Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 24/06/1985 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola «decimo» è sostituita dalla parola «undicesimo». |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La disposizione di cui all'articolo 20, undicesimo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, si applica anche ai fini del computo dei posti resisi disponibili nel 1984 e 1985 da [...] |
Art. 5. I vincitori dei concorsi per titoli di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti [...] |
Art. 6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonchè dell'articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.81 - Legge Regionale 24 giugno 1985, n. 26.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
(B.U. 24 giugno 1985, n. 65).
All'articolo 19 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Dopo il secondo comma dell'articolo 21 della
«E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della
La disposizione di cui all'articolo 20, undicesimo comma, della
All'articolo 21, primo comma, della
I vincitori dei concorsi per titoli di cui agli articoli 20 e seguenti della
I vincitori che, ai sensi dell'articolo 32 della
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma sostitutiva dell'art. 25, secondo comma, della
[2] Norma integrativa dell'art. 26 della
[3] Si è provveduto agli aggiornamenti dei testi originari delle norme citate. Si rileva che il legislatore regionale spesso, con discutibile tecnica giuridica, provvede a modificare testi che già recano modifiche, creando gravi difficoltà, anche dal punto di vista pratico, in ordine alla corretta ricerca della normativa vigente.