Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 11/08/2008 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Collaborazione istituzionale) |
Art. 3. (Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia) |
Art. 4. (Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari) |
Art. 5. (Monitoraggio) |
Art. 6. (Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio) |
Art. 7. (Banca dati dell’abusivismo) |
Art. 8. (Enti preposti alla vigilanza) |
Art. 9. (Attuazione della vigilanza) |
Art. 10. (Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi) |
Art. 11. (Indagini regionali sul territorio) |
Art. 12. (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista) |
Art. 13. (Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello) |
Art. 14. (Sospensione dei lavori) |
Art. 15. (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) |
Art. 16. (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) |
Art. 17. (Variazioni essenziali) |
Art. 18. (Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) |
Art. 19. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività) |
Art. 20. (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d’ufficio o in via giurisdizionale) |
Art. 21. (Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici) |
Art. 22. (Accertamento di conformità) |
Art. 23. (Lottizzazione abusiva) |
Art. 24. (Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) |
Art. 25. (Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta) |
Art. 26. (Interventi su beni paesaggistici) |
Art. 27. (Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni) |
Art. 28. (Demolizione di opere abusive) |
Art. 29. (Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio |
Art. 30. (Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie) |
Art. 31. (Esercizio del potere sostitutivo) |
Art. 32. (Commissario ad acta) |
Art. 33. (Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali) |
Art. 34. (Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione) |
Art. 35. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1987) |
Art. 36. (Disposizione transitoria) |
Art. 37. (Abrogazioni) |
Art. 38. (Disposizioni finanziarie) |
§ 4.1.167 - L.R. 11 agosto 2008, n. 15.
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
(B.U. 21 agosto 2008, n. 31)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali e in particolare dal
Art. 2. (Collaborazione istituzionale)
1. La Regione, per assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace e coordinata attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo urbanistico-edilizio, promuove forme di collaborazione istituzionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra amministrazioni, enti ed organi statali, regionali e locali, tese a garantire, in particolare:
a) l’esercizio integrato delle funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni urbanistico-edilizie;
b) l’effettiva demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
c) la gestione e lo scambio dei dati e delle informazioni relative all’abusivismo.
Art. 3. (Supporto agli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia)
1. Al fine di sostenere gli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione:
a) tramite le proprie strutture e anche attraverso la Conferenza permanente Regione-Ordini e collegi professionali, istituita con la
b) concede finanziamenti per l’organizzazione ed il potenziamento delle strutture degli enti locali, ivi compresi i municipi, preposte alla vigilanza;
c) istituisce il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, di cui all’articolo 29.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione degli stessi.
Art. 4. (Rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari)
1. La Regione verifica periodicamente le trasformazioni del territorio mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, programmati dalla Giunta regionale anche d’intesa con gli enti locali o con altri soggetti pubblici interessati.
2. I rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui al comma 1 confluiscono nei sistemi cartografici territoriali regionali.
Art. 5. (Monitoraggio)
1. La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di conoscere e prevenire il fenomeno dell’abusivismo e favorire il recupero e la pianificazione territoriale-urbanistica, effettua un costante monitoraggio attraverso, in particolare:
a) i dati e le informazioni contenute negli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi dell’articolo 10;
b) i dati e le informazioni provenienti da altri soggetti pubblici, acquisiti anche a seguito delle forme di collaborazione istituzionale previste dall’articolo 2;
c) i riscontri e le analisi dei rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari di cui all’articolo 4;
d) i riscontri emersi dalle indagini sul territorio effettuate ai sensi dell’articolo 11.
Art. 6. (Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio)
1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica, l’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, di seguito denominato osservatorio.
2. L’ osservatorio:
a) analizza ed interpreta i risultati dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 5;
b) individua gli elementi sociali, economici e territoriali del fenomeno dell’abusivismo;
c) riferisce periodicamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente in materia, nonché agli enti locali interessati;
d) formula proposte agli organi istituzionali della Regione per il contrasto dell’abusivismo;
e) si raccorda con l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione dell’osservatorio con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia.
4. L’osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell’osservatorio sono assicurate nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica.
6. Le relazioni e le proposte di cui al comma 2, lettere c) e d) sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.
Art. 7. (Banca dati dell’abusivismo)
1. Nell’ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR), di cui all’articolo 17 della
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della
3. Gli enti e le strutture regionali devono fornire i dati e le informazioni in loro possesso alla banca dati di cui al comma 1.
CAPO II
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI.
Sezione I
Titolarità ed esercizio della vigilanza. Responsabilità degli abusi.
Art. 8. (Enti preposti alla vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata dai comuni, anche in forma associata o avvalendosi delle forme di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2, con le modalità previste dalla presente legge, dagli statuti e dai regolamenti comunali, al fine di assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi.
2. In caso di attività urbanistico-edilizia esercitata in aree naturali protette regionali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 28 della
3. In caso di attività urbanistico-edilizia concernente i beni culturali, restano ferme le competenze in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 25.
4. Ai sensi dell’articolo 28 del
Art. 9. (Attuazione della vigilanza)
1. I compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia sono svolti, secondo le modalità stabilite dalla presente legge nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali, dal dirigente o dal responsabile della struttura comunale competente:
a) sulla base di verifiche d’ufficio;
b) sulla base delle comunicazioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui al comma 2;
c) sulla base delle segnalazioni della struttura regionale competente in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 11 [1];
d) su denuncia dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli enti portatori di interessi diffusi.
2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del
3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta, entro trenta giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce previste al comma 1, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni II e III.
Art. 10. (Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente redige ogni mese gli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente e ai provvedimenti repressivi e sanzionatori adottati e trasmette gli elenchi stessi, anche se negativi, alla Regione, all’autorità giudiziaria e, tramite la Prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [3].
2. Il segretario comunale provvede ogni mese alla pubblicazione degli elenchi mediante affissione nell’albo pretorio del comune [4].
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di redazione degli elenchi, di trasmissione, anche telematica, alla Regione, nonché di raccolta e di trattamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 5. Gli elenchi devono comunque contenere i dati relativi alla tipologia di abuso, alla tipologia di vincolo, agli atti di sospensione dei lavori, alle ingiunzioni di demolizione e ai relativi accertamenti di inottemperanza, alle immissioni nel possesso, alle acquisizioni al patrimonio degli enti pubblici, ai provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, alle sanzioni pecuniarie e ai titoli abilitativi in sanatoria.
Art. 11. (Indagini regionali sul territorio)
1. La struttura regionale competente in materia urbanistica, qualora constati, dall’esito dei rilievi aerofotogrammetrici e satellitari di cui all’articolo 4, dal monitoraggio di cui all’articolo 5 o dalle denunce dei cittadini, situazioni di presunta violazione delle norme urbanistico-edilizie che non risultano dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, le segnala al comune interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3 [5].
1 bis. La Regione procede ad indagini documentali e sul territorio con riguardo alle situazioni che presentino rilevante gravità in relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’esito delle indagini è segnalato al comune interessato, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3 [6].
2. [L’esito delle indagini sul territorio è segnalato al dirigente o al responsabile della struttura comunale competente, che provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3] [7].
Art. 12. (Responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista)
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella presente legge, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica e dei piani settoriali, al nulla osta rilasciato dall’organismo di gestione dell’area naturale protetta regionale nonché, unitamente al direttore dei lavori, alle previsioni del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. I suddetti soggetti sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, solidalmente, alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del
3. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del
Sezione II
Sistema sanzionatorio. Procedure ordinarie.
Art. 13. (Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello)
1. Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquecento euro a un massimo di millecinquecento euro in relazione all’entità delle opere stesse.
Art. 14. (Sospensione dei lavori)
1. Qualora sia accertata l’esistenza di opere, non ultimate, in difformità dalle norme di legge e di regolamento, dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi nonché dalle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi, ovvero di opere, non ultimate, conformi alle norme urbanistiche ma in assenza di titolo abilitativo, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ordina l’immediata sospensione dei lavori.
2. L’atto di sospensione dei lavori è comunicato ai responsabili dell’abuso, al direttore dei lavori e al proprietario, ove non coincidenti con i primi. La suddetta comunicazione costituisce avviso di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli successivi, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della
3. Entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori definitivi di ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, di acquisizione e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni pecuniarie, nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi.
Art. 15. (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, lettere b) e c), del
2. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1, l’opera e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
3. L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall’ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all’amministrazione. L’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del
4. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile della struttura comunale competente a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, con deliberazione consiliare, non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici.
5. Non si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso.
6. Per le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincoli di cui agli articoli 24 e 26, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell’ente cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. In caso di inerzia o di inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime si verifica a favore della Regione stessa.
Art. 16. (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla
4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del
5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della
6. In caso di inerzia o inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui agli articoli 31 e seguenti e introita le sanzioni pecuniarie.
Art. 17. (Variazioni essenziali)
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 18. (Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente qualora accerti l’esistenza di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non possa avvenire senza pregiudizio della parte dell’immobile eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione.
4. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare il valore di mercato di cui al comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
Art. 19. (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)
1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, del
2. Fatto salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall’articolo 167 del
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 previa acquisizione del parere di cui all’articolo 37, comma 3, del
4. La mancata denuncia di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del
Art. 20. (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d’ufficio o in via giurisdizionale)
1. In caso di permesso di costruire annullato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21nonies della
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 22.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
Art. 21. (Opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 8, comma 4, di opere su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione, dei comuni, delle province o di altri enti pubblici, nonché su terreni di uso civico, in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del
2. Il provvedimento di ingiunzione è comunicato all’ente proprietario del suolo.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso.
4. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato, della Regione, dei comuni, delle province e degli altri enti pubblici previsto dalla normativa vigente.
Art. 22. (Accertamento di conformità)
1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.
2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione [12];
a bis) nei casi previsti dall’articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione [13];
b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione [14];
c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso.
3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.
4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 4, del
Art. 23. (Lottizzazione abusiva)
1. Ai sensi dell’articolo 30 del
a) senza la prescritta autorizzazione, sono iniziati interventi che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o delle prescrizioni stabilite dalle leggi statali o regionali, anche se per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo;
b) senza la prescritta autorizzazione, si realizzano i presupposti per una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni attraverso il loro frazionamento e vendita, o atti equivalenti, in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e, in rapporto agli elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Agli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 del
3. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esecuzione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ne dispone la sospensione con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree interessate ed ai soggetti indicati dall’articolo 12. L’ordinanza comporta l’immediata sospensione dei lavori in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite. L’ordinanza è trascritta, ai sensi dell’articolo 30 del
4. Decorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di cui al comma 3, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’abuso.
5. In caso di inerzia del comune agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Regione esercita il potere sostitutivo e l’acquisizione gratuita delle aree lottizzate si verifica a favore della Regione stessa.
6. In caso di lottizzazione abusiva non si applica quanto previsto dall’articolo 22.
Sezione III
Sistema sanzionatorio. Procedure speciali nelle aree sottoposte a vincoli.
Art. 24. (Interventi senza titolo in aree sottoposte a vincoli di natura urbanistica e idrogeologica e in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede direttamente, a spese del responsabile dell’abuso, alla demolizione dell’opera ed al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’esistenza di interventi, non ultimati, senza titolo, su aree:
a) soggette a vincolo di inedificabilità previsto da leggi, statali o regionali, o da altre norme urbanistiche, vigenti o adottate;
b) soggette a vincolo di destinazione per la realizzazione di opere e spazi pubblici o di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
c) soggette alla tutela di cui al
d) soggette alle disposizioni di cui all’articolo 94, relativo alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, del
2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con il primo.
3. Nel caso delle aree di cui comma 1, lettera c), il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione all’amministrazione competente alla tutela del vincolo che può intervenire di propria iniziativa dandone avviso al comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il comune può stipulare accordi con privati, interessati alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, diretti ad anticipare e sostenere i relativi costi. In tal caso si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
5. Qualora l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.
Art. 25. (Interventi abusivi su immobili e beni culturali e su immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta)
1. Il competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali provvede, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del
a) immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge;
b) immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del
c) beni di interesse archeologico;
d) [immobili soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta] [15].
2. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di opere abusive sugli immobili o sui beni di cui al comma 1, ne dà comunicazione al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali che provvede agli atti di competenza.
Art. 26. (Interventi su beni paesaggistici)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente provvede direttamente a spese del responsabile dell’abuso alla demolizione dell’opera ed al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l’esistenza di interventi senza titolo, non ultimati, sui beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del
2. La demolizione è effettuata previa notifica del relativo provvedimento al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario e all’eventuale titolare di altro diritto reale di godimento, ove non coincidenti con il primo.
3. Qualora l’accertamento di cui al comma 1 riguardi opere già ultimate, si applica la procedura disciplinata dagli articoli 15 e 16.
4. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del
CAPO III
MODALITÀ DI DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI. FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE. DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE.
Art. 27. (Relazione annuale sull’attività di vigilanza e sulle demolizioni)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente invia alla Regione una relazione, anche se negativa, sull’attività di vigilanza espletata, contenente, altresì, per ciascun abuso urbanistico edilizio riportato negli elenchi di cui all’articolo 10, per il quale è prevista la demolizione ai sensi della presente legge:
a) l’indicazione delle demolizioni effettuate dai responsabili degli abusi o direttamente dal comune;
b) l’elenco delle opere per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione con l’indicazione delle specifiche cause ostative.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.
Art. 28. (Demolizione di opere abusive)
1. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente dispone, in tutti i casi previsti dalla presente legge, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base di una valutazione tecnico-economica adottata dall’organo comunale competente.
2. I lavori di demolizione, laddove non eseguibili direttamente dal comune, sono affidati, con le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori ai sensi del comma 2, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ne dà notizia alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea, se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Il comune per le esecuzioni che esegue direttamente può avvalersi, per il tramite del servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al
5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta fermo quanto previsto dall’articolo 167, comma 3, del
6. I comuni possono richiedere alla Regione un’anticipazione delle spese relative agli interventi di demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, nei limiti del fondo regionale di rotazione di cui all’articolo 29.
Art. 29. (Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio [16])
1. Al fine di concedere ai comuni anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi nonché sulle spese afferenti alla predisposizione degli strumenti urbanistici relativi ai nuclei edilizi abusivi, è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica, un apposito fondo regionale di rotazione [17].
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di gestione del fondo, i criteri e le priorità per il riparto delle risorse tra i comuni e per la restituzione delle somme anticipate.
3. I comuni restituiscono le anticipazioni utilizzando prioritariamente gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
4. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai comuni inadempienti.
Art. 30. (Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie)
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, introitati dai comuni, sono destinati prioritariamente:
a) alla restituzione delle anticipazioni sui costi sostenuti per la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, di cui all’articolo 29;
b) ad incentivare lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte del personale dipendente;
c) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
CAPO IV
POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE
Art. 31. (Esercizio del potere sostitutivo) [18]
1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia o inadempimento degli stessi in via prioritaria, in relazione alle situazioni che presentino rilevante gravità con riferimento al paesaggio, ad aree vincolate e all’assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all’articolo 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nei seguenti casi:
a) nello svolgimento dell’attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 27, comma 1 e 31, comma 8, del
b) nel rilascio dei permessi di costruire in attuazione dell’articolo 21 del
1) permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 1 ter della
2) permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 1 quater della
c) nell’adozione dei provvedimenti di ingiunzione di demolizione o di applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 15, commi 1 e 3, 16, commi 1 e 4, 18, commi 1, 3 e 4, 19, commi 1 e 3, 20, comma 1, 21, commi 1 e 3 e 34, comma 7;
d) nell’adozione dei provvedimenti di acquisizione delle aree e di demolizione delle opere abusive di cui agli articoli 15, commi 2 e 4, 18, comma 2 e 23, comma 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su istanza di parte l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida questo ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio del potere sostitutivo attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al comune interessato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2 bis. In ipotesi di inerzia o inadempimento dei comuni nell’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di cui agli articoli 14, comma 1 e 23, comma 3, concernenti le situazioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, la Regione può esercitare il potere sostitutivo in via diretta, attraverso l’organo regionale competente.
3. In caso di esercizio del potere sostitutivo, le sanzioni pecuniarie e le aree da acquisire sono, rispettivamente, introitate dalla Regione e acquisite al patrimonio della stessa.
Art. 32. (Commissario ad acta)
1. Il commissario ad acta può essere scelto tra i dipendenti della Regione, in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni alla stessa ed iscritti in un apposito albo istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica. Il commissario ad acta, se scelto fra tecnici esterni all’amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa rispetto a quella in cui ricade il comune nei cui confronti è stato attivato l’esercizio del potere sostitutivo.
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell’albo di cui al comma 1. L’albo è suddiviso in sezioni in ragione delle competenze professionali dei tecnici in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica [19].
2. I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [20].
3. Il commissario ad acta esercita la propria attività nel rispetto del principio di leale collaborazione, ponendo sempre il comune in condizione di interloquire e di adempiere autonomamente agli atti di propria competenza fino al momento dell’adozione dei provvedimenti sostitutivi.
4. Il commissario ad acta, espletate le attività sostitutive, trasmette tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.
Art. 33. (Potere sostitutivo della Regione nei confronti degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali)
1. Le norme della presente sezione si applicano anche in caso di inerzia o inadempimento nell’adozione degli atti di cui all’articolo 8, comma 2, da parte del rappresentante legale dell’organismo di gestione delle aree naturali protette regionali.
Art. 34. (Annullamento di deliberazioni e provvedimenti comunali da parte della Regione)
1. La Regione può annullare, entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione o, nel caso di interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
2. La struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su denuncia, la violazione di cui al comma 1, effettua la contestazione della violazione stessa al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ed al comune interessato con l’invito a presentare le proprie controdeduzioni entro sessanta giorni.
3. Valutate le controdeduzioni o riscontrata l’omessa presentazione delle stesse, la struttura regionale competente qualora confermi le proprie contestazioni diffida il comune a provvedere, entro un congruo termine, in via di autotutela all’annullamento del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’annullamento nonché alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5. La delibera di annullamento non può essere adottata trascorsi diciotto mesi dall’accertamento di cui al comma 2.
6. In pendenza delle procedure di annullamento, la struttura regionale competente può ordinare la sospensione dei lavori che viene comunicata al comune e notificata al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. L’atto di sospensione dei lavori cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla notifica, non sia emanata la delibera della Giunta regionale.
7. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento di annullamento, ingiunge la demolizione delle opere eseguite in base alle deliberazioni ed ai provvedimenti annullati.
8. L’atto di sospensione dei lavori ed il provvedimento di annullamento sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili ed alle opere eseguite.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Al terzo comma dell’articolo 7 della
Art. 36. (Disposizione transitoria)
1. Ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previgenti.
Art. 37. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2 e 3 della
b) lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 8, della
c) articolo 8 della
d) articolo 8 della
e) articolo 3 della
Art. 38. (Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E72, di un apposito capitolo denominato “Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”, con uno stanziamento pari a 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2008, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T22501 [21].
2. Nello stato di previsione delle entrate per l’anno 2008, è istituito, nell’ambito dell’UPB 331, un apposito capitolo denominato “Recupero anticipazioni dai comuni per le somme riferite alle spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio” [22].
3. Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, 5 e 7 si provvede mediante lo stanziamento del capitolo E74507 del bilancio regionale 2008.
[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 74 della
[3] Comma così modificato dall'art. 74 della
[4] Comma così modificato dall'art. 74 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Comma inserito dall'art. 2 della
[7] Comma abrogato dall'art. 2 della
[8] Comma così modificato dall'art. 74 della
[9] Comma così modificato dall'art. 74 della
[10] Comma così modificato dall'art. 74 della
[11] Comma così modificato dall'art. 74 della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[13] Lettera inserita dall'art. 2 della
[14] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 74 della
[16] Rubrica così modificata dall'art. 5 della
[17] Comma così modificato dall'art. 5 della
[18] Articolo così modificato dall'art. 2 della
[19] Comma inserito dall'art. 2 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[21] Comma così modificato dall'art. 5 della
[22] Comma così modificato dall'art. 5 della