§ 4.1.25 - L.R. 22 luglio 1974, n. 34.
Lottizzazioni a scopo edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/07/1974
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Definizione di lottizzazione a scopo edilizio). Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei [...]
Art. 2.  (Nullità dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate).
Art. 3. 


§ 4.1.25 - L.R. 22 luglio 1974, n. 34.

Lottizzazioni a scopo edilizio.

(B.U. 30 luglio 1974, n. 21).

 

Art. 1. (Definizione di lottizzazione a scopo edilizio). Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l'insediamento di abitanti o di attività in misura tale da richiedere la predisposizione o l'integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessità dell'insediamento.

     Sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche:

     a) le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d'esecuzione nè in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso pubblico;

     b) le iniziative tendenti a dotare le opere di urbanizzazione i terreni non compresi in piani particolareggiati nè in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, nonché l'esecuzione anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica non strettamente necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all'accessibilità di edifici già legittimamente realizzati. In sede di rilascio di singola licenza edilizia, l'Amministrazione comunale è tenuta ad accertare che la stessa non sia soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o contemporanee richieste di licenza edilizia, e ciò al fine di evitare che, attraverso singole licenze si dia attuazione ad una lottizzazione di fatto.

 

     Art. 2. (Nullità dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate). [1]

     [I contratti di compravendita di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono nulli, salvo che nei contratti stessi sia inserita la seguente dichiarazione: «l'acquirente è a conoscenza che il terreno acquistato non è compreso in una lottizzazione autorizzata e, pertanto, detto terreno non può essere utilizzato a scopo edilizio».]

 

     Art. 3. [2]

     [Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, di cui al II comma dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 il Sindaco, previa diffida, ordina la immediata demolizione a spesa del contravventore senza pregiudizio della sanzioni penali, sentito il parere della sezione urbanistica regionale che deve essere dato nel termine di otto giorni dalla richiesta. Decorso tale termine o per motivi gravi, specie nel caso di prosecuzione dei lavori dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la immediata demolizione anche senza il parere della sezione urbanistica regionale.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.