Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 emigrazione |
Data: | 27/05/1991 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57, è abrogato. |
Art. 2. 1. All'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come sostituito dall'articolo 1 della [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.5.22 – L.R. 27 maggio 1991, n. 20.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 concernenti l'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione. [1]
(B.U. 28 maggio 1991, n. 71).
1. Il comma 1 bis dell'articolo 27 della
1. All'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 27 della
2. L'Ufficio di cui al comma 1 cesserà le proprie funzioni all'esaurimento dei procedimenti e degli affari demandatigli e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 [2].
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituita la rubrica n. 28 - Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione. I capitoli 272, 273 e 274 del precitato stato di previsione vengono trasferiti dalla rubrica n. 2 alla rubrica n. 28.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 17 della
[2] Termine così prorogato dall'art. 188 della