Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera |
Data: | 03/08/2001 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Trasmissione di informazioni). |
Art. 3. (Direttive in materia di contabilità). |
Art. 4. (Sistema dei controlli interni). |
Art. 4 bis. Istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. |
Art. 5. (Limiti di indebitamento). |
Art. 6. (Iniziative di razionalizzazione degli acquisti). |
Art. 7. (Osservatorio prezzi e tecnologie in ambito sanitario). |
Art. 8. (Patrimonio immobiliare delle aziende). |
Art. 9. (Accordi istituzionali). |
Art. 10. (Copertura finanziaria). |
Art. 11. (Abrogazioni). |
§ 5.1.67 - L.R. 3 agosto 2001, n. 16.
Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.
(B.U. 13 agosto 2001, n. 22 - S.O. n. 5).
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell'adesione al patto di stabilità, detta norme finalizzate a perseguire, nel rispetto del diritto fondamentale del malato alle cure e all'assistenza, l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all'articolo 28 della
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "Giunta" la Giunta regionale;
b) per "aziende" le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
Art. 2. (Trasmissione di informazioni).
1. Le aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla definizione dei criteri di programmazione e pianificazione nel settore sanitario.
2. In particolare, in applicazione anche del principio espresso nell'articolo 1, comma 4, lettera b), della
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutti gli enti dipendenti dalla Regione che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, siano in possesso di informazioni concernenti il servizio sanitario regionale.
Art. 3. (Direttive in materia di contabilità).
1. La Giunta, al fine di ottimizzare i flussi informativi in materia di contabilità delle aziende, emana direttive volte alla piena applicazione della contabilità economica, all'individuazione di criteri uniformi relativi alle rilevazioni dei dati contabili ed alla struttura del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 13 della
Art. 4. (Sistema dei controlli interni).
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera e) del
2. A decorrere dal bilancio d'esercizio 2003, le aziende devono garantire che i bilanci annuali siano sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'apposito registro di cui al
3. Per l'attività di revisione contabile la Regione contribuisce alla spesa annuale sostenuta dalla singola azienda, rilevabile dal contratto stipulato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo del 70 per cento della spesa stessa.
Art. 4 bis. Istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. [2]
1. Il direttore generale, nell'ambito dell'atto aziendale, prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, da individuarsi all'interno della struttura aziendale ovvero da reperire tra i dirigenti della Regione.
2. Gli atti e le comunicazioni contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 sono accompagnate da apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto al fine di attestarne la veridicità.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario.
4. Al dirigente preposto sono conferiti dal direttore generale adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
6. La responsabilità del direttore generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione.
7. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 4 del presente articolo non consente l'erogazione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di qualsiasi eventuale trattamento economico aggiuntivo.
8. In sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007, la Giunta regionale presenta una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo al Comitato regionale di controllo contabile.
Art. 5. (Limiti di indebitamento).
1. Le aziende hanno facoltà di contrarre mutui ovvero ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, previa autorizzazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del
Art. 6. (Iniziative di razionalizzazione degli acquisti).
1. Ai sensi dell'articolo 34 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultati in termini di economicità, snellimento delle procedure amministrative e miglioramento organizzativo, la Giunta adotta un modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi cui le aziende sono tenute ad attenersi, che garantisca la massima trasparenza delle transazioni.
3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta può avvalersi di un soggetto esterno scelto secondo le procedure di evidenza pubblica.
4. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e comunque per i beni e servizi diversi da quelli individuati dalla Giunta ai sensi del comma 1, le aziende sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla struttura del Ministero del tesoro denominata "Concessionaria Servizi Informatici Pubblici-CONSIP S.p.A.", ovvero a rispettare i parametri di qualità e di prezzo.
5. La Regione favorisce altresì la semplificazione delle procedure di acquisto delle aziende mediante la promozione dell'utilizzo di listini ed aste elettroniche e ne supporta e facilita l'ampliamento, secondo un'evoluzione graduale che tiene conto dei vincoli normativi, procedurali e tecnologici.
6. La Regione stabilisce modalità di controllo periodico sugli acquisti e sulla regolarità delle gare, avvalendosi a tal fine anche dell'ente e delle strutture specializzate di cui all'articolo 24 della
6 bis. Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del
Art. 7. (Osservatorio prezzi e tecnologie in ambito sanitario).
1. Al fine di garantire trasparenza e controllo della spesa pubblica in ambito sanitario, l'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede alla costituzione di una banca dati delle trattative svolte e concluse dalle aziende per l'acquisto di beni di consumo, servizi e tecnologie, ai sensi dell'articolo 6, della
2. La banca dati di cui al comma 1 rappresenta lo strumento per l'acquisizione da parte della Regione di elementi utili all'analisi alla programmazione ed al monitoraggio della spesa nonché per l'organizzazione di un supporto conoscitivo, anche a favore delle aziende, in particolare per le tecnologie biomediche, attraverso la raccolta e la diffusione dell'informazione relativa ai prezzi, ai distributori, ai produttori ed, in generale, all'offerta del mercato.
3. Le aziende, sono tenute ad alimentare la banca dati regionale mettendo a disposizione i dati relativi alle iniziative di acquisto attivate nonché agli esiti delle stesse secondo indicazioni e modalità definite con deliberazione della Giunta.
Art. 8. (Patrimonio immobiliare delle aziende).
1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, la Regione promuove la costituzione di una società a prevalente capitale regionale denominata "SAN.IM S.p.A.", quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria. La società è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.
2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che lo statuto societario:
a) assicuri alla Regione la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso, e riservi la rimanente quota delle azioni ad altro ente pubblico o a società i cui organismi di amministrazione e vigilanza siano costituiti da componenti dei quali più della metà siano nominati o designati dalla Regione;
b) disponga che l'oggetto sociale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, preveda:
1) l'acquisizione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende, rispettandone la destinazione d'uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle aziende venditrici, con facoltà a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto, al termine della locazione finanziaria, della proprietà dei rispettivi beni al prezzo stabilito;
2) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di cui al numero 1) ad altra società di capitali, avente i requisiti di cui alla
c) garantisca alla Regione l'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni nominative ai sensi del terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile;
d) conferisca alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un amministratore unico della società ed un numero di sindaci tali da assicurare la maggioranza dei componenti del collegio sindacale;
e) preveda l'inalienabilità della quota di partecipazione azionaria della Regione di cui al comma 2, lettera a).
3. La Giunta ed il suo Presidente, ovvero l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla società e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere le azioni in misura non inferiore a quella indicata dal comma 2, lettera a), nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
4. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della Giunta o dall'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato.
5. La nomina dell'amministratore unico e dei sindaci della società di cui al comma 2, lettera d), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l'organo regionale competente non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della
5 bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, San.im S.p.A. è autorizzata a procedere alla modifica dell’oggetto sociale stabilendo la sola gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati ed escludendo la possibilità di intraprendere qualsiasi ulteriore attività di locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere [4].
6. [Per le finalità di cui al presente articolo, le aziende possono alienare alla società beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare indisponibile nel rispetto da quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del
7. Per accelerare le procedure per l'alienazione dei beni di cui al comma 6, il Presidente della Giunta, o l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, convoca e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano:
a) l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i direttori generali delle aziende;
d) l'amministratore unico della società;
e) gli organi statali competenti in materia di tutela dei beni di interesse storico o artistico.
8. Nell'ambito della conferenza di cui al comma 7, si provvede:
a) all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare delle aziende oggetto della alienazione alla società alle condizioni previste dallo statuto ai sensi del comma 2, lettera b), numero 1);
b) all'eventuale rinuncia da parte degli organi statali competenti all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di beni artistici o storici ai sensi dell'articolo 61 del
c) all'impegno della Regione a rilasciare l'autorizzazione alle aziende proprietarie ad alienare alla società i beni individuati ai sensi della lettera a).
9. La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
10. La Giunta, con apposita deliberazione, determina indirizzi e direttive da impartire ai direttori generali delle aziende nonché all'amministratore della società affinché nel contratto di acquisizione e di contestuale concessione in locazione finanziaria dei beni immobili individuati ai sensi del comma 8, lettera a), siano contenute specifiche disposizioni finalizzate:
a) ad impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d'uso o che sia comunque limitato l'uso stesso;
b) a mantenere la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto del contratto in capo alle aziende venditrici;
c) a garantire che siano le aziende venditrici e a beneficiare dei trasferimenti dello Stato o delle Regioni diretti a far fronte a spese di gestione dei beni immobili oggetto del contratto.
11. Alle scadenze dei pagamenti stabilite dai contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone la diretta erogazione alla "SAN.IM. S.p.A." ovvero alla società di cui al comma 2, lettera b), numero 2), dei canoni di locazione dovuti dalle stesse aziende. Ciò a garanzia dei portatori dei titoli emessi dalla società di cui al citato comma 2, lettera b), numero 2).
Art. 9. (Accordi istituzionali).
1. L'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede a dare attuazione agli adempimenti di cui alla presente legge, anche mediante la promozione di specifici accordi istituzionali, ai vari livelli, realizzando, nell'ambito delle rispettive competenze, le opportune intese con l'Assessorato regionale competente in materia di sanità.
Art. 10. (Copertura finanziaria).
1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge gravano sul capitolo. n. 11490 del bilancio annuale della Regione Lazio. In particolare, per le finalità di cui all'articolo 8 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo n. 28190 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società "SAN.IM. S.p.A." con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29002, lettera a), (elenco 4) del bilancio 2001.
Art. 11. (Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) l'articolo 18 della
b) il comma 2, dell'articolo 7 della
c) tutte le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.
[1] Comma così modificato dall’art. 12 della
[2] Articolo inserito dall'art. 9 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[4] Comma inserito dall'art. 8 della
[5] Comma abrogato dall'art. 65 della