§ 4.6.38 - L.R. 5 gennaio 1985, n. 4.
Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:05/01/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le prime norme sulle modalità per le [...]
Art. 2.  (Procedure per il conseguimento del parere formale di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64). Il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è emesso dal [...]
Art. 3.  (Costituzione dell'ufficio geologico regionale). In attesa della definizione con legge regionale delle competenze delegate agli enti territoriali sub-regionali, è costituito presso il servizio [...]
Art. 4.  (Organico). L'organico dell'ufficio geologico è il seguente:
Art. 5.  (Norma transitoria: adempimenti geologici). La Regione, nel tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge alla costituzione dell'ufficio geologico regionale, al fine di [...]
Art. 6.  (Procedure).
Art. 7.  (Adempimenti per l'inizio dei lavori).
Art. 8.  (Controllo).
Art. 9.  (Definizione dei progetti non sottoposti a controllo preventivo).
Art. 10.  (Responsabilità).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Repressione delle violazioni).
Art. 13.  (Adeguamenti).
Art. 14.  (Competenze).
Art. 15.  (Rilevazione patrimonio edilizio esistente). La Regione, d'intesa con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, predisporrà un piano di rilevazione sull'intero patrimonio regionale immobiliare [...]
Art. 16.  (Requisiti opere oggetto di finanziamento regionale). Tutte le opere che a qualunque titolo siano oggetto di un finanziamento regionale debbono essere preventivamente verificate a cura dei [...]
Art. 17.  (Sanzioni). Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n.64.
Art. 18.  (Norme transitorie). Per i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del [...]
Art. 19.  (Disposizioni finali). Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali nonché per una economica conservazione degli atti, la Giunta regionale, sentita la [...]
Art. 20.  (Copertura finanziaria). All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1984 e successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio che con la presente legge vengono [...]


§ 4.6.38 - L.R. 5 gennaio 1985, n. 4.

Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure.

(B.U. 10 gennaio 1985, n. 1, S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le prime norme sulle modalità per le autorizzazioni delle nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni da eseguire con i sistemi costruttivi previsti dall'articolo 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei comuni della Regione Lazio, classificati sismici.

     La Regione stabilisce inoltre norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.

     La Regione determina nuove procedure per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 25 della legge n. 64 del 1974 e fissa criteri generali per la rilevazione dello stato di sicurezza del patrimonio edilizio esistente in comuni classificati sismici.

     Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione istituisce il servizio geologico regionale.

 

Titolo I

STRUMENTI URBANISTICI

 

     Art. 2. (Procedure per il conseguimento del parere formale di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64). Il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è emesso dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai lavori pubblici da lui delegato, sentito l'ufficio geologico regionale ovvero gli istituti di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 3. (Costituzione dell'ufficio geologico regionale). In attesa della definizione con legge regionale delle competenze delegate agli enti territoriali sub-regionali, è costituito presso il servizio lavori pubblici della Regione l'ufficio geologico regionale.

     L'ufficio geologico regionale e un organo tecnico-scientifico consultivo al servizio della comunità e degli enti locali per i problemi ambientali e di gestione del territorio regionale e per gli interventi conoscitivi ed operativi connessi con le condizioni litogeologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, morfologiche delle aree interessate.

     Assolve i seguenti compiti:

     a) svolge studi geologici e geotecnici nell'ambito del territorio regionale al fine di acquisire gli elementi necessari per una più approfondita analisi e documentazione dei fenomeni geologici connessi con gli interventi da operare tendendo all'individuazione di più aggiornate metodologie conoscitive e di nuove tecniche operative;

     b) cura l'acquisizione di documentazione, di studi e di dati di carattere geologico, relativi al territorio regionale;

     c) tenendo conto della normativa vigente e del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 gennaio 1981, definisce criteri di carattere geologico ai quali devono essere improntati gli interventi sul territorio, con particolare riferimento ai problemi connessi con la prevenzione del rischio sismico e degli eventi calamitosi, con la difesa del suolo e attraverso opere di sistemazione di corsi d'acqua, di prevenzione e di sistemazione dei movimenti franosi, ed altro;

     d) esprime il parere sotto il profilo geologico sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi sulla base di idonei criteri, parametri ed indici finalizzati all'accertamento della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio sotto il profilo del rischio sismico e della franosità potenziale e/o attuale dei siti, ai fini del parere richiesto dallo articolo 13 della legge n. 64 del 1974;

     e) dà assistenza agli enti locali in ordine a studi ed indagini geognostiche per la progettazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito della Regione, tra cui opere di edilizia ed infrastrutturali, opere idrauliche e forestali, di bonifica di frane, di consolidamento degli abitati per lo sfruttamento di cave, per la scelta di aree idonee per gli insediamenti abitativi, turistici, ricettivi, sportivi ed altro. Cura i rapporti con il servizio geologico dello Stato in ordine a problemi di particolare importanza e/o di interesse regionale e interregionale.

 

     Art. 4. (Organico). L'organico dell'ufficio geologico è il seguente:

     a) un geologo dirigente;

     b) cinque geologi;

     c) due ingegneri specializzati in geotecnica e tecnica delle fondazioni;

     d) due disegnatori;

     e) tre geometri;

     f) due periti agrari;

     g) un collaboratore amministrativo;

     h) un bibliotecario;

     i) due dattilografe;

     l) un commesso;

     m) un autista.

 

     Art. 5. (Norma transitoria: adempimenti geologici). La Regione, nel tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge alla costituzione dell'ufficio geologico regionale, al fine di garantire una effettiva riduzione dei tempi di istruttoria degli strumenti urbanistici generali ed attuativi per la verifica di compatibilità alle condizioni geomorfologiche del territorio, si avvale a mezzo di apposite convenzioni della consulenza tecnico-scientifica dei competenti istituti delle università ovvero di altri istituti scientifici di comprovata competenza.

 

Titolo II

PROGETTI EDILIZI

 

     Art. 6. (Procedure). [1]

     [Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le sopraelevazioni ricadenti in zone dichiarate sismiche, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è previsto uno snellimento delle procedure di deposito, di vigilanza e di controllo secondo quanto disposto nella presente legge.

     L'adempimento previsto dagli articoli 17 e 18 della legge n. 64 del 1974 è assolto, per i progetti di opere a struttura semplice, specificate al successivo articolo 9, con il solo deposito degli elaborati tecnici secondo le prescrizioni dettate dal successivo articolo 7.

     Per i progetti di opere diverse da quelle indicate dal precedente comma si procederà in osservanza della normativa dettata dal successivo articolo 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.]

 

     Art. 7. (Adempimenti per l'inizio dei lavori). [2]

     [Le formalità prescritte dai citati articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno soddisfatte direttamente presso il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente con il solo deposito di due esemplari degli atti e del progetto esecutivo dell'opera firmata da un ingegnere od architetto o geometra o perito industriale edile o dottore agrario o perito agrario iscritti nei relativi albi, secondo le rispettive competenze professionali, unitamente all'atto di asseverazione firmato dal progettista delle opere, attestante la conformità dell'opera stessa alle condizioni di cui al successivo articolo 9.

     Per le opere di cui al precedente articolo 6, secondo comma il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente, al momento della consegna o ricevimento degli atti progettuali, ne restituisce all'interessato una copia vistata con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone tempestiva comunicazione al comune per i provvedimenti di competenza.

     Il deposito degli atti progettuali con la relativa denunzia presso il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente, avvenuto nei modi e nei termini indicati nella presente legge e adottati gli adempimenti di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma.]

 

     Art. 8. (Controllo). [3]

     [Il controllo da parte del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici dei progetti, sarà fatto «a campione sorteggiato» nella misura del 15 per cento dei preavvisi pervenuti mensilmente ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Il sorteggio verrà effettuato da parte della commissione prevista nel seguente quinto comma del presente articolo, la prima decade di ogni mese successiva a quello a cui si riferisce e sarà reso noto immediatamente e comunque non oltre i successivi cinque giorni agli interessati ed alla sezione dell'ufficio del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici medesimo preposta al controllo.

     L'esito della verifica effettuata sui progetti sorteggiati sarà reso noto agli interessati entro i trenta giorni successivi da parte del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici; trascorso tale termine, ed in presenza di silenzio dell'ufficio, l'esito della verifica si considererà positivo.

     I progetti di lavori di opere di eccezionali dimensioni e con particolari caratteristiche tecniche costruttive nonché quelle che hanno un particolare rapporto con la pubblica incolumità, quali strutture destinate a manifestazioni culturali e sportive e spettacoli in genere, magazzini e mercati, dovranno essere, in ogni caso, sottoposti a controllo.

     Il sorteggio previsto dal precedente secondo comma sarà effettuato da una commissione composta:

     a) dal coordinatore del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici o da un funzionario dell'ufficio espressamente da lui delegato, con mansioni di presidente;

     6) da un ingegnere, un architetto ed un geometra scelti dall'ingegnere capo tra i funzionari dell'ufficio stesso ma non preposti al controllo dei progetti presentati ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

     c) da un dottore agronomo ed un perito agrario, indicati dal coordinatore della sezione decentrata provinciale e territoriale dell'Assessorato regionale all'agricoltura e scelti tra i funzionari della stessa sezione;

     d) da un ingegnere, un architetto, un geometra, un dottore agronomo, un perito agrario ed un perito industriale edile, segnalati dai rispettivi ordini professionali della provincia interessata.

     Al controllo dei progetti sorteggiati con i criteri di cui al precedente primo comma, provvederà una sezione speciale del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio con a capo l'ingegnere capo od un funzionario da quest'ultimo espressamente delegato e con un organico di personale rapportato al movimento delle richieste territoriali e della quale comunque dovrà far parte almeno un ingegnere, un architetto, un geometra, un perito industriale edile, un dottore agrario ed un perito agrario, scelti rispettivamente dall'ingegnere capo del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici e dal coordinatore della sezione decentrata dell'assessorato regionale all'agricoltura tra i funzionari in servizio presso gli uffici di cui sono responsabili.

     Il controllo successivo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è effettuato a campione sorteggiato nella misura del 15 per cento su tutte le opere ultimate con esclusione delle opere di cui al quarto comma del presente articolo, per tutte le quali deve essere eseguito il controllo dei lavori ultimati.

     Il sorteggio sarà effettuato con le stesse procedure e modalità e con la stessa commissione di cui al presente articolo.]

 

     Art. 9. (Definizione dei progetti non sottoposti a controllo preventivo). [4]

     [I progetti delle opere non sottoposti a controllo preventivo devono soddisfare tutte le seguenti caratteristiche:

     1) Destinazione d'uso:

     edifici di civile abitazione non d'uso pubblico.

     2) Morfologia del sito:

     edifici posti su terreni stabili e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con le strutture.

     3) Metodo costruttivo:

     costruzioni in legno, in muratura tradizionale, in cemento armato (con esclusione delle strutture in cemento armato precompresso, acciaio e prefabbricati a grandi pannelli).

     4) Caratteristiche statiche:

     a) le travi dell'edificio devono essere emergenti dal solaio e colleganti direttamente i pilastri e devono avere un rapporto altezza- larghezza non inferiore ad 1;

     b) il valore della tensione media su ogni pilastro ed ad ogni piano non deve superare R'bk/10; il valore di tale tensione media viene calcolato tenendo conto di tutti i carichi permanenti agenti, compreso il peso proprio della struttura e le tamponature, ed assumendo gli accidentali pari ad un terzo degli accidentali di servizio;

     c) la distanza tra centro di massa e centro di rigidezza, quest'ultimo valutato sia tenendo conto che non della rigidezza delle tamponature, non deve produrre eccentricità superiori ad un decimo del lato minimo dell'edificio E  (minore di od uguale a) 1/10 L minimo;

     d) gli sbalzi ad esclusione delle scale non devono produrre momenti torcenti sulle travi che li sostengono.

     5) Tipologia edilizia:

     a) edifici con telai in cemento armato disposto secondo due direzioni ortogonali in pianta;

     b) edifici con murature di tamponature costituite da elementi robusti;

     c) edifici con murature inserite nei riquadri dei telai con distacco massimo fra tamponatura e struttura £ (minore di od uguale a) 2 centimetri;

     d) edifici con murature aventi per ciascun riquadro di telaio una percentuale di aperture £ (minore di od uguale a) 30 per cento e comunque tale da non produrre concentrazioni di taglio sui pilastri;

     e) edifici su pianta compatta e comunque con un rapporto lato massimo/ lato minimo < (minore di) 1,5 (pianta rettangolare) ovvero nel caso di pianta di forma qualsiasi con un rapporto: area minima rettangolo circoscritto diviso area massima rettangolo inscritto (minore di) 1,5;

     f) edifici con altezza massima  (minore di od uguale a) 5 piani (sedici metri) e con pilastri aventi una snellezza non superiore a 15;

     g) edifici con un rapporto altezza/lato minimo < (minore di) 2,5.]

 

     Art. 10. (Responsabilità). [5]

     [Il progettista è responsabile della rispondenza delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dai decreti interministeriali previsti dagli articoli 1 e 3 della legge stessa.

     Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive e della qualità dei materiali impiegati.

     Il collaudatore è nominato, a cura e spese del committente, tra i tecnici indicati nel primo comma del precedente art. 7, nelle rispettive competenze che sia iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni e, ove trattasi di ingegnere ed architetto, da anni cinque; esso è tenuto anche alla verifica della rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, inserendo espressamente nella relazione di collaudo la relativa dichiarazione di cui è responsabile alla pari delle altre verifiche di sua competenza.]

 

     Art. 11. (Vigilanza). [6]

     [Gli atti progettuali vistati dal settore regionale decentrato opere e lavori pubblici unitamente ad un registro giornale, opportunamente controfirmati dal direttore dei lavori, dal costruttore e dal proprietario, saranno conservati in cantiere a cura del costruttore durante l'esecuzione dei lavori ed a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati della vigilanza che costituisce uno dei compiti primari del direttore dei lavori.

     La relazione di fine lavori, disposta dall'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sarà redatta dal direttore dei lavori, la relazione stessa, che sarà predisposta anche se non trattasi di opere in conglomerato cementizio armato od a strutture metalliche, verrà trasmessa dal direttore dei lavori in triplice copia al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici il quale, con l'attestazione di avvenuto deposito, ne restituirà vistata una al direttore dei lavori ed una al comune.

     Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dal competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio soltanto nei casi in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti ai termini del precedente art. 8.

     Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato per opere in cemento armato ed a struttura metallica, quello di collaudo previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica ed al progetto approvato e, per le altre opere, la relazione finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi del secondo comma del presente articolo.]

 

     Art. 12. (Repressione delle violazioni). [7]

     [Il direttore dei lavori e/o il pubblico ufficiale incaricato dei controlli, di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, compila immediatamente processo verbale trasmettendolo, con motivata relazione contenente eventuali proposte, al comune, al settore regionale decentrato opere e lavori pubblici territorialmente compentete per i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.]

 

Titolo III

COSTRUZIONI DIFFORMI

 

     Art. 13. (Adeguamenti). [8]

     [Per le opere costruite in difformità alle norme sismiche vigenti è possibile richiedere l'autorizzazione di adeguamento solo se il progetto è provvisto della necessaria concessione edilizia comunale.

 

     Art. 14. (Competenze). [9]

     [Le competenze di cui all'art. 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono assunte dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai lavori pubblici da lui delegato.]

 

Titolo IV

FUNZIONI REGIONALI E PROVVEDIMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN ZONE A RISCHIO SISMICO

 

     Art. 15. (Rilevazione patrimonio edilizio esistente). La Regione, d'intesa con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, predisporrà un piano di rilevazione sull'intero patrimonio regionale immobiliare pubblico, di utilità e comunque di particolare importanza sia per valori ambientali, storici, archeologici, sia per probabilità di particolare affollamento, al fine di accertarne le condizioni di sicurezza nei confronti del rischio sismico; a tale scopo potrà avvalersi della collaborazione tecnico- scientifica dell'Università di Roma.

 

     Art. 16. (Requisiti opere oggetto di finanziamento regionale). Tutte le opere che a qualunque titolo siano oggetto di un finanziamento regionale debbono essere preventivamente verificate a cura dei proprietari sotto l'aspetto della loro sicurezza nei confronti del rischio sismico attraverso un approfondito studio statico delle strutture.

     Lo studio dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici o sezione autonoma competente per territorio.

 

Titolo V

SANZIONI

 

     Art. 17. (Sanzioni). Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n.64.

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Norme transitorie). Per i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto ministeriale di classificazione sismica, può procedersi alla loro approvazione anche in assenza del parere previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma i relativi strumenti urbanistici attuativi debbono ottenere il parere previsto nell'articolo 13 innanzi citato.

     Per i casi nei quali gli strumenti urbanistici generali e loro varianti approvati in conformità alla facoltà di cui al comma precedente non subordinano l'intervento edilizio allo strumento urbanistico attuativo i singoli progetti, senza distinzione, dovranno acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

     Per gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni anteriormente alla data di pubblicazione stilla Gazzetta vfficiale del decreto ministeriale di classificazione sismica, può procedersi alla loro approvazione anche in assenza del parere previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ma in tali ipotesi i programmi dei singoli interventi, senza distinzione, dovranno acquisire le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge.

     Resta ferma nel rispetto del disposto di cui al precedente comma la competenza regionale sulle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 13 ed all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sia intervenuta relativa richiesta al competente ufficio della Regione.

     Il settore decentrato opere e lavori pubblici competente per gli interventi denunciati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dell'articolo 11 del decreto legge n. 57 del 1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ma privi del certificato di cui all'articolo 28 della citata legge n. 64 del 1974, deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori o, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione.

     Per gli interventi di cui al comma precedente che risultano invece parzialmente realizzati od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il settore decentrato opere e lavori pubblici competente, deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.

     La validità delle licenze o concessioni per l'esecuzione di lavori edili i quali, alla data del 22 maggio 1983, erano in corso di realizzazione e comunque iniziati nelle aree dichiarate sismiche col decreto del Ministero ai lavori pubblici del 1° aprile 1983, è prorogata di anni due a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le costruzioni di cui al comma precedente dovranno essere adeguate alle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64 qualora alla data del 22 maggio 1983 erano state realizzate le sole strutture di fondazione o di parziale elevazione con esclusione per le strutture non compiute per il solo solaio di copertura del fabbricato; lo stato di consistenza di cui al presente comma deve essere attestato da relazione giurata del direttore dei lavori, o di altro tecnico libero professionista, al sindaco del comune interessato. Per le altre costruzioni la relativa struttura potrà essere calcolata nel rispetto della normativa in vigore prima della classifica sismica di cui al decreto del Ministero del 1° aprile 1983.

     Per le costruzioni di cui al settimo comma del presente articolo è possibile presentare, in sanatoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la denunzia di intzio dei lavori ivi compresa quella prevista dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

 

     Art. 19. (Disposizioni finali). Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali nonché per una economica conservazione degli atti, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà:

     a) a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilms;

     b) ad individuare i mezzi e le apparecchiature necessarie per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;

     c) a stipulare apposite convenzioni con enti di ricerca od istituti universitari al fine di fornire agli organi della Regione consulenza ed informazione per la formulazione di direttive organiche e linee di indirizzo.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 20. (Copertura finanziaria). All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1984 e successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio che con la presente legge vengono confermati od istituiti per:

     a) «spese per gli adempimenti connessi all'esecuzione in danno di lavori di demolizione od adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche»;

     b) capitolo n. 11551: (di nuova istituzione) «Spese per convenzioni e consulenze prestate da enti o privati, nonché per l'assistenza e consulenza a favore degli enti locali» L. 200.000.000;

     c) capitolo n. 11552: (di nuova istituzione) «Spese per la costituzione ed il finanziamento dell'istituendo ufficio geologico regionale, nonché per il funzionamento dei settori decentrati opere e lavori pubblici relativamente alla materia oggetto della presente legge» L. 100.000.000.

     Alla spesa riferita al punto a) si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 11200 del bilancio regionale 1984 che assume la denominazione seguente: «Spese per gli adempimenti connessi all'esecuzione in danno di lavori di demolizione od adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche».

     Alla spesa, di cui ai punti b) e c), si provvederà mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti alla partita contabile contrassegnata dalla lettera e) del capitolo n. 25832, elenco n. 4, allegato al bilancio 1984.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.