Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 22/07/1974 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Definizione di lottizzazione a scopo edilizio). Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei [...] |
Art. 2. (Nullità dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate). |
Art. 3. |
§ 4.1.25 - L.R. 22 luglio 1974, n. 34.
Lottizzazioni a scopo edilizio.
(B.U. 30 luglio 1974, n. 21).
Art. 1. (Definizione di lottizzazione a scopo edilizio). Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l'insediamento di abitanti o di attività in misura tale da richiedere la predisposizione o l'integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessità dell'insediamento.
Sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche:
a) le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d'esecuzione nè in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso pubblico;
b) le iniziative tendenti a dotare le opere di urbanizzazione i terreni non compresi in piani particolareggiati nè in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, nonché l'esecuzione anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica non strettamente necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all'accessibilità di edifici già legittimamente realizzati. In sede di rilascio di singola licenza edilizia, l'Amministrazione comunale è tenuta ad accertare che la stessa non sia soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o contemporanee richieste di licenza edilizia, e ciò al fine di evitare che, attraverso singole licenze si dia attuazione ad una lottizzazione di fatto.
Art. 2. (Nullità dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate). [1]
[I contratti di compravendita di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi dell'art. 8 della
[Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, di cui al II comma dell'art. 32 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della