§ 2.1.99 - R.R. 14 maggio 1985, n. 5.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dei presidi sanitari multizonali di cui alla L.R. 6 agosto 1984, n. 41.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:14/05/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Composizione e nomina della commissione amministrativa.
Art. 2.  Durata in carica della commissione amministrativa.
Art. 3.  Dimissioni dei membri della commissione amministrativa.
Art. 4.  Attribuzioni della commissione amministrativa.
Art. 5.  Atti della commissione amministrativa.
Art. 6.  Elezione del presidente della commissione amministrativa.
Art. 7.  Attribuzioni del presidente.
Art. 8.  Funzionamento della commissione amministrativa.
Art. 9.  Strutture organizzative.
Art. 10.  Funzioni del direttore amministrativo-segretario generale e del direttore sanitario.
Art. 11.  Coordinamento funzionale.
Art. 12.  Composizione del comitato tecnico-consultivo.
Art. 13.  Finanziamento e contabilità.


§ 2.1.99 - R.R. 14 maggio 1985, n. 5. [1]

Regolamento di organizzazione e funzionamento dei presidi sanitari multizonali di cui alla L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

(B.U. 18 maggio 1985, n. 20, 1 suppl. ord.).

 

 

Titolo I

COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DEI PRESIDI SANITARI MULTIZONALI DI ASSISTENZA

OSPEDALIERA E DI RIABILITAZIONE

 

Art. 1. Composizione e nomina della commissione amministrativa.

     1. A norma dell'art. 7 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, per le specifiche esigenze della gestione di ciascun presidio sanitario multizonale di assistenza ospedaliera e di riabilitazione, è istituita, nell'ambito del comitato di gestione integrato, una commissione amministrativa composta da tre membri nominati dal consiglio regionale e da quattro membri nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona e scelti tra i componenti del comitato di gestione dell'U.S.S.L.

     2. La costituzione della commissione è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 2. Durata in carica della commissione amministrativa.

     1. La commissione amministrativa di cui all'art. 7, quarto comma, della L.R. 6 agosto 1984, n. 41 resta in carica per la stessa durata del comitato di gestione integrato di cui è espressione ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina e costituzione della nuova commissione.

 

     Art. 3. Dimissioni dei membri della commissione amministrativa.

     1. Le dimissioni dei singoli membri della commissione amministrativa sono presentate al presidente della commissione stessa il quale le comunica, entro i successivi otto giorni, al presidente del comitato di gestione ed al presidente dell'organo collegiale che ha effettuato la nomina.

     2. Le dimissioni dalla commissione amministrativa dei membri nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona, non comportano le dimissioni dal comitato di gestione nel cui ambito è stata effettuata la scelta dei membri stessi a norma dell'art. 7, quarto comma, della L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

     3. La surrogazione dei membri dimissionari viene effettuata dallo stesso organo collegiale che ha provveduto alla nomina, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, della L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 4. Attribuzioni della commissione amministrativa.

     1. A norma dell'art. 8 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, la commissione amministrativa adotta tutti gli atti di gestione del presidio sanitario multizonale nel rispetto degli indirizzi dettati dalla regione ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. A norma dell'art. 9 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, la commissione amministrativa propone al comitato di gestione integrato della U.S.S.L. di appartenenza gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale, l'apertura e la chiusura di unità operative, l'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per spese di investimento, la copertura dei posti vacanti nella pianta organica del presidio e la sostituzione temporanea del personale cessato dal servizio.

 

     Art. 5. Atti della commissione amministrativa.

     1. Gli atti della commissione amministrativa vengono assunti in forma di deliberazione e sono soggetti al controllo di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, eccettuate le deliberazioni concernenti proposte al comitato di gestione integrato.

 

     Art. 6. Elezione del presidente della commissione amministrativa.

     1. Per procedere all'elezione del presidente, la commissione amministrativa è convocata in prima seduta dal presidente del comitato di gestione integrato.

     2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i quattro membri nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona a norma dell'art. 7, settimo comma, della L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 7. Attribuzioni del presidente.

     1. Spetta al presidente della commissione amministrativa:

     a) convocare e presiedere la commissione amministrativa, nonché formulare l'ordine del giorno delle singole sedute;

     b) curare l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministrativa nei confronti di terzi e del personale dipendente;

     c) trasmettere al comitato di gestione integrato le proposte della commissione amministrativa inerenti alle materie di cui all'art. 9, primo e secondo comma, e all'art. 13 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41.

     2. Il presidente della commissione amministrativa ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del comitato tecnico consultivo del presidio multizonale di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41 e al successivo art. 12; a tal fine il presidente deve essere informato tempestivamente della data e dell'ora delle riunioni del comitato suddetto con le modalità e nei termini previsti per le convocazioni degli altri componenti.

     3. Spetta altresì al presidente adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione amministrativa, quando la necessità e l'urgenza non consentano la convocazione della stessa, anche con procedure abbreviate.

     4. Nel caso previsto dal comma precedente le determinazioni del presidente sono assunte in forma di ordinanza, sentito il parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo-segretario generale del presidio e sono soggette a ratifica della commissione amministrativa, che a tal fine deve essere convocata immediatamente per una seduta da tenersi entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'atto da ratificare.

 

     Art. 8. Funzionamento della commissione amministrativa.

     1. La commissione amministrativa è convocata e presieduta dal presidente, con le modalità vigenti per il comitato di gestione dell'U.S.S.L. di appartenenza.

     2. A norma dell'art. 10 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, partecipano alle sedute con voto consultivo il direttore sanitario e il direttore amministrativo-segretario generale del presidio, ai quali deve essere comunicato l'avviso di convocazione.

     3. La sede della commissione amministrativa è presso il presidio multizonale.

 

 

Titolo II

   ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI ASSISTENZA

OSPEDALIERA E DI PREVENZIONE

 

     Art. 9. Strutture organizzative.

     1. Per le esigenze di funzionamento del presidio multizonale sono costituiti distinti uffici alle dipendenze, rispettivamente, del direttore sanitario e del direttore amministrativo-segretario generale del presidio.

     2. Gli uffici di cui al comma precedente sono articolati in unità operative o «direzioni», a ciascuna delle quali è preposto un dirigente responsabile.

     3. Il comitato di gestione integrato, su proposta della commissione amministrativa, predispone per l'approvazione dell'assemblea generale il nuovo assetto organizzativo degli uffici dei presidi multizonali di competenza, nei limiti del contingente di posti di organico del personale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in conformità all'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento regionale per le U.S.S.L.

 

     Art. 10. Funzioni del direttore amministrativo-segretario generale e del direttore sanitario.

     1. Nell'ambito del presidio multizonale il direttore amministrativo- segretario generale e il direttore sanitario assumono, per le rispettive competenze, le funzioni proprie del dirigente coordinatore amministrativo e del dirigente coordinatore sanitario delle U.S.S.L.; esercitano altresì collegialmente le funzioni di ufficio di direzione di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e all'art. 2 del R.R. 14 agosto 1981, n. 2.

     2. In particolare, il direttore amministrativo-segretario generale e il direttore sanitario sono preposti collegialmente all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento del presidio multizonale e, singolarmente, per quanto di rispettiva competenza, alla gestione del personale e del relativo stato giuridico in conformità alle norme del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, fatti salvi gli atti connessi con i provvedimenti di competenza del comitato di gestione integrato.

     3. I provvedimenti di competenza del dirigente coordinatore amministrativo della U.S.S.L. di cui all'art. 16 del D.P.R. 12 settembre 1983, n. 463, limitatamente al personale facente parte del presidio multizonale, vengono adottati su proposta del direttore amministrativo- segretario generale del presidio, che ne cura l'istruttoria e l'attuazione.

     4. A norma dell'art. 10, secondo comma, della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, il direttore sanitario e il direttore amministrativo-segretario generale partecipano alle sedute dell'ufficio di direzione della U.S.S.L. di competenza per le questioni concernenti il presidio multizonale; possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del comitato di gestione integrato relativamente agli argomenti attinenti al presidio, esprimono in sede di commissione amministrativa voti consultivi dei quali deve farsi menzione nel verbale di riunione della commissione, e rispondono alla commissione stessa del proprio operato.

     5. Il direttore amministrativo-segretario generale svolge le funzioni di segretario della commissione amministrativa, delle cui deliberazioni cura l'attuazione.

 

     Art. 11. Coordinamento funzionale.

     1. Il direttore amministrativo-segretario generale e il direttore sanitario del presidio multizonale concorrono con l'ufficio di direzione della U.S.S.L. all'elaborazione e verifica dei programmi di attività delle stesse U.S.S.L., formulando proposte per la necessaria integrazione delle attività di medicina specialistica e di prevenzione esercitate dalle U.S.S.L. e dal presidio multizonale, sulla base di programmi annuali.

 

     Art. 12. Composizione del comitato tecnico-consultivo.

     1. Nell'ambito del presidio multizonale, la commissione amministrativa istituisce il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, composto da:

     a) il direttore amministrativo-segretario generale ed il direttore sanitario del presidio;

     b) quattro primari;

     c) due aiuti;

     d) due assistenti;

     e) due infermieri;

     f) un tecnico di laboratorio.

     2. I membri di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) sono eletti dai dipendenti di pari qualifica nell'ambito delle rispettive categorie.

     3. Il comitato tecnico-consultivo dura in carica cinque anni dalla nomina ed elegge il proprio presidente fra i membri di cui alla lett. a) del precedente secondo comma, nonché il segretario.

     4. Alle sedute del comitato di cui al presente articolo possono intervenire il presidente del comitato di gestione integrato e il presidente della commissione amministrativa.

 

     Art. 13. Finanziamento e contabilità.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 1984, n. 41, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del presidio multizonale sono predisposti dalla commissione amministrativa ai fini dell'assunzione degli atti di competenza del comitato di gestione integrato e dell'assemblea generale, e rientrano nella contabilità speciale del bilancio della U.S.S.L. a norma degli artt. 19, 20 e 41 della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.

     2. Su proposta della commissione amministrativa, il comitato di gestione integrato può disporre per l'attività finanziaria del presidio l'apertura di un conto di tesoreria separato presso il tesoriere della U.S.S.L. o altro istituto di credito in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.