§ 2.1.4 - L.R. 2 maggio 1974, n. 23.
Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:02/05/1974
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'ospedale Maggiore di Milano una convenzione per il funzionamento del servizio di immunologia tissutale presso l'ospedale policlinico di [...]
Art. 2.      1. Il servizio effettua per l'intero territorio regionale:
Art. 3.      1. Gli enti ospedalieri forniscono al servizio di immunologia tissutale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 4, i dati concernenti i malati [...]
Art. 4.      1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di controllo sul funzionamento del servizio e di espletamento dei [...]
Art. 5.      1. Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi possono essere autorizzati dalla giunta regionale a svolgere attività di addestramento per l'apprendimento delle pratiche necessarie [...]
Art. 6.      1. I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire le pratiche della dialisi domiciliare, applicando le tecniche apprese, previa autorizzazione [...]
Art. 7.      1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quant'altro necessario per lo [...]
Art. 8.      1. La regione concorre nelle spese di funzionamento del servizio per l'immunologia tissutale con un contributo annuo di L. 50.000.000.
Art. 9.      1. Al finanziamento dell'onere annuo, come sopra determinato in L. 100.000.000, si provvede per gli esercizi 1974 e successivi con altrettanta quota dell'incremento del provento della tassa [...]
Art. 10.      1. Negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali per l'anno finanziario 1974 e successivi verrà iscritto, alla sezione V, Rubrica 2ª - Categoria III, apposito capitolo con [...]


§ 2.1.4 - L.R. 2 maggio 1974, n. 23. [1]

Costituzione del servizio regionale di immunologia tissutale e regolamentazione dell'esercizio della dialisi domiciliare.

(B.U. 6 maggio 1974, n. 18, 2° suppl.).

 

Art. 1.

     1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'ospedale Maggiore di Milano una convenzione per il funzionamento del servizio di immunologia tissutale presso l'ospedale policlinico di Milano.

 

     Art. 2.

     1. Il servizio effettua per l'intero territorio regionale:

     a) la tipizzazione tissutale dei soggetti in attesa di trapianto;

     b) la tipizzazione tissutale dei donatori di sangue per la trasfusione a pazienti in attesa di trapianto;

     c) gli esami immunologici necessari;

     d) il reperimento dei reagenti e del materiale necessario ad eseguire le indagini immunologiche e la scelta del ricevente;

     e) l'impianto e l'aggiornamento dal punto di vista clinico e immunologico dell'anagrafe dei soggetti in attesa di trapianto e dei dati clinici immunologici ad essi pertinenti.

 

     Art. 3.

     1. Gli enti ospedalieri forniscono al servizio di immunologia tissutale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 4, i dati concernenti i malati bisognosi di trapianti, e provvedono successivamente all'aggiornamento dei dati stessi.

 

     Art. 4.

     1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di controllo sul funzionamento del servizio e di espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli 2 e 3.

 

     Art. 5.

     1. Gli enti ospedalieri dotati di servizio di emodialisi possono essere autorizzati dalla giunta regionale a svolgere attività di addestramento per l'apprendimento delle pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

     2. Si intende per dialisi domiciliare quella realizzata senza la presenza di personale sanitario in locali ad uso singolo o collettivo riconosciuti idonei.

 

     Art. 6.

     1. I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire le pratiche della dialisi domiciliare, applicando le tecniche apprese, previa autorizzazione del servizio che ha organizzato l'addestramento stesso.

 

     Art. 7.

     1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quant'altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare.

 

     Art. 8.

     1. La regione concorre nelle spese di funzionamento del servizio per l'immunologia tissutale con un contributo annuo di L. 50.000.000.

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     1. Al finanziamento dell'onere annuo, come sopra determinato in L. 100.000.000, si provvede per gli esercizi 1974 e successivi con altrettanta quota dell'incremento del provento della tassa regionale di circolazione di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973 n. 60.

 

     Art. 10.

     1. Negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali per l'anno finanziario 1974 e successivi verrà iscritto, alla sezione V, Rubrica 2ª - Categoria III, apposito capitolo con la denominazione «Contributi per il funzionamento del servizio regionale per l'immunologia tissutale e per i corsi di addestramento alla esecuzione della dialisi domiciliare», e con la dotazione di L. 100.000.000.

     2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, ove occorrano, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1974.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 14 dicembre 1987, n. 36.