§ 1.11.6 - L.R. 2 aprile 2002, n. 6.
Disciplina delle Comunità Montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.11 comunità montane
Data:02/04/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Criteri di delimitazione delle zone omogenee).
Art. 3.  (Procedura di concertazione e costituzione delle comunità montane).
Art. 4.  (Autonomia statutaria).
Art. 5.  (Strumenti di programmazione).
Art. 6.  (Rapporti fra enti).
Art. 7.  (Fonti di finanziamento).
Art. 8.  (Norme transitorie e finali).
Art. 9.  (Norme abrogate).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 1.11.6 - L.R. 2 aprile 2002, n. 6. [1]

Disciplina delle Comunità Montane.

(B.U. 4 aprile 2002, n. 14 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), disciplina le comunità montane, definendo in particolare:

     a) i criteri e le procedure di delimitazione delle zone omogenee;

     b) le modalità di approvazione degli statuti;

     c) i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di programmazione;

     d) i rapporti con altri enti.

     2. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarietà, individua le comunità montane come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime.

 

     Art. 2. (Criteri di delimitazione delle zone omogenee).

     1. I criteri di delimitazione delle zone omogenee sono i seguenti:

     a) inclusione del territorio di comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima provincia:

     1) interamente montani;

     2) parzialmente montani, con popolazione residente in territorio montano superiore al 15% della popolazione complessiva;

     b) inclusione, laddove necessario per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, dei comuni limitrofi con popolazione non superiore a 2000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità;

     c) assetto territoriale tale da consentire un’adeguata realizzazione degli interventi per la  valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.

     2. I criteri di cui al comma 1 non si applicano, in fase di prima costituzione ai sensi dell’ articolo 3, per i comuni che già fanno parte di comunità montane.

     3. In caso di scissione di comunità montana preesistente in più comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 27 del D.Lgs. 267/2000.

 

     Art. 3. (Procedura di concertazione e costituzione delle comunità montane).

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, singolarmente o tramite le comunità montane, presentano alla Giunta regionale proposte di delimitazione delle zone omogenee; nei successivi novanta giorni, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni  provinciali così composte:

     a) presidente della Giunta regionale o assessore  delegato che le presiedono;

     b) presidenti delle comunità montane interessate;

     c) presidenti delle province interessate;

     d) sindaci dei comuni interessati;

     e) presidente delegato del comitato per la montagna, di cui all’articolo 51 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione del territorio montano, in attuazione della legge 97/1994).

     2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) possono designare assessori, quali loro delegati.

     3. Ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni non possono aver luogo prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai componenti delle medesime della proposta della Giunta regionale.

     4. La fase di concertazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della proposta della Giunta regionale alle commissioni provinciali.

     5. Conclusa la fase di concertazione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee entro e non oltre i sessanta giorni successivi all’assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente.

     6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di costituzione delle comunità montane, da pubblicarsi contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; con i medesimi decreti sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.

     7. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifica della deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee.

 

     Art. 4. (Autonomia statutaria).

     1. Lo statuto della comunità montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell’ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalità di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata.

     2. Lo statuto è deliberato dall’organo rappresentativo della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto s’intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all’albo della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

 

     Art. 5. (Strumenti di programmazione).

     1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.

     2. Per ogni area tematica, il piano  pluriennale  di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d’intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

     3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla comunità montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi  trenta giorni.

     4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di  verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s’intende approvato.

     5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all’approvazione del piano,   provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l’approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

     6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

     7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

     8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

     9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

 

     Art. 6. (Rapporti fra enti).

     1. La comunità montana può stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi.

     2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla Giunta regionale.

     3. I comuni esclusi dalle comunità montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché da  leggi statali e regionali.

     4. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

 

     Art. 7. (Fonti di finanziamento). [2]

     1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell’attività delle comunità montane sono:

     a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

     b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

     c) le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), destinate all’incentivazione della gestione associata di funzioni.

     2. L’adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.

     3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.

 

     Art. 8. (Norme transitorie e finali).

     1. Qualora, a seguito della procedura di cui all’articolo 3, una comunità montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunità montane) si scinda in più comunità montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la metà più uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori.

     2. Gli organi rappresentativi provvisori di cui al comma 1 sono composti dal sindaco, da un consigliere espresso dalla maggioranza e da un consigliere espresso dalla minoranza di ciascuno dei comuni che fanno parte della comunità montana. Nel corso della prima seduta d’insediamento dei suddetti organi, convocata dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano di età, si procede all’elezione del presidente e degli altri componenti dell’organo esecutivo, in numero complessivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque.

     3. Qualora la delimitazione delle zone omogenee conseguente alla procedura di cui all’articolo 3 risulti invariata rispetto alla delimitazione territoriale stabilita dall’articolo 6 della l.r. 13/1993 o subisca variazioni di entità inferiore a quanto previsto dal comma 1, restano confermati gli organi già in carica, salvo procedere, ove necessario, al loro adeguamento secondo le modalità stabilite dagli statuti vigenti.

     4. Gli organi rappresentativi di cui ai commi 1 e 3 approvano o adeguano gli statuti delle comunità montane entro il termine di sei mesi dalla prima seduta da convocarsi non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 6.

     5. Decorso inutilmente il termine fissato per l’approvazione o l’adeguamento degli statuti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine,  procede  alla nomina di  un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.

     6. Gli organi di cui al presente articolo rimangono comunque in carica fino al rinnovo della maggioranza dei consigli comunali dei comuni facenti parte della comunità montana.

 

     Art. 9. (Norme abrogate).

     1. La L.R. 13/1993 è abrogata a far data dalla pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 6.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all’articolo 7, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all’UPB 4.10.5.4.3.240 “Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda” ed all’UPB 4.9.4.1.3.151 “Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministrazioni locali " dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002 — 2004.

     2. Per le spese di cui all’articolo 7, comma 1, lett. a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2002, l’assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della stessa legge.

     3. La L.R. 13/1993, abrogata all’articolo 9, continua ad applicarsi per l’esecuzione delle obbligazioni assunte in base alla legge regionale medesima.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.