§ 2.1.59 - L.R. 31 dicembre 1980, n. 106.
Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:31/12/1980
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Costituzione del fondo sanitario regionale.
Art. 3.  Iscrizione del fondo sanitario regionale nello stato di previsione della spesa.
Art. 4.  Spese correnti.
Art. 5.  Spese per il raggiungimento dei particolari obiettivi di piano e per l'aggiornamento del personale.
Art. 6.  Fondo di riserva.
Art. 7.  Spese d'investimento.
Art. 8.  Riparto dello stanziamento delle spese correnti.
Art. 9.  Spese per il personale dipendente.
Art. 10.  Spese per acquisto di servizi e beni.
Art. 11.  Spese per compensi al personale religioso, la didattica medica, le consulenze, i noleggi e i fitti.
Art. 12.  Spese per acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici.
Art. 13.  Spese per acquisti di generi alimentari.
Art. 14.  Spese per combustibili ed energia elettrica.
Art. 15.  Spese per manutenzioni e per acquisti di materiali di pulizia.
Art. 16.  Spese per acquisti di articoli di guardaroba e prodotti per lavanderia.
Art. 17.  Spese per servizi affidati in appalto a terzi.
Art. 18.  Altre spese non classificabili nelle precedenti voci.
Art. 19.  Finanziamento dei presidi e servizi multizonali.
Art. 20.  Spese per l'assistenza erogata in forma di ricovero dalle strutture convenzionate.
Art. 21.  Spese per l'assistenza convenzionata medico-generica, pediatrica, ostetrica, farmaceutica, specialistica, per cure termali e integrativa a rimborso; spese per assistenza all'estero.
Art. 22.  Spese per medicina veterinaria.
Art. 23.  Spese per profilassi, vigilanza igienica, medicina preventiva e per l'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica, esclusi i ricoveri.
Art. 24.  Spese per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori.
Art. 25.  Compensazione.
Art. 26.  Bilanci degli enti responsabili dei servizi di zona.
Art. 27.  Entrate del bilancio pluriennale.
Art. 28.  Spese nel bilancio pluriennale.
Art. 29.  Entrate e spese nel bilancio annuale dell'ente responsabile dei servizi di zona.
Art. 30.  Bilancio annuale della U.S.S.L.
Art. 31.  Conti di gestione.
Art. 32.  Contenuto dei conti di gestione dell'U.S.S.L.
Art. 33.  Spese indivisibili.
Art. 34.  Annualità, integrità ed universalità del bilancio.
Art. 35.  Formazione e approvazione del bilancio dell'U.S.S.L.
Art. 36.  Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione.
Art. 37.  Previsioni delle entrate e delle spese di competenza.
Art. 38.  Previsioni di cassa.
Art. 39.  Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa.
Art. 40.  Classificazione delle entrate e delle spese.
Art. 41.  Contabilità relativa ai presidi e servizi multizonali.
Art. 42.  Allegati al bilancio di previsione.
Art. 43.  Esercizio provvisorio.
Art. 44.  Assestamento e variazioni del bilancio.
Art. 45.  Fondi a fronte di residui dichiarati perenti.
Art. 46.  Fondo di riserva.
Art. 47.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 48.  Fasi dell'entrata.
Art. 49.  Accertamento dell'entrata.
Art. 50.  Riscossione delle entrate.
Art. 51.  Ordinativi di incasso.
Art. 52.  Chiusura della gestione.
Art. 53.  Versamento delle entrate.
Art. 54.  Fasi della spesa.
Art. 55.  Impegni di spesa.
Art. 56.  Registrazione degli impegni.
Art. 57.  Contabilità degli impegni.
Art. 58.  Impegni sugli esercizi futuri.
Art. 59.  Liquidazione delle spese.
Art. 60.  Ordinazione dei pagamenti.
Art. 61.  Contenuto e forma dei mandati di pagamento.
Art. 62.  Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 63.  Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolarne il pagamento.
Art. 64.  Mandati di anticipazione.
Art. 65.  Residui attivi.
Art. 66.  Chiusura della gestione.
Art. 67.  Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
Art. 68.  Residui passivi.
Art. 69.  Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa.
Art. 70.  Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazione dei residui.
Art. 71.  Servizio di tesoreria.
Art. 72.  Giornale e bollettino di cassa del tesoriere.
Art. 73.  Rendiconto trimestrale del tesoriere.
Art. 74.  Servizio interno di cassa.
Art. 75.  Anticipazioni di cassa.
Art. 76.  Composizione del conto consuntivo.
Art. 77.  Rendiconto finanziario.
Art. 78.  Stato patrimoniale.
Art. 79.  Risultato di gestione.
Art. 80.  Allegati al rendiconto finanziario.
Art. 81.  Informazioni ai comuni.
Art. 82.  Libri e registri obbligatori.
Art. 83.  Oggetto e finalità dei controlli.
Art. 84.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 85.  Verifiche contabili e verifiche di cassa.
Art. 86.  Rendiconti trimestrali.
Art. 87.  Disavanzo di cassa e di gestione.
Art. 88.  Provvedimenti dell'assemblea.
Art. 89.  Provvedimenti dei comuni.
Art. 90.  Prelievi dal fondo di riserva.
Art. 91.  Controlli sostitutivi.
Art. 92.  Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino.
Art. 93.  Oggetto della contabilità di magazzino.
Art. 94.  Registrazioni di carico.
Art. 95.  Registrazioni di scarico.
Art. 96.  Determinazioni della contabilità di magazzino.
Art. 97.  Oggetto della contabilità dei costi.
Art. 98.  Piano dei centri di costo.
Art. 99.  Determinazione di indici economici e verifiche di gestione.
Art. 100.  Trasmissione di dati da parte delle U.S.S.L.
Art. 118.  Trasferimenti dei beni.
Art. 119.  Vincolo di destinazione ed alienazione dei beni.
Art. 120.  Individuazione e destinazione dei beni all'U.S.S.L.
Art. 121.  Amministrazione dei beni destinati alle U.S.S.L.
Art. 122.  Elenchi e inventari dei beni trasferiti.
Art. 123.  Consegna dei beni destinati alle U.S.S.L.
Art. 124.  Inventari.
Art. 125.  Oggetto degli inventari.
Art. 126.  Criteri di valutazione dell'inventario.
Art. 127.  Inventario dei beni immobili.
Art. 128.  Inventario dei beni mobili.
Art. 129.  Aggiornamento degli inventari.
Art. 130.  Eliminazione dei beni mobili.
Art. 131.  Consegnatari dei beni mobili.
Art. 132.  Pagamento delle spese.
Art. 133.  Altri danni.
Art. 134.  Pagamenti in eccedenza ai fondi assegnati.
Art. 135.  Finanziamenti regionali.
Art. 136.  Finanziamenti comunali.
Art. 137.  Norme integrative e di raccordo.
Art. 138.  Integrazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali.
Art. 139.  Bilancio dell'U.S.S.L. per il 1981.
Art. 140.  Tesoriere.
Art. 141.  Pagamenti per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica, ostetrica e farmaceutica convenzionata.
Art. 142.  Contratti in corso per forniture di beni e servizi.
Art. 143.  Stipulazione dei contratti di alienazione di beni immobili e mobili.
Art. 144.  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Art. 145.  Entrata in vigore.


§ 2.1.59 - L.R. 31 dicembre 1980, n. 106. [1]

Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.).

(B.U. 5 gennaio 1981, n. 53, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, i bilanci - per quanto concerne i servizi di zona - degli enti responsabili di cui alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i bilanci, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio relativi alla gestione di detti servizi da parte delle unità socio-sanitarie locali, sono regolati dalla presente legge.

     2. Nel testo dei successivi articoli l'ente responsabile dei servizi di zona e l'unità socio-sanitaria locale sono indicati rispettivamente con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L.

 

 

Titolo I

COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

 

Sezione I

COSTITUZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 2. Costituzione del fondo sanitario regionale.

     1. A partire dall'esercizio 1981, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale nonché, in appositi capitoli, nel bilancio annuale della regione è iscritto il fondo sanitario regionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Il fondo sanitario regionale è alimentato:

     a) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) da eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale stabiliti per legge in base al programma regionale di sviluppo e ai piani sanitari regionali.

     3. Gli eventuali apporti di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere destinati unicamente, in conformità ai piani sanitari regionali, al finanziamento di spese in conto capitale non suscettibili di dar luogo, né contemporaneamente né in seguito, ad un aumento complessivo delle spese correnti relative alla gestione dei servizi sanitari delle U.S.S.L.

 

     Art. 3. Iscrizione del fondo sanitario regionale nello stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nonché, in appositi capitoli, del bilancio annuale della regione, è iscritta una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui al precedente art. 2; detti capitoli concernono rispettivamente:

     a) le somme destinate agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. relative al servizio sanitario;

     b) le somme destinate agli E.R. per il raggiungimento da parte delle U.S.S.L. di particolari obiettivi fissati dal piano sanitario regionale;

     c) gli oneri relativi all'aggiornamento, alla specializzazione ed alla riqualificazione del personale del servizio sanitario;

     d) il fondo di riserva per gli interventi di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) le somme destinate agli E.R. per le spese in conto capitale delle U.S.S.L. per investimenti relativi al settore sanitario.

     2. La spesa complessiva di cui alle lett. a) e d) del comma precedente non può in ciascun anno essere superiore alla corrispondente quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla regione per le spese correnti.

 

     Art. 4. Spese correnti.

     1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 3, primo comma, lett. a), è ripartito fra gli E.R., per essere destinato alle attività sanitarie delle rispettive U.S.S.L., con i criteri e le modalità di cui ai successivi artt. da 8 a 25.

 

     Art. 5. Spese per il raggiungimento dei particolari obiettivi di piano e per l'aggiornamento del personale.

     1. Gli stanziamenti di cui al precedente art. 3, primo comma, lett. b) e c), sono ripartiti tra gli E.R. in conformità ai piani sanitari regionali.

 

     Art. 6. Fondo di riserva.

     1. Il fondo di riserva per interventi imprevisti di cui al precedente art. 3, primo comma, lett. d), è determinato in misura non superiore al cinque per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla regione per il finanziamento delle spese correnti.

     2. Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato solo per interventi resi necessari a seguito di eventi sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio della U.S.S.L. e non prevedibili al momento dell'approvazione medesima.

     3. I prelievi dal fondo di riserva e l'assegnazione agli E.R. sono disposti dalla giunta regionale ai sensi del successivo art. 90.

 

     Art. 7. Spese d'investimento.

     1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 3, primo comma, lett. e), è ripartito fra gli E.R. in conformità ai piani sanitari regionali.

     2. Le spese d'investimento finanziate con lo stanziamento di cui al comma precedente comprendono le rate d'ammortamento di mutui e prestiti pluriennali in corso, fermo il divieto di nuovi prestiti di cui all'art. 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili in uso alle U.S.S.L. per attività sanitarie.

     3. Gli E.R. per dotarsi degli impianti, delle apparecchiature tecnico- scientifiche e delle attrezzature, possono stipulare locazioni finanziarie o effettuare acquisti con pagamento frazionato in più anni entro i limiti della spesa globale stabilita dai piani sanitari regionali.

     4. I piani sanitari regionali devono prevedere, anche per le quote pregresse, quote distinte per:

     a) rate di ammortamento di mutui e prestiti pluriennali;

     b) annualità relative a locazioni finanziarie;

     c) annualità relative ad acquisti con pagamenti frazionati in più anni.

     5. I piani sanitari regionali devono altresì disporre l'accantonamento di una quota per interventi imprevisti comportanti spese di investimento.

     6. Per il finanziamento dei nuovi investimenti i piani prevedono prioritariamente l'utilizzo del ricavo delle alienazioni di cui al successivo art. 118.

 

 

Sezione II

RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE TRA GLI ENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI

DI ZONA

 

     Art. 8. Riparto dello stanziamento delle spese correnti.

     1. Lo stanziamento destinato agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. per i servizi sanitari è determinato annualmente sommando le seguenti voci:

     a) spese per il personale delle U.S.S.L. appartenente al servizio sanitario nazionale;

     b) spese per l'acquisto di beni e servizi;

     c) spese per il funzionamento dei presidi e dei servizi multizonali;

     d) spese per l'assistenza erogata in forma di ricovero dalle strutture convenzionate;

     e) spese per l'assistenza convenzionata medico-generica, pediatrica, ostetrica, farmaceutica, specialistica, per cure termali e integrativa a rimborso;

     f) spese per rimborsi relativi a prestazioni assistenziali sanitarie fruite presso strutture di alta specializzazione situate all'estero;

     g) spese per la medicina veterinaria;

     h) spese per la profilassi, la vigilanza igienica, la medicina preventiva e per l'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica (escluse spese di ricovero) ed altre spese non comprese nelle lettere precedenti;

     i) specie per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori di cui al successivo art. 84.

     2. Ciascuna delle voci di spesa previste dal comma precedente e dalle lettere da a) ad h) è calcolata in misura pari alla spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'intero territorio regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutata in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale, ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti della disponibilità del fondo sanitario regionale.

     3. La quota di stanziamento per le spese correnti spettante a ciascun E.R. è determinata annualmente dalla giunta regionale sommando le quote relative a ciascuna delle voci di spesa di cui al precedente primo comma ed è ripartita in base ai criteri di cui ai successivi articoli da 9 a 25.

     4. La quota assegnata a ciascun E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. per i servizi sanitari non è suscettibile di integrazione o modificazione da parte della regione, salvo quanto previsto dai successivi articoli 25 e 90.

     5. Le quote relative alle singole voci di spesa, che concorrono a costituire la quota complessiva assegnata a ciascun E.R., non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa per l'U.S.S.L., salvo quanto disposto dai successivi articoli 19 e 20, secondo comma.

 

     Art. 9. Spese per il personale dipendente.

     1. La quota relativa alla spesa del personale di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a), è calcolata per ciascun E.R. nella misura degli oneri complessivi derivanti dall'applicazione delle leggi e degli accordi collettivi nazionali in vigore, relativi al personale iscritto nei ruoli regionali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in servizio presso l'U.S.S.L. al primo gennaio di ciascun anno.

     2. Per le nuove assunzioni di personale è assegnata a ciascun E.R. una somma corrispondente al costo medio determinato dalla giunta regionale per i relativi livelli retributivi.

     3. Per le assegnazioni di personale mediante trasferimento da altro E.R. situato nel territorio regionale si provvede alle opportune compensazioni tra gli E.R. sulla base della spesa effettiva.

     4. Per i pagamenti di lavoro straordinario è assegnata agli E.R. una somma complessiva determinata ogni anno in relazione alla disponibilità del fondo sanitario regionale calcolata sulla base degli emolumenti e dei limiti fissati dagli accordi collettivi nazionali in vigore.

     5. La somma di cui al comma precedente è ripartita tra gli E.R. in relazione alle indicazioni dei piani sanitari regionali.

 

     Art. 10. Spese per acquisto di servizi e beni.

     1. La quota di stanziamento relativa alla spesa di cui al precedente articolo 8, primo comma, lett. b), è determinata sommando le seguenti sotto voci di spesa:

     a) compensi al personale religioso derivanti da apposite convenzioni;

     b) didattica medica;

     c) spese per consulenze, noleggio di centri elaborazione dati e fitti passivi per immobili destinati ad attività sanitarie;

     d) acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

     e) acquisti di generi alimentari;

     f) combustibili ed energia elettrica;

     g) manutenzioni e acquisti di materiale di pulizia;

     h) acquisti di articoli di guardaroba e prodotti per lavanderia;

     i) servizi affidati in appalto a terzi;

     l) altre spese non classificabili nelle precedenti voci.

     2. Ciascuna delle sotto voci di spesa di cui al precedente comma è calcolata in misura pari alla spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'intero territorio regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutata in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale ed ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

     3. La quota di stanziamento di cui al precedente primo comma, con riferimento a ciascuna delle sotto voci di spesa ivi elencate, è ripartita dalla giunta regionale fra gli E.R. in base ai criteri di cui ai successivi articoli da 11 a 18.

     4. Le quote relative alle singole sottovoci di spesa che concorrono a costituire la quota complessiva assegnata a ciascun E.R. non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa nel bilancio dell'U.S.S.L.

 

     Art. 11. Spese per compensi al personale religioso, la didattica medica, le consulenze, i noleggi e i fitti.

     1. Le quote di stanziamento relative alle sotto voci di spesa del precedente articolo 10, primo comma, lett. a) e b), sono ripartite tra gli E.R. con riferimento ai rapporti in essere al primo gennaio dell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, tenendo conto dell'andamento retributivo e delle convenzioni, in base ad indici medi determinati dalla giunta regionale con riferimento ad un campione significativo di U.S.S.L.

     2. Le quote di stanziamento relative alle sotto voci di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. c), sono ripartite tra gli E.R. in base agli importi calcolati per gli stessi titoli, ai fini del finanziamento regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutati in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale e ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 12. Spese per acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa al precedente articolo 10, primo comma, lett. d) è ripartita tra gli E.R. come segue:

     a) per il quaranta per cento in relazione all'importo calcolato, per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

     b) per il trentacinque per cento in relazione ai costi medi per ricovero, distinti in fasce di specialità riferiti a campioni significativi di U.S.S.L.;

     c) per il venti per cento in relazione ai costi medi per prestazioni ambulatoriali, rilevati dalla giunta regionale su un campione significativo di U.S.S.L.;

     d) per il cinque per cento in relazione alla percentuale di riduzione della durata media di degenza rilevata per ciascuna U.S.S.L. nel triennio antecedente a quello in cui si effettua il riparto.

 

     Art. 13. Spese per acquisti di generi alimentari.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. e), è ripartita tra gli E.R. in relazione alle giornate di degenza previste per l'esercizio di competenza, nonché al numero delle giornate annue medie di presenza del personale in servizio, ridotte della metà e sulla base di un costo medio per giornata rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.

 

     Art. 14. Spese per combustibili ed energia elettrica.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. f), è ripartita tra gli E.R. come segue:

     a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

     b) per il restante cinquanta per cento in relazione al costo medio per unità di volume di ambiente destinato ad attività sanitarie, tenendo anche conto di particolari condizioni strutturali ed ambientali.

 

     Art. 15. Spese per manutenzioni e per acquisti di materiali di pulizia.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. g), è ripartita fra gli E.R. come segue:

     A) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

     B) per il restante cinquanta per cento in base ai costi medi rilevati su un campione significativo di U.S.S.L. e avendo riguardo:

     a) per la manutenzione dei beni immobili, al volume e alle superfici scoperte degli immobili destinati ad attività sanitarie;

     b) per la manutenzione di apparecchiature sanitarie, ai costi medi riferiti all'attività distinta per fasce di specialità;

     c) per la manutenzione dei beni mobili, all'incidenza media regionale della spesa stessa sulla spesa complessiva per manutenzione;

     d) per l'acquisto di materiali di pulizia, alla superficie coperta degli immobili destinati ad attività sanitarie.

 

     Art. 16. Spese per acquisti di articoli di guardaroba e prodotti per lavanderia.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. h), è ripartita fra gli E.R. come segue:

     a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

     b) per il trentacinque per cento in relazione al costo medio per posto letto rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.;

     c) per il restante quindici per cento in relazione al costo medio per ricovero rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.

 

     Art. 17. Spese per servizi affidati in appalto a terzi.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente articolo 10, primo comma, lett. i), è ripartita fra gli E.R. con riferimento ai contratti in essere al primo gennaio dell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, tenendo conto sia del costo della mano d'opera, in base ad indici medi determinati dalla giunta regionale con riferimento alle quotazioni riportate sul bollettino della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Milano e ad un campione significativo di U.S.S.L., sia della spesa per acquisto di beni, secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli per la categoria dei servizi medesimi.

 

     Art. 18. Altre spese non classificabili nelle precedenti voci.

     1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lett. l) è ripartita tra gli E.R. come segue:

     a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

     b) per il restante cinquanta per cento sulla base di una percentuale media di aumento, ricavata a livello regionale su un campione significativo di U.S.S.L., da applicare alle quote di stanziamento calcolate per le spese di cui ai precedenti artt. da 12 a 16.

 

     Art. 19. Finanziamento dei presidi e servizi multizonali.

     1. Nel determinare la quota del fondo sanitario regionale spettante a ciascun E.R. la giunta regionale stabilisce le somme destinate al finanziamento delle spese correnti diverse da quelle di personale, esclusivamente attinenti a ciascun servizio o presidio multizonale gestito tramite l'U.S.S.L. a norma dell'art. 14 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni.

     2. Tali somme sono calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti artt. da 9 a 18.

     3. Le somme complessivamente determinate a norma dei precedenti commi sono attribuite agli E.R. con vincolo di destinazione nel bilancio delle U.S.S.L. alle attività di ciascun presidio o servizio multizonale, o a spese per investimenti relativi al presidio o servizio medesimi.

 

     Art. 20. Spese per l'assistenza erogata in forma di ricovero dalle strutture convenzionate.

     1. La quota del fondo sanitario regionale spettante a ciascun E.R. per la spesa di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. d), è calcolata in base alla retta giornaliera prevista dalle convenzioni ed alla media delle giornate di degenza consumate nell'ultimo triennio nell'ambito di ciascuna struttura convenzionata con l'U.S.S.L.

     2. La quota di cui al comma precedente è attribuita agli E.R. con vincolo di destinazione nel bilancio dell'U.S.S.L., limitatamente alla parte relativa alle spese per ricovero presso strutture convenzionate riconosciute come presidi multizonali dal piano sanitario regionale.

 

     Art. 21. Spese per l'assistenza convenzionata medico-generica, pediatrica, ostetrica, farmaceutica, specialistica, per cure termali e integrativa a rimborso; spese per assistenza all'estero.

     1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza medico-generica e pediatrica di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. e), è calcolata in conformità alle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al numero dei cittadini residenti nella zona.

     2. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza a rimborso di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. f), relative a prestazioni assistenziali sanitarie fruite presso strutture di alta specializzazione situate all'estero è calcolata in relazione al numero dei cittadini residenti.

     3. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza farmaceutica, specialistica, ostetrica, nonché per cure termali e integrativa a rimborso di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. e), è calcolata in base alla spesa storica rivalutata.

     4. I finanziamenti di cui ai precedenti commi devono comprendere le quote relative all'assistenza medico-generica, infermieristica, farmaceutica e specialistica prestata a favore di propri ricoverati da istituti assistenziali e strutture protette per anziani, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

 

     Art. 22. Spese per medicina veterinaria.

     1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese relative alla medicina veterinaria, di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. g), è calcolata in base ad indici espressivi dell'esercizio della funzione di vigilanza sugli alimenti di origine animale destinata alla popolazione, al patrimonio zootecnico presente nella zona, nonché al potenziale degli impianti di macelleria, lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, dei mangimi e degli integratori.

 

     Art. 23. Spese per profilassi, vigilanza igienica, medicina preventiva e per l'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica, esclusi i ricoveri.

     1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. h), relative alle attività di profilassi, vigilanza igienica e medicina preventiva è calcolata in relazione al numero dei cittadini residenti nella zona, alla concentrazione degli insediamenti industriali, nonché agli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.

     2. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di cui al precedente art. 8, primo comma, lett. h), relative all'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica (esclusi i ricoveri), è calcolata in relazione agli elementi previsti dal comma precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, penultimo ed ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 24. Spese per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori.

     1. La quota spettante a ciascun E.R. per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori di cui al successivo art. 84, è calcolata in base al numero dei componenti dell'assemblea e del comitato medesimi, nonché ai compensi stabiliti dalle normative regionali in materia.

 

     Art. 25. Compensazione.

     1. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede in via di compensazione fra gli E.R., all'adeguamento delle somme attribuite a ciascun E.R. per i titoli di cui al precedente art. 9, terzo comma, sulla base dei trasferimenti di personale dipendente.

 

 

Titolo II

BILANCI E CONTABILITA'

 

Sezione I

BILANCI DEGLI ENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI ZONA

 

     Art. 26. Bilanci degli enti responsabili dei servizi di zona.

     1. Ai fini dell'attuazione della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, gli E.R. di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) e b) della predetta legge regionale, nella formazione dei bilanci disciplinati in via generale dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 o dalle altre normative vigenti per i rispettivi ordinamenti, osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29.

     2. Le associazioni dei comuni di cui all'articolo 6, primo comma, lett. c), della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 formano il bilancio pluriennale, in termini di competenza, e il bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, in quanto applicabili.

     3. I bilanci pluriennali e annuali di cui al comma precedente sono predisposti ed approvati a norma degli articoli 18, secondo comma, lett. b), e 21, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

 

     Art. 27. Entrate del bilancio pluriennale.

     1. Nella parte entrate del bilancio pluriennale degli E.R. sono iscritte separatamente:

     a) le somme complessivamente destinate dalla regione, in base al proprio bilancio pluriennale, a titolo di riparto della quota regionale del fondo sanitario nazionale, per le attività sanitarie delle U.S.S.L., intendendosi per tali attività tutte quelle finanziate a carico del fondo sanitario nazionale, e distinte in somme per spese correnti e per spese in conto capitale;

     b) le ulteriori somme complessivamente destinate dalla regione e, separatamente quelle destinate dai comuni per le attività sanitarie dell'U.S.S.L., distinte in somme per spese correnti e per spesa in conto capitale;

     c) le entrate patrimoniali dell'E.R. vincolate per le attività sanitarie delle U.S.S.L.;

     d) le somme derivanti da operazioni consentite ai sensi dell'art. 50, primo comma, n. 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) le somme complessivamente destinate dalla regione e, separatamente, quelle destinate dai comuni per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

     f) le entrate patrimoniali vincolate alle attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

     g) le somme derivanti da eventuali stipulazioni di mutui e prestiti per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

     h) le somme complessivamente destinate dalla regione e, separatamente, quelle destinate dai comuni per la eventuale gestione dei servizi di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

     i) ogni altra entrata, diversa da quella di cui alle precedenti voci, attinente alla gestione dei servizi previsti dalla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 28. Spese nel bilancio pluriennale.

     1. Nella parte spesa del bilancio pluriennale degli E.R. sono iscritte separatamente:

     a) le somme complessivamente destinate alle attività sanitarie dell'U.S.S.L., distinte in spese correnti e spese in conto capitale;

     b) le somme complessivamente destinate alle attività socio- assistenziali dell'U.S.S.L., distinte in spese correnti e spese in conto capitale;

     c) le somme complessivamente destinate alle attività socio- assistenziali esercitate dai comuni singoli a norma dell'art. 7, primo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35;

     d) nel caso delle associazioni intercomunali per i servizi di zona, le somme destinate ad altre attività della associazione medesima svolte ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

     2. Le somme di cui alla lett. a) del comma precedente non possono essere complessivamente inferiori alle somme che i bilanci pluriennali della regione e dei comuni destinano alle attività del servizio sanitario nazionale, sommate alle entrate patrimoniali dell'E.R. vincolate per legge all'attività sanitaria dell'U.S.S.L. e non destinate ad essere versate al fondo sanitario nazionale.

     3. Le somme per spese in conto capitale iscritte nel bilancio pluriennale dell'E.R. per le attività dell'U.S.S.L., distinte per attività sanitarie e socio-assistenziali, non possono essere inferiori alle somme iscritte nei bilanci pluriennali della regione e dei comuni per spese in conto capitale dell'U.S.S.L.

 

     Art. 29. Entrate e spese nel bilancio annuale dell'ente responsabile dei servizi di zona.

     1. Nel bilancio annuale degli E.R. le entrate e le spese destinate alle attività dell'U.S.S.L. sono iscritte per somme complessive ripartite secondo quanto disposto nei precedenti artt. 27 e 28.

     2. Nello stesso bilancio sono altresì iscritti, anche per memoria:

     A) nello stato di previsione dell'entrata:

     a) un capitolo relativo al saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L., con riferimento alla gestione dei servizi sanitari;

     b) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali sul fondo di riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) nel caso di associazione intercomunale, un capitolo relativo alle assegnazioni da parte dei comuni per far fronte ad eventuali disavanzi manifestatisi nella gestione dell'U.S.S.L., a norma dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) un capitolo relativo al saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L., con riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali;

     e) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali per attività socio-assistenziali relative ad esigenze straordinarie e per interventi di primo soccorso in caso di calamità non di competenza statale;

     f) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali per iniziative socio-assistenziali di carattere sperimentale.

     B) nello stato di previsione della spesa:

     a) un capitolo relativo alla riassegnazione all'U.S.S.L. dell'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L. medesima, con riferimento alla gestione dei servizi sanitari;

     b) nel caso di associazione intercomunale per i servizi di zona, un capitolo relativo all'attribuzione all'U.S.S.L. delle somme corrispondenti alle eventuali assegnazioni dei comuni per la copertura di disavanzi di gestione, a norma dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) un capitolo relativo alla riassegnazione all'U.S.S.L. dell'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L. medesima, con riferimento alla gestione dei servizi socio- assistenziali;

     d) un capitolo relativo alle assegnazioni ai comuni singoli per le attività socio-assistenziali da questi esercitate a norma dell'art. 7, primo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

     3. Il bilancio delle U.S.S.L., relativo alla gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali è redatto a norma dei successivi artt. 30 e seguenti, e allegato al bilancio annuale dell'E.R.

     4. In ciascun bilancio annuale le somme destinate all'attività sanitaria delle U.S.S.L. non possono essere inferiori a quelle complessivamente assegnate dalla regione per lo stesso scopo nello stesso anno, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

     5. L'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo delle U.S.S.L. resta a beneficio dell'U.S.S.L. e non può essere utilizzato per scopi diversi dalle attività dell'U.S.S.L. medesima.

     6. L'eventuale saldo attivo relativo al conto di gestione delle attività sanitarie deve essere riutilizzato per attività sanitarie e non può essere compensato con il saldo passivo relativo al conto di gestione delle attività socio-assistenziali e viceversa. La quota del saldo attivo risultante dal mancato utilizzo di somme assegnate all'E.R. per spese in conto capitale non può essere utilizzata se non per spese della stessa natura.

     7. L'eventuale saldo finanziario deve essere destinato al finanziamento di spese d'investimento, con l'osservanza di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2.

 

 

Sezione II

   BILANCI DELLE U.S.S.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-

ASSISTENZIALI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 30. Bilancio annuale della U.S.S.L.

     1. Ciascuna U.S.S.L. ha un bilancio annuale redatto, in termini di competenza e di cassa, in conformità alle norme degli articoli successivi.

 

     Art. 31. Conti di gestione.

     1. Il bilancio della U.S.S.L. si compone di due conti di gestione distinti, relativi rispettivamente alle entrate e alle spese per le attività inerenti al servizio sanitario nazionale, e alle entrate e alle spese per le attività socio-assistenziali.

 

     Art. 32. Contenuto dei conti di gestione dell'U.S.S.L.

     1. Nel conto di gestione delle attività sanitarie sono iscritte, in entrata, tutte le somme assegnate dall'E.R. per le attività sanitarie dell'U.S.S.L.; in uscita, tutte le somme relative alle spese inerenti alle attività sanitarie dell'U.S.S.L.

     2. S'intendono per spese inerenti alle attività sanitarie dell'U.S.S.L. tutte quelle poste a carico del fondo sanitario regionale e indicate nel precedente articolo 28, primo comma, lett. a).

     3. In ciascun bilancio annuale le spese iscritte nel conto di gestione delle attività sanitarie non possono essere inferiori alle somme assegnate dall'E.R. per lo stesso scopo, distintamente per le spese correnti o per quelle in conto capitale.

     4. Nel conto di gestione dell'attività socio-assistenziale sono iscritte, in entrata, tutte le somme assegnate dall'E.R. per le attività socio-assistenziali dell'U.S.S.L.

     5. Si intendono per spese inerenti alle attività socio-assistenziali dell'U.S.S.L. tutte quelle indicate nel precedente articolo 28, primo comma, lett. b).

     6. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche al conto di gestione delle attività socio-assistenziali.

 

     Art. 33. Spese indivisibili.

     1. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina i criteri e le modalità per l'imputazione al conto di gestione delle attività sanitarie e al conto di gestione delle attività socio- assistenziali delle spese dell'U.S.S.L. che abbiano carattere di indivisibilità.

     2. Resta fermo l'obbligo di iscrivere nelle spese del conto di gestione delle attività sanitarie somme non inferiori a quelle derivanti, per ciascuna U.S.S.L., dal riparto del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 34. Annualità, integrità ed universalità del bilancio.

     1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

     2. L'esercizio finanziario si chiude definitivamente al 31 dicembre; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa nonché operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

     3. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

     4. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

     5. E' vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio, fuori dai procedimenti previsti per la variazione del medesimo.

 

 

Capo II

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

 

     Art. 35. Formazione e approvazione del bilancio dell'U.S.S.L.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno il comitato di gestione dell'E.R. predispone il bilancio di previsione dell'U.S.S.L. e lo presenta per l'approvazione all'assemblea generale dell'ente predetto.

     2. Qualora i servizi di zona siano gestiti dalla comunità montana e dalle associazioni di comuni il bilancio è inviato ai comuni associati per la formulazione dei pareri di cui all'art. 24, primo comma della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, da trasmettersi all'assemblea generale entro il termine previsto dal predetto art. 24.

     3. L'assemblea generale approva il bilancio dell'U.S.S.L. entro il 30 novembre.

     4. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea generale il bilancio è trasmesso alla giunta regionale.

 

     Art. 36. Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione.

     1. Il bilancio dell'U.S.S.L. è formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

     2. Il bilancio annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

     3. Al bilancio è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formazione delle previsioni.

     4. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno sull'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento sul medesimo esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza.

 

     Art. 37. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza.

     1. Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l'accertamento nel corso dell'esercizio sulla base delle assegnazioni effettuate dall'E.R..

     2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura corrispondente agli impegni che si prevede di assumere con scadenza nell'esercizio.

     3. Nelle previsioni di spesa di competenza debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

 

     Art. 38. Previsioni di cassa.

     1. Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:

     a) per l'entrata, la presunta giacenza iniziale di cassa e, per ciascun capitolo, il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio, sia in conto residui, sia in conto competenza;

     b) per la spesa, il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, sia in conto residui, sia in conto competenza.

 

     Art. 39. Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa.

     1. Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza non può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza.

     2. Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento, deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 40. Classificazione delle entrate e delle spese.

     1. Le entrate e le spese del conto di gestione per le attività sanitarie sono classificate a norma del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

     2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a specificare per ciascuna categoria i capitoli di entrata e di spesa secondo il rispettivo oggetto economico.

     3. Le entrate e le spese del conto di gestione per le attività socio- assistenziali sono classificate nei seguenti titoli:

     Titolo I - Correnti;

     Titolo II - Conto capitale o di investimento;

     Titolo III - Partite di giro.

     4. Nell'ambito di ciascun titolo di cui al comma precedente le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

 

     Art. 41. Contabilità relativa ai presidi e servizi multizonali.

     1. Le entrate e le spese per le attività sanitarie dei servizi e presidi multizonali, gestiti dall'U.S.S.L. ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni, sono ripartite a norma dell'articolo 4, ultimo comma, del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

     2. Le entrate e le spese per le attività socio-assistenziali dei servizi e presidi multizonali di cui al comma precedente sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui al precedente articolo 40, terzo comma.

     3. Al bilancio dell'U.S.S.L. sono allegati i prospetti riassuntivi, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, delle spese distinte per categorie economiche dei presidi e servizi multizonali predetti; tali prospetti devono essere trasmessi, a cura del comitato di gestione, alle U.S.S.L. interessate ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

 

     Art. 42. Allegati al bilancio di previsione.

     1. Al bilancio di previsione annuale dell'U.S.S.L. sono allegati, limitatamente al conto di gestione per le attività sanitarie, i prospetti di riclassificazione economico-funzionale della spesa redatti in conformità alle disposizioni del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

 

     Art. 43. Esercizio provvisorio.

     1. In mancanza della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo divenuta esecutiva, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio non sia stato ancora esaminato dal comitato regionale di controlo di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo di spesa previsto in ciascun capitolo per ogni mese di pendenze del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     3. Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato dal comitato regionale di controllo, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 44. Assestamento e variazioni del bilancio.

     1. Entro il termine di cui al successivo art. 76, terzo comma l'assemblea generale dell'E.R. delibera l'assestamento delle previsioni di cui alle lettere a) e c) del quarto comma del precedente art. 36.

     2. Qualora si presentassero obiettive esigenze di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbilità e per le quali l'E.R. abbia ottenuto dalla regione l'assegnazione sul fondo di riserva a norma del successivo art. 90, il comitato di gestione è autorizzato a disporre con propria deliberazione d'urgenza, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale, le successive variazioni al bilancio.

     3. Le altre variazioni al bilancio sono deliberate dall'assemblea generale.

     4. Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 39.

 

     Art. 45. Fondi a fronte di residui dichiarati perenti.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti, fra gli stanziamenti di competenza e di cassa del Titolo I e del Titolo II, appositi fondi per la reiscrizione di residui dichiarati perenti, relativi, rispettivamente a spese correnti e a spese in conto capitale.

     2. Con deliberazione del comitato di gestione si provvede al prelevamento dai fondi di cui al comma precedente e all'iscrizione in aumento negli appositi capitoli di spesa, per il pagamento di somme richieste dai creditori.

 

     Art. 46. Fondo di riserva.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, fra gli stanziamenti di competenza, un fondo di riserva ordinario per un ammontare non superiore al due per cento delle spese correnti.

     2. Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza di parte corrente.

 

     Art. 47. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto tra gli stanziamenti di cassa un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

     2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al precedente comma è determinato entro il limite massimo di un ventiquattresimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

     3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente primo comma per l'integrazione di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto dall'ufficio di direzione.

 

 

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

 

     Art. 48. Fasi dell'entrata.

     1. Le fasi dell'entrata sono le seguenti:

     a) accertamento;

     b) riscossione;

     c) versamento.

     2. Le tre fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 49. Accertamento dell'entrata.

     1. L'entrata è accertata quando vengono determinati il titolo del credito e la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che venga a scadenza entro il termine dell'esercizio in corso.

     2. Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui al successivo art. 75 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

     3. Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell'impegno di spesa.

 

     Art. 50. Riscossione delle entrate.

     1. La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria o di dipendenti designati da appositi provvedimenti del comitato di gestione nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

     2. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle U.S.S.L. sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria, entro 24 ore dalla riscossione.

 

     Art. 51. Ordinativi di incasso.

     1. Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce la entrata;

     b) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata;

     c) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

     d) la causa del versamento;

     e) la somma da incassare;

     f) la data di emissione.

     2. Gli ordinativi di incasso relativi al conto di gestione delle attività sanitarie devono contenere altresì il codice di funzione previsto dall'art. 7, penultimo comma, del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

     3. La riscossione delle entrate eseguite direttamente dalla tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal direttore amministrativo e controfirmati dal responsabile dell'ufficio competente.

 

     Art. 52. Chiusura della gestione.

     1. Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti al competente ufficio dell'U.S.S.L. entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

     2. Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati ed eventualmente sostituiti da nuovi ordinativi di incasso con imputazione ai rispettivi capitoli del conto dei residui.

 

     Art. 53. Versamento delle entrate.

     1. Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

     2. La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in misura inferiore, anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al competente ufficio dell'U.S.S.L.

 

     Art. 54. Fasi della spesa.

     1. Le fasi della spesa sono le seguenti:

     a) impegni;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione e pagamento.

     2. Le tre fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 55. Impegni di spesa.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti con deliberazione del comitato di gestione nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla U.S.S.L., in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 56. Registrazione degli impegni.

     1. Le proposte di provvedimenti che dispongono spese a carico del bilancio dell'U.S.S.L., ivi comprese quelle che autorizzano spese a carattere continuativo su base periodica, debbono, prima della loro sottoposizione al comitato di gestione, essere trasmesse, a cura degli uffici che la predispongono, all'ufficio competente per la prenotazione del relativo impegno.

     2. Prima di eseguire la prenotazione, l'ufficio competente verifica la giusta imputazione al bilancio nonché l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

     3. Dopo l'adozione dei provvedimenti da parte del comitato di gestione, essi sono immediatamente trasmessi all'ufficio competente per la registrazione dell'impegno.

     4. Nessuna deliberazione comportante impegno sull'esercizio di competenza può essere adottata dopo il 31 dicembre del rispettivo anno.

 

     Art. 57. Contabilità degli impegni.

     1. I provvedimenti che autorizzano spese a carattere continuativo su base periodica per forniture di beni e servizi sono registrati per la prenotazione ai sensi del precedente art. 56, primo comma, fermo restando l'obbligo di registrare l'impegno all'atto dell'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.

     2. Copia degli ordinativi di fornitura di cui al successivo articolo deve essere trasmessa con periodicità settimanale all'ufficio competente per la registrazione degli impegni.

     3. L'assemblea generale dell'E.R. dispone l'effettuazione di verifiche, con periodicità almeno bimestrale, sulla regolare tenuta della contabilità degli impegni con particolare riguardo alla conformità degli ordinativi emessi ai provvedimenti adottati dal comitato di gestione e agli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 58. Impegni sugli esercizi futuri.

     1. Possono essere assunti impegni a carico di bilanci dell'U.S.S.L. successivi a quello in corso, esclusivamente nei seguenti casi:

     a) per spese correnti, quando sia indispensabile per assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi o la maggiore economicità della gestione, e purché per ciascuna annualità la spesa impegnata non superi quella autorizzata per l'esercizio in corso;

     b) per spese in conto capitale, quando l'U.S.S.L. abbia ricevuto, in base e nei limiti del bilancio pluriennale dell'E.R., una assegnazione pluriennale e sia stata espressamente autorizzata ad assumere tali impegni dai piani regionali sanitari e socio-assistenziali;

     c) per spese in conto capitale, con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 7, limitatamente al conto di gestione per le attività sanitarie.

     2. Nei casi previsti dal comma precedente il competente ufficio dell'U.S.S.L. provvede, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla registrazione degli impegni già assunti, e dei quali sia prevista la scadenza entro l'esercizio, imputandoli ai rispettivi capitoli sulla competenza dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 59. Liquidazione delle spese.

     1. La liquidazione delle spese comporta l'identificazione del creditore e la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto, ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

     2. Alla liquidazione delle spese provvede il direttore amministrativo o altro funzionario designato dal comitato di gestione.

 

     Art. 60. Ordinazione dei pagamenti.

     1. L'ordinazione dei pagamenti viene disposta, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa:

     a) mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria;

     b) nei casi e con le modalità previste dall'articolo 112 attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

     2. I mandati diretti e i mandati di anticipazione sono firmati dal direttore amministrativo e controfirmati dal responsabile dell'ufficio competente.

     3. E' fatto divieto di emettere mandati collettivi se la somma da pagare è imputata su differenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 61. Contenuto e forma dei mandati di pagamento.

     1. I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

     b) l'indicazione se il pagamento si riferisce alla competenza o ai residui;

     c) il capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile;

     d) l'oggetto della spesa;

     e) il creditore od i creditori o chi per essi fosse autorizzato o delegato a rilasciare quietanza, e il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

     f) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

     g) la somma da pagare;

     h) la data dell'emissione.

     2. I mandati di pagamento relativi al conto di gestione delle attività sanitarie devono contenere altresì il codice di funzione previsto dall'art. 7, quarto comma, del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

 

     Art. 62. Estinzione dei titoli di spesa.

     1. La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio di cassa e nell'ambito delle disponibilità di cassa.

     2. La tesoreria è tenuta al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte o altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge; in tali casi la tesoreria richiede immediatamente all'U.S.S.L. l'emissione del relativo mandato.

     3. Ai fini del calcolo della valuta, il titolo di spesa si intende estinto alla data dell'effettiva corresponsione al creditore.

 

     Art. 63. Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolarne il pagamento.

     1. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postali ordinari o telegrafici, o in assegni circolari a favore delle persone dei creditori, con spese a loro carico.

     2. I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle U.S.S.L.

     3. Le convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria, da stipularsi a norma del successivo art. 71, regolano i rapporti in ordine all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia e degli assegni di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 64. Mandati di anticipazione.

     1. Per l'esecuzione di tutte le spese da farsi in economia, il comitato di gestione può autorizzare l'emissione di appositi mandati di anticipazione a favore di funzionari delegati, determinandone l'ammontare, con l'imputazione ad apposito capitolo di spesa delle partite di giro.

     2. Il funzionario delegato lascia in deposito presso il tesoriere dell'U.S.S.L., in contabilità speciale, l'importo dei mandati di anticipazione, disponendone poi, con buoni di cassa, tanto a favore proprio quanto a favore di terzi.

     3. Gli interessi maturati sono a favore della U.S.S.L. e non si sommano al capitale in deposito.

     4. Il funzionario delegato deve presentare mensilmente al comitato di gestione, entro il termine stabilito dal comitato medesimo, il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi ed è personalmente responsabile della regolarità di esso.

     5. Quando la spesa fatta sulla base di un mandato di anticipazione è stata giustificata per due terzi dell'ammontare di questo, il comitato di gestione può autorizzare l'emissione di un nuovo mandato.

     6. Le ulteriori modalità per l'esecuzione delle spese previste nel presente articolo sono stabilite in apposito regolamento approvato dall'assemblea generale dell'E.R.

 

     Art. 65. Residui attivi.

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi del precedente art. 49 non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

     2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e versati o siano estinti per prescrizione od altra causa, o siano dichiarati inesigibili dal comitato di gestione.

 

     Art. 66. Chiusura della gestione.

     1. I mandati di pagamento individuali e collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi e per i quali non sia stata disposta la commutazione ai sensi del precedente art. 63 debbono essere restituiti entro il 15 gennaio successivo dalla tesoreria all'U.S.S.L.

     2. I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati.

     3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

     4. Per il pagamento delle somme relative ai mandati parzialmente o totalmente inestinti si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, sempreché non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

 

     Art. 67. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

     1. Con la deliberazione di approvazione del conto consuntivo l'assemblea generale dell'E.R. dispone la rinuncia ai diritti di credito che la U.S.S.L. vanta, quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.

     2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

 

     Art. 68. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 55 e non pagate entro il 31 dicembre.

 

     Art. 69. Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa.

     1. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato; trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono cancellati dalle scritture contabili, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 45, e tenuto in evidenza in apposito elenco da allegare al conto consuntivo.

 

     Art. 70. Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazione dei residui.

     1. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

     2. Nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi o passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

     3. In nessun caso si può iscrivere tra i residui attivi o passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

 

 

Capo IV

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 71. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari dell'U.S.S.L. è affidato con deliberazione della assemblea generale dell'E.R. ad un istituto di credito che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le convenzioni per il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     3. Al medesimo istituto di credito di cui al precedente primo comma è affidato, con separata convenzione il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L.; a tal fine, l'istituto di credito tiene un conto distinto da quello per i servizi sanitari.

 

     Art. 72. Giornale e bollettino di cassa del tesoriere.

     1. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un giornale di cassa a fogli numerati nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati.

     2. Il tesoriere rilascia sul bollettino di cassa le quietanze per le somme ricevute.

 

     Art. 73. Rendiconto trimestrale del tesoriere.

     1. Entro la prima decade del mese successivo alla fine di ciascun trimestre il tesoriere ha l'obbligo di trasmettere all'U.S.S.L. il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel trimestre precedente, con il relativo saldo di cassa.

 

     Art. 74. Servizio interno di cassa.

     1. Il regolamento per i servizi amministrativi deliberato dall'assemblea generale dell'E.R. disciplina le forme ed i limiti del servizio interno di cassa dell'U.S.S.L., nonché gli obblighi a carico degli addetti al servizio; le somme riscosse dal servizio interno devono essere versate al tesoriere alla scadenza prevista dal predetto regolamento.

 

     Art. 75. Anticipazioni di cassa.

     1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative alla gestione dei servizi sanitari, la giunta regionale può autorizzare il comitato di gestione a ricorrere ad anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo delle entrate di competenza previste nel bilancio annuale.

     2. Per le attività assistenziali le anticipazioni di cui al comma precedente sono consentite nei limiti di un quarto delle entrate correnti.

 

 

Capo V

CONTO CONSUNTIVO

 

     Art. 76. Composizione del conto consuntivo.

     1. I risultati della gestione del bilancio delle U.S.S.L. sono riassunti e dimostrati annualmente nel conto consuntivo, distintamente per il conto di gestione delle attività inerenti ai servizi sanitari e per il conto di gestione delle attività socio-assistenziali.

     2. Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:

     a) rendiconto finanziario;

     b) stato patrimoniale;

     c) prospetto dimostrativo del risultato di gestione.

     3. Il conto consuntivo è deliberato dall'assemblea generale dell'E.R. entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     4. Al conto consuntivo sono allegati i prospetti riassuntivi, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, delle spese distinte per categorie economiche dei presidi e servizi multizonali; tali prospetti devono essere trasmessi a cura del comitato di gestione delle U.S.S.L. interessate ai presidii e servizi multizonali predetti, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

 

     Art. 77. Rendiconto finanziario.

     1. Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata e di spesa del bilancio:

     a) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

     b) le previsioni finali in termini di competenza;

     c) le previsioni finali in termini di cassa;

     d) l'ammontare delle entrate riscosse e dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l'ammontare delle entrate riscosse e dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse o versate e dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

     g) l'ammontare delle entrate accertate e degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

     h) l'eccedenza di entrate o di impegni, ovvero le minori entrate o le economie accertate rispetto alle previsioni ed agli stanziamenti in termini di competenza;

     i) l'eccedenza di entrate o di pagamenti, ovvero le minori entrate riscosse o le economie rispetto alle previsioni ed agli stanziamenti in termini di cassa;

     l) l'ammontare dei residui attivi e passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonché dei residui attivi e passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

     m) l'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti e reiscrizioni effettuati, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

     n) l'ammontare dei residui attivi e passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

     o) l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario.

     2. In apposito prospetto riassuntivo allegato al rendiconto viene determinato il saldo finanziario positivo o negativo; tale saldo si ottiene sommando algebricamente gli elementi di cui alle lettere h) e l), del precedente primo comma.

 

     Art. 78. Stato patrimoniale.

     1. Lo stato patrimoniale rileva i beni immobili, i beni mobili in uso alle U.S.S.L. e le passività, secondo le norme di cui ai successivi articoli 124 e seguenti.

 

     Art. 79. Risultato di gestione.

     1. Al conto consuntivo è allegato un prospetto dimostrativo del risultato della gestione che pone in evidenza la formazione del saldo finanziario positivo o negativo.

     2. Il saldo finanziario positivo relativo a ciascuno dei conti di gestione di cui al precedente articolo 31 è iscritto in entrata nel bilancio dell'E.R. nell'esercizio successivo a quello in cui il rendiconto è approvato ed è riassegnato all'U.S.S.L., fermo quanto disposto dal precedente articolo 29, sesto e settimo comma.

     3. Il saldo finanziario negativo relativo a ciascuno dei conti di gestione di cui al precedente articolo 31 deve essere coperto nel bilancio dell'esercizio nel quale il rendiconto è approvato, mediante i provvedimenti di cui ai successivi articoli 88, 89 e 90.

 

     Art. 80. Allegati al rendiconto finanziario.

     1. Al rendiconto finanziario relativo al conto di gestione delle attività sanitarie è allegato un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni redatto a norma dell'articolo 8, primo e secondo comma, del D.P R. 14 luglio 1980, n. 595.

     2. Ai rendiconti finanziari relativi ai conti di gestione di cui al precedente articolo 31 sono altresì allegate le relazioni, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, concernenti i livelli delle prestazioni erogate, la spesa sostenuta per le varie attività svolte, nonché il rapporto tra obiettivi raggiunti e costi sostenuti.

 

     Art. 81. Informazioni ai comuni.

     1. Qualora i servizi di zona siano gestiti dalle comunità montane o dalle associazioni di comuni, gli atti previsti dall'articolo 24, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, nonché i relativi allegati sono trasmessi successivamente alla loro approvazione da parte dell'assemblea generale ai singoli comuni compresi in ciascuna zona.

 

 

Capo VI

LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI

 

     Art. 82. Libri e registri obbligatori.

     1. Le U.S.S.L. devono tenere distintamente per i conti di gestione di cui al precedente articolo 31 i seguenti libri e registri:

     a) giornale dei mandati e delle reversali;

     b) conti relativi ai singoli capitoli di bilancio, con l'indicazione di tutti movimenti effettuati;

     c) giornali dei riscuotitori interni;

     d) protocollo fatture fornitori;

     e) partitario fornitori;

     f) inventario degli immobili e dei beni mobili registrati in uso all'U.S.S.L.;

     g) inventario dei beni mobili in uso all'U.S.S.L.;

     h) libro relativo ai contratti finanziari;

     i) repertorio generale dei contratti;

     l) registri dal quale devono risultare, per ogni servizio dell'U.S.S.L., gli importi che formano oggetto di compartecipazioni a favore di personale dell'U.S.S.L. medesima;

     m) registro dei verbali del comitato di gestione.

     2. La giunta regionale stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle scritture di cui al precedente comma.

     3. Le U.S.S.L. devono altresì tenere i libri e i registri obbligatori ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

 

 

Titolo III

CONTROLLI DI GESTIONE

 

     Art. 83. Oggetto e finalità dei controlli.

     1. Sull'attività delle U.S.S.L. si esercitano i controlli di gestione finanziari ed economici.

     2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio e si esercita secondo le norme di cui ai successivi articoli da 84 a 91.

     3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa sanitaria e socio-assistenziale ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale; esso si esercita secondo le disposizioni ed in base alle rilevazioni di cui ai successivi articoli da 92 a 100.

     4. Per le attività di cui ai precedenti secondo e terzo comma ciascuna assemblea generale dell'E.R. si avvale di un collegio dei revisori dei conti la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 84.

     5. La giunta regionale può avvalersi del predetto collegio dei revisori per l'esercizio delle funzioni di cui ai successivi articoli 93, 97, 98, 99 e 100.

 

 

Sezione I

CONTROLLI FINANZIARI

 

     Art. 84. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un membro effettivo e da un supplente designati dal ministero del tesoro, da un membro effettivo e da un supplente nominati dal consiglio regionale, nonché da un membro effettivo e da uno supplente nominati dall'assemblea generale dell'E.R. e scelti tra iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti o che abbiano un'acquisita esperienza in materia sanitaria o amministrativa o contabile o finanziaria [2].

     2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è presieduto dal componente effettivo o supplente designato dal ministero del tesoro.

     3. Il collegio dei revisori dura in carica quanto il comitato di gestione.

     4. Il collegio si riunisce almeno ogni bimestre e quando il suo presidente lo ritenga opportuno, o su invito del presidente del comitato di gestione.

     5. Il presidente del collegio dei revisori può incaricare singoli membri del collegio di effettuare verifiche o ispezioni per acquisire elementi istruttori ai fini della attività del collegio medesimo.

     6. Ai membri del collegio dei revisori compete, oltre all'indennità di missione in quanto dovuta, un compenso mensile nella misura stabilita con legge regionale.

 

     Art. 85. Verifiche contabili e verifiche di cassa.

     1. L'assemblea generale dell'E.R. stabilisce le modalità dei riscontri contabili sull'attività dell'U.S.S.L. distintamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali.

     2. Per le attività sanitarie devono essere comunque effettuate, almeno bimestralmente, le verifiche di cassa di cui all'articolo 50, primo comma, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     3. Le risultanze delle verifiche bimestrali di cassa di cui al comma precedente sono trasmesse, entro cinque giorni, al presidente del comitato di gestione, ai sindaci dei comuni compresi in ciascuna zona e al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

     4. I sindaci ed il presidente della giunta regionale possono chiedere chiarimenti ed ulteriori informazioni al collegio dei revisori.

 

     Art. 86. Rendiconti trimestrali.

     1. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre l'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. compila un rendiconto trimestrale in cui si dà conto di tutte le entrate accertate, riscosse e versate, di tutte le spese impegnate e pagate, nonché dell'avanzo o disavanzo di cassa e della situazione dei debiti e crediti di bilancio.

     2. Entro i successivi dieci giorni il rendiconto è trasmesso alla giunta regionale.

     3. Il rendiconto trimestrale è sottoposto alla verifica e al visto del collegio dei revisori nella prima riunione.

     4. Ove siano intervenuti pagamenti oltre il termine massimo di cui al successivo art. 108, quinto comma, ne deve essere fatta menzione analitica nel rendiconto, con l'indicazione altresì dei motivi che hanno provocato il ritardo, delle misure eventualmente adottate, degli interessi moratori maturati o pagati a favore dei creditori.

 

     Art. 87. Disavanzo di cassa e di gestione.

     1. Ove in sede di verifica bimestrale di cassa di cui al precedente art. 85, secondo comma, il collegio dei revisori accerti l'esistenza di un disavanzo di cassa dovuto ad una eccedenza dei pagamenti effettuati sulle somme incassate nello stesso periodo, esso ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre cinque giorni, al presidente del comitato di gestione, nonché al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, riferendo altresì dettagliatamente sulle cause che hanno prodotto il disavanzo e proponendo eventuali misure per riportare la gestione di cassa in equilibrio.

     2. Parimenti, ove dal rendiconto trimestrale compilato dall'ufficio di direzione a norma del precedente art. 86 emerga un disavanzo complessivo di gestione, il collegio dei revisori presenta al presidente del comitato di gestione e al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegati, una relazione dettagliata sulle cause che hanno prodotto il disavanzo, indicando le misure da adottarsi per riportare la gestione in equilibrio.

 

     Art. 88. Provvedimenti dell'assemblea.

     1. Qualora il comitato di gestione riscontri che il disavanzo non sia determinato da momentanei squilibri tra gli accertamenti e le riscossioni da un lato e gli impegni ed i pagamenti dall'altro, si procede alla convocazione dell'assemblea generale dell'E.R. entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 87, primo e secondo comma, per la deliberazione delle misure necessarie per riportare in equilibrio la gestione dei servizi sanitari a norma dell'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. L'assemblea generale dell'E.R. può:

     a) deliberare variazioni al bilancio preventivo che comportino riduzione di spese non vincolate, in misura sufficiente ad assicurare il conseguimento del pareggio entro l'esercizio;

     b) disporre a favore del bilancio dell'U.S.S.L. un'assegnazione ulteriore sufficiente a colmare il disavanzo apportando le necessarie variazioni al bilancio dell'E.R.;

     c) nel caso di comunità montana o di associazione intercomunale, invitare i comuni a disporre ulteriori assegnazioni a favore dell'U.S.S.L. medesima, indicando il riparto dell'onere fra i comuni stessi, di regola in proporzione alla rispettiva popolazione.

     3. In casi eccezionali, qualora si siano verificate maggiori spese di carattere sanitario inderogabili causate esclusivamente da fatti straordinari non previsti né prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio dell'U.S.S.L., l'assemblea può motivatamente richiedere alla giunta regionale un'assegnazione a carico del fondo di riserva di cui al precedente art. 6, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 90.

 

     Art. 89. Provvedimenti dei comuni.

     1. Ove l'assemblea generale dell'E.R. inviti i comuni associati, a norma dell'art. 88, secondo comma, lett, c), ad assegnare nuove somme all'U.S.S.L. a ripiano del disavanzo la deliberazione è trasmessa entro cinque giorni dalla adozione dei sindaci dei comuni stessi.

     2. I sindaci sono tenuti a convocare, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al precedente comma, i rispettivi consigli comunali, che deliberano le assegnazioni apportando le necessarie variazioni ai bilanci dei comuni.

     3. Entro il termine di cui al comma precedente i comuni possono ricorrere contro il riparto indicato dall'assemblea generale, al presidente della giunta regionale che decide in via definitiva su conforme deliberazione della giunta stessa, modificando, ove occorra, il riparto entro i successivi trenta giorni; trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il ricorso s'intende respinto e confermato il riparto indicato dall'assemblea generale.

 

     Art. 90. Prelievi dal fondo di riserva.

     1. Il fondo di riserva di cui al precedente art. 6 può essere utilizzato esclusivamente per assegnazioni straordinarie a favore degli E.R. qualora si sia manifestato un disavanzo della gestione sanitaria delle U.S.S.L. causato dall'insorgere di esigenze obiettive ed inderogabili di spesa non previste nè prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio dell'U.S.S.L. medesima, ovvero a favore dell'E.R. nell'ambito del quale si manifestino esigenze obiettive ed inderogabili per la gestione dei servizi sanitari dell'U.S.S.L. quando ad esse non sia possibile far fronte con le assegnazioni ordinarie.

     2. Le richieste di utilizzo del fondo di riserva sono deliberate dall'assemblea generale dell'E.R. e trasmesse alla giunta regionale.

     3. Ove l'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona a norma del terzo comma dell'art. 88, chieda un'assegnazione a carico del fondo di riserva di cui al presente articolo, la giunta regionale delibera se accoglierla in tutto o in parte, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di assegnazione; la giunta regionale dispone le relative eventuali erogazioni.

     4. Nel caso in cui la richiesta sia in tutto o in parte respinta, la giunta regionale ne indica i motivi e comunica la deliberazione al presidente del comitato di gestione, invitando a convocare entro i successivi venti giorni l'assemblea generale per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente art. 88, primo comma, lett. a), b) e c), ai fini della copertura del disavanzo, o del disavanzo residuo.

     5. Le deliberazioni della giunta regionale di prelievo dal fondo di riserva sono comunicate entro cinque giorni al consiglio regionale.

 

     Art. 91. Controlli sostitutivi.

     1. Qualora, nei casi previsti dai precedenti articoli 88, primo comma, 89, secondo comma, e 90, quarto comma, l'assemblea dell'E.R. non venga convocata nei termini prescritti, o - seppur convocata - non assuma le deliberazioni dovute a norma della presente legge entro i termini per esse stabiliti, il comitato regionale di controllo competente a norma dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, provvede, d'ufficio o su richiesta del presidente della giunta regionale, ai necessari interventi di controllo sostitutivo, nominando all'uopo un commissario.

     2. Se qualcuno dei comuni associati non assume gli atti dovuti ai sensi del precedente art. 89, secondo comma, o si rende comunque inadempiente rispetto all'obbligo di versare nel termine prescritto le somme dovute all'U.S.S.L. a titolo di ulteriore assegnazione, la sezione del comitato regionale cui competono i controlli sul comune medesimo provvede ai necessari interventi di controllo sostitutivo, ivi compresa, ove occorra, l'emissione del mandato di ufficio per il pagamento delle somme dovute.

 

 

Sezione II

CONTROLLI ECONOMICI

 

Capo I

CONTABILITA' DI MAGAZZINO

 

     Art. 92. Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino.

     1. La contabilità di magazzino è rivolta al raggiungimento dei seguenti scopi:

     a) determinazione mensile dei consumi dei centri di costo;

     b) controllo dei livelli delle scorte;

     c) controllo dei movimenti di entrata e uscita.

     2. La contabilità di magazzino è tenuta per quantità e valori.

 

     Art. 93. Oggetto della contabilità di magazzino.

     1. Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali e il materiale diagnostico.

     2. La giunta regionale con propria deliberazione può disporre la tenuta della contabilità di magazzino per altri beni, emanando le relative istruzioni.

     3. La giunta regionale determina i codici da attribuire ai beni oggetto della contabilità di magazzino, tale codificazione è vincolante.

 

     Art. 94. Registrazioni di carico.

     1. Gli acquisti devono essere registrati in base al prezzo di acquisto.

     2. I medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'U.S.S.L. a titolo gratuito vengono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne le quantità, nella loro consistenza effettiva.

 

     Art. 95. Registrazioni di scarico.

     1. I prelievi dal magazzino effettuati dai centri di costo costituiscono i consumi.

     2. La determinazione del valore dei consumi è effettuata in base all'ultimo prezzo medio ponderato.

     3. Il prezzo medio ponderato per articolo è determinato rapportando, in occasione di ogni acquisto o omaggio, il valore delle consistenze al correlativo volume.

 

     Art. 96. Determinazioni della contabilità di magazzino.

     1. La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese:

     a) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;

     b) le rimanenze di magazzino dei singoli articoli in quantità e valore riferite alla fine del mese precedente;

     c) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i medicinali e il materiale diagnostico che non hanno subito alcun movimento o che risultino scaduti nello stesso periodo.

 

 

Capo II

CONTABILITA' DEI COSTI

 

     Art. 97. Oggetto della contabilità dei costi.

     1. La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei medicinali e del materiale diagnostico e di altri eventuali fattori produttivi individuati dalla giunta regionale, direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

 

     Art. 98. Piano dei centri di costo.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, determina il piano dei centri di costo ed emana istruzioni per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

     2. Il piano dei centri di costo è vincolante per le U.S.S.L.

 

     Art. 99. Determinazione di indici economici e verifiche di gestione.

     1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi e di permettere confronti fra le attività omogenee, la giunta regionale determina, sulla base dei dati forniti dalle U.S.S.L., gli indici economici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi medesimi.

     2. La giunta regionale comunica ai comitati di gestione e alle assemblee generali degli E.R. gli indici economici per le valutazioni e per la adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

     3. Al fine di rendere omogenee le verifiche fra le diverse zone per le diverse specie di servizi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta con propria deliberazione lo schema dei numeri indice espressivi dei livelli di prestazione e dei livelli di costo, articolato per aree di servizi.

     4. Nel caso di difformità dei dati rilevati sul territorio, rispetto a quelli dello schema di cui al comma precedente, gli E.R. sono tenuti ad indicare le misure adottate o in corso di adozione per il ripristino della conformità allo schema regionale. Quando la difformità superi una percentuale globale media fissata dal consiglio regionale contestualmente all'approvazione dello schema di cui al terzo comma, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, dichiara la sussistenza della condizione di inosservanza dello schema dei numeri indice, e invia l'atto dichiarativo alla assemblea generale e al comitato di gestione dell'E.R.

     5. Decorsi trenta giorni dall'invio dell'atto dichiarativo del presidente della giunta regionale senza che l'E.R. abbia adottato i provvedimenti necessari per ripristinare l'osservanza dello schema dei numeri indice, i contributi finanziari regionali corrispondenti alla parte corrente del bilancio della U.S.S.L. sono ridotti fino al cinquanta per cento con deliberazione della giunta regionale. La riduzione opera altresì sulle somme già impegnate e si estende ai contributi erogabili a rateo.

     6. La riduzione di cui al comma precedente opera fino all'adozione, da parte dell'E.R. di provvedimenti idonei a ripristinare la conformità con lo schema dei numeri indice.

     7. Della riduzione dei contributi finanziari regionali, viene data immediata comunicazione motivata al consiglio regionale.

 

     Art. 100. Trasmissione di dati da parte delle U.S.S.L.

     1. Per la determinazione degli indici economici, di cui all'articolo precedente, le U.S.S.L. devono trasmettere alla giunta regionale, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, i dati sulle attività svolte, che saranno richiesti con istruzioni impartite dalla giunta regionale.

 

 

Titolo IV

I CONTRATTI

 

     Artt. 101. - 117. [3]

 

Titolo V

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

 

     Art. 118. Trasferimenti dei beni.

     1. I beni immobili e mobili di cui all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono trasferiti al patrimonio dei comuni, singoli o associati, o delle comunità montane responsabili dei servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono collocati, con vincolo di destinazione esclusiva alle attività sanitarie.

     2. Qualora i beni immobili siano collocati in territori ricadenti in due o più zone di cui all'allegato A della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, essi sono trasferiti ai destinatari di cui al precedente comma in regime di comunione obbligatoria.

     3. I redditi dei beni di cui al precedente primo comma, detratti tutti gli oneri per la loro gestione, sono versati in entrata al bilancio dello Stato a norma dell'art. 69, primo comma, lett. c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei termini e nei modi di cui al quarto comma del medesimo art. 69.

 

     Art. 119. Vincolo di destinazione ed alienazione dei beni.

     1. Il finanziamento delle opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari è attuato anche con il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla alienazione o trasformazione dei beni di cui al precedente art. 118.

     2. I beni possono essere destinati al finanziamento di opere collocate anche in zone sanitarie diverse da quelle ove i beni stessi sono ubicati, tenuto conto degli interessi originari degli enti titolari dei beni prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti o norme istitutive.

     3. Le autorizzazioni ad alienare sono concesse dalla giunta regionale in conformità delle disposizioni contenute nel piano sanitario regionale.

     4. Il ricavato delle alienazioni di cui al presente articolo è conferito in ogni caso al fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 120. Individuazione e destinazione dei beni all'U.S.S.L.

     1. All'individuazione e trasferimento dei beni di cui al precedente articolo 118, nonché all'individuazione dei comuni singoli o associati, e delle comunità montane destinatari dei trasferimenti stessi provvede il presidente della giunta regionale con propri decreti, da emanarsi nei termini e secondo le disposizioni stabiliti nella deliberazione del consiglio regionale prevista dall'articolo 40 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35; tali decreti, laddove riguardino beni immobili o beni mobili registrati, sono trasmessi agli uffici competenti per le conseguenti registrazioni.

     2. In tali decreti deve essere esplicitamente indicato il vincolo di destinazione alla U.S.S.L..

     3. Fino a quando non saranno perfezionate le procedure di individuazione e trasferimento, i beni di cui al precedente art. 118 sono utilizzati dalle U.S.S.L. per la gestione dei servizi sanitari; a tal fine il consiglio regionale emana le direttive per assicurare l'effettiva utilizzazione da parte delle U.S.S.L. dei beni suddetti.

 

     Art. 121. Amministrazione dei beni destinati alle U.S.S.L.

     1. All'amministrazione dei beni di cui al precedente art. 118 provvede il comitato di gestione; le relative spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri ed i pesi eventualmente gravanti sui beni stessi, sono a carico del conto di gestione dell'attività sanitaria del bilancio della U.S.S.L.

 

     Art. 122. Elenchi e inventari dei beni trasferiti.

     1. Ai fini dell'individuazione dei beni di cui al precedente art. 118:

     a) gli enti ospedalieri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla giunta regionale l'elenco di tutti i beni mobili ed immobili di loro proprietà, tenendo distinti i beni destinati all'attività sanitaria dagli altri beni, nonché, nell'ambito di ciascuna categoria, i beni immobili e i beni mobili registrati dagli altri beni mobili; tali elenchi devono essere predisposti in base agli inventari in atto alla stessa data compilati secondo le norme della L.R. 29 gennaio 1975, n. 28;

     b) i soggetti di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono inventari dei beni mobili ed immobili di loro proprietà destinati ai servizi igienico-sanitari, e li trasmettono alla giunta regionale; tali inventari sono compilati in conformità a schemi determinati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore preposto al settore sanità e igiene, se delegato.

 

     Art. 123. Consegna dei beni destinati alle U.S.S.L.

     1. I decreti del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 120, sono trasmessi al presidente del comitato di gestione.

     2. I comitati di gestione individuano entro trenta giorni dal ricevimento dei decreti di cui al primo comma i consegnatari responsabili dei beni; entro i successivi trenta giorni è effettuata la consegna dei beni, di cui si dà atto in apposito verbale, nel quale sono indicate anche, relativamente ai beni mobili, le variazioni intervenute per i normali consumi rispetto agli elenchi contenuti nei decreti di cui al comma precedente.

     3. Il verbale di cui al comma precedente è redatto anche nel caso che il consegnatario sia la medesima persona che aveva in consegna i beni nella precedente gestione.

 

     Art. 124. Inventari.

     1. I beni di cui al precedente art. 118 sono iscritti in appositi inventari compilati e tenuti a cura dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L., distintamente per i beni immobili ed i beni mobili.

 

     Art. 125. Oggetto degli inventari.

     1. L'inventario dei beni immobili rileva la consistenza e il valore delle seguenti categorie di beni:

     a) edifici e loro pertinenze;

     b) impianti ed apparecchiature sanitarie;

     c) impianti ed apparecchiature tecnico economali.

     2. L'inventario dei beni mobili rileva la consistenza ed il valore dei seguenti beni:

     a) automezzi;

     b) mobilio sanitario e non sanitario;

     c) macchine d'ufficio;

     d) stoviglierie;

     e) biancheria;

     f) medicinali e materiale diagnostico;

     g) attrezzature e apparecchiature sanitarie;

     h) attrezzature e apparecchiature tecnico-economali;

     i) documentazione clinica e amministrativa;

     l) biblioteca;

     m) altri beni mobili di natura sanitaria;

     n) altri beni mobili di natura non sanitaria.

     3. Il presidente della giunta regionale determina i vari tipi di beni con i relativi numeri di codice, da includere nelle voci sopraindicate.

     4. Detta codificazione è vincolante.

 

     Art. 126. Criteri di valutazione dell'inventario.

     1. Ai fini della redazione degli inventari i valori dei beni sono determinati inizialmente sulla base dei valori iscritti negli inventari degli enti da cui i beni provengono.

     2. Nei successivi aggiornamenti si applicheranno parametri di rivalutazione e svalutazione, rispettivamente in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni, stabiliti per ciascuna categoria di beni con apposita deliberazione della giunta regionale.

 

     Art. 127. Inventario dei beni immobili.

     1. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni e l'indicazione dei titoli di provenienza;

     b) il numero progressivo di carico;

     c) le unità di misura;

     d) i dati catastali;

     e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

     f) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

 

     Art. 128. Inventario dei beni mobili.

     1. L'inventario dei beni mobili deve contenere:

     a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la loro diversa natura;

     b) la designazione del luogo in cui si trovano;

     c) il numero progressivo di carico;

     d) le unità di misura;

     e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni.

 

     Art. 129. Aggiornamento degli inventari.

     1. L'aggiornamento degli inventari deve essere fatto periodicamente e comunque almeno una volta ogni tre anni, verificando la concordanza fra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

     2. La documentazione di carico e scarico dei beni mobili deve essere aggiornata quotidianamente.

     3. Le risultanze degli inventari costituiscono valori da inserire nel conto consuntivo.

 

     Art. 130. Eliminazione dei beni mobili.

     1. L'eliminazione dei beni mobili dagli inventari avviene con determinazione del presidente del comitato di gestione, corredata dai verbali di scarico, e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

 

     Art. 131. Consegnatari dei beni mobili.

     1. Il comitato di gestione determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni nonché le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

 

 

Titolo VI

RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVATI ALL'AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 132. Pagamento delle spese.

     1. Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti dell'U.S.S.L., con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili.

     2. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivati dalla inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.

     3. Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalle spese pagate in relazione ai provvedimenti dichiarati immediatamente eseguibili da essi adottati o che siano stati annullati dal competente organo di controllo; allo stesso titolo risponde altresì il direttore amministrativo che abbia espresso parere favorevole alla deliberazione.

 

     Art. 133. Altri danni.

     1. Salvi i casi previsti dall'articolo precedente, gli amministratori e i dipendenti dell'U.S.S.L. rispondono, per azione od omissione anche solo colposa, degli altri danni derivati all'amministrazione dalla violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

     2. I responsabili delle violazioni di cui al comma precedente sono individuati sulla base delle norme regionali sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi delle U.S.S.L..

     3. Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

     4. Si applica quanto disposto dall'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

 

     Art. 134. Pagamenti in eccedenza ai fondi assegnati.

     1. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. sono responsabili in solido per i pagamenti eseguiti in seguito a impegno, ordinazione e liquidazione di spese eccedenti i fondi assegnati alla stessa U.S.S.L. nonché di spese correnti eccedenti le quote assegnate per tali destinazioni.

     2. Sussiste responsabilità indipendentemente dal danno che sia eventualmente derivato all'amministrazione dai pagamenti di cui al comma precedente.

 

 

Titolo VII

NORME PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DELLE U.S.S.L.

 

     Art. 135. Finanziamenti regionali.

     1. A partire dalla data di assunzione delle funzioni socio- assistenziali da parte degli E.R., nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nonché, in appositi capitoli, del bilancio annuale della regione sono iscritte le somme destinate agli E.R. per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.; detti capitoli concernono rispettivamente:

     a) le somme complessivamente destinate agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. relative ai servizi socio-assistenziali;

     b) le somme complessivamente destinate agli E.R. per le spese in conto capitale delle U.S.S.L. per investimenti relativi al settore socio- assistenziale;

     c) un fondo per far fronte ad esigenze straordinarie dei servizi socio-assistenziali, ivi compresi interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali non di competenza statale;

     d) un fondo per iniziative di carattere sperimentale.

     2. Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente primo comma sono ripartite tra gli E.R. sulla base di parametri individuati dal piano socio-assistenziale distintamente per:

     a) quote di spese correnti destinate al sostegno degli interventi in atto ed al mantenimento dei livelli di prestazione;

     b) quote di spese correnti destinate allo sviluppo ed alla graduale perequazione dei livelli di prestazione nell'intero territorio regionale;

     c) quote relative alle spese d'investimento.

     3. L'E.R. assegna all'U.S.S.L. le somme destinate ai servizi socio- assistenziali esercitati a livello di zona e ripartisce tra i comuni singoli le somme destinate alle attività socio-assistenziali esercitate direttamente dai comuni predetti a norma dell'art. 7, primo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 35.

 

     Art. 136. Finanziamenti comunali.

     1. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 135, primo comma e fino a quando la materia non sarà specificamente disciplinata, nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lett. b) e c) della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, i comuni associati trasferiscono annualmente all'E.R. le risorse finanziarie per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L., nell'ammontare minimo, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, delle risorse già destinate ai comuni stessi per le attività socio-assistenziali.

     2. Eventuali o ulteriori quote integrative occorrenti per assicurare l'uniformità e la perequazione delle prestazioni socio-assistenziali dell'U.S.S.L. sono deliberate dall'assemblea generale, d'intesa con i comuni interessati, sulla base di parametri socio-demografici riferiti ai comuni interessati.

 

     Art. 137. Norme integrative e di raccordo.

     1. La regione in attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina con separati provvedimenti legislativi le modalità di trasferimento agli E.R. dei beni immobili e mobili destinati alle attività socio-assistenziali delle U.S.S.L., attualmente di pertinenza della regione, dei comuni e delle IPAB soggette a trasferimento, nonché i vincoli di destinazione e le modalità di alienazione dei beni stessi.

     2. Con separati provvedimenti legislativi saranno parimenti emanate le eventuali disposizioni occorrenti per il raccordo tra le funzioni socio- assistenziali esercitate dalle U.S.S.L. e dai singoli comuni.

 

     Art. 138. Integrazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali.

     1. Al fine di perseguire l'esercizio integrato delle attività sanitarie e socio-assistenziali delle U.S.S.L., e in particolare delle prestazioni erogate a livello distrettuale, i piani regionali sanitari socio-assistenziali individuano prioritariamente i progetti e le aree di intervento intersettoriale ed indicano le concrete e specifiche modalità di coordinamento e di integrazione a livello finanziario, organizzativo e procedurale.

 

 

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 139. Bilancio dell'U.S.S.L. per il 1981.

     1. Per l'anno 1981 il bilancio dell'U.S.S.L., limitatamente all'esercizio delle funzioni sanitarie, è predisposto dal comitato di gestione entro il 15 gennaio sulla base delle direttive emanate dalla giunta regionale, che devono tener conto di criteri di finanziamento della spesa sanitaria disposti per il riparto del fondo sanitario nazionale tra le regioni.

     2. Entro il 28 febbraio 1981 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al riparto tra gli E.R. del fondo sanitario regionale secondo i criteri stabiliti dai precedenti articoli da 4 a 25.

     3. L'assemblea generale approva il bilancio entro il 31 marzo 1981.

     4. Fino all'approvazione di cui al comma precedente è autorizzata la gestione delle spese dell'U.S.S.L. sulla base del bilancio predisposto dal comitato di gestione, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio.

 

     Art. 140. Tesoriere.

     1. Fino all'aggiudicazione del servizio di tesoreria a norma del precedente art. 71 e comunque non oltre il 31 marzo 1981, il servizio di tesoreria dell'U.S.S.L. è affidato al tesoriere del disciolto ente ospedaliero.

     2. Qualora nell'ambito della zona di competenza dell'U.S.S.L. operassero più enti ospedalieri il servizio è affidato al tesoriere dell'ente ospedaliero che nel 1980 ha rilevato il maggior flusso finanziario.

     3. Qualora nell'ambito della zona di competenza dell'U.S.S.L. non esistesse alcun ente ospedaliero il servizio è affidato al tesoriere dell'ente confluito nell'U.S.S.L. che nel 1980 ha rilevato il maggior flusso finanziario.

     4. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli E.R. affidano il servizio di tesoreria ad istituti di cui al precedente art. 71 sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo che dovrà essere approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge; lo schema-tipo dovrà prevedere l'adeguamento ai criteri generali previsti dal decreto ministeriale predetto.

 

     Art. 141. Pagamenti per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica, ostetrica e farmaceutica convenzionata.

     1. La giunta regionale allo scopo di garantire nella fase iniziale il regolare esercizio delle funzioni delle U.S.S.L. e di evitare ogni possibile interruzione delle prestazioni assicura, mediante l'organizzazione in atto e fino a quando gli E.R. non potranno provvedervi anche in applicazione del precedente art. 115, i servizi per il pagamento delle somme spettanti ai medici generici e pediatri, ai medici specialisti esterni, alle ostetriche e alle farmacie, secondo le convenzioni nazionali uniche vigenti.

 

     Art. 142. Contratti in corso per forniture di beni e servizi.

     1. Le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dalle province e dai comuni anteriormente al 31 dicembre 1980 per forniture di beni o servizi concernenti in tutto o in parte la gestione di attività sanitarie sono a carico delle province e dei comuni stessi, salvo il rimborso da parte degli E.R. per la quota di loro spettanza in relazione all'oggetto e alla durata delle forniture stesse.

 

     Art. 143. Stipulazione dei contratti di alienazione di beni immobili e mobili.

     1. Alla stipulazione dei contratti di alienazione dei beni di cui al precedente art. 118, autorizzati nei modi e termini di cui alla legislazione vigente e non perfezionati entro il 31 dicembre 1980, provvede il rappresentante legale dell'ente a cui il bene è trasferito a norma della presente legge.

 

     Art. 144. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     1. Lo scioglimento, nonché il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale degli enti ospedalieri aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono prestazioni sanitarie di ricovero e cura e che abbiano richiesto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento della qualità di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, restano sospesi fino a quando i ministeri competenti non si siano pronunciati a norma dell'art. 42, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Qualora il riconoscimento di cui al comma precedente venga negato, lo scioglimento nonché il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale sono disciplinati dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

     3. Fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ai sensi del precedente primo comma, gli enti interessati restano soggetti ai divieti ed alle autorizzazioni previsti dall'art. 7, ottavo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, e dall'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1975, n. 27, nonché ad ogni altro vincolo stabilito dalle norme statali e regionali vigenti nei confronti degli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono tenuti a redigere il rendiconto trimestrale di cui all'art. 50, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 86 della presente legge, formulato secondo le classificazioni previste dal D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

 

     Art. 145. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 75.

[3] Articoli abrogati dall'art. 22 della L.R. 19 maggio 1997, n. 14.