§ 4.10.120 - Legge Regionale 28 marzo 1983, n. 24.
Proroga dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, recante nuove disposizioni in materia di incarichi a tempo pieno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:28/03/1983
Numero:24


Sommario
Art. 1.      La data di scadenza dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, fissata al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della stessa legge, è differita al 31 dicembre 1984.
Art. 2.      Limitatamente agli Enti diversi dai Comuni classificati disastrati con D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni che nel corso del 1982 hanno conferito [...]


§ 4.10.120 - Legge Regionale 28 marzo 1983, n. 24. [1]

Proroga dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, recante nuove disposizioni in materia di incarichi a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato.

(B.U. 29 marzo 1983, n. 35).

 

Art. 1.

     La data di scadenza dell'efficacia della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, fissata al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della stessa legge, è differita al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 2.

     Limitatamente agli Enti diversi dai Comuni classificati disastrati con D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni che nel corso del 1982 hanno conferito incarichi a tempo pieno la scadenza del 31 dicembre 1982 prevista nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, è differita al 31 dicembre 1983.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.