Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 19/12/1990 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria e [...] |
Art. 2. (Contributi in favore dei Gruppi consiliari) |
Art. 3. (Decorrenze dei contributi) |
Art. 4. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell’Assemblea e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza). |
Art. 4 bis. (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi) |
Art. 4 ter. (Rendicontazione dei Gruppi) |
Art. 4 quater. (Collegio interno dei Revisori dei Conti) |
Art. 4 quinquies. (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato) |
Art. 5. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). |
Art. 5 bis. (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti) |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 8 bis. (Norma transitoria) |
Art. 9. |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. 1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme: |
§ 1.3.22 - L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.
Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.
(B.U. 2 gennaio 1991, n. 1).
1. All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede, in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria e degli articoli 2, punto 5, e 3 della
Art. 2. (Contributi in favore dei Gruppi consiliari) [2]
1. Per il funzionamento, per le iniziative politiche e per le attività collegate ai lavori del Consiglio di ciascun Gruppo consiliare è previsto un contributo complessivo costituito da:
a) una quota annuale fissa pari ad euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri, nonché un importo di ulteriori cinque centesimi di euro moltiplicato per il numero degli abitanti della regione sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione residente, da destinare, secondo quanto definito nel modello “A” allegato alla presente legge, alle spese di funzionamento del Gruppo per scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale quali:
1) svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio regionale e alle iniziative dei Gruppi o dei Consiglieri o comunque connesse all’attività dei Consiglieri regionali;
2) funzioni di studio;
3) funzioni di editoria;
4) funzioni di comunicazione;
b) una quota annuale, da destinare alle spese per il personale dei Gruppi, nel limite massimo del costo relativo al trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di una quota di salario accessorio mediamente attribuibile e degli oneri a carico dell’Ente moltiplicato per il numero di Consiglieri [3].
2. Il finanziamento complessivo di cui al comma 1 è ripartito dall’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione.
3. È esclusa, in ogni caso, la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti ad un unico componente, nonché per il Gruppo misto costituitosi in corso di legislatura.
4. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), può essere utilizzato esclusivamente per le spese del personale preposto allo svolgimento delle attività del Gruppo, comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale. A tal fine, nei limiti del suddetto finanziamento, ciascun Gruppo si può avvalere:
a) di personale assunto mediante contratti a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o con contratti temporanei di qualsiasi natura comunque denominati secondo le leggi vigenti. Per il personale di cui alla presente lettera i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento;
b) di dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni a tal fine collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera;
c) di dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio regionale per essere assegnati ai Gruppi consiliari, per un periodo massimo corrispondente alla legislatura, anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della
5. Il personale comandato da altro ente ed assegnato al Gruppo o al Consigliere facente parte dell’Ufficio di Presidenza riduce, in misura corrispondente al trattamento economico sostenuto dall’Assemblea, i finanziamenti relativi alla spesa di personale previsti per i Gruppi consiliari e per gli uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 3. (Decorrenze dei contributi) [4]
1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di Presidenza.
2. I contributi di cui all’articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la seduta di insediamento di ogni nuova Assemblea Legislativa.
3. In caso di variazione nel corso dell'anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.
4. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e, entro il mese successivo, ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un Gruppo o intervengano modificazioni nella composizione dell’Ufficio di Presidenza o nelle iscrizioni ai Gruppi di suoi componenti, stabilisce l'importo, determinato in trecentosessantacinquesimi, spettante a ciascun Gruppo per le spese di funzionamento e di personale.
Art. 4. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell’Assemblea e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza). [5]
1. Per il funzionamento delle Segreterie politiche e particolari è previsto un ulteriore contributo complessivo costituito da una quota massima pari al 25 per cento del finanziamento riconosciuto ai Gruppi. Tale ulteriore contributo può essere destinato esclusivamente per spese per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). L’Ufficio di Presidenza, con proprio provvedimento, può ripartire, nel limite massimo di tale disponibilità, tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza, le risorse e le assegna, unitamente ai finanziamenti di cui all’articolo 2, ai Gruppi ai quali i medesimi Consiglieri aderiscono. Il Presidente del Gruppo pone immediatamente a disposizione dell’eventuale componente dell’Ufficio di Presidenza, iscritto al proprio Gruppo, il finanziamento attribuito sulla base del presente comma. Le determinazioni e la rendicontazione in ordine alle destinazioni di detta somma competono in via esclusiva al componente dell’Ufficio di Presidenza [6].
2. Le Segreterie politiche e particolari svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo con l’Amministrazione, provvedono all’organizzazione degli impegni, curano l’agenda e la corrispondenza privata del componente dell’Ufficio di Presidenza, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale. Per il personale di cui al presente articolo i relativi contratti cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.
3. Ciascun Consigliere componente dell’Ufficio di Presidenza si avvale delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 2, comma 4.
4. Al termine dell’esercizio finanziario ciascun componente del Gruppo che rivesta cariche all’interno dell’Ufficio di Presidenza, redige un rendiconto delle spese ad esso riferite. Il medesimo rendiconto è sottoposto, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio, al controllo del Collegio interno dei revisori dei conti istituito ai sensi della
Art. 4 bis. (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi) [7]
1. All’inizio di ogni legislatura e/o all’inizio di ogni anno finanziario, l’Ufficio di Presidenza individua il personale da porre a disposizione dei propri componenti per le ordinarie funzioni di Segreteria istituzionale secondo il seguente schema:
a) Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: fino a tre unità di personale, di cui una di categoria D o inferiore e due di categoria C o inferiore;
b) Vice Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: due unità di categoria C o inferiore;
c) Consigliere Segretario del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria: una unità di categoria C o inferiore.
2. Entro i limiti di cui all’articolo 8 bis, comma 2, della
3. Al di fuori dei contributi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, a ciascun Consigliere facente parte del Gruppo sono garantiti spazi, arredi, utenze telefoniche, attrezzature d’ufficio ed informatiche in misura analoga ai dirigenti di cui all’articolo 23 bis, comma 2, della
Art. 4 ter. (Rendicontazione dei Gruppi) [8]
1. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto è articolato secondo il modello “A” allegato alla presente legge, definito sulla base delle linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, a corredo del rendiconto è allegata la documentazione idonea a rilevare i dati relativi ai pagamenti effettuati.
4. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo, entro cinquanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, al Presidente del Consiglio che lo trasmette al Presidente della Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. La delibera con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità del rendiconto di ciascun Gruppo, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio, è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Qualora la Corte dei conti ravvisi irregolarità ovvero il rendiconto sia trasmesso oltre i termini, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 11 e 12, del
8. I rendiconti delle spese dei Gruppi, successivamente ai controlli da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono pubblicati, in allegato al rendiconto del bilancio del Consiglio regionale, nel sito istituzionale della Regione e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della
Art. 4 quater. (Collegio interno dei Revisori dei Conti) [9]
1. Per la verifica delle spese effettuate con i contributi e secondo le categorie di cui all’articolo 2 ciascun Gruppo si avvale del Collegio interno dei Revisori dei Conti istituito ai sensi della
2. Il Collegio, ai fini della rendicontazione di ciascun Gruppo, effettua, ogni quadrimestre, un controllo concomitante e, annualmente, un controllo successivo secondo tempi e modalità dal medesimo definite.
3. Il Collegio interno dei Revisori dei Conti, sulla base del modello di rendiconto approvato ai sensi dell’articolo 1 del
Art. 4 quinquies. (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei Gruppi o ad essi assegnato) [10]
1. Fermi restando, per la IX legislatura, i limiti già individuati, ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della
Art. 5. (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale). [11]
1. Per l’esercizio delle loro funzioni il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale si avvalgono di personale che compone le rispettive Segreterie politiche e particolari le quali svolgono esclusivamente funzioni di supporto e di raccordo in ragione del loro incarico istituzionale.
2. E’ messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica e particolare. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all’articolo 7 e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 5 bis. (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti) [12]
1. Per le finalità previste dall’articolo 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del
2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del
a) il possesso di una particolare competenza derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;
b) il possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni;
c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera [13].
4. Non trova applicazione l’articolo 26, commi 1 e 2, della
5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento.
6. Il personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e all’articolo 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all’articolo 4, comma 1, può essere anche scelto:
a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;
b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.
7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e dall’articolo 5 è ridotto dell’importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato.
(Omissis)
1. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) sono computati gli oneri complessivi al lordo, per l’Ente, derivanti dai sottoelencati elementi [16]:
a) retribuzione base composta dalle seguenti voci definite dal contratto valevole per i dipendenti della Regione: stipendio base, eventuali somme per vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale per i relativi livelli assegnati;
b) straordinario su un monte ore massimo annuale previsto per i dipendenti della Regione, rapportato ai dipendenti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 5 e quantificato mensilmente [17];
c) ferie e permessi pari a quelli previsti per i dipendenti regionali, divisore mensile ai fini INPS pari a 26 ore, divisore orario pari a 156 ore-mese, divisore mensile non ai fini INPS pari a 30 ore come per i dipendenti regionali;
d) accantonamenti al fondo di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile:
e) 13 mensilità riconosciute;
f) ogni onere a carattere contributivo e fiscale a carico del datore di lavoro;
g) buono mensa [18];
g bis) indennità di comparto [19];
g ter) indennità di posizione organizzativa [20].
2. - 8. [21]
1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari o alle Segreterie politiche e particolari, ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri Enti pubblici, le norme relative al lavoro straordinario ed alle spese ed indennità di missione si applicano, nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione, con le modalità di cui ai commi successivi [23].
2. Il Presidente del Gruppo, il componente dell’Ufficio di Presidenza o l'Amministratore sovraintende all'osservanza dell'orario di lavoro [24].
3. Gli oneri relativi alle spese ed indennità per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi [25].
4. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la propria funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Presidente del Gruppo o del componente dell’Ufficio di Presidenza qualora il personale dipenda da questi; tali rapporti, qualora instaurati con personale dipendente, presuppongono il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera [26].
Art. 8 bis. (Norma transitoria) [27]
1. A seguito di apposito atto ricognitivo deliberato rispettivamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale, i rapporti già instaurati ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, della presente legge ed i conseguenti contratti in essere, nel medesimo atto singolarmente evidenziati, sono fatti salvi e confermati fino al termine della ottava legislatura, così come definiti sulla base della normativa vigente al tempo delle indicazioni nominative formulate dai soggetti di cui all’articolo 5 bis, comma 3, con particolare e specifico riferimento agli adottati criteri di scelta del collaboratore, agli elementi del corrispettivo individuato ed alla scadenza dei contratti stessi.
(Omissis).
(Omissis) [29].
1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:
b)
c)
d)
f)
TABELLA
(Omissis) [30]
Allegato “A” [31]
(Articoli 2 e 4 ter
Consiglio regionale…………………………………… |
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LEGISLATURA |
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ESERCIZIO FINANZIARIO |
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ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO |
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1) |
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
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2) |
FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
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3) |
ALTRE ENTRATE |
(specificare) |
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euro |
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4) |
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
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5) |
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
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TOTALE ENTRATE |
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euro |
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USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO |
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1) |
SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO |
euro |
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2) |
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI |
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PER SPESE DI PERSONALE |
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euro |
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3) |
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE |
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DEL PERSONALE DEL GRUPPO |
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euro |
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4) |
SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO |
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DEL PERSONALE DEL GRUPPO |
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euro |
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5) |
SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI |
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PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB |
euro |
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6) |
SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI |
euro |
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7) |
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE |
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euro |
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8) |
SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI |
euro |
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9) |
SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI |
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euro |
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10) |
SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA |
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euro |
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11) |
SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI |
euro |
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12) |
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E |
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ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO |
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euro |
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13) |
SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI |
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PER IL GRUPPO |
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euro |
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14) |
SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO |
euro |
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15) |
SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE |
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E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) |
euro |
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16) |
ALTRE SPESE |
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(specificare) |
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euro |
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TOTALE USCITE |
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euro |
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SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |
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FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
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FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE |
euro |
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ENTRATE riscosse nell'esercizio |
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euro |
0,00 |
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USCITE pagate nell'esercizio |
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euro |
0,00 |
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FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO |
euro |
0,00 |
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FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE |
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euro |
0,00 |
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IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE |
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[1] Comma già modificato dall'art. 29 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della
[3] La presente lettera entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della
[4] Articolo modificato dall'art. 1 della
[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[6] Il presente comma entra in vigore con la decorrenza prevista dall'art. 12 della
[7] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[8] Articolo inserito dall'art. 5 della
[9] Articolo inserito dall'art. 5 della
[10] Articolo inserito dall'art. 6 della
[11] Articolo modificato dall'art. 2 della
[12] Articolo inserito dall'art. 3 della
[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della
[14] Articolo modificato dall'art. 7 della
[15] Articolo sostituito dall'art. 5 della
[16] Comma già modificato dall'art. 5 della
[17] Lettera già modificata dall'art. 2 della
[18] Lettera aggiunta dall'art. 8 della
[19] Lettera aggiunta dall'art. 29 della
[20] Lettera aggiunta dall'art. 29 della
[21] Commi abrogati dall'art. 8 della
[22] Articolo già modificato dall'art. 6 della
[23] Comma così modificato dall'art. 28 della
[24] Comma così modificato dall'art. 28 della
[25] Comma così modificato dall'art. 28 della
[26] Comma già modificato dall'art. 28 della
[27] Articolo inserito dall'art. 28 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[29] Reca disposizioni finanziarie.
[30] Tabella abrogata dall'art. 6 della
[31] Allegato aggiunto dagli artt. 3 e 5 della