§ 3.7.30 - L.R. 1 luglio 1994, n. 28.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:01/07/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. La lettera d) dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio: Valorizzazione delle piccole [...]
Art. 2.      1. Il comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma 5, dell'art. 16, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 17 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991 è inserito il seguente:
Art. 6.      1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:


§ 3.7.30 - L.R. 1 luglio 1994, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio».

(B.U. 20 luglio 1994, n. 20).

 

Art. 1.

     1. La lettera d) dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio: Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio», è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il comma 5, dell'art. 16, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'art. 17 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).