§ 2.7.30 - L.R. 1 agosto 2007, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 6/2007 (Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:01/08/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 6/2007 concernente norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA)


§ 2.7.30 - L.R. 1 agosto 2007, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 6/2007 (Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA).

(B.U. 8 agosto 2007, n. 32)

 

Art. 1. (Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 6/2007 concernente norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA) [1]

     [1. All’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2007, n. 6 (Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole "da avviare" sono inserite le parole "in una prima fase";

     b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. In alternativa alla gestione del sistema informativo regionale attraverso società mista pubblico-privata, nella forma del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata, all’esito di mancate modificazioni del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, a cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA.

3 ter. Nell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 3 bis, l’Amministrazione regionale applica le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 474/1994. La procedura di scelta dell’investitore privato comprende anche l’affidamento del servizio per la durata di dieci anni.

3 quater. Il ricavato dalla eventuale cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, ovvero dalla realizzazione del partenariato pubblico-privato, va destinato alla riduzione del debito in carico al bilancio della Regione per la parte non impiegata in investimenti nell’azienda stessa.".]


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.