Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 21/05/1985 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali). Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e della sanatoria delle opere abusive si applicano le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e [...] |
Art. 2. (Modifica dei termini per il recupero urbanistico). In tutte le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni la data dell'8 ottobre 1979 cui è [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Insediamenti abusivi in zona sismica). Le varianti speciali dirette al recupero urbanistico dei nuclei abusivi esistenti nei comuni classificati zona sismica debbono, prima della loro adozione, [...] |
Art. 6. (Criteri per la costituzione di consorzi fra proprietari). Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, trovano applicazione anche al fine della [...] |
Art. 7. (Programma finanziario) Per i comuni obbligati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 |
Art. 8. (Rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria). I presupposti, le modalità ed i termini per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria sono quelli previsti dalla legge 28 febbraio 1985, [...] |
Art. 9. (Contributo in concessione). Ai fini della determinazione del contributo da corrispondersi in base all'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si osservano in sostituzione delle norme [...] |
Art. 10. (Integrazione della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 5 dicembre 1984, del 23 gennaio e del 6 marzo 1985 concernente «Strutture ed organizzazione regionale»). |
§ 4.1.39 - L.R. 21 maggio 1985, n. 76.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(B.U. 15 giugno 1985, n. 16 S.O. n. 1).
Art. 1. (Disposizioni generali). Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e della sanatoria delle opere abusive si applicano le disposizioni della
La
Art. 2. (Modifica dei termini per il recupero urbanistico). In tutte le disposizioni della
Le varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui alla
Qualora per effetto di tale estensione si renda necessario modificare l'indice territoriale assegnato alla zona, l'approvazione dello strumento attuativo che apporta la relativa variante è delegata al comune ai sensi dell'articolo 7 della
Qualora per effetto della suddetta estensione si debba procedere ad ulteriore perimetrazione ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della leggi regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed alla variante di cui all'articolo 6 della legge stessa, i comuni adottano i relativi provvedimenti.
I termini finali previsti dall'articolo 2, primo comma, e dall'articolo 5, primo comma, della
Art. 5. (Insediamenti abusivi in zona sismica). Le varianti speciali dirette al recupero urbanistico dei nuclei abusivi esistenti nei comuni classificati zona sismica debbono, prima della loro adozione, riportare il parere previsto dall'articolo 13 della
Alle varianti previste nel comma precedente, che siano state adottate anteriormente alla classificazione del comune a zona sismica, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
Il parere di cui all'articolo 13 della
Qualora le varianti di cui all'articolo 4 della
Art. 6. (Criteri per la costituzione di consorzi fra proprietari). Le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della
Art. 7. (Programma finanziario) Per i comuni obbligati, ai sensi dell'articolo 13 della
Art. 8. (Rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria). I presupposti, le modalità ed i termini per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria sono quelli previsti dalla
Il termine ultimo entro il quale il sindaco deve notificare all'interessato le proprie determinazioni ai sensi dell'articolo 23 della
Il decorso del termine, senza che il sindaco abbia provveduto, produce gli effetti di cui all'articolo 35 della
Nel caso previsto dall'articolo 32 della
Art. 9. (Contributo in concessione). Ai fini della determinazione del contributo da corrispondersi in base all'articolo 37 della
a) per le costruzioni che risultino ultimate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 è dovuto un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, salvo che queste siano state integralmente eseguite a cura e spese degli interessati e siano riconosciute idonee dal comune e salvo lo scomputo di cui all'articolo 18, secondo comma, della
b) per le costruzioni che risultino ultimate dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983 il contributo di concessione dovuto in applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della
b-bis) per le costruzioni abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per cui sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, ai sensi della
c) i coefficienti di cui alle precedenti lettere a), b) e b-bis sono elevati rispettivamente a 0,3, a 0,65 ed a 0,85 quando la richiesta di sanatoria abbia ad oggetto opere abusive di superficie complessiva, determinata ai sensi dell'articolo 51 della
d) i coefficienti di cui alle precedenti lettere a), b) e b-bis) sono elevati rispettivamente a 0,5, a 0,8 ed a 1 quando la richiesta di sanatoria abbia ad oggetto opere abusive di superficie complessiva, determinati ai sensi dell'articolo 51 della
e) per le unità immobiliari abusive aventi destinazione d'uso ad abitazione secondaria non si applicano i coefficienti previsti dalle precedenti lettere c) e d) e quelli di cui alle lettere a), b) e b-bis sono elevati ad 1. Per abitazioni secondarie si intendono quelle possedute dal richiedente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate dallo stesso e comunque tenute a propria disposizione [7];
f) per le costruzioni di cui alla precedente lettera a) non è dovuto contributo quando la richiesta di sanatoria abbia per oggetto opere abusive che - siano state ristrutturate, ripristinate o ricostruite per riparare danni conseguenti ad evento sismico.
(Omissis) [8].
Art. 10. (Integrazione della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nelle sedute del 5 dicembre 1984, del 23 gennaio e del 6 marzo 1985 concernente «Strutture ed organizzazione regionale»).
Per gli adempimenti previsti dalle norme del capo I della
[1] Pubblicata sulla G.U. 2/3/1985, n. 53 (S.O.), concerne le «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».
[1]1a Termine così prorogato dall'art. 4 della
[2] Modifica l'articolo 6 bis della
[3] Modifica l'articolo 3 della
[4] Pubblicata sulla G.U. 21/3/1974, n. 76, concerne i «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche».
[5] Pubblicata sulla G.U. 29/1/1977, n. 27, concerne le «Norme per la edificabilità dei suoli».
[6] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[8] Comma abrogato dall'art. 5 della