Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/02/1993 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione dell'indennità per il danno ambientale. |
Art. 2. Ricorsi. |
Art. 3. Pagamento rateale dell'indennità. |
Art. 4. Irrogazioni delle sanzioni. |
§ 4.4.79 - Legge Regionale 1 febbraio 1993, n. 11.
Norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
(B.U. 15 febbraio 1993, n. 4, S.O. n. 4).
Art. 1. Determinazione dell'indennità per il danno ambientale.
1. L'indennità di cui all'articolo 15 della
2. Ai sensi della predetta norma statale, la misura dell'indennità deve essere equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito a seguito della trasgressione.
2 bis. Il profitto è determinato in ragione del 3 per cento del valore catastale delle opere realizzate, così come stimato ai sensi dell'articolo 2 della
3. Qualora il profitto non sia quantificabile in termini tecnico- patrimoniali, l'indennità è stabilita in via equitativa dal comune in relazione alla natura e qualità delle opere, fermi restando i limiti minimi di cui al comma 4 [1].
4. Nel caso di violazione dovuta ad opere che, effettuate in conformità alle norme di tutela di cui alla
4 bis. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 4, il comune dispone in ogni caso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore [2].
5. Le opere, in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'elenco dell'articolo 33 della
6. [3].
7. Il provvedimento di cui al comma 1 è esecutivo al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 15, comma 5, della
Art. 2. Ricorsi.
1. Qualora il trasgressore non accetti l'indennità nella misura fissata dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 1, essa è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, dal trasgressore e dal presidente del tribunale competente. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.
2. Il provvedimento emanato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato a seguito pronuncia del collegio è immediatamente esecutivo.
Art. 3. Pagamento rateale dell'indennità.
1. Le somme relative alle indennità previste dalla presente legge possono essere pagate ratealmente, con le modalità di cui all'articolo 26 della
Art. 4. Irrogazioni delle sanzioni.
1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella
[1] Comma così sostituito dall'art. 34 della
[2] Comma inserito dall'art. 34 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 34 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 34 della
[2] Comma inserito dall'art. 34 della
[3] Comma abrogato dall'art. 34 della