Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 provvidenze ed interventi straordinari |
Data: | 11/04/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Trasferimento delle funzioni). |
Art. 2. (Composizione e nomina dell’organo di amministrazione). |
Art. 3. (Indennità e gettone di presenza). |
Art. 4. (Spese di funzionamento del Comitato). |
Art. 5. (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo). |
Art. 6. (Convenzionamento con banche). |
Art. 7. (Dotazione del Fondo). |
Art. 8. (Utilizzo risorse). |
Art. 8 bis. [15] |
Art. 9. (Vigilanza). |
Art. 10. (Richiamo normativa comunitaria). |
§ 6.1.49 - L.R. 11 aprile 2003, n. 9.
Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.
(B.U. 16 aprile 2003, n. 16).
Art. 1. (Trasferimento delle funzioni). [1]
1. In attuazione dell’articolo 8 del
2. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
Art. 2. (Composizione e nomina dell’organo di amministrazione). [2]
1. I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive [3].
2. Il Comitato è composto da:
a) un Presidente;
b) quattro membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze [4].
3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.
5. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi trattati dal Comitato stesso.
6. Il Comitato determina l’ammontare e la durata del mutuo.
7. Le relative deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione centrale attività produttive che si avvale del Servizio politiche economiche e marketing territoriale per i conseguenti adempimenti [5].
8. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.
Art. 3. (Indennità e gettone di presenza). [6]
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell’indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione [7].
Art. 4. (Spese di funzionamento del Comitato). [8]
1. Le spese per il funzionamento del Comitato, ivi compresi l’indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese, fanno carico al Fondo di cui alla
2. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, previa motivata indicazione del Comitato stesso [9].
Art. 5. (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo).
1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:
a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;
b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all’attività prevista dal comma 1;
e) le modalità con cui viene informata l’Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia degli interventi.
3. L’onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al FRIE fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta [11].
Art. 6. (Convenzionamento con banche). [12]
1. Nel rispetto dell’articolo 47 del
Art. 7. (Dotazione del Fondo). [13]
1. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla
2. In aggiunta alle risorse già esistenti, le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
3. Le somme disponibili sono depositate in uno o più conti fruttiferi presso la Tesoreria regionale, con la quale la Regione stipulerà apposita convenzione, integrativa della convenzione principale di tesoreria.
Art. 8. (Utilizzo risorse). [14]
1. Con riferimento alla titolarità complessiva delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, del
2. Per quanto riguarda le risorse residue di cui alla
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui alla
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive [17].
Art. 10. (Richiamo normativa comunitaria). [18]
1. Il presente provvedimento opera nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale in conformità agli orientamenti vigenti.
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[3] Comma così modificato dall'art. 41 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 41 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[7] Comma così modificato dall'art. 41 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[9] Comma così modificato dall'art. 41 della
[10] Comma così modificato dall'art. 13 della
[11] Comma già modificato dall'art. 13 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[15] Articolo inserito dall'art. 41 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[17] Comma così modificato dall'art. 41 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 12 della