§ 2.7.28 - L.R. 5 aprile 2007, n. 6.
Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:05/04/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale e di apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA, da avviare in una prima fase attraverso un aumento di capitale [...]


§ 2.7.28 - L.R. 5 aprile 2007, n. 6. [1]

Norme per l’apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.

(B.U. 11 aprile 2007, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale e di apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA, da avviare in una prima fase attraverso un aumento di capitale corrispondente a una quota minoritaria del capitale post aumento, l’Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere e a prestare le garanzie abitualmente richieste dal mercato, ivi comprese le clausole di put e call, al socio sottoscrittore selezionato dalla società stessa attraverso apposita procedura trasparente e non discriminatoria [2].

     2. La Giunta regionale determina le condizioni e i termini delle garanzie di cui al comma 1.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche dello statuto di Insiel SpA al fine di garantire ai titolari di azioni della società medesima una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

     3 bis. In alternativa alla gestione del sistema informativo regionale attraverso società mista pubblico-privata, nella forma del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata, all’esito di mancate modificazioni del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, a cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA [3].

     3 ter. Nell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 3 bis, l’Amministrazione regionale applica le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 474/1994. La procedura di scelta dell’investitore privato comprende anche l’affidamento del servizio per la durata di dieci anni [4].

     3 quater. Il ricavato dalla eventuale cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, ovvero dalla realizzazione del partenariato pubblico-privato, va destinato alla riduzione del debito in carico al bilancio della Regione per la parte non impiegata in investimenti nell’azienda stessa [5].


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2007, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2007, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2007, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2007, n. 19.