§ 1.3.43 - L.R. 12 novembre 2001, n. 35.
Nuove ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:12/11/2001
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2, comma 1, lettera b)).
Art. 2.  (Abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 2).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 3).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 4).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 5).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 5 bis).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 6).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 7).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 8).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 1.3.43 - L.R. 12 novembre 2001, n. 35.

Nuove ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

(B.U. 14 novembre 2001, n. 11).

 

     Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2, comma 1, lettera b)). [1]

 

     Art. 2. (Abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 2).

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 3).

     1. Al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le parole: "di cui all'articolo 2 e per le spese di personale, di cui agli articoli 6 e 7 secondo la consistenza numerica dei Consiglieri di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5.".

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 4). [2]

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 5). [3]

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 bis). [4]

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 6). [5]

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 7).

     1. - 2. [6]

     3. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo sono abrogati.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 8).

     1. L'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

     "".

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 23 agosto 2001.

     2. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[2] Sostituisce la lettera e), comma 3, art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[3] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[4] Modifica il comma 1 ed inserisce il comma 1 bis nell'art. 5 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[5] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 2, art. 6 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[6] Modificano il comma 1, art. 7 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.