva il regolamento e gli indirizzi tecnico-operativi disposti dal comitato di cui al precedente comma, lettera a), che trovano applicazione nell'intero territorio dell'area di competenza.

     Le decisioni prese dal comitato tecnico direttivo devono essere comunicate agli organi di gestione, da cui dipendono le strutture coordinate, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

     L'USSL sede del dipartimento è tenuta a fornire ogni supporto logistico ed amministrativo, affinché il DTE possa assolvere compiutamente alle sue funzioni.

 

K. - Gli osservatori epidemiologici

     Per conseguire compiutamente le finalità e gli obiettivi di cui alle lettere A e B della presente azione programmata, vengono istituiti, presso tutti i DTE, gli osservatori epidemiologici, che dovranno rilevare prospetticamente i profili clinici biochimici e sierologici dei donatori di sangue, dei pazienti politrasfusi e/o affetti da malattie ematologiche.

 

L. - Prevenzione dell'epatite, dell'infezione da HIV e delle malattie

trasmissibili con il sangue

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale predispone un piano di prevenzione della trasmissione con il sangue, gli emocomponenti ed i plasmaderivati dell'infezione da HIV, dell'epatite post-trasfusionale e delle altre malattie infettive a contagio ematico.

     A tale piano concorrono tutte le strutture trasfusionali di cui alla precedente lettera E, fatte salve le rispettive competenze stabilite alle lettere F, G, H della presente azione programmata.

     I DTE di cui alla precedente lettera J coordinano l'attuazione del piano per il territorio di competenza.

 

M. - L'autotrasfusione

     Per ridurre il rischio di infezione post-trasfusionale e gli effetti indesiderati della terapia trasfusionale, per contenere il consumo di sangue omologo, la Regione promuove la pratica della trasfusione con sangue autologo (autotrasfusione), intesa come pre-deposito, emodiluizione pre- operatoria e recupero peri-operatorio.

     Tutte le UOT e le ST sono tenute ad incrementare la pratica dell'autotrasfusione, mentre i DTE devono sensibilizzare gli operatori sanitari, specialmente delle specialità chirurgiche e dei servizi di anestesia, all'impiego di sangue autologo.

     La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, delibera le norme di attuazione della trasfusione con sangue autologo nei presidi sanitari delle USSL, negli ospedali classificati e nelle case di cura.

     Tali norme verranno periodicamente aggiornate, seguendo l'evolvere delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

 

N. - Individuazione delle scorte di sangue, emocomponenti e plasmaderivati

     Sulla base di quanto realizzato dall'attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 65 del 30 maggio 1985, la Giunta Regionale affida alla Associazione donatori volontari del sangue (AVIS) regionale lombarda, mediante apposita convenzione, a gestione del servizio di individuazione delle scorte di sangue, emocomponenti e plasmaderivati per le urgenze ed emergenze sanitarie nonché per gli eventi calamitosi. La convenzione deve prevedere il collegamento con le strutture trasfusionali, di cui alla precedente lettera E, mediante un sistema informativo per l'individuazione delle disponibilità in tempo reale.

     La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico- scientifica, di cui alla successiva lettera V, emana con proprio provvedimento il regolamento operativo del servizio di individuazione delle scorte di sangue, emocomponenti e plasmaderivati.

 

O. - Separazione del sangue in emocomponenti

     Per attuare una terapia trasfusionale più efficace, per una maggiore tutela dei pazienti politrasfusi, per un miglior utilizzo delle risorse, tutte le strutture trasfusionali sono tenute a separare in emocomponenti almeno l'80 per cento delle unità di sangue raccolte.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, emana ogni anno direttive tecniche per aggiornare le metodiche di produzione degli emocomponenti.

 

P. - Le attività di emaferesi

     Data l'aumentata richiesta di raccolta selettiva di componenti del sangue (leucociti, piastrine, plasma) per la terapia di supporto al trattamento di pazienti ematologici, oncologici, affetti da AIDS, sottoposti a trapianti d'organi, la Regione, con la partecipazione attiva delle Associazioni dei donatori volontari di sangue e dei DTE, promuove periodiche campagne di sensibilizzazione alla donazione di frazioni del sangue con la tecnica dell'emaferesi.

     La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, delibera i protocolli operativi a cui devono attenersi tutte le strutture trasfusionali.

 

Q. - Le stazioni di plasmaferesi

     Considerata la necessità di conseguire al più presto l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno regionale di farmaci plasmaderivati, prodotti da plasma raccolto da donatori volontari periodici associati sul territorio regionale, la Regione promuove la propaganda del dono di plasma tramite plasmaferesi produttiva, congiuntamente con le associazioni del volontariato.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, stabilisce con provvedimenti gli standard tecnico- organizzativi e le direttive per il funzionamento delle stazioni di plasmaferesi, nonché la normativa di tutela della salute dei donatori di plasma. Le stazioni di plasmaferesi sono indicate nell'Allegato 2 della presente Legge.

 

R. - Compiti del Centro Regionale Emoderivati

     Il centro regionale per la produzione degli emoderivati, istituito in base alla presente Legge svolge i seguenti compiti:

     a) rileva annualmente il fabbisogno regionale di frazioni plasmatiche ad impiego clinico;

     b) determina il quantitativo di plasma necessario per la produzione di farmaci plasmaderivati per il soddisfacimento del fabbisogno regionale;

     c) concorda annualmente con gli Enti responsabili delle stazioni di plasmaferesi la quantità di plasma, che può essere fornita alle condizioni tecnico-finanziarie stabilite dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento;

     d) verifica con i DTE la quantità di plasma, eccedente il fabbisogno locale, che può essere avviata alla produzione industriale di farmaci plasmaderivati;

     e) tramite convenzione con Officine farmaceutiche, assicura la trasformazione di tutto il plasma raccolto in frazioni plasmatiche ad impiego clinico;

     f) distribuisce alle USSL, ai Presidi multizonali di assistenza ospedaliera, agli ospedali classificati, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, i farmaci plasmaderivati ottenuti da plasma regionale, secondo le rispettive richieste;

     g) promuove la ricerca scientifica in materia di produzione di plasmaderivati.

     La raccolta del plasma da parte del Centro è regolamentata da apposita convenzione-tipo, approvata dalla Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V.

     La produzione di farmaci plasmaderivati è disciplinata da apposita convenzione tra il Centro e le Officine farmaceutiche produttrici.

 

S. - Libretto sanitario del donatore

     Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, predispone il libretto sanitario del donatore volontario di sangue e del paziente politrasfuso, curandone la distribuzione agli interessati tramite le USSL e le competenti Associazioni dei donatori volontari di sangue.

 

T. - Standard e controlli di qualità

     Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale, adottata su proposta della Giunta Regionale e sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V, sono stabiliti gli standard per le attività trasfusionali, per le indagini immunoematologiche ed ematologiche di competenza, ed approvato il programma del controllo di qualità per le attività proprie delle strutture trasfusionali di cui alla precedente lettera E.

 

U. - Provvedimenti attuativi della Giunta Regionale

     Per conseguire compiutamente le finalità e gli obiettivi di cui alle lettere A e B della presente azione programmata, la Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui alla successiva lettera V adotta i provvedimenti inerenti a:

     a) la ricerca scientifica per progetti finalizzati sulle tematiche concernenti il servizio donazione-trasfusione nell'ambito dei programmi di cui alla Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 53; la prevenzione dell'infezione da HIV, dell'epatite virale e delle altre infezioni trasmissibili con il sangue; la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue; la plasmaferesi produttiva; la produzione di frazioni plasmatiche ad impiego clinico;

     b) la realizzazione di corsi sulle finalità e gli obiettivi della presente Legge per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio, di cui all'art. 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) la promozione di seminari e convegni per illustrare ai donatori volontari di sangue le tematiche del PRSP, nonché il ruolo fondamentale del volontariato;

     d) l'educazione alla salute della popolazione sulle problematiche inerenti il servizio donazione-trasfusione e la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue.

 

V. - La Commissione tecnico-scientifica

     Presso il Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale è istituita la Commissione tecnico-scientifica per il «Secondo Piano Regionale Sangue e Plasma per il triennio 1990/1992», organo consultivo della Regione nella materia di cui alla presente azione programmata.

     La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da:

     a) l'Assessore regionale alla Sanità e Igiene, od un suo delegato, che la presiede;

     b) sei esperti designati dalla Giunta Regionale, di cui almeno due scelti fra i coordinatori dei DTE;

     c) tre esperti designati dalla Sezione regionale lombarda dell'ANCI;

     d) un rappresentante della Sanità militare, competente per territorio;

     e) sette rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di sangue, presenti ed attive sul territorio regionale, di cui cinque designati dall'AVIS regionale lombarda e due designati dalle altre associazioni di donatori aventi almeno 5000 donatori attivi;

     f) due rappresentanti designati dalle associazioni regionali dei pazienti emopatici;

     g) tre esperti designati dalle Società scientifiche regionali competenti per materia;

     h) tre esperti designati rispettivamente dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Brescia, Milano e Pavia;

     i) il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica del Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale;

     l) il Dirigente del Servizio Ospedali del Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale.

     Le funzioni di segreteria sono esercitate da due funzionari in servizio presso il Settore Sanità e Igiene della Giunta Regionale.

     La Commissione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     La Commissione tecnico-scientifica svolge anche le funzioni attribuite, ai sensi del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della Legge n. 592 del 1967.

     Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica è attribuito il compenso previsto dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

     L'art. 16 della L.R. 30 maggio 1985, n. 65 è abrogato.

 

W. - Norme transitorie

     Entro un anno dall'entrata in vigore del PRSP per il triennio 1990/1992 le strutture trasfusionali di cui alla lettera E della presente azione programmata, prive di autorizzazione o autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 30 maggio 1985, n. 65 dovranno chiedere o rinnovare l'autorizzazione al loro funzionamento.

     In caso di inosservanza dei termini e delle disposizioni previste dalla presente Legge, la Regione e le USSL per quanto di competenza, dispongono, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione relativa alla gestione delle strutture trasfusionali o la chiusura delle stesse.

     Le convenzioni, di cui alle lettere F, H, R della presente azione programmata, hanno validità triennale e possono essere rinnovate, salvo diversa disposizione di Legge Nazionale o Regionale.

 

X. - Norma finanziaria

     Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente azione programmata per gli anni 1990-1992 la Giunta Regionale è autorizzata ad impegnare nell'ambito delle disponibilità del FSR la somma complessiva di lire 25.000.000.000.

 

 

 

Allegato 1

 

DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI E DI EMATOLOGIA (D.T.E.)

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Area   Sede D.T.E.      U.O.T.              USSL       Abitanti [al

                                                       31-12-1988]

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[1]    USSL 3 - Varese  Osp. «Macchi» [VA]  1, 2, 3, 4    317.204

[2]    USSL 6

       Gallarate        Osp. «S. An. Abate»

                        - Gallarate         5, 6          215.560

[3, 4] USSL 8

       Busto A.         Osp. di Busto A.,

                        Osp. di Saronno     7, 8, 9       343.738

[5]    USSL 11 - Como   Osp. «S. Anna» [CO] 10, 11, 12,

                                            13, 15, 18,

                                            19, 80        468.525

[6]    USSL 16 - Lecco  Osp. di Lecco       14, 16, 17    292.292

[7]    USSL 22

       Sondrio          Osp. di Sondrio     20, 21, 22,

                                            23, 24        176.173

[8, 9] USSL 29

       Bergamo          Osp. Riuniti [BG]   25, 26, 27,

                                            28, 29        537.369

[10]   USSL 30

       Seriate          Osp. Bolognini      30, 31        180.686

[11]   USSL 32

       Treviglio        Osp. di Treviglio

                        Caravaggio          32, 33        179.893

[12]   USSL 34 - Chiari Osp. Chiari-Rovato  34, 35, 36    171.596

[13]   USSL 37 - Breno  Osp. di Esine       37             88.267

[14,

15]    USSL 40

       Desenzano        Osp. Desenzano      38, 39, 40    254.447

[16]   USSL 41

       Brescia          Spedali Civili [BS] 41, 44        399.303

[17]   USSL 43 - Leno   Osp. Manerbio       42, 43        122.512

[18]   USSL 47

       Mantova          Osp. «C. Poma»      45, 46, 47,

                                            48, 49        325.356

[19]   USSL 57

       Melegnano        Osp. Predabissi     57, 76        231.019

[20,

21]    USSL 58

       Cernusco S/N     Osp. Cernusco S/N

                        - Osp. di Vimercate 58, 59, 60    404.688

[22,

23]    USSL 64 - Monza  Osp. di Monza       61, 62, 63,

                                            64            530.113

[24]   USSL 67

       Garbagnate       Osp. di Garbagnate

                        Osp. di Cinisello

                        B.                  65, 66, 67    485.699

[25,

26]    USSL 68 - Rho    Osp. di Rho - Osp.

                        di Legnano          68, 69, 70    312.718

[27]   USSL 72

       Magenta          Osp. di Magenta     71, 72, 73    217.889

[28]   Milano-sud

       [zona 75/IV]     Osp. San Paolo

                        Osp. San Carlo      74, 75/IV,

                                            75/V          555.370

       Milano-nord

       [zona 75/II]     Osp. Niguarda

                        Osp. Sacco          75/II, 75/VI,

                                            75/III        830.000

       Milano-centro    Osp. Fatebenefratelli

                        -Oftalmico - Ist.   75/I          202.000

                        Clinici Perfez.

                        Osp. «G. Pini»

[29,

30]    USSL 51

       Cremona          Osp. di Cremona,

                        Osp. di Crema       50/52, 51, 53 373.176

[31]   USSL 56 - Lodi   Osp. di Lodi        54, 55, 56    194.315

[32,

33, 34]USSL 77 - Pavia  Osp. di Vigevano    77, 78, 79    498.072

__________________________________________________________________

 

 

Allegato 2

 

STAZIONI DI PLASMAFERESI DELLA REGIONE LOMBARDIA

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USSL     D.T.E.     Ente                    Struttura Trasfusionale

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6         6        Osp. di Gallarate                U.O.T.

9         8        Osp. di Saronno                  U.O.T.

11        11        Osp. «S. Anna» - Como            U.O.T.

16        16        Osp. di Lecco                    U.O.T.

22        22        Osp. di Sondrio                  U.O.T.

29        29        Osp. Riuniti - Bergamo           U.O.T.

32        32        Osp. Treviglio-Caravaggio        U.O.T.

34        34        Osp. Chiari-Rovato               U.O.T.

41        41        Spedali Civili - Brescia         U.O.T.

47        47        Osp. «C. Poma» di Mantova        U.O.T.

51        51        Osp. di Cremona                  U.O.T.

56        56        Osp. di Lodi                     U.O.T.

67        67        Centro «Formentano» Limbiate     C.R.

77        77        Polic. «S. Matteo» - Pavia       U.O.T.

MI-Nord   75/II     Centro Avis Milano               C.R.

MI-Centro 75/I      Osp. Maggiore - Policlinico      U.O.T.

MI-Sud    75/IV     Osp. San Paolo                   U.O.T.

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U.O.T. = Unità Operativa Trasfusionale.

C.R. = Centro di Raccolta.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2001, n. 17, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 1 della L.R. 17/2001.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 20.