§ 4.6.8 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 42.
Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 speleologia
Data:16/08/1976
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.6.8 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 42. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n, 7, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della regione Friuli-Venezia Giulia».

(B.U. 16 agosto 1976, n. 64).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976, così suddivisa:

     - lire 64 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 16 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 1 della precitata legge regionale;

     - lire 16 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 4 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 3 della precitata legge regionale.

 

     Art. 2.

     Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi previsti dall'art. 1, lettere b) e c), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire al Servizio dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1976, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, nei termini previsti dalla citata legge 27, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione, nonchè dei bilanci o di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo speleologico.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale finanziario 1976 1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono istituiti, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - e nelle categorie sottospecificate i capitoli 602 e 631 con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

     Categoria III:

     Capitolo 602 - «Spese per il completamento, per l'aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte» con lo stanziamento complessivo di lire 16 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

     Categoria IV:

     Capitolo 631 - «Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche» con lo stanziamento complessivo di lire 64 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 16 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     All'onere complessivo di lire 80 milioni, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 1° settembre 1966, n. 27.