§ 2.3.6 - Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75concernente «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:30/11/1987
Numero:41


Sommario
Art. 6.  Norme transitorie e finali.
Art. 7.      E' abrogato l'art. 10 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 ed ogni altra norma, legislativa o regolamentare, incompatibile con la presente legge.


§ 2.3.6 - Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75concernente «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici».

(B.U. 1 dicembre 1987, n. 147).

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1].

 

Art. 6. Norme transitorie e finali.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, devono presentare alla Presidenza della Giunta regionale le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 2.

 

     Art. 7.

     E' abrogato l'art. 10 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 ed ogni altra norma, legislativa o regolamentare, incompatibile con la presente legge.

 

 


[1] Norme sostitutive dell'art. 8 e aggiuntive degli artt. 8 bis, ter, quater e quinquies, della L.R. 23 giugno 1978, n. 75.