§ 2.1.118 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 36.
Aggiornamento dei contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1974, n. 23 concernente «Costituzione del servizio regionale di immunologia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:14/12/1987
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Contributo per il Servizio di immunologia tissutale.
Art. 2.  Finanziamento delle attività di addestramento per la dialisi domiciliare.
Art. 3.  Autorizzazione di spese.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 2.1.118 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 36. [1]

Aggiornamento dei contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1974, n. 23 concernente «Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare.

(B.U. 16 dicembre 1987, n. 50, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Contributo per il Servizio di immunologia tissutale.

     1. Il contributo, previsto dal primo comma dell'art. 8 della L.R. 2 maggio 1974, n. 23 a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale Maggiore» di Milano, in relazione alla convenzione per il funzionamento del Servizio di immunologia tissutale di cui all'art. 1 della medesima L.R. 2 maggio 1974, n. 23, è determinato annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 3.

     2. Il contributo per l'esercizio 1987 è determinato in Lire 400 milioni.

 

     Art. 2. Finanziamento delle attività di addestramento per la dialisi domiciliare.

     1. Agli enti responsabili dei servizi di zona, gestori di presidi ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già autorizzati ad istituire attività d'addestramento per la dialisi domiciliare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2 maggio 1974, n. 23, è attribuito dalla Giunta Regionale, in sede di riparto della quota del fondo sanitario regionale, un apposito finanziamento per le attività medesime, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 3.

     2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 2 maggio 1974, n. 23.

 

     Art. 3. Autorizzazione di spese.

     1. E' autorizzata, per l'esercizio 1987, la spesa complessiva di Lire 600 milioni per gli scopi di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

     2. Per gli anni successivi, la spesa è determinata con la Legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione».

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente Legge si provvede mediante impiego della quota corrente del fondo sanitario nazionale.

     2. Agli oneri, pari a complessive Lire 600 milioni, derivanti per il 1987 dalla attuazione di quanto disposto dal precedente art. 3, si provvede mediante la riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di Lire 600 milioni del capitolo 1.2.8.1.1.825 «Quota del fondo sanitario regionale destinata alle spese dirette delle regioni in materia sanitaria ed ospedaliera, già autorizzate dalle Leggi Regionali 5 dicembre 1972, n. 37; 2 maggio 1974, n. 23; 15 gennaio 1975, n. 6; 24 marzo 1975, n. 35; 6 settembre 1976, n. 44; 9 marzo 1978, n. 24; 28 agosto 1978, n. 55» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente secondo comma alla parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 viene istituito il capitolo 1.2.8.1.1.2305 «Contributi regionali per il funzionamento del servizio regionale per l'immunologia tissutale e per i corsi di addestramento all'esecuzione della dialisi domiciliare» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di Lire 600 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.