§ 2.1.66 - R.R. 14 agosto 1981, n. 2.
Regolamento di individuazione delle materie e delle funzioni di competenza dei servizi della U.S.S.L. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzionamento dell'ufficio di direzione.
Art. 3.  Utilizzazione del personale delle U.S.S.L.
Art. 4.  Funzioni attribuite a tutti i servizi, per la parte di competenza.
Art. 5.  Materie e funzioni del servizio «Igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro».
Art. 6.  Materie e funzioni del servizio «assistenza sanitaria di base».
Art. 7.  Materie e funzioni del servizio «assistenza sanitaria specialistica ospedaliera ed extraospedaliera».
Art. 8.  Materie e funzioni del servizio «medicina veterinaria».
Art. 9.  Materie e funzioni del servizio «assistenza sociale».
Art. 10.  Materie e funzioni del servizio «amministrativo».


§ 2.1.66 - R.R. 14 agosto 1981, n. 2. [1]

Regolamento di individuazione delle materie e delle funzioni di competenza dei servizi della U.S.S.L. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

(B.U. 18 agosto 1981, n. 32, suppl. ord.).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento individua le materie e le funzioni spettanti ai singoli servizi indicati nel primo comma dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, e dell'art. 2 della L.R. 19 maggio 1980, n. 62, il funzionamento dell'ufficio di direzione, anche ai fini dell'integrazione e del coordinamento dei servizi della U.S.S.L.

     2. Le funzioni indicate per ciascun servizio si intendono ad essi riferite nella loro globalità e comprensive di tutte le attività ad essi inerenti.

     3. Eventuali funzioni e attività non espressamente individuate nel presente regolamento e non ascrivibili per affinità a quelle indicate per ciascun servizio, fino a diversa indicazione regionale, vengono assegnate, su proposta dell'ufficio di direzione, dal comitato di gestione della U.S.S.L. al servizio idoneo ad assicurare la maggiore integrazione con quelle già ad esso spettanti.

 

     Art. 2. Funzionamento dell'ufficio di direzione.

     1. Le funzioni individuate dall'art. 10 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono svolte collegialmente da parte dell'ufficio di direzione.

     2. Spetta congiuntamente al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo di assicurare, ai sensi dell'art. 8 sesto comma del D.P.R. 761/79, il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della U.S.S.L. e i relativi adempimenti da parte dei servizi e in particolare spetta indirizzare e coordinare, ai fini operativi:

     1) l'attività dell'ufficio di direzione e la predisposizione e l'attuazione degli atti formali relativi;

     2) la predisposizione degli atti necessari per l'attività del comitato di gestione;

     3) la rilevazione ed elaborazione delle informazioni epidemiologiche e dei dati indicativi di efficacia e di efficienza nonché di economicità gestionale nelle attività e nel funzionamento delle strutture tecniche delle U.S.S.L.;

     4) la gestione delle strutture informatiche;

     5) le iniziative e le attività di informazione e di educazione sanitaria della popolazione;

     6) le iniziative e le attività per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;

     7) gli accertamenti, le certificazioni e le prestazioni medico-legali;

     8) l'espletamento della vigilanza sull'esercizio delle professioni e arti ausiliarie sanitarie;

     9) il controllo e la vigilanza sulla pubblicità sanitaria;

     10) il controllo sul patrimonio di attrezzature medico-scientifiche dell'U.S.S.L., per il mantenimento del massimo grado di efficienza e di rendimento, vigilando sull'effettiva utilizzazione dello stesso;

     11) l'effettuazione degli interventi relativi alla politica del farmaco, compresa la vigilanza sulla distribuzione, la documentazione, l'informazione scientifica e l'educazione sull'uso degli stessi;

     12) l'organizzazione della sperimentazione clinica dei farmaci, sulla base delle indicazioni date dal comitato di gestione e la cura del corretto utilizzo, nell'ambito delle U.S.S.L., delle indicazioni di prontuari terapeutici;

     13) l'organizzazione dell'approvvigionamento dei farmaci, reagenti e presidi medico-chirurgici utilizzati nelle strutture direttamente dipendenti dalle U.S.S.L. compresa la consulenza tecnica per il loro acquisto da parte del servizio amministrativo;

     14) ogni altra attività di controllo attribuita dal presente regolamento ai singoli servizi.

     3. Per lo svolgimento dei compiti indicati al primo comma, l'ufficio di direzione si avvale di proprio personale assegnato dal comitato di gestione e di personale dei servizi in relazione alle specifiche competenze.

     4. Il comitato di gestione stabilisce quali atti ed attività di carattere tecnico e ripetitivo a rilevanza esterna possono essere direttamente esercitati dall'ufficio di direzione e dai responsabili di servizio.

 

     Art. 3. Utilizzazione del personale delle U.S.S.L.

     1. Il personale viene assegnato dall'ufficio di direzione ai singoli servizi nel rispetto delle norme di legge vigenti e del regolamento organico, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione.

     2. Tali assegnazioni devono tener conto:

     a) della professionalità e delle funzioni esercitate da ciascun dipendente;

     b) delle materie e funzioni di competenza di ogni servizio o dell'ufficio di direzione.

     3. La modifica di assegnazione nell'ambito della U.S.S.L. viene disposta dall'ufficio di direzione, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, specificandone le motivazioni che la rendono necessaria, nel rispetto dei punti a) e b) del comma precedente e garantendo la mobilità del personale nel rispetto di quanto disposto dal secondo comma, punto c) dell'art. 10 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e dal D.P.R. 761/79.

     4. L'ufficio di direzione e i responsabili di servizio dispongono del personale loro assegnato, con le modalità previste dal presente articolo e dal secondo comma del precedente articolo 2, per l'esercizio delle funzioni individuate dal presente regolamento o comunque loro attribuite dal comitato di gestione.

 

     Art. 4. Funzioni attribuite a tutti i servizi, per la parte di competenza.

     1. Fermo restando quanto previsto sul funzionamento dell'ufficio di direzione di cui al precedente secondo capoverso art. 2 e quanto specificamente stabilito per i singoli servizi, rientrano nella competenza di ciascuno di essi le seguenti funzioni:

     1) consulenza all'ufficio di direzione ai fini dell'adozione delle misure organizzative di competenza del medesimo, per i provvedimenti attinenti le funzioni di ciascun servizio;

     2) assistenza all'ufficio di direzione, secondo la rispettiva competenza, ai fini della predisposizione degli atti degli organi dell'ente responsabile;

     3) partecipazione, secondo la rispettiva competenza alla programmazione degli interventi e alla definizione di progetti dei piani attuativi locali;

     4) raccolta dei dati, secondo la rispettiva competenza e supporto all'ufficio di direzione per la gestione del sistema informativo;

     5) informazione ed educazione sanitaria della popolazione, formazione ed aggiornamento del personale, secondo la rispettiva competenza, in base alle direttive dell'ufficio di direzione;

     6) attività di prevenzione secondo competenza;

     7) collaborazione, secondo la rispettiva competenza, allo svolgimento delle attività concernenti la partecipazione popolare all'attività dell'ente responsabile e alla gestione dei servizi;

     8) effettuazione di periodiche conferenze tecniche degli operatori del servizio, sia dipendenti che convenzionati e partecipazione, qualora convocati, alle conferenze previste dal comitato di gestione o dall'ufficio di direzione della U.S.S.L., a livello di distretto e di zona;

     9) interventi per compiti operativi e per le funzioni di competenza, a livello distrettuale e pluridistrettuale;

     10) partecipazione, secondo la rispettiva competenza, alle attività dipartimentali che coinvolgano anche altri servizi della U.S.S.L., in particolare per gli interventi connessi alla realizzazione dei progetti previsti dalla programmazione regionale e locale.

     2. Ciascun servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni assicura l'integrazione e il coordinamento delle attività di propria competenza con le attività svolte dagli altri servizi o comunque dalla U.S.S.L. ed è tenuto a comunicare agli altri servizi le informazioni possedute inerenti ad attività che in qualsiasi modo li vedano coinvolti.

 

     Art. 5. Materie e funzioni del servizio «Igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro».

     1. Oltre a quanto indicato nel precedente art. 4 e fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono materie del servizio igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le seguenti:

     a) igiene pubblica;

     b) igiene ambientale;

     c) tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     2. Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente sono individuate le seguenti funzioni:

     1) raccolta dei dati ambientali e utilizzo dei dati sanitari della popolazione per indagini epidemiologiche volte all'individuazione e alla valutazione delle condizioni di rischio e di nocività, con particolare riguardo per le collettività;

     2) predisposizione di mappe di rischio;

     3) collaborazione nelle fasi di organizzazione e di valutazione epidemiologica degli interventi di prevenzione sull'uomo attuati dai servizi delle U.S.S.L.;

     4) collaborazione all'ufficio di direzione per la predisposizione di programmi per gli interventi di igiene pubblica e ambientale sul territorio della U.S.S.L.;

     5) proposte di aggiornamento del regolamento locale di igiene;

     6) certificazione individuale a tutela della salute e incolumità della collettività;

     7) prestazioni medico-legali, per la parte di competenza secondo le direttive dell'ufficio di direzione;

     8) attività di guardia igienica permanente o di pronta reperibilità, secondo le modalità previste dal piano sanitario regionale;

     9) interventi di prevenzione per quanto di competenza nelle collettività e controllo della salubrità degli ambienti di vita; controlli e iniziative per la salubrità dell'acqua, aria, suolo e abitato;

     10) formulazione di pareri preventivi su progetti di nuovi insediamenti di attività produttive e di modifica, ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti;

     11) formulazione di pareri e proposte per progetti di bonifica (impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine), per insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali, scolastici per insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici, nonché di osservazioni e pareri sugli strumenti urbanistici generali adottati nell'ambito delle U.S.S.L.;

     12) proposte di classificazione delle industrie insalubri;

     13) formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive e relativo controllo;

     14) prevenzione e controllo delle malattie infettive nei singoli e nelle collettività;

     15) attività preordinate a:

     a) controllo di alimenti e di bevande per l'alimentazione umana, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 283 del 30 aprile 1962 e relativo regolamento di attuazione del D.P.R. 327 del 26 marzo 1980;

     b) controllo della produzione, manipolazione, vendita di cosmetici;

     c) controllo e sorveglianza sui gas tossici, radiazioni ionizzanti, fitofarmaci, presidi sanitari per la conservazione delle derrate alimentari immagazzinate;

     16) interventi di polizia mortuaria;

     17) igiene e tutela sanitaria dell'attività sportiva, per la parte di competenza;

     18) collaborazione, secondo competenza, all'ufficio di direzione per la vigilanza e controllo sulle farmacie;

     19) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di rischio, di deterioramento e di nocività e pericolosità negli ambienti di lavoro e controllo dello stato di salute degli addetti, in particolare attraverso lo svolgimento di indagini in ambienti di lavoro;

     20) profilassi degli eventi morbosi negli ambienti di lavoro, attraverso la proposta di misure atte a prevenirne l'insorgenza;

     21) determinazione delle prescrizioni e delle misure atte ad eliminare i fattori di rischio e a risanare gli ambienti;

     22) attività di vigilanza ai fini della tutela della salute, su attività industriali, agricole, artigianali e lavorative in genere;

     23) coordinamento, razionalizzazione e riconduzione ad unità di tutti gli accertamenti sanitari ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     24) iniziative per l'adozione dei requisiti dei dati ambientali e biostatici e acquisizione dei dati in essi contenuti.

 

     Art. 6. Materie e funzioni del servizio «assistenza sanitaria di base».

     1. Oltre a quanto indicato nel precedente art. 4 e fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono materie del servizio assistenza sanitaria di base le seguenti:

     a) assistenza medico generica;

     b) assistenza pediatrica di base;

     c) assistenza infermieristica e ostetrica di base.

     2. Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente, sono individuate le seguenti funzioni:

     1) assistenza medico-generica ambulatoriale e domiciliare, nonché il coordinamento dell'intervento sanitario a livello distrettuale con riferimento all'art. 69 del D.P.R. 761/79;

     2) assistenza pediatrica di base, ambulatoriale e domiciliare;

     3) organizzazione del servizio di guardia medica festiva, prefestiva e notturna;

     4) assistenza sanitaria nelle collettività, con particolare riferimento a quelle scolastiche, collaborando, per quanto di competenza, agli interventi di prevenzione;

     5) assistenza sanitaria di base per interventi di medicina sportiva;

     6) partecipazione, secondo competenza, alle attività sanitarie di controllo della salute dei lavoratori;

     7) prestazioni medico-legali, secondo competenza, in base alle direttive dell'ufficio di direzione;

     8) assistenza infermieristica e ostetrica di base a livello ambulatoriale a domicilio e nelle collettività;

     9) partecipazione, secondo competenza, alle attività di prevenzione e riabilitazione, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria agli anziani;

     10) partecipazione, secondo competenza, alle attività dei consultori familiari e di quelli inerenti l'attuazione della legge 194/78;

     11) partecipazione, secondo competenza, agli interventi di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti;

     12) partecipazione, secondo competenza, agli interventi di igiene mentale;

     13) cura dei rapporti con il personale convenzionato, nel rispetto delle indicazioni convenzionali e delle direttive del comitato di gestione, compreso il controllo, quanti-qualitativo degli interventi e la verifica del coordinamento e dell'integrazione con gli interventi del servizio pubblico;

     14) cura della distribuzione, della compilazione e dell'aggiornamento dei documenti sanitari individuali previsti, collaborando altresì all'utilizzo dei relativi dati sanitari a fini epidemiologici, anche curando la realizzazione di anagrafi sanitarie;

     15) collaborazione all'ufficio di direzione per la vigilanza sulla distribuzione dei farmaci e per il controllo sull'applicazione della convenzione con le farmacie pubbliche e private;

     16) integrazione e coordinamento del lavoro degli operatori del servizio con quello degli operatori degli altri servizi, con particolare riferimento al servizio «assistenza sociale».

     3. L'assistenza di cui ai punti 1), 2), 3), 8) si intende riferita, ai sensi della normativa in atto, anche ai cittadini non residenti e agli stranieri.

 

     Art. 7. Materie e funzioni del servizio «assistenza sanitaria specialistica ospedaliera ed extraospedaliera».

     1. Oltre a quanto già indicato nel precedente art. 4, fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980 n. 39, sono materie del servizio assistenza sanitaria specialistica ospedaliera ed extraospedaliera, le seguenti:

     a) organizzazione e tecnica sanitaria;

     b) assistenza sanitaria specialistica;

     c) assistenza infermieristica e tecnica specialistica.

     2. Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente sono individuate le seguenti funzioni:

     1) partecipazione ai compiti preventivi e riabilitativi, anche propri degli altri servizi della U.S.S.L., per l'apporto di competenze specialistiche;

     2) assistenza specialistica domiciliare per i casi di effettiva necessità e per prestazioni compatibili con tale intervento;

     3) attività di tecnica sanitaria specialistica, comprensiva della diagnostica di laboratorio, dell'attività radiologica, degli esami strumentali di alta tecnologia, svolta sia a livello ospedaliero che extraospedaliero;

     4) assistenza specialistica ambulatoriale, intra o extra ospedaliera con compiti clinici di diagnosi e cura per interventi sanitari che non necessitano di ricovero, anche in funzione di filtro allo stesso e dimissione protetta;

     5) assistenza specialistica ambulatoriale, per interventi di prevenzione secondaria, di continuità diagnostico-terapeutica, di riabilitazione compresa l'assistenza protesica, e di controllo assistenziale specialistico prolungato dei pazienti;

     6) assistenza sanitaria specialistica in regime di ricovero, anche diurno, con compiti anche di organizzazione tecnico-sanitaria ed igienica dei presidi specialistici operanti sul territorio;

     7) prestazioni medico-legali, per le competenze proprie dei servizi specialistici, anche come supporto tecnico dell'attività di accertamento e certificazione relativa a specifiche disposizioni di legge;

     8) assistenza integrativa;

     9) termalismo terapeutico;

     10) assistenza per la patologia comportamentale, anche tramite le relative strutture psico-sociali, in regime di degenza ospedaliera, in ambulatorio e a domicilio, comprese le attività in favore di lungodegenti psichiatrici;

     11) assistenza infermieristica e tecnico-specialistica, secondo competenza, a livello ambulatoriale, in regime di ricovero e a domicilio, solo in casi di effettiva necessità o per programmi specifici;

     12) partecipazione, secondo competenza, alle attività consultoriali e alle attività inerenti l'attuazione della legge 194/78;

     13) partecipazione, secondo competenza, agli interventi di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti;

     14) collaborazione all'ufficio di direzione per la documentazione e informazione scientifica e relativa alle caratteristiche e all'uso dei farmaci;

     15) partecipazione, secondo competenza, alle attività sanitarie di controllo della salute dei lavoratori;

     16) cura dei rapporti con personale e strutture sanitarie specialistiche convenzionate, nel rispetto delle indicazioni convenzionali e delle direttive del comitato di gestione, in particolare provvedendo al controllo sull'attività e sulla qualità degli interventi degli stessi, nonché sul corretto coordinamento e sull'integrazione con le attività dei servizi pubblici;

     17) supporto alle attività di formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.S.L. ed eventuale collaborazione con l'università, secondo le indicazioni del comitato di gestione;

     18) supporto all'ufficio di direzione per i controlli di efficienza, di efficacia e di corretta gestione dei servizi specialistici, anche convenzionati.

 

     Art. 8. Materie e funzioni del servizio «medicina veterinaria».

     1. Oltre a quanto indicato nel precedente art. 4 e fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono materie del servizio medicina veterinaria, le seguenti:

     a) sanità animale;

     b) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     c) assistenza zooiatrica;

     d) controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     2. Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente sono individuate le seguenti funzioni:

     1) profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo;

     2) profilassi delle altre malattie infettive parassitarie a carattere diffusivo degli animali e conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria;

     3) vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

     4) vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

     5) vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

     6) vigilanza sulla produzione, deposito, trasporto e utilizzazione di alimenti per uso zootecnico;

     7) vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche sugli animali;

     8) vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti da associazioni di operatori zootecnici o da enti;

     9) vigilanza sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento, per quanto di competenza veterinaria;

     10) certificazioni riguardanti la sanità animale, l'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, nonché la produzione di alimenti di competenza veterinaria ivi compresa la certificazione relativa agli scambi con paesi esteri;

     11) vigilanza sull'erogazione nel proprio territorio dell'assistenza zooiatrica anche con erogazione diretta in forme autonome, nei casi in cui non si stabilisca, per condizioni obiettive, l'assistenza zooiatrica libera professionale;

     12) ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

     13) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con il servizio di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

     14) formulazione di pareri, secondo competenza;

     15) predisposizione di atti inerenti autorizzazioni sanitarie all'attività di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione, confezionamento, deposito e distribuzione di alimenti di origine animale, nonché relativi alla sanità animale, all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali.

 

     Art. 9. Materie e funzioni del servizio «assistenza sociale».

     1. Per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di cui al successivo III comma, esse sono svolte in via diretta da parte dell'ente responsabile dei servizi di zona ovvero dai singoli comuni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale nonché delle ulteriori determinazioni dell'assemblea dell'ente stesso, sentiti i comuni della zona.

     2. Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, e fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, è materia del servizio assistenza sociale, la seguente:

     a) assistenza sociale.

     3. Nell'ambito della materia di cui al comma precedente, sono individuate le seguenti funzioni:

     1) raccolta dati e valutazione, secondo competenza, sui bisogni e problemi della collettività, sulla rispondenza della rete dei servizi in atto ed elaborazione delle proposte di intervento;

     2) attivazione, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione, di processi partecipativi dei cittadini, per il superamento delle condizioni che ostacolano il loro pieno sviluppo personale e sociale;

     3) promozione di scambi culturali e di informazioni fra le équipes sociali, uniformando i criteri generali e gli indirizzi delle attività socio-assistenziali della zona;

     4) promozione di indagini di carattere sociale;

     5) integrazione e coordinamento del lavoro degli operatori sociali, con quello degli operatori sanitari degli altri servizi della U.S.S.L.;

     6) vigilanza nei confronti di tutte le strutture assistenziali operanti nella zona;

     7) assistenza sociale polivalente di base comprensiva degli interventi di sostegno individuale e familiare e dell'assistenza domiciliare;

     8) segretariato sociale, informazione e assistenza amministrativa;

     9) socializzazione e integrazione ambiente familiare bambini 0/3 anni;

     10) interventi psico-sociali o di ricovero in comunità alloggio o istituti per minori disadattati, orfani, in tutela pubblica o comunque sottoposti a procedimento dell'autorità giudiziaria;

     11) prestazioni psico-sociali, secondo competenza, in strutture protette aperte o ad internato per i soggetti portatori di handicap, con particolare riguardo ai gravi;

     12) partecipazione, secondo competenza, alle attività dei servizi aperti o strutture protette aperte o ad internato per gli anziani non autosufficienti, nonché per i lungodegenti psichiatrici;

     13) provvedimenti di ricovero per anziani e inabili;

     14) assistenza economica-generica o alternativa al ricovero o comunque finalizzata;

     15) organizzazione dei servizi di vacanza per minori, anziani e handicappati, ivi compresi i centri ricreativi diurni per minori;

     16) organizzazione delle strutture pubbliche per autosufficienti, aperte o ad internato con bacino di utenza comunale, distrettuale o pluridistrettuale;

     17) partecipazione, secondo competenza, alle attività consultoriali di cui alla legge regionale 44/76 e alle attività inerenti all'attuazione della legge 194/78;

     18) partecipazione, secondo competenza, agli interventi di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti di cui alla legge 685/75.

 

     Art. 10. Materie e funzioni del servizio «amministrativo».

     1. Oltre a quanto già indicato al precedente art. 4 e fermi restando i compiti attribuiti al responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, sono materie del servizio amministrativo le seguenti:

     a) affari generali e legali;

     b) amministrazione economico-finanziaria;

     c) amministrazione del personale dipendente;

     d) gestione delle attività amministrative connesse all'applicazione delle convenzioni con le categorie sanitarie;

     e) gestione degli approvvigionamenti;

     f) gestione tecnico-patrimoniale.

     2. Nell'ambito delle materie di cui al comma precedente sono individuate le seguenti funzioni:

     1) predisposizione degli atti amministrativi di competenza dell'ufficio di direzione;

     2) assistenza all'ufficio di direzione ai fini della predisposizione, da parte dell'ufficio stesso, di tutti gli atti amministrativi di competenza degli organi dell'ente responsabile;

     3) collaborazione alla predisposizione degli atti amministrativi di competenza degli organi dell'ente responsabile, attinenti alle materie e funzioni degli altri servizi dell'U.S.S.L.;

     4) archivio e protocollo centrali;

     5) consulenza su problemi giuridico-legali;

     6) assistenza tecnico-giuridica ai servizi;

     7) assistenza all'ufficio di direzione e agli organi dell'ente responsabile per i rapporti con le OO.SS.;

     8) contabilità generale e adempimenti fiscali;

     9) contabilità dei costi;

     10) amministrazione del personale sotto l'aspetto giuridico, economico e previdenziale, compresa l'attività inerente l'assunzione del personale;

     11) amministrazione del personale convenzionato ex art. 48/833;

     12) gestione provveditoriale;

     13) gestione economale;

     14) gestione tecnica dei servizi tecnici;

     15) gestione del patrimonio;

     16) supporto all'ufficio di direzione, per i controlli di carattere amministrativo, di efficienza, di efficacia e di economicità degli interventi dei servizi della U.S.S.L.

     3. In relazione alla dimensione dell'U.S.S.L. o alla complessità delle funzioni, le materie di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente primo comma possono essere attribuite a singoli responsabili, nella posizione di cui al secondo comma dell'art. 23 del D.P.R. 761/79.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.