Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona) |
Art. 2. (Termini per bandi di concorso) |
Art. 3. (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali) |
Art. 4. (Esodo del personale degli enti di formazione) |
Art. 5. (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante) |
Art. 6. (Incentivazione all’uso del trasporto pubblico) |
Art. 7. (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico)) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)) |
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) |
Art. 11. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) |
Art. 12. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) |
Art. 13. (Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza) |
Art. 14. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. [...] |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale)) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)) |
Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)) |
Art. 19. (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...] |
Art. 20. (Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e disposizioni transitorie) |
Art. 21. (Delega alle Province) |
Art. 22. (Proroga di termini) |
Art. 23. (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) |
Art. 24. (Copertura finanziaria) |
Art. 25. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.99 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009
(B.U. 24 dicembre 2008, n. 18)
Art. 1. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona)
1. Le norme contenute nell’articolo 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
2. L'articolo 5 della
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per l’anno 2009, il personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.
Art. 2. (Termini per bandi di concorso) [1]
(Omissis)
Art. 3. (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali)
1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della
2. Fino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali continuano comunque ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
Art. 4. (Esodo del personale degli enti di formazione)
1. L’articolo 5 della
Art. 5. (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)
1. Per l’anno 2009, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del
Art. 6. (Incentivazione all’uso del trasporto pubblico)
1. La Regione riconosce al trasporto pubblico il ruolo di strumento necessario per favorire la mobilità sostenibile, nonché per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) può promuovere apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, affinchè adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare l’uso del trasporto pubblico;
b) può stipulare specifiche convenzioni con Aziende esercenti trasporto pubblico locale di competenza regionale affinché il proprio personale dipendente, nonché i soggetti in servizio presso la Regione stessa con contratti di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, possano usufruire dei servizi di tali società ad un costo ridotto rispetto a quello attuale.
Art. 7. (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative)
1. Il personale regionale operante come volontario presso organizzazioni internazionali non governative è collocato d’ufficio in aspettativa non retribuita per il relativo periodo di attività, per un progetto di durata massima di tre anni.
Art. 8. (Modifiche alla
1. (Omissis) [3].
2. (Omissis) [4].
3. (Omissis) [5].
Art. 9. (Modifiche alla
1. (Omissis) [6].
2. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla
1. (Omissis) [8].
2. (Omissis) [9].
3. (Omissis) [10].
4. (Omissis) [11].
5. Con decorrenza dalla nona legislatura, nei commi 1 e 2 dell’articolo 19 della
6. (Omissis) [13].
7. (Omissis) [14].
8. (Omissis) [15].
9. (Omissis) [16].
10. L’articolo 30 bis della
11. Con decorrenza dalla nona legislatura, le percentuali previste dalla Tabella A allegata alla
TABELLA A
(Articolo 27, comma 1)
Anni di contribuzione mensile lorda |
Percentuale sull'indennità |
5 |
20 |
6 |
24 |
7 |
28 |
8 |
32 |
9 |
36 |
10 |
40 |
11 |
44 |
12 |
48 |
13 |
52 |
14 |
56 |
15 e oltre |
60 |
12. (Omissis) [17].
Art. 11. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [18].
2. (Omissis) [19].
Art. 12. (Ulteriori modifiche alla
1. (Omissis) [20].
2. (Omissis) [21].
3. (Omissis) [22].
4. (Omissis) [23].
5. (Omissis) [24].
6. (Omissis) [25].
7. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della
8. (Omissis) [26].
Art. 13. (Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza) [27]
(Omissis).
Art. 14. (Modifica alla
1. (Omissis) [28].
Art. 15. (Modifiche alla
1. (Omissis) [29].
Art. 16. (Modifiche alla
1. (Omissis) [30].
Art. 17. (Modifiche alla
1. (Omissis) [31].
2. (Omissis) [32].
Art. 18. (Modifiche alla
1. (Omissis) [33].
2. (Omissis) [34].
Art. 19. (Modifica alla
1. All’articolo 1, comma 4 della
Art. 20. (Modifica alla
1. (Omissis) [35].
2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione.
Art. 21. (Delega alle Province)
1. La Regione delega alle Province la partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dall’articolo 142 del
Art. 22. (Proroga di termini)
1. La validità dell’accreditamento istituzionale concesso, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della
2. [In attesa della complessiva revisione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, il direttore sanitario delle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto, per almeno cinque anni, attività di direzione tecnico-sanitaria nella struttura accreditata in cui esercita l’attività] [36].
Art. 23. (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
1. All’alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del
2. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall’articolo 58, comma 1, del
Art. 24. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009.
Art. 25. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Inserisce l'art. 7 bis nella
[4] Modifica il comma 1 dell’art. 8 della
[5] Sostituisce il comma 1 dell’art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 55 della
[7] Comma così modificato dall'art. 55 della
[8] Modifica il comma 1 dell’art. 2 della
[9] Sostituisce il comma 2 bis dell’art. 2 della
[10] Sostituisce il comma 1 dell’art. 4 della
[11] Sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della
[12] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 24 febbraio 2010, n. 3.
[13] Modifica il comma 1 dell’art. 23 della
[14] Sostituisce il comma 4 dell’art. 23 della
[15] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 26 della
[16] Sostituisce l'art. 30 della
[17] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 40 della
[18] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della
[19] Sostituisce il comma 2 dell’art. 2 della
[20] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della
[21] Inserisce l'art. 8 bis nella
[22] Sostituisce il comma 2 dell’art. 15 della
[23] Modifica il comma 1 dell’art. 19 della
[24] Sostituisce l'art. 24 della
[25] Modifica il comma 1 dell’art. 27 della
[26] Inserisce l'art. 30 bis nella
[27] Articolo modificato dall'art. 9 della
[28] Modifica la lettera e) del comma 2 dell’art. 16 della
[29] Inserisce l'art. 5 bis nella
[30] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 7 della
[31] Modifica il comma 1 dell’art. 8 bis della
[32] Modifica il comma 2 dell’art. 8 bis della
[33] Sostituisce il comma 1 dell’art. 10 della
[34] Sostituisce il comma 2 dell’art. 10 della
[35] Sostituisce il comma 2 dell’art. 1 della
[36] Comma abrogato dall'art. 20 della