§ 4.10.134 - Legge Regionale 7 marzo 1984, n. 8.
Proroga di incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/03/1984
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Gli incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, dalla Comunità Collinare del Friuli e dalle Comunità montane, e in atto al 31 dicembre 1983, possono [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.134 - Legge Regionale 7 marzo 1984, n. 8. [1]

Proroga di incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93.

(B.U. 7 marzo 1984, n. 21).

 

Art. 1.

     Gli incarichi a tempo pieno conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, dalla Comunità Collinare del Friuli e dalle Comunità montane, e in atto al 31 dicembre 1983, possono essere ulteriormente prorogati, qualora ne permanga la effettiva necessità, fino alla scadenza di efficacia della legge regionale medesima, quale determinata dall'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1983, n. 24.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.