§ 4.6.4 - Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 31.
Rifinanziamento, modifiche e integrazioni-della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 speleologia
Data:06/08/1970
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.6.4 - Legge Regionale 6 agosto 1970, n. 31. [1]

Rifinanziamento, modifiche e integrazioni-della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della regione Friuli-Venezia Giulia».

(B.U. 13 agosto 1970, n. 29).

 

Art. 1.

     Per il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 13 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, così suddivisa:

     a) lire 10 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1;

     b) lire 3 milioni per il completamento, l'aggiornamento e la conservazione del catasto regionale delle grotte, di cui all'articolo 3.

 

     Art. 2.

     Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1970, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del programma di attività, del preventivo delle spese per la sua attuazione, nonchè dei bilanci o di una relazione sulla situazione finanziaria del gruppo speleologico interessato.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - sono istituiti i seguenti capitoli:

     - Cap. n. 205 con la denominazione: «Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione e il progresso delle attività speleologiche» e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

     - Cap. n. 184 con la denominazione: «Spese per il completamento, per l'aggiornamento e per la conservazione del catasto regionale delle grotte» e con lo stanziamento di lire 3 milioni.

     A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 10 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell'importo di lire 3 milioni dal capitolo 372 del medesimo stato di previsione della spesa.

     L'onere di cui all'articolo 1 relativo all'esercizio finanziario 1970, fa carico per i 10 milioni di cui alla lettera a) al precitato capitolo 205 e per i 3 milioni di cui alla lettera b) al summenzionato capitolo 184.

     L'onere relativo agli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15.

[2] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27.