§ 4.10.106 - Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 93.
Nuove norme per gli Amministratori locali impegnati a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/12/1981
Numero:93


Sommario
Art. 1.      Nei Comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere incaricati di dedicarsi a tempo pieno alle cure della [...]
Art. 2.      Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti in seduta pubblica ed a voti segreti rispettivamente dal Consiglio comunale, dall'Assemblea generale della Comunità e dal Consiglio [...]
Art. 3.      La indennità mensile straordinaria non spetta quando il Sindaco e gli altri amministratori incaricati secondo le previsioni dell'articolo 1 abbiano un rapporto di lavoro dipendente e [...]
Art. 4.      L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio [...]
Art. 5.      Salvo quanto disposto dal precedente articolo 1 la presente legge regionale avrà efficacia nel biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983, mentre con il giorno 31 dicembre 1981 cesserà [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.106 - Legge Regionale 23 dicembre 1981, n. 93. [1]

Nuove norme per gli Amministratori locali impegnati a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato.

(B.U. 24 dicembre 1981, n. 132).

 

Art. 1.

     Nei Comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere incaricati di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione:

     - il Sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;

     - il Sindaco o un suo delegato e altri due amministratori, di cui uno appartenente alle minoranze, per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.

     Nella Comunità collinare del Friuli, nelle Comunità montane e nelle Province comprendenti Comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere incaricati di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione il Presidente od altro amministratore da lui delegato limitatamente al 31 dicembre 1982 [2].

     Qualora il Consiglio comunale ne ravvisi l'effettiva necessità, l'affidamento dell'incarico per le finalità di cui al presente articolo può riguardare, limitatamente al 31 dicembre 1982, anche il Sindaco o un suo delegato per i Comuni classificati gravemente danneggiati con il citato decreto del Presidente della Giunta regionale [3].

 

     Art. 2.

     Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti in seduta pubblica ed a voti segreti rispettivamente dal Consiglio comunale, dall'Assemblea generale della Comunità e dal Consiglio provinciale.

     Il numero degli abitanti di ciascun Comune è quello risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     Per tutta la durata dell'incarico a tempo pieno potrà essere corrisposta a ciascuno degli interessati una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169 come rivalutato con la legge 18 dicembre 1979, n. 632.

     Tale indennità mensile straordinaria non è cumulabile con qualsiasi altra indennità prevista per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente o presso Enti, Comunità, Aziende o Consorzi cui partecipi l'Ente di appartenenza.

 

     Art. 3.

     La indennità mensile straordinaria non spetta quando il Sindaco e gli altri amministratori incaricati secondo le previsioni dell'articolo 1 abbiano un rapporto di lavoro dipendente e percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur essendo costretti ad assentarsi dal lavoro.

     La indennità in parola non spetta, inoltre, quando essi percepiscano l'assegno di cui al punto 2 dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, oppure quando beneficino della corresponsione sostitutiva di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo seguente.

 

     Art. 4.

     L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Coloro ai quali è stato conferito l'incarico a tempo pieno, aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, a loro richiesta e per tutta la durata dell'incarico sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti. In tale eventualità l'Ente che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi.

 

     Art. 5.

     Salvo quanto disposto dal precedente articolo 1 la presente legge regionale avrà efficacia nel biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983, mentre con il giorno 31 dicembre 1981 cesserà l'efficacia della legge regionale 18 agosto 1980, n. 36 [4].

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1983, n. 24, la presente data è stata differita al 31 dicembre 1983 limitatamente agli enti diversi dai comuni disastrati che abbiano conferito incarichi a tempo pieno nel corso del 1982. Vedi la proroga generale di cui all'art. 1 della L.R. 7 marzo 1984, n. 8, nonchè quella al 31 dicembre 1985 di cui all'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1985, n. 5.

[3] Vedi nota che precede.

[4] La scadenza fissata al 31 dicembre 1983 dal presente articolo è stata differita al 31 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 28 marzo 1983, n. 24.