Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/12/1995 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della subdelega. |
Art. 2. Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate. |
Art. 3. Vigilanza e controllo. |
Art. 4. Collaborazione delle strutture regionali. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1. |
Art. 7. Parere relativo agli uffici civici |
Art. 8. Norme transitorie. |
Art. 9. Abrogazione. |
Art. 10. Urgenza. |
§ 4.4.91 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.
Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1.
(B.U. 30 dicembre 1995, n. 36).
Art. 1. Oggetto della subdelega. [1]
1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del
a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della
b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone «B» dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;
d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della
g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della
h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt 1,00;
m) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate [2].
2. Il rilascio delle autorizzazioni avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 5 della
3. E' subdelegata ai comuni la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui alla
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della
5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la commissione edilizia comunale. A tal fine la commissione è integrata, qualora non ne faccia già parte, da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del
6. Per le opere realizzate successivamente al 1 ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla
Ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, è comunque subdelegato il parere di cui all'articolo 32 della
6 bis. Qualora i comuni abbiano soppresso la commissione edilizia ai sensi dell’art. 96 del
7. Rimane ferma la competenza della Giunta regionale quando le opere di cui al comma 2 interessano il territorio di due o più comuni.
Art. 2. Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate. [5]
1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 82 del
Art. 3. Vigilanza e controllo. [6]
1. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 della
2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della
3. La Regione può revocare la subdelega qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 della
4. Sono fatti salvi i poteri della Regione ai sensi della
Art. 4. Collaborazione delle strutture regionali. [7]
1. I comuni nell'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 della
Art. 5. Modifica dell'articolo 2 della
Art. 6. Modifica dell'articolo 3 della
Art. 7. Parere relativo agli uffici civici [10].
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di usi civici, partecipa, con voto deliberante, alle sedute della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, istituito dalla
3. Il parere di cui al comma 1 è riferito agli strumenti urbanistici attuativi disciplinati dalla
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, i comuni devono documentare di avere già trasmesso gli atti necessari relativi allo strumento urbanistico adottato, all'assessorato regionale competente in materia di usi civici.
Art. 8. Norme transitorie. [11]
1. Le domande di autorizzazione e di parere, previste rispettivamente dall'articolo 7 della
1 bis. Le istanze di parere di cui all'articolo 32 della
2. I comuni interessati possono richiedere la restituzione delle domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate all'assessorato regionale competente in materia di usi civici per l'ottenimento dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis) della
3. I sindaci sono tenuti ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ampia e diffusa conoscenza della legge stessa mediante pubblici avvisi, manifesti ed altre congrue forme di pubblicità.
Art. 9. Abrogazione.
1. La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 10. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 45 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 41 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 94 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[9] Sostituisce l'art. 3 della
[10] Leggasi "Parere relativo agli usi civici"; v. avviso di rettifica in B.U. 20 febbraio 1996, n. 5.
[11] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[12] Comma così modificato dall'art. 41 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 41 della
[14] Leggasi "